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Diritto dell'informazione, privacy, reati a mezzo stampa e diritto d'autore. Firenze, 21 aprile 2012 - Sala stampa Oriana Fallaci. Elda Brogi www.teutas.it brogi@teutas.it ; elda.brogi@eui.eu. I principi costituzionali sulla libertà di informazione e di comunicazione.
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Diritto dell'informazione, privacy, reati a mezzo stampa e diritto d'autore. Firenze, 21 aprile 2012 - Sala stampa Oriana Fallaci Elda Brogi www.teutas.it brogi@teutas.it; elda.brogi@eui.eu
I principi costituzionali sulla libertà di informazione e di comunicazione. Gran parte del “diritto dell'informazione” ruota attorno all'interpretazione dell'art. 21 e dell'art. 15 della Costituzione (soprattutto alla luce delle nuove tecnologie). In particolare l'art 21 Cost. è la “pietra angolare dell'ordine democratico” Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. …
I principi…art 21 Cost. Soggetti Oggetto Tutti (“privilegi” artt. 68 e 122 Cost.) Tutela amplissima - libertà positiva e negativa Pensiero proprio e altrui Pubblicità/propaganda Dare/ricevere notizie. Attività giornalistica Interesse informazione pluralista
I principi…art.21 Cost. Parola, scritto... …ogni altro mezzo di diffusione RTV Corte costituzionale Corte costituzionale Principio pluralistico Diritto di accesso al mezzo in condizioni di uguaglianza Etere bene pubblico- (concessioni) e autorizzazioni Trasparenza della proprietà Pubblicità televisiva-limiti qualitativi e quantitativi Campagne elettorali-par condicio Servizio pubblico radiotelevisivo Internet Corte Cassazione Non equiparabile automaticamente alla stampa
I principi…art 21 Cost …La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
I principi…art. 21 Costituzione …La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica...
I principi…art 21 Cost Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
I limiti …. Art. 21 Cost. Limiti Espliciti. Buon costume Generali Onore Riservatezza Segreti Relative norme a tutela. Riserve.
Responsabilità. Professione. Art.57 cp 57-bis Art. 58 Reati commessi col mezzo della stampa periodica Reati commessi col mezzo della stampa non periodica Stampa clandestina I limiti indicati precedentemente si applicano a tutti. In particolare a chi svolge attività giornalistica può essere sottoposto a speciali regole di responsabilità. Esercizio abusivo professione 348 cp
I limiti…art 21 Cost-buon costume il buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori sia soprattutto nell'ambito della famiglia, della dignità personale che con esso si congiunge, e del sentimento morale dei giovani, ed apre la via al contrario del buon costume, al mal costume e, come é stato anche detto, può comportare la perversione dei costumi, il prevalere, cioé, di regole e di comportamenti contrari ed opposti. CC 9 del 1965 Considerato che si tratta di un limite che l'art. 21 della Costituzione contrappone alla libertà dei singoli individui, il <buon costume>, ..., non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di libertà individuale o, più precisamente, non è soltanto rivolto a connotare un'esigenza di mera convivenza fra le libertà di più individui, ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale, nel senso che denota le condizioni essenziali che, in relazione ai contenuti morali e alle modalità di espressione del costume sessuale in un determinato momento storico, siano indispensabili per assicurare, sotto il profilo considerato, una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali inviolabili della tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone (art. 2 della Costituzione). Pubblicità come requisito essenziale della nozione di buon costume CC 368/1992 Art 528-529 cp pubblicazione spettacoli osceni L.47/48, art 14 e 15
I principi costituzionali Limite dell’onore Principale reato-diffamazione cp 595. aggr. Mezzo stampa (oltraggio PA; vilipendio istituzioni; ffaa, religione?) La scriminante (causa esclusione reato) del diritto di cronaca. Esercizio di un diritto Verità utilità/rilevanza sociale Continenza - forma civile dell’esposizione Sentenza n. 5259 del 1984 sui limiti al diritto di cronaca (sentenza decalogo) -rettifica Ma…satira…critica (solo utilità sociale?)
I limiti: riservatezza Il limite della riservatezza Interesse di un soggetto a mantenere la sfera della propria vita privata e intima al riparo di indiscrezioni. Necessario bilanciamento (art 14, art 15, art. 2) col diritto di cronaca Altro significato: controllo sui propri dati personali Codice di deontologia 1998 615 bis cp interferenze illecite nella vita privata
I principi costituzionali La giurisprudenza: notorietà del soggetto, ma nei limiti dei motivi della notorietà La verità può comunque essere lesiva della riservatezza Criterio Garante privacy: essenzialità dell’informazione (+ lealtà e correttezza, tutela dei minori…); codice deontologico del 1998.
I limiti Segreti “privati” segreto professionale Art. 622 cp: Rivelazione di segreto professionale Art. 200 c.p.p. la segretezza delle comunicazioni. “pubblici” il segreto di Stato 256 ss cp il segreto d’ufficio il segreto investigativo 114 c.p.p.
Segreto investigativo Segreto investigativo come limite alla manifestazione del pensiero. Il Legislatore definisca il bilanciamento tra giustizia ed informazione (CC 25/1965) Art. 329 cpp gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Il divieto di pubblicazione coincide con il segreto investigativo interno: nel momento in cui l'atto istruttorio è reso noto all'imputato, viene meno anche l'interesse pubblico a vietare la divulgazione del contenuto degli atti processuali. Per gli atti non più coperti dal segreto divieto di riproduzione (integrale o parziale) fino al termine dell'udienza preliminare, mentre ne è consentita la pubblicazione solo per riassunto o con riferimento al loro contenuto (art. 114 cpp) Questione della pubblicazione delle intercettazioni. Rilevanza sociale Tutela di terzi coinvolti Intercettazioni illegali
I principi costituzionali…segue • Art. 15 Cost. • La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. • La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
I principi …art 15 Cost. Corrispondenza Ogni altra forma di comunicazione Determinatezza o determinabilità del destinatario Attualità della comunicazione La questione della segretezza. Sent. CC 1030 del 1988. I mezzi preordinati per realizzare la comunicazione, anche se captati, rientrano nel 15 Cost. Nuove tecnologie e nuovi criteri ermeneutici-infungibilità e mezzi
Art. 15 Cost.: Casi Corte cost. 1030 del 1988: strumenti di comunicazione captabili da terzi-art.15 C. Tribunale Milano- sent. 8037 del 5 giugno 2007 Pubblicazione di stralci di messaggi di una mailing list-violazione art 15 Cost.- equiparazione di mailing list a corrispondenza privata Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 47096 dell’11 dicembre 2007 - posta elettronica aziendale - conoscibilità della password da parte dell' organizzazione aziendale- natura non "chiusa" della corripondenza
I reati di stampa l.47/48 Stampa clandestina False dichiarazioni nella registrazione dei periodici Asportazione, distruzione e deterioramento stampati
I principi costituzionali…art 117 Cost. Art 117 Cost. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
I principi costituzionali…art. 117 Cost Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
I principi costituzionali…art 117 Cost Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Il livello internazionale e sovranazionale Importante, oggi, parlare delle implicazioni sovranazionali ed internazionali Proprio l'art. 117 afferma che La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Recenti sentenze della Corte costituzionale hanno dato sostanza a questo dettato
Corte costituzionale e CEDU La Convenzione europea dei diritti dell'uomo presenta, rispetto agli altri trattati internazionali, la caratteristica peculiare di aver previsto la competenza di un organo giurisdizionale, la Corte europea per i diritti dell'uomo, cui è affidata la funzione di interpretare le norme della Convenzione stessa. Poiché le norme giuridiche vivono nell'interpretazione che ne danno gli operatori del diritto, i giudici in primo luogo, la naturale conseguenza della Convenzione è che tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte di Strasburgo nella sua funzione di interpretazione eminente” . Conseguentemente “l’art. 117, comma 1, cost. condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle regioni al rispetto degli obblighi internazionali, fra i quali rientrano quelli derivanti dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo, le cui norme pertanto, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, costituiscono fonte integratrice del parametro di costituzionalità introdotto dall'art. 117, comma 1, cost., e la loro violazione da parte di una legge statale o regionale comporta che tale legge deve essere dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, sempre che la norma della convenzione non risulti a sua volta in contrasto con una norma costituzionale”.
CEDU Art. 10 Libertà di espressione 1 Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2 L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.
Carta di Nizza-EU Art. 11 Libertà di espressione e d’informazione 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Problemi interpretativi- Internet cosa è una testata giornalistica telematica? -questione a lungo discussa. Rientra anche questa nella riconducibilità di internet alla disciplina della stampa. Tema della registrazione alla cancelleria tribunale ex l. 47 del 1948, risolta in modo sibillino con art. 7 co 3 dlgs 70/2003 “La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001,n.62).”
Diritto d'autore Legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi) Art. 2575 c.c. - art. 1 l.dir.aut.: complesso dei diritti che l’ordinamento giuridico attribuisce a chi sia riconosciuto autore di opere dell’ingegno (1) di carattere creativo (2) che appartengono alle scienze, alla letteratura, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia, (3) qualunque ne sia il modo o la forma di espressione
La disciplina italiana: il contenuto del diritto d’autore DIRITTO PATRIMONIALE Diritto unico, pur se composto da molteplici distinte facoltà. Tali facoltà sono però indipendenti (art. 19 l.dir.aut.): cedendo una non si cedono le altre. Presupposto: la pubblicazione, ovvero la messa a disposizione dell’opera ad una certa quantità di persone. • Diritto di riproduzione • Diritto di rappresentazione e di esecuzione • Diritto alla diffusione, alla radiodiffusione, alla diffusione via satellite. • Diritto di distribuzione • Diritto di noleggio e prestito Lo sfruttamento commerciale può avvenire direttamente o tramite la cessione a terzi di una o più facoltà. Gli strumenti principali sono il contratto di edizione e il contratto di rappresentazione ed esecuzione (art. 118 e ss. L.dir.aut.) Durata: 70 anni post mortem autoris (termine così modicato dal D.lgs. 26 maggio 1997, n. 154, in attuazione della direttiva 93/98/CE) DIRITTO MORALE Insieme di situazioni soggettive tese a proteggere il legame fra l’autore e l’opera, poiché in essa si riflette la personalità dell’autore. Sono diritti della personalità. • Caratteristiche generali: inalienabili, imprescrittibili, irrinunciabili, tendenzialmente perpetui. • Diritto di paternità (diritto di essere riconosciuto autore dell’opera - plagio) • Diritto all’integrità (diritto di opporsi a modificazioni o mutilazioni dell’opera) • Diritto di pentimento (Ritiro dal commercio per gravi ragioni morali e salvo indennizzo)
Opere collettive, utilizzazioni libere, riproduzione informazioni e notizie Legge diritto autore: art. 7 autore opere collettive Artt. 38-43 Opere collettive, riviste, giornali. Art. 65: utilizzazioni libere Art. 101: riproduzione informazioni
Alcuni cenni bibliografici R. Zaccaria, A. Valastro, Diritto dell'informazione e della comunicazione, CEDAM, 2010. G. Gardini, Le regole dell'informazione, B. Mondadori, 2009 P. Caretti, Diritto dell'informazione e della comunicazione, Il Mulino, 2009 R. Razzante, Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione, CEDAM, 2011 Pace A. – Manetti M., Commentario della Costituzione. Art. 21. Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero, Bologna, 2006 M. Paissan, Privacy e giornalismo, garanteprivacy.it www.teutas.it *** elda.brogi@eui.eu
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