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Il nuovo diritto societario. IL PROCESSO SOCIETARIO D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5 Correzioni CdM del 27.11.2003 e CdM del 29.01.04. I PRINCIPI ISPIRATORI. SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO. Concentrazione dei termini del procedimento Riduzione dei termini medesimi. FACOLTATIVITA’ DEL GIUDIZIO.
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Il nuovo diritto societario IL PROCESSO SOCIETARIO D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5 Correzioni CdM del 27.11.2003 e CdM del 29.01.04
SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO • Concentrazione dei termini del procedimento • Riduzione dei termini medesimi
FACOLTATIVITA’ DEL GIUDIZIO • In relazione ai procedimenti cautelari, viene introdotta la facoltatitività dell’instaurazione del giudizio di merito • Se non viene instaurato il giudizio di merito il provvedimento cautelare non perde efficacia • Se il giudizio di merito si estingue, parimenti, il provvedimento cautelare non perde efficacia • Il Giudice pronuncia SEMPRE sulle spese
GIUDIZIO SOMMARIO • Viene introdotto un giudizio sommario del tutto nuovo • Non ha naturale cautelare • E’ improntato a particolare celerità • E’ reso nel pieno rispetto del contraddittorio • Può dare luogo ad una successiva fase a cognizione piena
PROCEDIMENTI CAMERALI • Vi è una sostanziale modifica di tutta la disciplina dei procedimenti camerali • Viene introdotta una prima differenziazione tra procedimenti contenziosi e non contenziosi • Una seconda differenza tra procedimenti unilaterali e plurilaterali
Tribunale in composizione collegiale: • Rapporti societari (anche società di fatto) • Accertamento, costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto societario • Azioni di responsabilità contro organi amministrativi e di controllo, liquidatori e direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici, delle società cooperativee del soggetto incaricato della revisione contabileda chiunque promosse
Tribunale in composizione collegiale: • Trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti • Patti parasociali e accordi di collaborazione di cui all’art.2341 - bis, ultimo comma c.c.
Tribunale in composizione collegiale: • Rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, fondi investimento, gestione collettiva del risparmio, prodotti finanziari e cartolarizzazione dei crediti • Materie di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) quando la controversia è promossa banca contro banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio • Credito per le opere pubbliche
Tribunale in composizione monocratica: • Materie di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, quando la relativa controversia è promossa da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio
LE ECCEZIONI Rimangono di competenza della Corte di Appello: • Rapporti e vicende di cui all’art. 145 del D.Lgs. N. 385/93 (procedura sanzionatoria ad istanza della Banca di Italia resa con decreto dal Ministero del Tesoro contro persone – banche o società) • Rapporti e vicende di cui all’art. 195 del D.Lgs. N. 58/98 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 – procedura sanzionatoria: B.I. o Consob)
Atto di citazione Memoria di replica Ulteriori repliche Gli atti di cui dispone Attore:
- Comparsa di risposta - Eventuale seconda memoria Gli atti di cui dispone - Eventuali memorie di controreplica Convenuto:
contenuto atto di citazione • elementi di cui all’art. 163, nn.1-6, c.p.c. • indicazione indirizzo e-mail e numero di fax • termine al convenuto per notificare la propria comparsa non inferiore a 60 giorni • tutti i termini possono essere ridotti alla metà con provvedimento ex art. 163 bis comma 2 c.p.c.
Riduzione dei termini • I termini sono ridotti alla metà nel caso di opposizione a norma dell’art. 645 c.p.c. • Ciascuna delle parti, al momento della costituzione (o anche successivamente) può chiedere con ricorso che sia designato il magistrato per l’adozione – previa convocazione delle parti – dei provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c.
contenuto comparsa di risposta il convenuto deve • proporre tutte le sue difese • prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda • indicare i mezzi di prova ed i documenti prodotti • se lo ritiene, proporre domande riconvenzionali • dichiarare di volere chiamarein causa i terzi • indicare n° di fax ed indirizzo e-mail • formulare le conclusioni • fissare all’attore un termine non inferiore a 30 giorni per la eventuale replica. • in assenza di termine il termine è 30 giorni.
Contenuto memorie di replica dell’attore: • Può precisare le domande e le conclusioni già proposte • A PENA DI DECADENZA può proporre nuove domande od eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese altrui • A PENA DI DECADENZA può dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell’art. 106 c.p.c. • Può depositare nuovi documenti in cancelleria o formulare nuove richieste istruttorie • Deve assegnare termine al convenuto per notificare la propria comparsa non inferiore a 20 giorni o, in caso di riconvenzionale, 30 giorni.
CHIAMATA DI TERZO • L’ATTORE NOTIFICA AL TERZO L’ATTO DI CITAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2 • IL CONVENUTO, SE DICHIARA DI VOLERE CHIAMARE IN CAUSA IL TERZO, GLI DEVE NOTIFICARE L’ATTO DI CITAZIONE SEMPRE A NORMA DELL’ART. 2
Contenuto seconda memoria del convenuto: • - Eventuale indicazione di nuovi documenti • - Eventuali nuove richieste istruttorie • - A pena di decadenza le eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conseguenza delle nuove domande o eccezioni proposte dall’attore
ULTERIORI REPLICHE 1 Il convenuto: • o notifica istanza di fissazione dell’udienza; • o notifica, e poi deposita in Cancelleria, una 2° memoria difensiva con l’indicazione di nuovi documenti o richieste istruttorie ed assegna un altro termine non inferiore a 20 (16) giorni all’attore per una sua controreplica.
ULTERIORI REPLICHE 2 L’attore: • o notifica istanza di fissazione dell’udienza; • o notifica, e poi deposita in Cancelleria una ulteriore memoria difensiva con l’indicazione di nuovi documenti o richieste istruttorie ed assegna un altro termine non inferiore a 20 (16) giorni al convenuto per una sua ulteriore replica.
ULTERIORI REPLICHE 3 Sia l’attore che il convenuto: • possono notificare istanza di fissazione dell’udienza • possono notificare ulteriore memoria assegnando un altro termine non inferiore a 20 (8) giorni.
comunque entro 80 giorni dalla notifica della prima memoria di controreplica del convenuto, è consentito lo scambio di ulteriori memorie tra le parti Attore e Convenuto:
IN QUESTE ULTERIORI MEMORIE Le parti possono proporre e svolgere tutte le attività ancora loro consentite secondo il regime delle preclusioni processuali.
FINALMENTE LA FASE DELL’ISTRUTTORIA PRE-DIBATTIMENTALE E’ FINITAAA!
L’INCROCIO DEI DOCUMENTI Entro 80 gg. dalla notifica della 1° memoria di controreplica del convenuto possono avvenire ulteriori scambi di memorie
LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COME E QUANDO AVVIENE?
Entrambe le parti si devono costituire in cancelleria entro 10 gg. successivi alla notifica dell’atto di citazione o della comparsa di risposta Se l’attore non si costituisce, il convenuto può costituirsi in cancelleria e chiedere la fissazione dell’udienza collegiale Se il convenuto non ha documenti da depositare o chiamate di terzo, può costituirsi entro 10 gg. dalla notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza di trattazione
Ai sensi dell’art. 136 c.p.c. e segg.ti Cioè.. innanzitutto ad opera del CANCELLIERE
…. e, comunque, tramite Ufficiale Giudiziario oppure…..
L. 07/06/93 n.183 • Art. 1.1. La copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato [o procuratore], si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i seguenti requisiti:a) all'avvocato [o procuratore] che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, che può risultare anche dall'atto trasmesso, se questo rientra tra quelli indicati nell'articolo 83, terzo comma, del codice di procedura civile;b) l'atto trasmesso porti l'indicazione e la sottoscrizione leggibile dell'avvocato [o procuratore] estensore e tali elementi risultino dalla copia fotoriprodotta dell'atto medesimo. Se l'atto trasmesso contiene, a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, la procura, deve essere a questo apposta e deve risultare dalla copia fotoriprodotta la sottoscrizione leggibile della parte, di cui sia certificata l'autografia con la sottoscrizione leggibile dell'avvocato [o procuratore] che trasmette l'atto;c) la copia fotoriprodotta, il cui originale sia dichiarato conforme all'atto trasmesso da parte dell'avvocato [o procuratore] estensore e trasmittente, sia sottoscritta dall'avvocato [o procuratore] ricevente.2. La copia fotoriprodotta di un provvedimento del processo sottoscritta da un avvocato [o da un procuratore] e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato [o procuratore], si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1.3. La copia fotoriprodotta di un atto o di un provvedimento di altro processo sottoscritta da un avvocato [o da un procuratore] e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato [o procuratore], si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1.
LA SVOLTA NORMATIVA Legge 15.03.1997 n. 59 – art. 15 secondo comma • Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonchè la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.p.R. 28.12.2000 n. 445 – art. 14 • Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
L’ultima norma – il processo informatico D.p.R. 13.02.2001 n. 123 art. 8 • La comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data apposta dal notificatore alla ricevuta di consegna mediante la procedura di validazione temporale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la comunicazione e la notificazione eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale giudiziario la data riportata nella ricevuta di consegna tiene luogo della suddetta procedura di validazione temporale.2. I dati relativi a quanto previsto dal comma 1, sono conservati dal notificatore per un periodo non inferiore a cinque anni secondo le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
.. con scambio diretto tra difensori assistito da sottoscrizione per ricevuta sull’originale
IL CANCELLIERE Riceve la costituzione dell’attore che deve contenere…..
Il fascicolo di parte Con……. • La nota di iscrizione a ruolo • L’originale o la copia dell’atto di citazione notificato • La procura alle liti • I documenti offerti in comunicazione
IL CANCELLIERE FORMA…. IL FASCICOLO DI UFFICIO
….sempre IL CANCELLIERE INSERISCE NEL FASCICOLO DI UFFICIO TUTTI GLI ATTI ED I DOCUMENTI CHE….
le parti costituite vanno, via via, depositando
Istanza di fissazione dell’udienza: • conclusioni di rito e di merito • definitiva formulazione istanze istruttorie già proposte • esclusione di modificazione delle domande • richiesta fissazione udienza di discussione • eventuali condizioni di conciliazione
L’istanza di fissazione udienza deve essere depositata in cancelleria entro 10 giorni dall’ultima notificazione
Nei 10 giorni successivi al deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza le parti devono depositare in cancelleria le proprie, rispettive, note di precisazione
Nota di precisazione Conclusioni di rito e di merito Non può contenere modificazioni delle istanze e conclusioni Definitiva formulazione delle istanza istruttoriegià proposte (Eventualmente) indicazione delle condizioni alle quali la parte sarebbe disposta a conciliare la lite
Contenuto del decreto - 1 Mezzi istruttori o di prova Ammissione mezzi istruttori disponibili d’ufficio o dei mezzi di prova richiesti dalle parti, ed esposizione delle ragioni di inammissibilità o irrilevanza delle istanze istruttorie
Contenuto del decreto - 2 la Conciliazione Invito alle parti a comparire di persona per il tentativo di conciliazione ed invito a prendere posizione sulle condizioni indicate dalle altre parti ed alle quali queste sarebbero disposte a conciliare