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DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Normativa, criteri di scelta, requisiti. Agostino MESSINEO. LEGISLAZIONE. DPR 547 / 55 (sicurezza sul lavoro) art. da 4 a 6 ed da 369 a 387 DPR 164 / 56 (sicurezza nelle costruzioni) Art.15 DPR 303 /56 (igiene del lavoro) Art 4 , 5 , 22 , 25 , 26

renjiro
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DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE

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Presentation Transcript


  1. DISPOSITIVIPROTEZIONE INDIVIDUALE Normativa, criteri di scelta, requisiti Agostino MESSINEO

  2. LEGISLAZIONE DPR 547 / 55 (sicurezza sul lavoro) art. da 4 a 6 ed da 369 a 387 DPR 164 / 56 (sicurezza nelle costruzioni) Art.15 DPR 303 /56 (igiene del lavoro) Art 4 , 5 , 22 , 25 , 26 DPR 320 /56 (igiene del lavoro in sotterraneo) Art 5 , 64 , 65 e 101 DPR 962 / 82 (cloruro di vinile) Art 5 , 6 ,11 , 12 Dlgs 277/91 (prevenzione rumore, amianto,Pb) Art da 4 a 6 ,13 , 14 , da 25 a 28, 31,33,34,48 abrogati

  3. LEGISLAZIONE Dlgs 77 /92 (prevenzione da alcuni ag.chimici) Art.3 e 4 Dlgs 626/94 Art.da 3a 5 ,da 40a 49 , da 65 a 68 ,79, 80 , 84 ed 85 abrogati

  4. LEGISLAZIONE Riferita al Dlgs 626 : ABROGATA IMPLICIT Circolare Ministero del Lavoro n.34 del 29.4.99 Linee guida delle Regioni (1996) Dlgs 475/92 (dispositivi di prot.individuale) UNI DM 2.5.2001 (criteri di individuazione e uso DPI)

  5. Adempimenti entro il 2009 • 15 maggio 2009 : Governo con DM per armonizzazione disposizioni TU con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinviii a norme del Dlgs 626/94 o ad altre disposizioni abrogate

  6. Infine abbiamo tra gli adempimenti senza termini temporali • DM Welfare e Sviluppo Economicosentita CCP su criteri individuazione ed uso DPI (art 79 co 2)

  7. Nel Dlgs 81/2008 • I DPI insieme alle attrezzature di lavoro sono inseriti nel Titolo III – Capo II • A differenza di quanto previsto nel Dlgs 626/94 non sono previste sanzioni specifiche per violazioni ai singoli articoli del capo II o per mancato utilizzo di specifici DPI (guanti, maschere, occhiali, scarpe) ma le sanzioni sono applicate in riferimento a carenze in ordine a principi generali

  8. Segnaletica di sicurezza Uscita di emergenza Segnaletica antincendio Cartelli di avvertimento Cartelli di prescrizione Cartelli di divieto La segnaletica • Forma geometrica • Colori • (di sicurezza, di contrasto, del simbolo)

  9. Soggetti principali prima del 15.5.2008 DLgs 123/2007 COMMITTENTE Medico Competente RSPP DATORE DI LAVORO Consulenti RLS Dirigenti-Preposti Fabbricanti Fornitori progettisti installatori Addetti alla squadra antincendio LAVORATORI

  10. Soggetti coinvolti Dopo il 15.5.2008 SISTEMA GESTIONE SICUREZZA SGSL BS COMMITTENTE Medico Competente RSPP Consulenti RLS DATORE DI LAVORO Dirigenti-Preposti installatori Addetti alla squadra antincendio Progett Fabbricant fornitori LAVORATORI

  11. 1 2 3 4 1 Inefficienza delle macchine ed attrezzature INFORTUNI 2 Disattenzione, negligenza dell’operatore 3 4 MALATTIE ASPECIFICHE 3 Luce, rumore, temperatura, ventilazione, umidità, gas, polveri, fumi, vapori MALATTIE PROFESSIONALI 4 Lavoro fisico, ansia, ritmi eccessivi, posizioni disagevoli CAUSE E PROBLEMATICHE CONNESSE 3

  12. Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) (ex art 40 Dlgs 626/94) DEFINIZIONE Si intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

  13. L’art 74 c II precisa che • Non costituiscono DPI • indumenti di lavoro ordinario utilizzati per evitare che gli abiti si sporchino • uniformielementi di riconoscimento delle funzioni svolte e dell’azienda non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute (Circ M Lav 34 - 29.4.99) • attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio , • attrezzature di protezione individuale delle forze di polizia , delle FF.AA e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico (giubbotti antiproiettile)

  14. L’art 74 c II precisa che • Non costituiscono inoltre DPI • Le attrezzature di protezione individuale proprie deimezzi di trasporto stradali , • i materiali sportivi usati solo a fini sportivi e non lavorativi , • i mezzi per autodifesa o dissuasione, • gli apparecchi portatili per individuare o segnalare rischi e fattori nocivi

  15. L’art 75 ribadisce un concetto importante • I DPI debbono essere usati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure tecniche di prevenzione ,da mezzi di protezione collettiva o metodi di riorganizzazione del lavoro

  16. DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi. 1^ categoria DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. 3^ categoria 2^ categoria DPI che non rientrano nelle altre due categorie. Categorie di DPI (Art.4, D.Lgs.475/92)

  17. RISCHI Misure tecniche di Prevenzione • (vanno evitati con) Mezzi di protezione collettiva • Riorganizzazione del lavoro • Ove impossibile • (RISCHI RESIDUI) • Caratteristiche DPI • Ricerca di mercato • Raffronto DPI Quando vanno usati i D.P.I.? SCELTA DPI

  18. FATTORI DI RILIEVO (DPI) • Importanza del medico competente • Costruttori non indicano periodicità di sostituzione DPI • Formazione corretta, esaustiva ed efficace • Uso in lavori atipici

  19. Vigilanza • Sono finora mancati nella quasi totalità adeguamenti sui documenti di valutazione del rischio • Sono carenti eventuali indicazioni su controindicazioni o interferenze • Vi è riferimento spesso generico alla tipologia ma non alla classe di protezione

  20. Vigilanza • Mancano indicazioni sui nuovi termini di riferimento specie per vestiario,occhiali ed otoprotettori • Scarsa consultazione con i medici competenti • Inadeguata conoscenza delle protezioni idonee da parte di molti medici competenti

  21. E sulla vigilanza le esperienze attuali sono che • Prescrizioni quasi sempre focalizzate sugli otoprotettori nelle industrie, cinture di sicurezza in edilizia • Deve essere migliorata l’ attenzione al vestiario di protezione ed in particolare ai guanti • Devono essere migliorate le indicazioni nelle prescrizioni relative agli APVR • Deve essere valutata con maggiore attenzione la tolleranza individuale ed i fattori che limitano un uso generalizzato del DPI

  22. I Considerazione Maggiore attenzione e coinvolgimento del medico in fase di scelte e acquisto dei DPI

  23. NECESSITA DI FORMAZIONE INTEGRATA(concorso anche del medico del lavoro) per Apprendisti e minori - Extracomunitari Precari - Lavoratori temporanei Anziani e/o pensionati - Giovani Donne - Artigiani Lavoratori indipendenti Lavoratori in corso di addestramento Studenti Portatori di Handicap/invalidi Disoccupati in cerca di impiego

  24. VARIABILI MENO FREQUENTEMENTE VALUTATE • Controllo sulla realizzazione di condizioni di lavoro confortevoli • Controllo sulla realizzazione di situazioni prive di stress • Controllo sulla corretta comprensione di segnali o ordini • Effettiva adeguatezza DPI • Esistenza di conflittualità interna

  25. I dispositivi individuali di protezione (DPI) (art.76) Devono essere adeguati ai rischi da prevenire ed alle condizioni esistenti sul posto di lavoro, ergonomici, adattabili allo utilizzatore. In caso di rischi multipli con uso simultaneo di più DPI questi devono essere compatibili e mantenere la propria efficacia

  26. attenzione • ADDESTRAMENTO INDISPENSABILE Per DPI di III categoria (es:maschere) e per i dispositivi di protezione dell’udito (art 77 co 5)

  27. 1 Caratteristiche generali dei DPI • COMFORT : dovrebbero essere leggeri, adattabili, tali da assicurare comfort termico,traspirabilità,dimensioni limitate • ECONOMICI :il costo unitario non deve essere troppo elevato. Devono essere di alta durata ed efficienti.

  28. 2 Caratteristiche generali dei DPI • REQUISITI INFORMATIVI: devono esserci indicazioni su : limiti d’uso, tempo utile prima della scadenza ,istruzioni per l’uso, corretta manutenzione ed immagazzinamento

  29. 3 Caratteristiche generali dei DPI • REQUISITI DI SICUREZZA : deve esserci assenza di rischi aggiuntivi,innocuità , solidità , efficienza protettiva, adeguata durata della potenziale protezione, e data di scadenza utile

  30. 4 Caratteristiche generali dei DPI • REQUISITI PRESTAZIONALI : ridotto disagio, funzionalità pratica, compatibilità con altre protezioni, ridotto disagio nell’indossarli

  31. Criteridi scelta Comfort Requisiti prestazionali Requisiti economici Requisiti di sicurezza Requisiti informativi DPI • Disagio ridotto • Limitazione effetti di impedimento • Funzionalità pratica • Compatibilità con altri DPI (uso contemporaneo) • Leggerezza • Adattamento alla morfologia • Dimensioni limitate • Trasportabilità • Comfort termico • Costo unitario • Prevedibile durata ed efficienza • Notizie sulle protezioni fornite • Limiti di uso • Tempo utile prima della scadenza • Istruzioni per l’uso, manutenzione, pulizia, etc. • Efficienza protettiva • Durata della protezione (potenziale) • Data di scadenza NON superata • Innocuità • Assenza di rischi causati dallo stesso DPI • Solidità

  32. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (art.77) • Effettua analisi e valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi • Individua tipo e caratteristiche dei DPI necessari e categoria di appartenenza, tenendo conto di eventuali rischi introdotti dai dispositivi suddetti(art.77 c.1 b) • Valuta sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante la corrispondenza tra dispositivi individuati e dispostivi esistenti sul mercato

  33. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (art.77) • Aggiorna la scelta ogni volta che intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione • Stabiliscele condizioni in cui i DPI devono essere usati in funzione dell’entità del rischio, della frequenza di esposizione e delle caratteristiche del posto di lavoro • Mantiene l’efficienza e garantisce l’igienicità dei DPI • Provvede a che siano utilizzati soltanto per gli usi previsti

  34. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (art.77) • Destina i DPI ad uso individuale e, nell’impossibilità di ciò, garantisce con misure adeguate, il mantenimento di condizioni igieniche • Informa preliminarmente i lavoratori dei rischi da cui il DPI li protegge e fornisce istruzioni comprensibili ai medesimi • Rende disponibili informazioni adeguate su ogni DPI • Assicura una formazione adeguata e, se necessario, organizza uno specifico addestramento circa l’utilizzo dei DPI

  35. Obblighi del Lavoratore art 78 • Sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento • UTILIZZARE (!!) correttamente e conformemente formazione ed addestramento • Avere cura dei DPI • Non apportarvi modifiche di propria iniziativa • Riconsegnare i DPI secondo le procedure aziendali • Segnalare immediatamente difetti o inconvenienti

  36. In generale vi è sanzione • Mancata fornitura dei DPI idonei (art 18 co d) • Arresto 3-6 m o ammenda 2.000-5.000 Euro

  37. Formazione ed informazione • Tutti gli obblighi di formazione ed informazione da parte del DL o dirigenti sono sanzionati con l’art. 55 comma 4 lettera e che fa riferimento all’art.18 comma 1 lettera “l” che, a sua volta , fa riferimento ad art 36 e 37 • La sanzione prevista è dell’arresto da 4 ad 8 mesi o ammenda da 2000 – 4000 Euro

  38. In particolare all’art 37 • Al co 1 b vengono indicate tra gli obblighi formativi le “misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del comparto” inclusi ovviamente i DPI • Al co 3 viene statuito che il DLassicura che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici(inclusi evidentemente i DPI)

  39. Sanzioni per il lavoratore • Ai sensi art 20 co 2 lettera h ove non partecipino ai programmi di formazione e di addestramento organizzati arresto<1 mese o ammenda 200 - 600 euro

  40. Sanzioni per il lavoratore • Se non utilizzano i DPI (art 20 co 2 lettera c –d) conformemente alla formazione ed addestramento ricevuti • arresto<1 mese o ammenda 200 - 600 euro

  41. Sanzioni per il lavoratore • Se non segnalano le deficienze dei DPI(art 20 co.2 lettera e) • arresto<1 mese o ammenda 200 - 600 euro

  42. Formazione ed informazione Inoltre, in linea generale, ove il DL non prendesse le misure appropriate affinchè solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni ed addestramento accedano a zone di rischio è prevista sanzione da 3 a 6 mesi di arresto o da 2000 a 5000 euro di ammenda (art.18 lettera c)

  43. In tema di rischi biologici • I lavoratori devono avere a disposizione indumenti protettivi…e i DPI devono essere controllati disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione e devono essere riparati o sostituiti quelli difettosi (art 273) • Sanzione per DL o preposto : arresto 4-8 m o ammenda 2000- 4000 euro

  44. In tema di amianto • I lavoratori esposti devono utilizzare DPI delle vie respiratorie con FPO adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria..in ogni caso la concentrazione nella l’aria filtrata non deve essere superiore a 10 ff/litro …lìutilizzo deve essere intervallato da periodi di riposo (art.251) • Sanzioni per DL : arresto 4-8 m o ammenda 4000-12000 euro

  45. Cancerogeni e mutageni • Il DL assicura che i lavoratori di idonei indumenti protettivi e DPI custoditi in luoghi determinati,controllati e puliti dopo ogni utilizzazione ,riparati e sostituti quelli difettosi prima di ogni nuova utilizzazione (art.238) • Sanzione per DL : arresto 4-8 m o ammenda 4000-12000 euro • Sanzione per preposto : arresto <2m o ammenda 400-1200 euro

  46. Agenti chimici • Il DL sulla base dell’attività e della VR provede affinchè il rischio sia ridotto ..mediante utilizzazione dei DPI se non si riesce a prevenire con altri mezzi l’esposizione …i DPI devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari (art 225) • Sanzione per DL : arresto 4-8 m o ammenda 4000-12000 euro • Sanzione per preposto : arresto <2m o ammenda 400-1200 euro

  47. videoterminali • Il DL fornisce a sue spese ai lavoratori i DPI di correzione visiva in funzione dell’attività svolta quando l’esito delle visite ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione (art 176 co 6) • Sanzione specifica : non prevista vige art .18 ,lettera “ d “ arresto 3-6 m o ammenda 2000-5000 euro

  48. rumore • Nei casi in cui i rischi non possono essere evitati il DL mette a disposizione DPI nei casi in cui l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione (80 dB) ma se è pari o superiore al valore superiore d’azione (85 dB) esige che i lavoratori li utilizzino, sceglie i DPI che consentano di eliminare o ridurre al minimo il rischio previa consultazione con i lavoratori,ne verifica l’efficacia ..tiene conto dell’attenuazione solo ai fini di valutare l’efficienza e il rispetto dei valori limite di esposizione (art 193) Sanzione per DL e dirigenti ; arresto 4-8 m o ammenda 2000-4000 euro

  49. Tipologia delle Schede Tecniche • Protezione viso, occhi, udito • Protezione arti superiori • Protezione arti inferiori • Protezione del corpo

  50. metodologia Incontro con esperti aziendali per la corretta redazione delle schede Analisi dei categorici esistenti in azienda tramite supporto informatico Sopralluogo nei magazzini per valutare l’effettiva corrispondenza tra categorici e DPI

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