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UFFICIO FORMAZIONE REGGIO CALABRIA Corso di Formazione per Cancellieri C1 di nuova assunzione I MODULO 3^ Giornata 19.11.2008 diritti e doveri dei pubblici dipendenti docente dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER ( Dirigente Tribunale di Vibo Valentia ). I Punti che tratteremo:.
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UFFICIO FORMAZIONE REGGIO CALABRIA Corso di Formazione per Cancellieri C1 di nuova assunzione I MODULO 3^ Giornata 19.11.2008 diritti e doveri dei pubblici dipendenti docente dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER ( Dirigente Tribunale di Vibo Valentia )
I Punti che tratteremo: Il Codice di Comportamento • D.M. 28.11.2000 • La Circolare 12.7.2001 Presidenza Cons. Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
I Punti che tratteremo: • Relazioni con il Pubblico • Codice di Comportamento • Procedimento disciplinare dei dipendenti pubblici. • Privatizzazione in materia di responsabilità discipli-nare • Le sanzioni disciplinari • Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare • La sospensione cautelare • La responsabilità del pubblico dipendente (civile, penale, ammini-strativa, patrimoniale e contabile)
I Punti che tratteremo: • Assenze dal servizio e obblighi del dipendente: ferie, assenze per malattia, aspettativa, permessi retribuiti, assenza per gravidanza e puerperio, congedi parentali, sciopero, • Nuova normativa e c.d. circolari Brunetta • Il servizio sostitutivo della mensa : il buono pasto
I Punti che tratteremo: Codice di Comportamento Aspetti particolari • Codice di Comportamento relativo alle molestie sessuali sul luogo di lavoro • Il Mobbing
Finalità del presente lavoro è dare gli strumenti, indicando la normativa di riferimento, per una piena e, ci si augura, completa conoscenza di quelli che sono i diritti ed i doveri dei dipendenti pubblici. In sintesi indicare le regole base dei comportamenti a cui sono tenuti i dipendenti nell’esercizio delle proprie funzioni.
E’ fuori dubbio che il comportamento del dipendente pubblico, comportamento inteso quale giusto rispetto dei rapporti “dentro “ l’Ufficio e nei confronti dell’utenza nel rispetto e conforme “applicazione” delle regole di condotta , ha inciso, ed incide, e non poco, non solo nella efficacia e trasparenza dell’azione nel servizio pubblico ma anche sui costi della stessa. Esempi negativi quali : mancanza di senso di appartenenza , leggere il giornale, litigare con i colleghi, lunghe pause caffè, uscite non autorizzate per spesa o altro , hanno radicato nel cittadino/utente l’immagine del lavoratore pubblico “ parassita” del sistema economico.
Nell’ambito dei comportamenti a cui sono tenuti i pubblici dipendenti assumo importanza gli istituti che andremo di seguito a trattare:
RELAZIONI CON IL PUBBLICOfonte normativa • art. 12 D.Lvo 3 febbraio 1993 n 29 • art. 8 legge 7 giugno 2000 n 150 • accordo integrativo CCNL 1998/2001 • circolare Ministero della Giustizia n 2088/S/MLP/3465 del 6 giugno 2000
Le relazioni con il pubblico attengono all’enunciazione di talune regole volte : • ad informare l’azione amministrativa al principio di trasparenza, • alla predisposizione di strumenti e meccanismi atti a consentire ed incentivare l’instaurazione di un rapporto diretto ed immediato tra pubblici dipendenti ed utenti. • Il tutto presupposto indispensabile ai fini della attuazione dei precetti costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa
Alla piena attuazione del principio di trasparenza concorrono: • il criterio di pubblicità dell’azione amministrativa; • l’obbligo di conclusione del procedimento con l’adozione di un provvedimento esplicito; • l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo; • l’identificazione del responsabile del procedimento; • la partecipazione dei cittadini e degli enti esponenziali all’iter procedimentale; • la normativa in tema di accordi procedimentali e sostitutivi; • la disciplina del diritto di accesso dei cittadini ai documentiamministrativi.
la normativa in tema di relazioni con il pubblico contempla: • L’enunciazione di una politica di informatizzazione dell’azione e dell’organizzazione amministrativa; • La costituzione di servizi di accesso poli-funzionali alle amministrazioni pubbliche; • L’istituzione di uffici per le relazioni con il pubblico
CODICE di COMPORTAMENTOfonte normativa • D.M. 28.11.2000 (pubblicato in G.U. del 10.4.2001 n. 84) • Art. 54 D.Lvo 165/01 • Presidenza Consiglio Ministri – dipartimento della Funzione Pubblica – Circolare 12.7.2001 n 2198/M1/1D/MZ • L’art. 13, e l’ allegato 2, del CCNL 2002-05 (Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n 152 del 3 luglio 2003 – Serie Generale ) prevede il Codice di Comportamento dei Dipendenti della Pubbliche Amministrazioni • Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione n 8 del 6 dicembre 2007
IL CODICE DI COMPORTAMENTO sottolinea i principi cardine che debbono guidare la condotta del pubblico dipendente e che sono: rispettare la legge, perseguire esclusivamente l’interesse pubblico, legalità nello svolgimento della quotidiana attività amministrativa, fornire agli utenti servizi quantitativamente e qualitativamente corrispondenti alla domanda.
D.M. 28 NOVEMBRE 2000 I destinatari: Tutti i dipendenti pubblici, esclusi quelli della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Magistratura, si impegnano ad osservare le norme di comportamento già all’atto di assunzione (cfr. Art.1 Disposizioni di carattere generale)
IL CODICE DI COMPORTAMENTO viene recepito nei contratti in allegato, affinché i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare. Articolo 54 D.lvo 165/2001 Codice di comportamento (Art.58 bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.26 del d.lgs n.546 del 1993e successivamente sostituito dall’art.27 del d.lgs n.80 del 1998) 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini. 2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione 3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e dell’articolo 70, comma 4, affinché il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perché i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare. 4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia il codice è adottato dall'organo di autogoverno. 5. L’organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori, l’applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell’adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione. 6. Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.
IL CODICE DI COMPORTAMENTO Il Decreto legislativo n. 165/2001 all’art. 54 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali definisca un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all’atto dell’assunzione.
Sull’applicazione dei codici vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura. per ciò che ci riguarda l’art. 11, ed il relativo allegato 2, CCNL 2002-05, esplicita in maniera chiara i punti essenziali cui far riferimento ed attenersi nello svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati che il dipendente assolve quotidianamente
IL CODICE DI COMPORTAMENTO Con circolare n. 2198 del 12/07/2001 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha evidenziato che il mancato rispetto delle regole contenute nel suddetto D.M. non è disgiunta da eventuali sanzioni nei confronti dei dipendenti che assumono comportamenti non consoni con gli obblighi di DILIGENZA, LEALTA’, IMPARZIALITA’.
IL CODICE DI COMPORTAMENTO Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione delle norme relative al codice di comportamento.
IL CODICE DI COMPORTAMENTO Art. 11 del C.C.N.L. comparto Ministeri 2002/2005: Obblighi del dipendente che sostituiscono i doveri del dipendente di cui all’art.23 C.C.N.L. del 16/05/1995:
Il dipendente conforma la sua condotta: - al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità, - al rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa, - ad anteporre il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. IL DIPENDENTE ADEGUA IL PROPRIO COMPORTAMENTO AI PRINCIPI RIGUARDANTI IL RAPPORTO DI LAVORO CONTENUTI NEL CODICE DI CONDOTTA
tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del servizio il dipendete deve in particolare: • Collaborare con diligenza osservando le disposizioni impartite dall’amministrazione • rispettare il segreto d’ufficio • Non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone • Nei rapporti con il cittadino fornire tutte le informazioni di cui abbia titolo • Rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente del servizio
Nei rapporti con i cittadini egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l’esercizio dei diritti.
Favorisce l’accesso degli utenti alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie ed informazioni necessarie per valutare le decisioni dell’amministrazione e i comportamenti dei dipendenti
Limita gli adempimenti a carico dell’utenza a quelli indispensabili e applica ogni misura di semplificazione amministrativa
Nel rapporto con i cittadini deve fornire tutte le informazioni cui abbia titolo ai sensi della legge n.241/1990 (trasparenza ed accesso all’attività amministrativa);
il dipendente si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e di collaborazione tra l’Amministrazione e i cittadini
Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno • fornisce spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti.
Nella trattazione delle pratiche rispetta l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione
Il dipendente nell’adem-pimento della prestazione lavorativa assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l’amministrazione. A tal fine egli non rifiuta nè accorda prestazioni che nor-malmente accorda o rifiuta ad altri
Nel rispetto dell’orario di lavoro il dipendente dedica la giusta quantità di tempo ed energia allo svolgimento delle proprie competenze, • si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell’interesse dei cittadini • e assume le responsabilità connesse ai propri compiti
Durante l’orario di lavoro il dipendente deve mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità delle persone
Non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico fisico in periodo di malattia o infortunio ( Nota 27 marzo 2007 n 116/1/100999 Min Giustizia Dir. Gen Personale e formazione)
Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell’attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorchè esercitata dai suoi superiori
Nella vita sociale il di- pendente non sfrutta la posizione che ricopre nell’ amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino.
Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall’ammi-nistrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d’ufficio
non chiede né accetta, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa
Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui o organiz-zazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all’ufficio .
Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati .
Il Dipendente deve eseguire gli ordini inerenti all’espleta-mento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori.
Se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve fare rimostranza a chi l’ha impartito dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve comunque eseguire l’ordine quando sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo
Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o di attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari e non finanziari propri o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi
Comunicare all’Amm.la propria residenza e ove non coincidenti, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle cose
In caso di malattia dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza salvo comprovato impedimento
Avere cura dei locali, dei mobili, degli oggetti, dei macchinari, degli attrezzi, degli strumenti ed degli automezzi a lui affidati
Non chiedere ne accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa
Osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali dell’Amministrazione, non introdurre persone estranee nei locali non aperti al pubblico ( es Archivi)