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Le Imprese Sociali . Torino - 5 Ottobre 2011. Indice. Le Associazioni: elementi essenziali e requisiti statutari I Comitati Le Fondazioni Il riconoscimento della personalità giuridica Le Onlus La legislazione speciale L’Impresa Sociale L’innovazione: il Trust Onlus. Premessa.
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Le Imprese Sociali Torino - 5 Ottobre 2011
Indice • Le Associazioni: elementi essenziali e requisiti statutari • I Comitati • Le Fondazioni • Il riconoscimento della personalità giuridica • Le Onlus • La legislazione speciale • L’Impresa Sociale • L’innovazione: il Trust Onlus
Premessa • Non Profit • No Profit • Not for Profit • Nonprofit • Senza scopo di lucro
Associazione “Le associazioni rendono l’uomo più forte e mettono in risalto le doti migliori delle singole persone, e danno la gioia che raramente s’ha restando per proprio conto” Italo Calvino, il Barone Rampante
Associazione • L’art. 14 c.c. recita “ Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico”. Questa norma consente di operare una prima distinzione tra associazioni riconosciute ed associazioni non riconosciute; in particolare, l’atto pubblico è richiesto solo per quelle associazioni che intendano ottenere il riconoscimento, mentre per quelle non riconosciute non è richiesta alcuna formalità • L’art. 16 c.c. indica quali debbano essere le caratteristiche essenziali dello statuto e dell’atto costitutivo: la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio, della sede, le norme sull’ordinamento sull’amministrazione; inoltre devono essere specificati i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione
Scopo • Lecito • Senza finalità di lucro • A “movente ideale” • Utilità sociale • Interesse generale
Scopo Art. 416 Codice Penale - Associazione per delinquere Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o piu’.
StatutoElementi essenziali • Denominazione dell'ente • Indicazione dello scopo • Patrimonio • Sede • Norme sull'ordinamento e sull'amministrazione • Diritti ed obblighi degli associati e condizioni della loro ammissione • Norme relative alla estinzione dell'ente ed alla devoluzione del patrimonio
Organi • Assemblea • Consiglio Direttivo • Presidente • Collegio dei Revisori • Altri organi
L’AssembleaAd esempio • Deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio • Elegge il Presidente dell’Associazione • Nomina il Presidente onorario • Sceglie i membri del Consiglio Direttivo • Approva il bilancio • Delibera sulle modifiche dello statuto prospettate dal Consiglio Direttivo • Avalla gli indirizzi programmatici progettati dal Presidente • Delibera lo scioglimento dell’Associazione la eventuale devoluzione del patrimonio
Criteri di ammissione ed esclusione degli associatiAd esempio • Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione • L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo
Ad esempio • Gli associati cessano di appartenere all’Associazione: • per dimissioni volontarie • per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate • per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso • per decesso • per persistente violazione degli obblighi statutari
Ad esempio • L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o all’associato • Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all’Assemblea che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata • Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione • Gli associati espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al collegio dei probiviri se previsto, o all’Assemblea
Diritti ed obblighi degli associati Ad esempio • Gli associati hanno il diritto: • di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di esprimere il proprio voto • di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali • di partecipare alle attività promosse dall’Associazione • di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione • di dare le dimissioni in qualsiasi momento
Diritti ed obblighi degli associatiAd esempio • Gli associati sono obbligati: • ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali • a versare il contributo stabilito dall'Assemblea • a svolgere le attività preventivamente concordate • a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione
PresidenteAd esempio • Il Presidente dura in carica [●] anni ed è rieleggibile ed ha i seguenti poteri: • rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio • convoca e presiede l’Assemblea • convoca e presiede il Consiglio Direttivo • favorisce il raggiungimento dei fini sociali • esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo • individua e sottopone all’Assemblea i progetti da sostenere • nomina il Tesoriere all’interno del Consiglio Direttivo • gestisce l’aspetto economico finanziario • provvede agli atti amministrativi e contabili necessari
Consiglio DirettivoAd esempio • Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da 5 (cinque) membri eletti dall’Assemblea fra i propri componenti, che restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili • Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni. • Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione
Consiglio DirettivoAd esempio • Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo • elaborare il bilancio consuntivo e il programma di attività da realizzare • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di associati
Altri Organi • Collegio dei Revisori • L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori composto da tre associati eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo Collegio dei Probi-Viri • L’Assemblea può eleggere un Collegio dei probiviri composto da tre associati eletti in Assemblea. Dura in carica 3 (tre) anni. Decide insindacabilmente, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione
Scioglimento e Liquidazione • Può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati • Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
Associazione non riconosciuta • L’Associazione non riconosciuta prende vita da un contratto per il quale la legge non prescrive alcuna formalità e che, quindi, può essere stipulato in qualsiasi forma, anche oralmente • In base all’art. 36 c.c. sembra che l’unico elemento essenziale del contratto sia l’indicazione delle regole relative all’ordinamento interno e all’amministrazione dell’Associazione • È opinione diffusa che le parti debbano quantomeno fissare anche lo scopo e le condizioni di ammissione degli associati. Non è necessario invece indicare la denominazione, e la sede dell’Associazione, che sarà il luogo in cui di fatto si svolge l’attività
Associazione non riconosciuta • L’Associazione non riconosciuta gode di un’autonomia patrimoniale imperfetta • Delle obbligazioni dell’ente rispondono, con il loro patrimonio ed in via sussidiaria, “le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione” (art. 38 c.c.) • Sostanzialmente si tratta di una presunzione con cui si tutelano i terzi addossando la responsabilità patrimoniale, su coloro i quali, pur non avendo funzioni esecutive, hanno comunque agito in nome e per conto della Associazione
Associazione Presidente Altri organi Organo Amministrativo Assemblea
Comitato • Il Comitato nasce dall’iniziativa di più soggetti che si prefiggono il raggiungimento di uno scopo, attraverso la raccolta dei fondi necessari • Un gruppo di persone annuncia al pubblico una iniziativa benefica, o di pubblica utilità (il Codice Civile parla di soccorso, beneficenza, opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti) sollecitando i terzi ad aderire all’iniziativa tramite il versamento di una somma di danaro
Comitato • Raccolta fondi - Iniziative specifiche • Presenza di più soggetti • Scioglimento una volta raggiunto lo scopo
Comitato • I Comitati, quindi, posso essere costituiti solo ed esclusivamente per uno scopo ben preciso, ed una volta esauritosi quest’ultimo o divenuto impossibile, dovranno sciogliersi • Delle obbligazioni assunte rispondono i suoi componenti personalmente ed in via solidale, mentre i sottoscrittori sono tenuti solamente ad effettuare le oblazioni promesse
L’organizzazione interna • Promotori • Organizzatori • Oblatori
Fondazione • Tradizionalmente la Fondazione viene intesa come organizzazione creata per la gestione di un patrimonio autonomo destinato e vincolato in modo tendenzialmente perpetuo, al perseguimento di un scopo socialmente rilevante • Il fulcro è rappresentato dall’elemento patrimoniale • La Fondazione è quindi una organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico
Fondazione • Il Codice Civile non offre una definizione specifica di Fondazione ma tradizionalmente viene intesa “come un’organizzazione creata per la gestione di un patrimonio autonomo destinato e vincolato, in modo tendenzialmente perpetuo, al perseguimento di uno scopo socialmente rilevante” • Come per le associazioni è necessaria la predisposizione di un atto costitutivo nel quale si esplicita lo scopo - che, chiaramente, deve rivestire il carattere di pubblica utilità - al quale viene vincolato il patrimonio e lo statuto, in cui devono essere previste le norme che disciplinano il funzionamento dell’ente
Fondazione • Le Fondazioni si costituiscono con negozio unilaterale, inter vivos o mortis causa • La costituzione per atto tra vivi è possibile solo attraverso un atto pubblico • L’atto costitutivo riunisce in sé tre diversi aspetti: • la volontà di istituire una Fondazione • la disciplina dell’assetto organizzativo • la dotazione del patrimonio
Fondazione Fondatore Fondazione Organo Amministrativo (BENI)
Fondazione di Partecipazione • La Fondazione di Partecipazione, costituisce un modello atipico di Fondazione, che formalizza l’evoluzione che l’istituto ha subito nel corso degli anni • Nella Fondazione di Partecipazione, sono presenti: • L’elemento personale tipico degli enti associativi • L’elemento patrimoniale tipico delle fondazioni
Fondazione di Partecipazione • La Fondazione di Partecipazione nasce dalla crisi della fondazione “tradizionale”, che essendo caratterizzata da una struttura chiusa, non permette l’adesione di nuovi soggetti successivamente alla sua costituzione • Questo istituto consente di sintetizzare il principio della “porta aperta” caratteristico degli enti associativi, con l’elemento patrimoniale tipico delle fondazioni • Rappresenta uno strumento adatto alla realizzazione di partnership tra pubblico e privato, profit e non profit, aprendosi all’esterno e diversificando di conseguenza le fonti di finanziamento
La Struttura • La struttura della Fondazione di Partecipazione consente l’ingresso di nuovi soggetti anche successivamente alla sua creazione, che “peseranno” all’interno della governance in base al conferimento effettuato • Questo consente il mantenimento di una struttura “aperta” senza “trascinare” nella governance dell’ente la democraticità tipica degli enti associativi • Di conseguenza, tutti membri della Fondazione, assumeranno un ruolo all’interno dei meccanismi decisionali della Fondazione, che verrà determinato anche in base al contributo economico che saranno in grado di apportare al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione
Patrimonio • Come nella Fondazione disciplinata dal Codice Civile, elemento essenziale è il patrimonio • E’ necessario quindi che i soci fondatori conferiscano i fondi necessari per la costituzione del Fondo di Dotazione • Il patrimonio della Fondazione di Partecipazione è costituito: • Fondo di Dotazione (patrimonio vincolato allo scopo) • Fondo di Gestione (gestione ordinaria/cassa)
La Fondazione di PartecipazioneLa governance • Vi è la più ampia liberta nella definizione dell’impianto statutario, sia in merito agli organi che alle categorie dei soci • Ad esempio: • Soci Fondatori • Soci Nuovi Fondatori • Soci Ordinari • Soci Sostenitori • Soci Benemeriti
La Fondazione di PartecipazioneLa governance • In merito alla struttura della Fondazione, occorrerà prevedere la nomina di organi “necessari” per la gestione delle attività dell’ente • Oltre al Presidente, sarà necessario nominare un Consiglio di Amministrazione, a cui sarà affidata l’effettiva gestione della Fondazione • E’ possibile ipotizzare inoltre: • La costituzione di diverse assemblee all’interno delle quali far confluire ciascuna categoria di soci • La costituzione di un Comitato Esecutivo • La costituzione di un Comitato Scientifico
La Fondazione di PartecipazioneAd esempio Nuovi Fondatori Sostenitori FdP Ordinari Benemeriti SOCI FONDATORI
Il riconoscimento della personalità giuridica • Presupposti: • Atto pubblico • Patrimonio • Per le persone giuridiche dei Libro I, l’acquisto della personalità giuridica avviene in seguito all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture oppure presso le regioni per gli enti che operano in materie di competenza regionale
Nazionale e Regionale • E’ necessario che l’ente, rispetti tutti i requisiti previsti dalla norma e che si dimostri l’esistenza di un fondo di dotazione idoneo al raggiungimento dello scopo • Qualora venga richiesto il riconoscimento regionale, l’entità del patrimonio iniziale può variare a seconda della regione all’interno della quale l’ente svolgerà la propria attività
Procedimento • Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture • La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali e' conferita la rappresentanza dell'ente, e' presentata alla Prefettura nella cui provincia e' stabilita la sede dell'ente. • Alla domanda i richiedenti allegano: • Atto costitutivo e statuto • Relazione illustrativa attività dell’ente • Documentazione attestante la situazione patrimoniale • Elenco amministratori
Procedimento • Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il Prefetto provvede all'iscrizione • Qualora la Prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, ne da' motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti • Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il Prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale • Le Onlus costituiscono una autonoma e distinta categoria di enti rilevanti ai soli fini fiscali. Non sono nuovi soggetti ma un contenitore fiscale nel quale possono entrare i vari soggetti giuridici in possesso dei requisiti previsti dalla legge • Possono diventare Onlus: • Associazioni • Fondazioni • Comitati • Società cooperative • Altri enti privati con o senza personalità giuridica
OnlusSettori di Attività • Assistenza sociale e socio-sanitaria • Assistenza sanitaria • Beneficenza • Istruzione • Formazione • Sport dilettantistico • Tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico • Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente • Promozione della cultura e dell’arte • Tutela dei diritti civili • Ricerca scientifica svolta da fondazioni
Onlus • Onlus di diritto: Organizzazioni di Volontariato, Cooperative Sociali, Organizzazioni non Governative • Onlus di opzione: Associazioni, Fondazioni, Comitati, altri enti privati con o senza personalità giuridica • Quasi Onlus: Enti ecclesiastici e delle confessioni religiose riconosciute dallo Stato e Associazioni di Promozione sociale
Requisiti statutari • Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale • Divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse • Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura • Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
Requisiti statutari • Obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale • Uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus“ • Disciplinare in maniera uniforme il rapporto associativo escludendo la temporaneità della partecipazione (solo per le associazioni)
L’iscrizione • La Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate ha 40 giorni di tempo per effettuare i riscontri di rispondenza alla normativa e procedere o meno all’iscrizione delle soggetto interessato all’anagrafe delle Onlus. Decorso tale termine, senza nessuna comunicazione, l’ente si intende iscritto all’Anagrafe Unica delle Onlus • All’esito del controllo, la Direzione regionale iscrive il soggetto interessato all’anagrafe unica delle Onlus e gliene dà notizia oppure comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base al quale è formulato il diniego. Le comunicazioni sono notificate all’interessato entro il termine di 40 giorni dal ricevimento della comunicazione
L’iscrizione • E’ previsto un allungamento dei termini del controllo preventivo, qualora l’ufficio della Direzione regionale inviti l’organizzazione a fornire chiarimenti, in ordine alla rispondenza dei dati e delle attività comunicate ai presupposti di legge • In tale ipotesi l’organizzazione interessata dispone di 30 giorni per fornire la risposta e la Direzione regionale è tenuta a comunicare l’esito del controllo nei 20 giorni successivi alla scadenza del predetto termine
L’iscrizione • L’ente è iscritto all’Anagrafe unica delle Onlus: • a seguito dell’esito favorevole del controllo preventivo • a seguito del decorso del termine di 40 giorni dal ricevimento della comunicazione • Gli effetti dell’iscrizione decorrono dalla costituzione, se la comunicazione viene inviata entro 30 giorni da essa; diversamente decorreranno dal momento in cui viene inviata la comunicazione