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Art. 1372 c.c. Il contratto ha forza di legge fra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. EFFETTI DEL CONTRATTO. ART. 1372 contiene 2 regole:
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Art. 1372 c.c. Il contratto ha forza di legge fra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
EFFETTI DEL CONTRATTO • ART. 1372 contiene 2 regole: • modifiche possono essere introdotte solo se concordate; • scioglimento va concordato, ma è possibile pattuire la facoltà di RECESSO oltre al fatto che la legge può attribuire tale facoltà.
Art. 1373 c.c. • RECESSO: 1) convenzionale o 2) legale • 1) CONVENZIONALE: atto unilaterale recettizio non formale a meno che a) 1352; b) stessa forma del contratto da cui si intende recedere. Ha efficacia ex nunc (non retroattiva), spesso con necessario preavviso; solo fino a quando il contratto non abbia ancora avuto principio di esecuzione • Caparra penitenziale in abbinata (art. 1386)
RECESSO LEGALE Stesso effetto del recesso convenzionale Nei contratti di durata a tempo indeterminato le parti possono recedere in ogni momento (eccezione lavoro subordinato x datore di lavoro) Necessita di congruo preavviso(art. 1569) Ammesso per giusta causa in taluni contratti tipici
Contratto con effetti reali • È quello che si conclude in applicazione del principio consensualistico • Da NON confondere con il contratto reale che è quello x il quale non basta il consenso (contratti consensuali) ma necessita la consegna (es. mutuo comodato deposito..)
EFFETTI NEI CFR. TERZI • ART. 1372 COMMA 2 • I diversi casi previsti dalla legge fanno riferimento solo agli effetti favorevoli, anche se sempre facoltà di rifiuto per terzo • Principio di relatività degli effetti: non ci può essere valida imposizione di effetti nella sfera giuridica altrui (anche se favorevoli) • Promessa del terzo (art. 1381) • Patto di non alienare (art. 1379)
ART. 1411 C.C. CONTRATTO A FAVORE DI TERZI • E’ valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse (es. assicurazione sulla vita). • Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione (titolare senza accettazione). Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finchè il terzo non abbia dichiarato , anche in confronto al promittente di volerne profittare (accettazione). • In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.