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DIRITTO DELLA SICUREZZA DEL LAVORO. Prof.ssa Piera Campanella Facoltà di Economia Urbino A.A. 2007-2008 Lezione 1. DOVERE DI SICUREZZA DEL DATORE DI LAVORO. Libertà di iniziativa economica. Limiti. Potere direttivo. Adibizione del prestatore di lavoro a determinate mansioni.
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DIRITTO DELLA SICUREZZA DEL LAVORO Prof.ssa Piera Campanella Facoltà di Economia Urbino A.A. 2007-2008 Lezione 1
DOVERE DI SICUREZZADEL DATORE DI LAVORO Libertà di iniziativa economica Limiti Potere direttivo Adibizione del prestatore di lavoro a determinate mansioni Condizioni di lavoro Fattori di nocività Inserimento nell’organizzazione produttiva Tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore Ambiente di lavoro Dovere di sicurezza
LA TUTELA ASSICURATIVO-PREVIDENZIALE CONTRO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI T.U. n. 1124/1965; D.Lgs. n. 38/2000 Organico sistema di assicurazioni sociali Per le lavorazioni potenzialmente pericolose e/o nocive Diritto del lavoratore di essere assicurato contro gli eventi dannosi alla salute fisio-psichica accaduti anche per caso fortuito, a prescindere dalla colpa del lavoratore o del datore, occasionati dall’esercizio dell’attività lavorativa In surrogazione della responsabilità civile che nasce dal rischio professionale interviene l’obbligo assicurativo ed assicurato l’indennizzo del danno ad opera dell’ente pubblico assicuratore (INAIL)
CODICECIVILE STATUTO DEI LAVORATORI COSTITUZIONE La dimensione del lavoratore contraente debole (e solo timidamente della persona) La dimensione dei diritti fondamentali La dimensione del lavoratore persona Art. 2 Art. 41, c. 2 Art. 32 Art. 9 Art. 2087
DOVERE DI SICUREZZA: LA TUTELA CODICISTICA Art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro La personalitàmorale L’integritàfisica Art. 32, c. 1, Cost. Artt. 2, 32, c. 1, 41, c. 2, Cost.
DIRITTO SOGGETTIVO ALLA SICUREZZA E PROBLEMA DELL’ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DEGLI OBBLIGHI DI FACERE Art. 2087 c.c. Diritto soggettivo di credito (nonostante il diritto tutelato sia assoluto ex art. 32 Cost. e il dovere abbia rilievo pubblicistico) Tecniche di tutela? Quelle tipicamente connesse all’inadempimento Art. 1460 c.c. Eccezione di inadempimento Art. 1453 c.c. Art. 1218 c.c. Risarcimento danno Esatto adempimento Risoluzione contratto Ma… incoercibilità attività di prevenzione e infungibilità rispetto alla persona del datore
DOVERE DI SICUREZZA: CONTENUTO DELLA TUTELA Art. 2087 c.c. Obbligazione a contenuto aperto che fa carico al datore di adottare tutte le misure necessarie alla luce della miglior tecnologia e del patrimonio di esperienza Obbligazione di mezzi o di risultato? Come va interpretato il principio? Il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile o concretamente praticabile? v. Corte Cost. n. 312 del 1996
NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO Art. 2087 c.c. violazione Responsabilità contrattuale (per violazione di un diritto di credito) Responsabilità extracontrattuale (per violazione di un diritto assoluto della persona) secondo alcuni anche … Art. 1218 c.c. (per dolo o colpa) Art. 2043 c.c. (per dolo o colpa) La scelta sarebbe devoluta alla discrezionalità del lavoratore
RESPONSABILITÀ DEL DATORE: ONERE PROBATORIO L’art. 2087 c.c. non configura comunque un’ipotesi di responsabilità oggettiva Ma il lavoratore può addurre una generica nocività dell’ambiente di lavoro, trasferendo sul datore l’onere di provare di essere stato adempiente? Quali indicazioni vengono dalle norme in materia, in primis dall’art. 1218 c.c. (se riteniamo almeno che si tratti di responsabilità contrattuale)?
RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO: IRRILEVANZA DEL CONCORSO COLPOSO DEL LAVORATORE Nella teoria generale della colpa civile, il concorso colposo nella produzione dell’evento rileva, determinando una riduzione del risarcimento (artt. 1227 e 2056 c.c.) In materia di sicurezza, la giurisprudenza ritiene, invece, che il concorso colposo del lavoratore nella produzione dell’evento dannoso non è mai rilevante, salvo il caso di c.d. rischio elettivo (condotta imprevedibile e anomala del lavoratore)
I LIMITI DELLA TUTELA CODICISTICA La sua lettura in chiave prettamente risarcitoria Il suo carattere individuale deficit sul piano della tutela collettiva deficit sul piano della prevenzione
TUTELA RISARCITORIA Art. 2087 c.c. Violazione Tutela risarcitoria Danno patrimoniale (artt. 1223, 2043, 2056) Danno non patrimoniale (artt. 2059 e, per alcuni, anche 1223 c.c.) Danno emergente Lucro cessante Biologico (v. anche D.Lgs. n. 38/2000) Morale Esistenziale Perdita subita Mancato guadagno Lesione del bene salute (art. 32 Cost.) Danno alla dignità personale (art. 2 Cost.) Pecunia doloris
Il diritto comunitario La direttiva n. 391 del 1989 (c.d. direttiva madre). I principi: • Partecipazione equilibrata: i soggetti • Programmazione della prevenzione: sicurezza come fattore gestionale organizzativo • Filosofia di fondo: intervento complessivo nell’azienda per responsabilizzare e coordinare i soggetti coinvolti nel processo produttivo • Coordinamento dell’intervento preventivo con l’intervento medico e quello sull’organizzazione aziendale • Il criterio della massima sicurezza tecnologicamente possibile • Prevenzione e riduzione al minimo dei rischi • La modificabilità dell’organizzazione della sicurezza: adeguare il lavoro all’uomo • Nozione integrale di salute come stato di benessere generale
Il decreto legislativo n. 626 del 1994 Struttura Il decreto attua la direttiva n. 89/391, c.d. direttiva madre, ed altre sette c.d. direttive figlie E’ composto da 9 titoli, il primo attuativo della direttiva n. 89/391 e quindi contenente i principi generali del sistema. A questi se ne è poi aggiunto un ulteriore (VII bis sulla protezione da agenti chimici) con d.lgs. n. 25 del 2002
Principi fondamentali del decreto legislativo n. 626 del 1994(art. 3: Misure generali di tutela) • Prevenzione e sicurezza globale centrata sull’uomo: la sicurezza come sistema finalizzato alla prevenzione • La collaborazione tra più soggetti: un quadro complesso di soggetti interagenti con propri obblighi e responsabilità. • Dall’adempimento alla responsabilizzazione: la sicurezza è un dovere anzitutto del datore sia pur in un sistema partecipato al cui centro c’è la valutazione del rischio • Il ruolo dei lavoratori: a livello individuale e collettivo • La graduatoria dei tipi di intervento in direzione della prevenzione
Soggetti della sicurezza Perché il sistema possa funzionare a pieno regime, occorre che vengano risolti “a monte” i problemi relativi alla individuazione dei soggetti coinvolti e ciò in considerazione sia degli obblighi sia delle responsabilità su di loro gravanti • Datore di lavoro, dirigenti, preposti (artt. 2, 4 ss., 89, 90) • Servizio di prevenzione e protezione e responsabile del servizio (artt. 2 e 8 ss.) • Medico competente (artt. 2 e 8-11) • Lavoratori (artt. 2, 5, 21, 22, 93) • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (artt. 2, 18 e 19) • Organismi paritetici (art. 20) • Organismi istituzionali (artt. 23-29)
I profili critici del sistema (Smuraglia, 2001) • L’incompletezza del quadro normativo • Le problematiche interne del sistema • La diffusa inadempienza ai precetti • Il sistema repressivo • La professionalità degli addetti • Il mancato decollo della “filosofia partecipativa” • I limiti di conoscenza e di azione a fronte dei nuovi rischi
La Legge n. 123/2007 Delega per l’emanazione di un TU e norme immediatamente precettive Aspetti salienti Razionalizzazione, coordinamento integrazione tra soggetti istituzionali (bilateralità e trilateralità) con potenziamento attività ispettiva e valorizzazione ruolo parti sociali Promozione cultura sicurezza e promozione interventi a favore di pmi Estensione al lavoro autonomo Revisione soggetti sicurezza con rafforzamento RLS territoriale ed introduzione di RLS di sito produttivo Revisione apparato sanzionatorio Revisione normativa appalto in connessione a lotta a sommerso