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Nozione (2325 c.c.). Solo la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali Capitale sociale di almeno 120.000 euro Sola garanzia offerta ai creditori Creditori forti e deboli - gruppi Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni
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Nozione (2325 c.c.) • Solo la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali • Capitale sociale di almeno 120.000 euro • Sola garanzia offerta ai creditori • Creditori forti e deboli - gruppi • Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni • Società aperte: ricorso al mercato del risparmio (10 mlrd - 200 soci)
S.p.a. unipersonale • Costituita per atto unilaterale o risultante dalla concentrazione delle azioni in capo a un unico socio • Va indicato nella corrispondenza • Beneficio della respons. limitata solo se: • a) eseguiti per intero i conferimenti in denaro (o entro 90 gg.) • b) deposito delle generalità dell’unico socio nel registro delle imprese • Altrimenti, responsabilità illimitata per il periodo in cui c’è l’unico socio
Condizioni di costituzione • Atto pubblico • Sottoscrizione per intero del capitale sociale • Versamento del 25% dei conferimenti in denaro (100% se unipersonale) • Se l’iscrizione non avviene entro 90 gg. le somme vanno restituite e l’atto perde efficacia (2331, 3) • Gli amministratori possono chiedere il versamento del residuo in qualsiasi momento • Iscrizione a cura del notaio entro 20 gg. • Con l’iscrizione si acquista la personalità giuridica
Atti compiuti prima dell’iscrizione (2331) • Se compiuti in nome della società sono solidalmente e illimitatamente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito o consentito e il socio unico • Se la società approva successivamente l’atto, risponde anche lei e deve rilevare chi ha agito • L’emissione di azioni prima dell’iscrizione è nulla • Disciplina speciale per società costituita con pubblica sottoscrizione (2333)
Nullità della società (2332) • Dopo l’iscrizione, può essere dichiarata solo per: • 1) mancanza di atto pubblico • 2) illiceità dell’oggetto sociale • 3) mancanza di indicazioni su denominazione, conferimenti, ammontare del capitale, oggetto sociale • Restano efficaci gli atti compiuti in nome della societàdopo l’iscrizione • I soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino alla soddisfazione dei creditori • la sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori. Se la causa di nullità è eliminata e ne è data pubblicità, non c’è declaratoria di nullità
Conferimenti (2342 c.c.) • In denaro, se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente • Possono essere conferiti beni o crediti, con particolari modalità • Passaggio di proprietà: regole generali • Occorre la consegna (il caso dei BOT) • Azioni integralmente liberate • Non possono essere conferiti servizi o prestazioni d’opera (diverso s.r.l.)
Conferimenti in natura (2343) • Relazione di stima di un esperto designato dal Tribunale, contenente: • Descrizione dei beni o crediti • Valore attribuito • Criteri seguiti – Responsabilità dell’esperto • Entro 6 mesi amministratori e sindaci devono compiere una verifica • Le azioni sono inalienabili e restano depositate presso la società • Se vi sono fondati motivi deve essere effettuata una revisione della stima
Revisione della stima • Se il valore dei beni o crediti è inferiore di oltre 1/5 a quello risultante dalla relazione, il socio può: • Recedere dalla società • Restare socio con una partecipazione ridotta • Conferire la quota mancante, in denaro • Nei primi due casi, dovrà essere deliberata una riduzione (totale o parziale) del capitale, con annullamen-to delle azioni • Se possibile, restituzione del bene
Acquisti sospetti (2343 bis) • Acquisto, da parte della società, di beni o crediti di promotori, fondatori, soci, amministratori, di valore non inferiore al 10% del capitale sociale, nei due anni successivi alla costituzione. Occorre: • Approvazione dell’assemblea • Relazione di stima • Eventuale revisione della stima Resp. solidale di amministr. e alienante
motivo disposizioni↓ remunerazione con azioni dell’apporto di utilità non imputabili a capitale senza intaccare la funzione di garanzia
Azioni • Possono essere emesse senza valore nominale; se l’hanno, è uguale per tutte • Possono assegnarsi azioni in misura non proporzionale ai conferimenti • Possibilità di emettere strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il diritto di voto • Possono emettersi azioni con diritti patrimoniali correlati ai risultati di un certo settore dell’attività sociale • Certificati sostitutivi
Ancora sulle azioni • Sono indivisibili (se in comproprietà, va nominato un rappresentante comune), di uguale valore e conferiscono uguali diritti • Possono però emettersi azioni con diritti diversi e variamente limitati o subordinati (es. privilegiate: possono avere diritto di voto solo in ass. straordinaria e di risparmio: solo quotate). Non possono superare la metà del capitale sociale • il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio e all’usufruttuario
Trasferimento delle azioni • Nominative: con la girata • Al portatore: con la consegna • Non emesse: iscrizione libro soci e eventuale scritturazione • Lo statuto può limitare o condizionare il trasferimento, o vietarlo per non più di 5 anni dalla costituzione della società • La clausola che subordina il trasferimento al mero gradimento di organi sociali o altri soci è inefficace se non c’è obbligo di acquisto (con i limiti delle azioni proprie) o diritto di recesso • Lo stesso vale per i condizionamenti al trasferimento a causa di morte • Tutte le limitazioni devono risultare dal titolo
Operazioni sulle azioni • Chi cede azioni non liberate è obbligato in solido con l’acquirente (per 3 anni) per i versamenti ancora dovuti. • Va escusso prima l’acquirente • divieto di sottoscrizione, anche indiretta, di azioni proprie. Se accade, le azioni devono essere liberate • divieto di accordare prestiti o garanzie per la sottoscrizione o l’acquisto di azioni proprie
Acquisto di azioni proprie • Possibile solo nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato • solo se interamente liberate • autorizzazionedell’assemblea, su: numero massimo e minimo corrispettivo massimo e minimo durata dell’autorizzazione (non superiore a 18 mesi) • valore nominale complessivo non superiore al 10% del capitale, comprese le azioni delle controllate
… continua • Le azioni acquistate in violazione delle regole sopra indicate devono essere vendute entro 1 anno, secondo modalità dettate dall’assemblea • altrimenti vanno annullate, con riduzione del capitale. Se non lo delibera l’assemblea, amministratori e sindaci devono chiederlo al Tribunale • le disposizioni si applicano anche agli acquisti fatti attraverso terzi o fiduciari
Eccezioni al divieto Il divieto non si applica se le azioni sono acquistate: • in esecuzione di una delibera di riduzione del capitale con riscatto e annullamento di azioni • a titolo gratuito (se interamente liberate) • per successione universale o a seguito di fusione o scissione • per esecuzione forzata volta a soddisfare un credito della società
Regime delle azioni proprie Gli amministratori non possono disporne senza approvazione dell’assemblea Non hanno diritto: • agli utili e al diritto di opzione (attribuiti alle altre); ma il diritto di opzione può essere autorizzato in tutto o in parte dall’assemblea • al voto (ma contano per i quorum costitutivi) A bilancio, va costituita una riserva indisponibile di ammontare pari al loro valore iscritto all’attivo finché non sono trasferite o annullate
Controllo (2359) • maggioritario: 50% + 1 delle azioni ordinarie • di fatto: voti sufficienti per avere un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria • contrattuale: contratti di dominanza (in Italia non esistono) - altri contratti? valgono le regole delle azioni proprie società collegate: quando c’è un’influenza notevole (1/5 delle azioni ordinarie o 1/10 se quotate)
Sottoscrizione intragruppo • La controllata non può sottoscrivere azioni o quote della controllante • se si viola il divieto, le azioni vanno liberate dagli amministratori • in generale, divieto di sottoscrizione reciproca di azioni, per evitare aumenti fittizi del capitale - esempio • divieto di assumere partecipazioni che portino ad una sostanziale modifica dell’oggetto sociale (2361, 1° co.) • Partecipazione a società di persone: va deliberata dall’assemblea e se ne deve dare informazione nella nota integrativa (2361, 2)