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Liberà economiche e diritti sociali nell’Unione Europea (i casi Viking, Laval, Rüffert, Lussemburgo). Art. 153 TFUE (ex art. 137). Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 151, la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:
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Liberà economiche e diritti sociali nell’Unione Europea (i casi Viking, Laval, Rüffert, Lussemburgo)
Art. 153 TFUE (ex art. 137) Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 151, la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori; b) condizioni di lavoro; c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori; [omissis…] Par.5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.
l’art. 153 TCE esclude ogni competenza regolativa “positiva” dell’Unione in materia di diritto di sciopero e di serrata non preclude però una competenza regolativa “negativa” in caso di contrasto con gli altri diritti del TCE, in particolare artt. 49 e 56 TCE
Quattro casi • Caso Laval (causa C-341/05) • Caso Viking (C-438/05) Entrambi decisi dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia nel dicembre 2007
Caso Rüffert (causa C-346/06) • Caso Lussemburgo (C-319/06) Entrambi decisi dalla Corte di Giustizia nel 2008
Il caso Viking Line • La nave Rosella, di proprietà della compagnia finlandese Viking Line, svolge un servizio di traghetto da Helsinki a Tallin (Estonia). • Nel 2003, adottando una strategia detta di flag of convenience, la Viking manifesta l’intenzione di registrare la nave sotto bandiera estone e di applicare all’equipaggio imbarcato sulla Rossella trattamenti legali e contrattuali estoni concordati con i sindacati locali. • Il sindacato finlandese dei marittimi, con il sostegno del sindacato internazionale, proclama uno sciopero, diretto ad ostacolare tale disegno. • La Viking cita i sindacati davanti la Corte di Londra (competente perché a Londra è la sede del sindacato internazionale) ed in primo grado ottiene un provvedimento che ordina la sospensione dello sciopero. • La Corte d'appello avvia invece una procedura di rinvio pregiudiziale, chiedendo alla Corte di Giustizia se lo sciopero possa ritenersi legittimo alla luce del diritto comunitario
Quale sarebbe la norma comunitaria violata dalla sciopero? Art. 49 TFUE (ex 43) Le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro sono vietate. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini
Il caso Laval • Un appalto per ristrutturare una scuola nella città di Vaxholm (Svezia), viene vinto dalla impresa lettone Laval, che impiega lavoratori lettoni (distaccati in Svezia) cui applica le condizioni di lavoro e le retribuzioni concordate con il sindacato lettone. • Iniziati i lavori, il sindacato svedese chiede alla Laval di sottoscrivere per adesione il contratto collettivo dei lavoratori edili svedesi. • Di fronte al rifiuto della Laval, il sindacato proclama uno sciopero che ha il sostegno, in solidarietà, del sindacato degli elettrici, che di fatto blocca il cantiere. • La Laval si rivolge ad un giudice svedese che solleva la questione di rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia
Quale sarebbe la norma comunitaria violata dalla sciopero? Art. 56 TFUE (ex 49) Le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione
OUT-SOURCING Laval è un’impresa localizzata in un paese economicamente più svantaggiato che presta servizi a prezzi concorrenziali nei paesi limitrofi Vikingvuole delocalizzare, ossia trasferire la propria sede all’estero per poi prestare servizi – a condizioni economicamente più vantaggiose – anche in altri paesi
Può uno sciopero effettuato da lavoratori residenti in paesi con alti livelli di protezione sociale essere utilizzato come una legittima forma di protesta nei confronti di imprese che, provenienti da paesi low-cost, cercano di sfruttare il loro vantaggio competitivo? • Può l’esercizio di un diritto sociale (lo sciopero) limitare quello di una libertà economica garantita dall’ordinamento sovranazionale (la libertà di stabilimento o di prestare servizi)?
Il dibattito “politico” • E’ il prezzo dell’allargamento • I paesi di nuova accessione sono entrati a far parte dell’UE proprio per sfruttare il loro vantaggio competitivo nel mercato interno
Il caso Rüffert • - La legge del Land della Bassa Sassonia in materia di appalti pubblici stabilisce che le imprese partecipanti alle gare devono impegnarsi a corrispondere ai loro dipendenti quanto meno le retribuzioni fissate dal contratto collettivo del luogo di esecuzione della prestazione, nonché a vincolare gli eventuali subappaltatori al rispetto dello stesso obbligo • - Una società tedesca (di cui il sig. Rüffert era curatore fallimentare) aveva affidato in subappalto dei lavori edili ad una società avente sede sociale in Polonia • - Essendo stato appurato che quest’ultima non rispettava le retribuzioni prescritte da contratto del settore edile, l’amministrazione tedesca aveva risolto il contratto ed irrogato la penale contrattuale alla società tedesca • - A tale decisione si è opposto il curatore fallimentare • - Il giudice tedesco ha sollevato questione pregiudiziale dinanzi alla CGCE chiedendo se la clausola del bando di gara relativa al rispetto delle retribuzioni vigenti nel luogo di esecuzione dell’appalto, si ponesse in contrasto con la dir. 71/96 (sul distacco dei lavoratori) e se, in quanto andava oltre quanto necessario per la loro tutela, costituisse ostacolo alla libera circolazione dei servizi
Caso Commissione c/Lussemburgo • - Una legge del Granducato del Lussemburgo del 2002, attuativa della Direttiva 96/71, stabilisce che costituiscono “disposizioni imperative di ordine pubblico nazionale” e, in quanto tali, valgono per TUTTI i lavoratori che esercitano un’attività nel territorio del Granducato, INCLUSI QUELLI DISTACCATI, tutte le previsioni (legislative, regolamentari, amministrative, contrattuali erga omnes) riguardanti un’ampia serie di materie del rapporto di lavoro • - La commissione ha presentato ricorso alla CGCE chiedendo che essa accertasse che il Granducato del Lussemburgo avesse traspostoin modo inesatto gli artt. 3.1. e 3.10 della Dir. 96/71
Questi casi – fatta eccezione per Viking – hanno posto problemi interpretativi riguardanti anche la Direttiva sul distacco (Dir. 96/71) dei lavoratori Cosa stabilisce questa direttiva?
La Dir. 96/71 • Art. 3.1: Gli Stati membri provvedono affinché le imprese (rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva) garantiscano ai lavoratori distaccati nel loro territorio le condizioni di lavoro e di occupazione fissate, nello stato membro in cui è fornita la prestazione, da disposizioni legali, regolementari o amministrative ovvero, nel solo settore delle costruzioni, da contratti collettivi
La giurisprudenza della CGCE precedente a queste 4 pronunce In linea di principio la Corte tende a riconosce che ragioni di tutela sociale possono legittimamente ostacolare la libera prestazione di servizi da parte di un’impresa oltre confine che cerchi di sfruttare il proprio vantaggio competitivo costituito da un più basso costo del lavoro
La giurisprudenza della CGCE precedente a queste pronunce La libera prestazione dei servizi può essere limitata solo da norme giustificate da ragioni imperative di interesse generale e applicabili a tutte le persone o imprese che esercitino un’attività nel territorio dello Stato ospitante Fra tali ragioni rientra certamente la tutela dei lavoratori(considerata in quanto tale e nella sua interezza scopo legittimo compatibile con il Trattato)
La giurisprudenza della CGCE precedente a queste pronunce 3. Nella misura in cui una normativa interna di tutela del lavoro è suscettibile di limitare una libertà fondamentale garantita dal Trattato, occorre sottoporla ad una valutazione di compatibilità, sulla base di un test di proporzionalità; occorre, cioè, verificare se la normativa lavoristica sia necessaria e proporzionata
La giurisprudenza della CGCE sulla Dir. 96/71 • È necessario che le discipline dei singoli istituti previste dalle disposizioni legali, regolamentari o amministrative ovvero, nel solo settore delle costruzioni, dai contratti collettivi dello Stato in cui è fornita la prestazione siano compatibili con la libera circolazione dei servizi fornita dal Trattato
Questione emersa nei casi Viking e Laval:le norme sulle libertà fondamentali possono applicarsi anche ad azioni poste in essere da gruppi di soggetti (sindacati e loro iscritti) o sono restrizioni solo le disposizioni legislative statali ?
Sent. Viking • Punti 43, 44, 45: richiamo alle Carte europee dei diritti che riconoscono lo sciopero come diritto sociale fondamentale - In quanto tale , esso fa parte integrante dei principi generali del diritto comunitario • Punto 55: Non è esclusa dall’ambito di applicazione dell’art. 49 TFUE (ex 43) un’azione collettiva intrapresa da un sindacato (…) al fine di indurre un’impresa a sottoscrivere un contratto collettivo il cui contenuto sia tale da dissuaderla dall’avvalersi della libertà di stabilimento (azioni come questa costituiscono, cioè, “restrizioni”) • La libertà degli armatori di immatricolare le loro navi in uno Stato diverso da quello di cui sono cittadini rientra nella libertà di stabilimento • Giurisprudenza della CGCE ripresa dalla sentenza: punti 75 e 77 ( lettura )
Sent. Viking • Conclusione: • Posto che le azioni collettive di sciopero costituiscono restrizioni , esse possono, in linea di principio, essere giustificate da una ragione imperativa di interesse generale come la tutela dei lavoratori, purché sia accertato che le stesse sono idonee a garantire la realizzazione del legittimo obiettivo perseguito e non vadano al di là di ciò che è necessario per conseguire tale obiettivo • La Corte rimanda al giudice nazionale del rinvio tale valutazione (test di proporzionalità)
Sent. Laval • In Svezia i contratti collettivi non sono provvisti di un regime di efficacia erga omnes • La Dir. 96/71 (art. 3, n. 8) dà agli Stati membri, in mancanza di un sistema di contrattazione collettiva erga omnes , la facoltà di avvalersi dei contratti applicabili a tutte le imprese simili appartenenti al settore interessato • La Svezia non si è avvalsa di questa facoltà • Ergo: punto 110 (lettura) • Molti passaggi della sent Viking vengono ripresi dalla Laval
Le sentenze Viking e Laval Il concetto di bilanciamento «La Comunità non ha soltanto una finalità economica ma anche una finalità sociale» onde «i diritti che derivano dalle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali devono essere bilanciati con gli obiettivi perseguiti dalla politica sociale» di cui all’art. (ex) 136, § 1. IMP: equivalenza fra obiettivi e valori economici ed obiettivi e valori sociali nel Trattato
Il bilanciamento: un concetto chiave che emerge dalle 2 sentenze • Richiede un giudizio di proporzionalità • Adeguatezza rispetto allo scopo • Idoneità della misura restrittiva della libertà economica al raggiungimento dello scopo (ragioni di interesse generale, quali la tutela dei lavoratori)
Sent. Rüffert • Problema: l’obbligo di rispettare le condizioni salariali previste dai contratti collettivi applicate nel luogo di esecuzione dei lavori, contemplato dalla legge del Land della Bassa Sassonia , rappresenta una restrizione ingiustificata della libertà di prestazione dei servizi? • La questione non verte – come nei primi due casi - su un’azione di lotta sindacale, ma su un provvedimento legislativo nazionale (di garanzia di diritti sociali dei lavoratori)
Sent. Rüffert • Come risolve la CGCE? • il contratto collettivo di cui si chiede applicazione non è un contratto ad efficacia collettiva generalizzata • Ergo: la relativa tariffa salariale non può essere considerata “tariffa salariale minimia” ai sensi dell’art. 3, § 1 della Dir. sul distacco • Dichiarazione finale: lettura