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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. 10 - 11 Giugno 2013 LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Sala del Consiglio Nazionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Via del Collegio Romano, 27 - ROMA. Colombo CONTI Ermanno LAGANA’ Mara MARINCIONI.

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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

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  1. Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori 10 - 11 Giugno 2013 LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Sala del Consiglio Nazionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Via del Collegio Romano, 27 - ROMA Colombo CONTI Ermanno LAGANA’ Mara MARINCIONI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

  2. Sono “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. (D.Lgs. 81/08 art.74) Dpi (Dispositivi di Protezione Individuale)

  3. “I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”. (D.Lgs. 81/08 art.75) OBBLIGO D’USO

  4. Essere conformi alle norme di cui al D.Lgs 475/92; • essere adeguati ai rischi da prevenire; • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; • tenere conto delle esigenze ergonomiche. REQUISITI DEI DPI

  5. I requisiti di sicurezza sono articolati in tre gruppi: • generali per tutti i DPI (es. i materiali impiegati per realizzarli devono essere adeguati); • addizionali comuni ad alcune classi di DPI (es. DPI per la faccia, per gli occhi, ecc); • addizionali specifici per particolari rischi (es. impatti meccanici, calore e/o fuoco, scosse elettriche). Requisiti di sicurezza

  6. DPI di semplice progettazione, destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. • Il fabbricatore deve fornire etichetta o foglio illustrativo e la dichiarazione di conformità. Dpi: 1a categoria

  7. DPI che non rientrano nelle altre due categorie. • Il fabbricatore deve fornire etichetta o foglio illustrativo. Dpi: 2a categoria ISTRUZIONI D’USO

  8. DPI di complessa progettazione, destinati a salvaguardare le persone dai rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. • Sono necessari la certificazione del prodotto, il sistema di qualità secondo la direttiva 89/686/CEE, l’etichetta o il foglio illustrativo.

  9. Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie); • copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera); • copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc, in tessuto, in tessuto rivestito, ecc). Dpi per la TESTA

  10. Palline e tappi per le orecchie; • caschi (comprendenti l’apparato auricolare); • cuscinetti adattabili ai caschi di protezione; • cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza; • dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione. Dpi per L’UDITO

  11. Occhiali a stanghette; • occhiali a maschera; • occhiali di protezione contro i raggi X, raggi laser, radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili; • schermi facciali; • maschere e caschi per la saldatura ad arco. Dpi per OCCHI E VISO

  12. Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive; • apparecchi isolanti a presa d’aria; • apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile; • apparecchi e attrezzature per sommozzatori; • scafandri per sommozzatori. Dpi per LE VIE RESPIRATORIE

  13. Guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche; • guanti a sacco; • ditali; • manicotti; • fasce di protezione dei polsi; • guanti a mezze dita; • manopole. Dpi per MANI, TRONCO E BRACCIA

  14. Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza; • Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido. È opportuno non andare mai a piedi nudi neanche negli spogliatoi e le scarpe devono essere robuste, con tacchi bassi e suole non sdrucciolevoli. Dpi per PIEDI E GAMBE

  15. Cintura in vita: sistema di posizionamento sul lavoro destinato a trattenere l’operaio; • imbracatura per il corpo: coadiuva la cintura in vita; • cordini di posizionamento: dispositivo di ancoraggio in posizione fissa; • assorbitore di energia: è un ammortizzatore elastico. ATTREZZATURA DI PROTEZIONE ANTICADUTA

  16. La tuta deve essere di tessuto difficilmente incendiabile e liscia; • gli abiti devono essere sempre puliti; • le varie aperture devono essere dotate di chiusure lampo. ABITI PER UOMO

  17. Le lavoratrici possono portare sia pantaloni che gonne; • non ci devono essere parti svolazzanti che possano impigliarsi; • sono consigliati tacchi bassi. ABITI PER donna

  18. Individua le caratteristiche necessarie dei DPI affinché questi siano adeguati ai rischi; • aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. Il datore di lavoro

  19. Hanno l’obbligo di sottoporsi al programma di formazione; • hanno cura dei DPI messi a loro disposizione; • segnalano immediatamente qualsiasi inconveniente da essi rilevato nei DPI. I lavoratori

  20. Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori FINE Contenuti e testi aggiornati a Giugno 2013 e tratti da: Conti, C., Laganà, E., Marincioni,M., “L'ora di sicurezza: introduzione e finalità del D.lgs 81/08”, Kit multimediale per le scuole secondarie superiori, ISFOL, 2010.

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