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Direzione Centrale Pensioni . Il Casellario dei trattamenti pensionistici. legge istitutiva: D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388 modificato da articolo 6 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 e articolo 3 del D. L. 6 luglio 1978, n. 352
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Direzione Centrale Pensioni Il Casellario dei trattamenti pensionistici legge istitutiva: D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388 modificato da articolo 6 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dallalegge 22 marzo 1995, n. 85 e articolo 3 del D. L. 6 luglio 1978, n. 352 convertito dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 • G.R. marzo 2000
Scopi istituzionali del Casellario • raccolta, conservazione e gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici.
trattamenti pensionistici a carico: • dell'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti • di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato l'esclusione o l'esonero • di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti • di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio • di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare
(articolo 3 del decreto legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467) ed inoltreraccolta e conservazione dei dati e delle notizie relative ai titolari: • di trattamenti di pensione o di assegno continuativo aventi natura assistenziale • di trattamenti pensionistici di guerra, liquidati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modifiche ed integrazioni • di rendite per invalidità permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali corrisposte dagli Enti gestori delle relative forme assicurative
Periodicità delle comunicazioni dei dati da parte degli Enti erogatori • le comunicazioni devono essere effettuate nei termini stabiliti dalla legge stessa: • quelle annuali devono essere effettuate entro il 30 novembre di ciascun anno; • quelle trimestrali, relative alle iscrizioni e cancellazioni, devono essere effettuate entro il mese successivo alla scadenza del trimestre stesso;
Cadenze previste • 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre - 31 gennaio per le comunicazioni trimestrali • 30 novembre per la comunicazione annuale • A queste cadenze di comunicazioni si è poi aggiunta quella della fine di febbraio prevista: • dall'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (assoggettamento all’IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici) • dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n.448 (rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici).
Unificazione di alcune comunicazioni • Poiché entro il 28 febbraio di ciascun anno deve essere fatta la comunicazione annuale relativa ai trattamenti di pensione erogati nell'anno precedente e dei trattamenti di pensione da erogare nell’anno in corso, le comunicazioni inizialmente stabilite per il 30 novembre (annuale) e il 31 gennaio (trimestrale) possono essere effettuate dagli Enti congiuntamente alla comunicazione prevista per la fine di febbraio.
Obbligo e modalità di trasmissione dei dati • le comunicazione dei dati al Casellario da parte degli Enti sono obbligatorie; • la mancata trasmissione dei dati è configurata come omissione di atti d'ufficio da parte del legale rappresentante dell'Ente o organismo tenuto alle comunicazioni • le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo di collegamenti telematici, ovvero a mezzo di supporti magnetici e non con comunicazioni cartacee • Art. 7 decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, • convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85
Censimento dell’Ente • l’ente viene “censito” e gli viene attribuito un codice identificativo • (codice ente) • all’ente vengono inviate le ”istruzioni” necessarie e, se richiesto, anche un “software” di acquisizione e di controllo dei dati
Dati che gli Enti devono comunicare • dati identificativi del soggetto • tipologia del trattamento corrisposto • importo del trattamento da utilizzare per il calcolo della perequazione cumulata • imponibile fiscale da assoggettare all’IRPEF
Ricezione dei dati dagli Enti • Il Casellario riceve i dati dei trattamenti pensionistici sui seguenti supporti: • nastri cassette • minidischi cd-rom • è prevista, in futuro, la possibilità di • effettuare la trasmissione dei dati direttamente • tramite "upload", utilizzando le comuni connessioni • Internet, in opportuno spazio WEB dell'INPS.
Memorizzazione dei dati pervenuti • I dati vengono memorizzati: • Nel • data base • pensioni • Nell’archivio • anagrafico • unico • (ARCA)
Risposta agli Enti • agli Enti vengono comunicati: • tutti i trattamenti di cui il soggetto risulta titolare • la tipologia di ogni trattamento • gli importi di ogni trattamento • inoltre, • vengono segnalati eventuali errori riscontrati
Elaborazione perart. 8 D. Lgs. 314/1997e art. 34 L. 448/1998 • individuazione del soggetto • elaborazione art. 8 D. Lgs. 314/1997 • elaborazione art. 34 L.448/1998 assoggettamento all’IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici • L’elemento identificativo • è il “codice fiscale” • rivalutazione automatica • sull'importo complessivo dei trattamenti • del soggetto
Comunicazione agli Enti dei risultati delle elaborazioni per art. 8D. Lgs. 314/1997e per art. 34L. 448/1998 • Agli Enti vengono comunicati i dati necessari per: • il corretto assoggettamento all’IRPEF • sui trattamenti erogati al soggetto • (aliquota e detrazioni di imposta da applicare) • la corretta applicazione della rivalutazione per perequazione sul trattamenti del soggetto (aliquota di perequazione) la comunicazione agli Enti viene effettuata entro il mese digiugno
Il Casellario quindi: • raccoglie i dati • li elabora • comunica agli enti tutte le informazioni necessarie
E’ pertanto fondamentale • Una corretta gestione del “soggetto”
Corretta memorizzazione delle detrazioni di imposta richieste dal soggetto
NUMERO DEGLI ENTI CENSITI DAL CASELLARIO • 998 • ENTI EROGATORI • DI • TRATTAMENTI PENSIONISTICI
di cui • 243 • attualmente non erogano trattamenti pensionistici
TRATTAMENTI COMPLESSIVI DEL CASELLARIO • PENSIONI GESTITE DALL’INPS16.647.495 • DI CUI: • PENSIONI SOCIALI 527.449 • ASSEGNI SOCIALI 128.573 • PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI 1.395.895 • PENSIONI ENTI 3.861.866 • ED INOLTRE • RENDITE INAIL 1.225.275 • TRATTAMENTI COMPLESSIVI • 21.734.636 RILEVAZIONE DEI DATI AL RINNOVO 2000
RINNOVO 2000PENSIONI INPS • Pensioni vigenti • 14.595.578 • Soggetti fiscali elaborati • 12.399.711 RILEVAZIONE DEI DATI AL RINNOVO 2000
SOGGETTI CON ABBINAMENTI FISCALI RILEVAZIONE DEI DATI AL RINNOVO 2000
Ideazione, progetto, testi e grafica: • Gianrosa Russo • - sede di Trapani - • Il casellario