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L’obbligatorietà della selezione concorsuale art.97 Cost.

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Presentation Transcript


  1. L’obbligatorietà della selezione concorsuale art.97 Cost. co.1 I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione … omissis co. 3 Agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. riserva di legge dettata dalla legge delega n. 421/92 art.2 “i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro … sono tra le materie (ndr) …regolate con legge, ovvero sulla base della legge o nell’ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi” riserva di giurisdizione art. 63 co. D.lgs. n. 165/2001 Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni …

  2. I sistemi di reclutamento a) tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; * b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo (ex art. 16 legge n. 56/87) * c) le assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

  3. Altre ipotesi di deroga al principio concorsuale previste dalla legge (nazionale o regionale) • discrezionalità del legislatore, nei limiti della non manifesta irragionevolezza • casi eccezionali • Corte Cost. sent. n. 320 del 1997 e n. 205 del 1996

  4. Progressioni in carriera (c.d. concorsi interni) • la Corte cost. afferma che il passaggio ad una diversa posizione in organico costituisce nuova assunzione e deve garantire l’adeguato accesso dall’esterno, almeno il 50% dei posti in organico (Corte Cost. sent. nn. 194/2002, 274/2003). • Cass. SS.UU. distingue tra passaggio di categoria e di “mera” posizione economica senza assegnazione a mansioni qualitativamente differenti (sent. n. 9164/2006) • Cass. sez. lav. ha chiarito definitivamente che le posizioni organizzative non costituiscono un passaggio di categoria (sent. 14193/2005)

  5. I requisiti delle procedure selettive a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

  6. Procedure di approvazione preventiva • Programmazione triennale del fabbisogno di personale • Per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con + 200 dipendenti, l'avvio delle procedure concorsuali necessita un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Modalità del decentramento I concorsi pubblici nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome sono di norma a livello regionale. Deroghe: - per ragioni tecnico-amministrative o di economicità - autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri - per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità

  7. Organizzazione degli uffici e dotazioni organiche(art. 6 D.LGS 165/2001) • Verifica preventiva dei fabbisogni: l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art.1 co. 1 d.lgs 165/2001 previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. • Programmazione triennale: Per la ridefinizione degli uffici e dotazioni organiche si procede a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. • Variazioni delle dotazioni organiche già determinate: sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.

  8. Organizzazione degli uffici e dotazioni organiche(innovazionidell’art. 11 d.l. n.4/2006) • Divieto di determinare situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, , in presenza di vacanze di organico nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale • Rilevazioni annuali delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. • Ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale

  9. Verifica dell’insussistenza di personale iscritto agli elenchi di disponibilità quale condizione per bandire nuovi concorsi • Comunicazione preventiva: prima di avviare le procedure di assunzione di personale, occorre comunicare ai gestori degli elenchi di mobilità l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. • Assegnazione dei lavoratori in disponibilità:entro 15 gg. dalla comunicazione secondo l'anzianità di iscrizione nell’elenco • Termine per l’avvio del concorso:decorsi 2 mesi dalla ricezione della comunicazione si può procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale • Nullità: delle assunzioni effettuate in violazione di questa procedura

  10. La tecnica dei tetti alla spesa per il personale stabiliti con con la legge finanziaria(v. co. 198 finanziaria 2006) Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni

  11. Requisiti obbligatori dei candidati ai concorsi pubblici • dal 2000: conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera • abrogazione del requisito di “buona condotta” disciplina artt. 8 e 15 legge n. 300/70 • cittadinanza comunitaria: in virtù della libertà di circolazione dei lavoratori a norma dell’art.48 TCE • cittadinanza italiana:esclusivamente per i posti di lavoro che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale (dirigenza, magistratura, presidenza del consiglio, ministero esteri, interno, grazia e giustizia) • abrogazione dei limiti di età (Dir. 2000/78/CE; art. 13 TCE; D.Lgs. n. 216/2003)

  12. Razionalizzazione del sistema di reclutamento • Permanenza minima obbligatoria del vincitore nella sede di prima destinazione: 5 anni. Limite inderogabile dai contratti collettivi (art. 35 co. 5 bis d.lgs n. 165/2001 aggiunto dalla finanziaria 2006 L. n. 266/2005). • Validità delle graduatorie dei concorsi: 3 anni dalla data di pubblicazione; salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali (art. 35 co. 5 ter d.lgs n. 165/2001 aggiunto dalla finanziaria 2007 L. n. 244/2007).

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