670 likes | 810 Views
Nozione (2325 c.c.). Solo la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni La denominazione sociale deve contenere l’espressione s.p.a. Capitale sociale non inferiore a 100.000 euro. Condizioni di costituzione.
E N D
Nozione (2325 c.c.) • Solo la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali • Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni • La denominazione sociale deve contenere l’espressione s.p.a. • Capitale sociale non inferiore a 100.000 euro
Condizioni di costituzione • Atto pubblico • Sottoscrizione per intero del capitale sociale • Versamento dei tre decimi dei conferimenti in denaro • Le somme non possono essere consegnate agli amministratori fino al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese • Iscrizione a cura del notaio • Con l’iscrizione si acquista la personalità giuridica
Atti compiuti prima dell’iscrizione • Se compiuti in nome della società sono solidalmente e illimitatamente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito • Emissione e vendita di azioni prima dell’iscrizione sono nulle • Disciplina speciale per società costituita con pubblica sottoscrizione
Conferimenti (2342 c.c.) • In denaro, se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente • Possono essere conferiti beni o crediti, con particolari modalità • Valgono le regole generali • Non possono essere conferiti servizi o prestazioni d’opera
Conferimenti in natura • Relazione di stima di un esperto designato dal Tribunale, contenente: • Descrizione dei beni o crediti • Valore attribuito • Criteri seguiti • Entro 6 mesi amministratori e sindaci devono compiere una verifica • Le azioni sono inalienabili e restano depositate presso la società • Se vi sono fondati motivi deve essere effettuata una revisione della stima
Revisione della stima • Se il valore dei beni o crediti è inferiore di oltre 1/5 a quello risultante dalla relazione, il socio può: • Recedere dalla società • Restare socio con una partecipazione ridotta • Conferire la quota mancante, in denaro • Nei primi due casi, dovrà essere deliberata una riduzione (totale o parziale) del capitale, con annullamen-to delle azioni
Acquisti sospetti (2343 bis) • Acquisto, da parte della società, di beni o crediti di promotori, fondatori, soci, amministratori, di valore non inferiore al 10% del capitale sociale, nei due anni successivi alla costituzione. Occorre: • Approvazione dell’assemblea • Relazione di stima • Eventuale revisione della stima
Azioni • Non possono essere emesse al di sotto del valore nominale • sono indivisibili, di uguale valore e attribuiscono uguali diritti • possono tuttavia esistere azioni con diritti diversi. Le più importanti sono: • azioni privilegiate (possono avere diritto di voto solo in ass. straordinaria) • azioni di risparmio • il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio e all’usufruttuario
Operazioni sulle azioni • Chi cede azioni non liberate è obbligato in solido con l’acquirente (per 3 anni) per i versamenti ancora dovuti. • Va escusso prima l’acquirente • divieto di sottoscrizione, anche indiretta, di azioni proprie. Se accade, le azioni devono essere liberate • divieto di accordare prestiti o garanzie per la sottoscrizione o l’acquisto di azioni proprie
Acquisto di azioni proprie • Possibile solo nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili • solo se interamente liberate • autorizzazionedell’assemblea, su: numero massimo e minimo corrispettivo massimo e minimo durata dell’autorizzazione (non superiore a 18 mesi) • valore nominale complessivo non superiore al 10% del capitale, comprese le azioni delle controllate
… continua • Le azioni acquistate in violazione delle regole sopra indicate devono essere vendute entro 1 anno, secondo modalità dettate dall’assemblea • altrimenti vanno annullate, con riduzione del capitale • le disposizioni si applicano anche agli acquisti fatti attraverso terzi o fiduciari
Eccezioni al divieto Non si applica se le azioni sono acquistate: • in esecuzione di una delibera di riduzione del capitale con riscatto e annullamento di azioni • a titolo gratuito • per successione universale o a seguito di fusione • per esecuzione forzata volta a soddisfare un credito della società
Regime delle azioni proprie Gli amministratori non possono disporne senza approvazione dell’assemblea Non hanno diritto: • agli utili (attribuito alle altre) • di voto (contano però per i quorum costitutivi) A bilancio, va costituita una riserva indisponibile di ammontare pari al loro valore iscritto all’attivo si applica se le azioni sono acquistate: • in esecuzione di una delibera di riduzione del capitale con riscatto e annullamento di azioni • a titolo gratuito • per successione universale o a seguito di fusione • per esecuzione forzata volta a soddisfare un credito della società
Controllo (2359) • maggioritario: 50% + 1 delle azioni ordinarie • di fatto: voti sufficienti per avere un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria • contrattuale: contratti di dominanza (in Italia non esistono) - altri contratti? valgono le regole delle azioni proprie società collegate: quando c’è un’influenza notevole (1/5 delle azioni ordinarie o 1/10 se quotate)
Sottoscrizione intragruppo • La controllata non può sottoscrivere azioni o quote della controllante • se si viola il divieto, le azioni vanno liberate dagli amministratori • in generale, divieto di sottoscrizione reciproca di azioni, per evitare aumenti fittizi del capitale • divieto di assumere partecipazioni che portino ad una sostanziale modifica dell’oggetto sociale (2361)
Unico azionista (2362) • Responsabilità illimitata per gli obblighi sorti nel periodo in cui un’unica persona detiene tutte le azioni • prima, per “persona” si intendeva solo una persona fisica, ora non più • non si applica al caso in cui un socio detenga anche una sola azione, salvo il caso di “partecipazione simulata” • lettere di patronage (forti e deboli)
Assemblea • Competenza limitata (2364) - non è l’organo sovrano della s.p.a. 1) approvazione del bilancio 2) nomina e revoca di amministratori, sindaci, presidente del coll. sindacale 3) determinazione compensi 4) azione di responsabilità 5) altre materie indicate nello statuto o dagli amministratori
Assemblea straordinaria • Competenze tassative (2365): 1) modifiche dell’atto costitutivo 2) emissione di obbligazioni 3) nomina, revoca e determinazione dei poteri dei liquidatori 4) proposte di concordato preventivo, concordato fallimentare e amministrazione controllata • il verbale è redatto da un notaio
Convocazione • Atto discrezionale degli amministratori, salvi i casi in cui è obbligatoria: 1) una volta l’anno, per approvare il bilancio, entro 4 mesi (6 se vi sono “particolari esigenze”) dalla chiusura dell’esercizio 2) su richiesta di soci che detengono almeno il 20% (10% nelle quotate) del capitale, con o.d.g. (altrimenti è il Presidente del Tribunale che nomina il Presidente dell’assemblea)
Formalità di convocazione • Avviso con giorno, ora, luogo, o.d.g. • Pubblicazione su Gazz. Uff. con almeno 15 giorni (30 nelle quotate) di preavviso • Assemblea totalitaria (2366, 3° comma): valida anche senza convocazione se sono presenti tutti i soci, tutti gli amministratori e tutti i sindaci. Chiunque si può opporre alla trattazione di argomenti su cui non si ritiene sufficientemente informato
Quorum • Ordinaria (2368): devono essere presenti soci (no azioni a voto limitato) che hanno almeno 1/2 del capitale delibere a maggioranza assoluta • Straordinaria: delibere a maggioranza del capitale sociale (2/3 dei presenti nelle quotate) • Seconda convocazione: in altro giorno nessun quorum costitutivo 1/3 capitale per la straordinaria
Straordinaria: anche in seconda convocazione il quorum deliberativo è di 1/2 del capitale per: modifiche oggetto sociale, trasformazione, scioglimento anticipato, trasferimento sede all’estero, emissione azioni privilegiate (2369) • terza convocazione: solo per le quotate (126 TUF): quorum costitutivo 1/5 capitale - deliberativo 2/3 presenti • salve maggioranze più elevate previste nell’atto costitutivo
Rappresentanza • Va conferita per iscritto, solo per singole assemblee • No deleghe in bianco • Limiti quantitativi alla rappresentanza. Nelle quotate: • sollecitazione intermediario (SIM, SICAV, banche) con +1% delle azioni ordinarie - adesione con delega • associazioni di azionisti almeno 50 persone con - 0,1% di azioni ciascuna - rappresentanza - voto anche divergente
Conflitto di interessi Il socio in conflitto di interessi non può votare L’amministratore non vota nelle delibere sulla sua responsabilità La delibera assunto con il voto di un socio in conflitto di interessi è annullabile se: • il voto era decisivo • la delibera è idonea ad arrecare danno alla società
Delibere assembleari • Vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti (2377) • Delibere annullabili (2377, 2° comma): contrarie alla legge o all’atto costitutivo legittimati all’impugnativa: soci assenti e dissenzienti, amministratori, sindaci termine di decadenza: tre mesi dalla delibera o dall’iscrizione possibilità di sanatoria salvi i diritti dei terzi di buona fede
Delibere nulle (2379) • Oggetto (della delibera) illecito o impossibile • 1421: legittimazione a chiunque ne abbia interesse - rilevabile d’ufficio • 1422: non c’è prescrizione • 1423: la nullità è insanabile • la declaratoria di nullità ha effetto verso i terzi, anche di buona fede • inesistenza: l’atto non è qualificabile come delibera assembleare
Amministratori • Competenza esclusiva sugli atti di gestione della società • Competenti anche sulle materie delegate dall’assemblea • Amm. Unico o Consiglio di amministrazione • Amministrazione disgiuntiva, salve diverse regole nel contratto sociale • Compenso determinato dall’assemblea • Rapporto di parasubordinazione
Invalidità delle delibere • Se c’è conflitto di interessi, l’amministratore deve astenersi dalla votazione nel CdA • Se non lo fa, la delibera è nulla se: • Il suo voto è stato determinante • La delibera è idonea a creare un danno in capo alla società • Problema del conflitto di interesse nei gruppi
Responsabilità verso la società • Gli amministratori rispondono dei danni causati alla società per aver agito senza la diligenza del mandatario • E’possibile fare annotare il proprio dissenso per essere esenti da colpa • L’azione di responsabilità può essere esercitata solo dopo l’approvazione da parte dell’assemblea ordinaria • Può essere deliberato il suo esercizio anche se non è all’o.d.g. • Decide il Tribunale • Se c’è transazione, occorre l’approvazione dell’assemblea
Revoca • Gli amministratori di una s.p.a. sono sempre revocabili dall’assemblea • Rapporto fiduciario fra amministratori e la maggioranza che li ha nominati • Se non c’è giusta causa (inadempienza ai doveri di buona amministrazione, indipendentemente dall’esistenza di un danno in capo alla società) l’amministratore revocato va risarcito • Esempi: violazione divieto di concorrenza, voto in conflitto di interessi • Risarcimento = mancato compenso • Se l’azione di responsabilità è approvata da 1/5 del capitale sociale, gli amministratori sono revocati di diritto
Comitato esecutivo • Possono essere delegate funzioni o materie ad alcuni membri del CdA (consiglieri delegati) • Gli altri amministratori rispondono in via solidale, per colpa • C’è colpa se non si è vigilato con sufficiente diligenza sull’operato dei consiglieri delegati • Possibilità di far annotare il dissenso
Responsabilità verso i creditori sociali • Solo per l’inosservanza degli obblighi di conservazione del capitale • L’azione può essere esercitata solo se il patrimonio sociale è insufficiente • Si prescrive in 5 anni (come l’azione sociale di responsabilità) con decorrenza dal giorno in cui i creditori hanno avuto conoscenza dell’illecito
Responsabilità verso i terzi • Occorre che gli amministratori abbiano commesso un illecito nel compimento delle loro funzioni • Occorre un danno diretto al patrimonio del terzo • Onere della prova a carico del terzo In generale: • Posizione analoga: direttori generali • Il problema degli amministratori di fatto
Cessazione • Rinuncia comunicata per iscritto al CdA e al Presidente del Collegio Sindacale Effetti dalla rinuncia: • Immediato, se resta in carica la maggioranza degli amministratori • Dal momento in cui la maggioranza è ricostituita, in caso contrario • Iscrizione nel registro delle imprese, entro 15 giorni
Sostituzione • Se viene meno la minoranza degli amministratori, gli altri nominano quelli mancanti per cooptazione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale. I nuovi restano in carica fino alla prossima assemblea • Se viene meno la maggioranza degli amministratori, gli altri devono convocare l’assemblea per la sostituzione. I nuovi amministratori scadono con i vecchi • Se non ci sono più amministratori, l’assemblea è convocata senza indugio dal Collegio sindacale
Poteri di rappresentanza • Gli amministratori che ne sono dotati possono compiere tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale • Le limitazioni risultanti dall’atto costitutivo non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate nel registro delle imprese, salva la prova che i terzi hanno agito intenzionalmente a danno della società • L’estraneità degli atti degli amministratori all’oggetto sociale (atti ultra vires) non è opponibile ai terzi di buona fede
Collegio sindacale • Da 3 a 5 membri + 2 supplenti • se il capitale sociale è > 250.000 euro, devono essere revisori dei conti • Cause di ineleggibilità: parenti e affini, soggetti stipendiati dalla società o dalla controllante (2399) • Compenso predeterminato e invariabile • In caso di rinuncia o cessazione, subentrano i supplenti fino alla prossima assemblea. I nuovi sindaci scadono insieme ai vecchi. • Se con la nomina dei supplenti non si reintegra il Collegio, occorre convocare l’assemblea per la sua integrazione
Doveri dei sindaci • Vigilanza sull’amministrazione • Vigilanza sull’osservanza della legge e delle norme statutarie • Accertamento della regolare tenuta delle scritture e della corrispondenza del bilancio ad esse e alle regole di valutazione del patrimonio (soc. revisione nelle quotate) • Accertamento della consistenza di cassa • Convocazione dell’assemblea, se gli amministratori non lo fanno • Nelle quotate, devono riferire all’assemblea e alla CONSOB sull’attività di vigilanza svolta • Partecipazione alle riunioni trimestrali del Collegio. Se un sindaco manca ingiustificatamente due volte in un esercizio, decade • Partecipazione alle riunioni del CdA e alle assemblee. Se un sindaco manca 2 volte, decade
Poteri dei sindaci • Svolgimento di atti di ispezione e controllo • Richiesta di notizie agli amministratori sull’andamento delle operazioni sociali o di singoli affari • Partecipazione alle riunioni del Comitato esecutivo Responsabilità: • propria, per insufficiente diligenza • solidale con gli amministratori per loro fatti o omissioni, quando il danno non si sarebbe verificato se i sindaci avessero vigilato
Denunzia al Collegio sindacale • Può essere fatta anche dal singolo socio • In questo caso: obbligo di tenerne conto nella relazione all’assemblea • Se è fatta da 1/20 capitale sociale (1/50 nelle quotate) il Collegio deve indagare senza ritardo e presentare conclusioni e proposte all’assemblea • Se la denuncia appare fondata, l’assemblea va convocata immediatamente
Denunzia al Tribunale (2409) • Può essere fatta da soci che hanno 1/10 capitale sociale (1/20 nelle quotate) o dal p.m. • Oggetto: gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri da parte di amministratori o sindaci • Nelle quotate può essere fatta anche dal Collegio sindacale e dalla CONSOB • Il Tribunale può disporre provvedimenti cautelari e convocare l’assemblea. • Gli amministratori e i sindaci possono essere revocati, con nomina di un amministratore giudiziario, determinandone poteri e durata • L’amministratore giudiziario può esercitare l’azione di responsabilità
Recesso (2437) Spetta ai soci assenti o dissenzienti nelle delibere di • modifica dell’oggetto sociale • modifica del tipo sociale • trasferimento della sede all’estero Hanno diritto al rimborso delle azioni • in proporzione al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio • al prezzo medio dell’ultimo semestre, se il titolo è quotato Il recesso va comunicato: • entro 3 gg., dagli intervenuti in assemblea • entro 15 gg. dall’iscrizione della delibera, dagli assenti Il recesso non può essere escluso o limitato
Aumento di capitale • Occorre che le azioni siano interamente liberate • Vanno versati i 3/10 all’atto della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione • Se c’è sovrapprezzo, va interamente versato • Ai titolari di azioni ordinarie e di obbligazioni convertibili spetta un diritto di opzione in proporzione ai titoli posseduti • Chi esercita il diritto di opzione ha prelazione sui titoli inoptati. • Se la società è quotata, i diritti di opzione non esercitati vanno offerti in borsa per almeno 5 gg. • Il diritto di opzione non spetta per le azioni che, in base alla delibera, sono liberate con conferimenti in natura. Occorre la relazione di stima
Limitazione e esclusione del diritto di opzione • E’ possibile solo se l’interesse della società lo esige • Occorre l’approvazione di tanti soci che rappresentino più del 50% del capitale • Relazione degli amministratori con indicazione dei motivi • Approvazione del Collegio sindacale • Il prezzo di emissione va determinato in base al patrimonio netto, tenendo conto dell’andamento del titolo nell’ultimo semestre se la società è quotata
Continua... • Se lo ha deliberato l’assemblea con le maggioranze della straordinaria, vi può essere esclusione del diritto di opzione per non più di 1/4 delle azioni di nuova emissione, ove siano offerte ai dipendenti della società • Si considera che non vi sia limitazione o esclusione se, in base alla delibera, le azioni sono sottoscritte da banche o intermediari finanziari per poi offrirle ai soci • In questo caso le azioni emesse non hanno diritto di voto fino al momento dell’esercizio del diritto di opzione
Aumento di capitale gratuito • Si può fare solo con imputazione a capitale di riserve disponibili e di fondi speciali iscritti in bilancio • Le nuove azioni vanno assegnate gratuitamente in proporzione a quelle possedute • Oppure può essere aumentato il valore nominale dei titoli in circolazione • La facoltà di aumentare una o più volte il capitale (anche a pagamento), fino ad un ammontare determinato, può essere delegata dall’assemblea, per non più di 5 anni, agli amministratori • Il verbale della delibera del CdA va redatto dal notaio. L’attestazione dell’esecuzione della delibera va iscritta nel Registro delle imprese
Riduzione del capitale per esuberanza • L’esuberanza si valuta rispetto al conseguimentodell’oggetto sociale • Si attua liberando i soci dall’obbligo di versamento dei decimi mancanti o con rimborso di capitale ai soci, senza scendere al di sotto del minimo legale (2327) e tenendo conto delle norme in tema di obbligazioni (2412) • L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare ragioni e modalità della riduzione • Le azioni proprie devono essere <10% del capitale • Entro 3 mesi i creditori possono fare opposizione al Tribunale, che può anche ordinare una garanzia
Riduzione del capitale per perdite • Se riducono il capitale di oltre 1/3, gli amministra-tori devono convocare senza indugio l’assemblea • Relazione amministratori + osservazioni del Collegio sindacale depositate per 8 gg. • Se entro l’esercizio successivo la perdita non si riduce al di sotto del terzo, l’assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in base alle perdite accertate o comunque da bilancio • Se il capitale si riduce al di sotto del minimo legale la riduzione del capitale va deliberata subito, con contemporaneo aumento oltre il minimo legale • Altrimenti, scioglimento o trasformazione
Obbligazioni • Ammontare del prestito non superiore al capitale versato e esistente secondo l’ultimo bilancio • Si può redigere un bilancio infrannuale Il limite può essere superato se: • Le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili della società, fino a 2/3 del loro valore; • L’eccedenza è garantita da titoli di stato, con scadenza successiva al prestito, vincolati presso una banca; • Ricorrono ragioni particolari di interesse economico nazionale accertate dal governo. La società che ha emesso il prestito non può ridurre il capitale se non in proporzione alle obbligazioni rimborsate. Se la riduzione dipende da perdite, la riserva legale deve continuare a essere calcolata sul capitale esistente all’emissione, fin quando capitale + riserva = valore obbligazioni in circolazione
Assemblea degli obbligazionisti Delibera su: • Nomina e revoca del rappresentante comune • Modifiche delle condizioni del prestito • Proposte di amm. controllata e concordato • Costituzione del fondo comune • Altre materie di interesse degli obbligazionisti Convocata dal rappresentante comune o su richiesta di chi rappresenta 1/20 dei titoli non estinti Si applicano le norme in tema di assemblea straordinaria La società non vota per le obbligazioni proprie Possono assistere amministratori e sindaci Le delibere sono impugnabili davanti al Tribunale, in contraddittorio con il rappresentante comune