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CORSO DI FORMAZIONE ANEV DR GIUSEPPE VATINNO Segreteria tecnica del Ministro dell’Ambiente. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI UN PARCO EOLICO Giugno 2012. FONTI ENERGIA RINNOVABILE (FER) ITALIA 2011. Gse: marzo 2012 elettrico (stime)
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CORSO DI FORMAZIONE ANEVDR GIUSEPPE VATINNOSegreteria tecnica del Ministro dell’Ambiente VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI UN PARCO EOLICO Giugno 2012
FONTI ENERGIA RINNOVABILE (FER) ITALIA 2011 • Gse: marzo 2012 elettrico (stime) Potenza Efficiente Lorda (MW) 2008 2009 2010 2011 Idraulica 17.623 17.721 17.876 17.950 Eolica 3.538 4.898 5.814 6.860 Solare 432 1.144 3.470 12.750 Geotermica 711 737 772 772 Bioenergie 1.555 2.019 2.352 3.020 Totale FER 23.859 26.519 30.284 41.352 Produzione Lorda (GWh) 2008 2009 2010 20111 Idraulica 41.623 49.137 51.117 46.350 Eolica 4.861 6.543 9.126 10.140 Solare 193 676 1.906 10.730 Geotermica 5.520 5.342 5.376 5.650 Bioenergie 5.966 7.557 9.440 11.320 Totale FER 58.164 69.255 76.964 84.190 Consumo Interno Lordo (GWh) 353.560 333.296 342.933 344.152 FER/CIL % 16 21 22 24 Bioenergie: Biomasse Solide, Biogas e Bioliquidi
EOLICO • A marzo 2012 ci sono 6.860 MW di eolico installati. • Secondo ANEV, L’OBIETTIVO EOLICO ITALIANO E’ DI CIRCA 16.000 MW PER 27 TWh di energia elettrica prodotta al 2020 (pari all’ 8.5% dell’energia elettrica italiana) • OCCUPAZIONE TERRITORIO: 0.0008 % • OCCUPAZIONE: 66.000 ADDETTI
CAMBIAMENTI CLIMATICI • I Cambiamenti climatici (che ci sono sempre stati da quando 10.000 anni fa è stata inventata l’agricoltura) inducono ad un modello di sviluppo sostenibile basato sull’efficienza energetica e le fonti rinnovabili. • Il “Protocollo di Kyoto” (2008 -2012) e il “Pacchetto clima – energia” (2020) sono strumenti legislativi e vincolanti. • Le fonti rinnovabili: eolico, solare, idroelettrico, geotermico, biomasse, mareale, ondoso. • Tuttavia, un fatto che spesso è TRASCURATO ed è invece di FONDAMENTALE importanza è che le FER permettono di AUMENTARE LA INDIPENDENZA ENERGETICA.
AUMENTO DELLA TEMPERATURA • Dal punto di vista tecnico la correlazione tra aumento della concentrazione di CO2 equivalente (che quindi tiene conto della somma di tutti i gas serra in atmosfera e non solo della CO2) è legata ad un aumento della temperatura (media) da un modello matematico di tipo statistico e quindi probabilistico.Riporto una tabella tratta proprio dal famoso “Rapporto Stern”. Concentrazione gas serra (ppm) 2°C 3°C 4°C 5°C 6°C 7°C 450 78 18 3100 500 96 44 11 310 550 99 69 24 721 650 100 94 58 24 94 750 100 99 82 47 22 9 • Questo significa, ad esempio, che la probabilità di avere un aumento di 2 °C con una concentrazione di CO2eq nell’ atmosfera di 450 ppm è del 78%, con 500 ppm è invece del 96%.Il valore attuale (2011) è : 387 ppm. incremento di CO2 è di 2 ppm/anno .
IL PROTOCOLLO DI KYOTO • IL PROTOCOLLO DI KYOTO (ANCHE PDK), COP 3, 1997, IN VIGORE DAL 2005, PREVEDE L’IMPEGNO DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI A RIDURRE DEL 5.2% (RISPETTO AL 1990), COME MEDIA DAL 2008 AL 2012, LE EMISSIONI MONDIALI DI GHG. L’OBIETTIVO DELL’ITALIA E’ DEL -6.5% (forse raggiungibile “grazie” alla crisi economico – finanziaria mondiale). • Italia feb. 2012: -4.8 %. • SI TRATTA SOLO DI POCO PIU’ DI UN VALORE “SIMBOLICO” IN QUANTO PER LIMITARE L’AUMENTO DI TEMPERATURA a 2 °C (AL 2030), “VALORE LIMITE” PER EVITARE L’ IRREVERSIBILITA’, OCCORREREBBE UNA RIDUZIONE DELL’ORDINE DEL 50% DEI GHG (IPCC). • TUTTAVIA E’ UN PRIMO IMPORTANTE PASSO POLITICO.
IL PACCHETTO CLIMA - ENERGIA • Il “Pacchetto clima – energia”, meglio conosciuto come “20 – 20 – 20” al 2020 . • Il pacchetto “ clima - energia” prevede che i Paese dell’ l’Ue abbia al 2020 una riduzione dei GHG del 20% un aumento della efficienza energetica del 20% ed un aumento delle fonti rinnovabili “primarie” (non solo elettrico) del 20% rispetto ai valori del 2005 e un aumento del 10% dei biocarburanti nei trasporti. L’Italia ha invece un target di diminuzione del 13% di GHG nei settori non inclusi nell’emissioni trading (ETS) un + 17% di rinnovabili ed un 20% di efficienza energetica rispetto al 2005.
L’ IMPATTO EOLICO PERCEPITO • L’ EOLICO è una delle fonti rinnovabili più promettenti ed è fondamentale per raggiungere gli obiettivi vincolanti. • Tuttavia, anche per le FER, vi sono forme di “Sindrome NIMBY” (Not In My Back Yard) e quindi vi è un attacco all’eolico a causa di un possibile impatto, principalmente PAESAGGISTICO. • L’Italia ha un paesaggio particolarmente bello e variegato. • Tuttavia OCCORRE avere FONTI ENERGETICHE e quindi occorre sviluppare quelle presenti come EOLICO e SOLARE (oltre le misure di Efficienza Energetica).
L’ IMPATTO EOLICO PERCEPITO • Spesso, tuttavia, le forme di protesta sono STRUMENTALI e/o IDEOLOGIZZATE. • Altre volte invece hanno una loro VALIDITA’. • LE FER in generale e l’eolico in particolare occorrono per uno “SVILUPPO SOSTENIBILE”. • Evitare dunque di posizionare i parchi eolici in aree di pregio paesaggistico dovrebbe essere una elementare cautela del progettista.
L’ IMPATTO EOLICO PERCEPITO • Fare altresì attenzione che l’ “IMPATTO PERCEPITO” è in genere “DIVERSO” dall’ “IMPATTO REALE” che può esser estimato mediante simulazioni Cad. • Gli associati ANEV, ad esempio, devono seguire un decalogo di “BUON EOLICO”. • Quindi, in genere, è bene considerare l’ “IMPATTO PERCEPITO” rispetto a quello valutato. • Vi sono test psicologici di orientamento COGNITIVO per valutare l’ Impatto Percepito dalla popolazione.
LE REGOLE DEL “BUON EOLICO” ANEV – AZIONI DI MITIGAZIONE • Esclusione delle aree di particolare pregio paesaggistico. • Frequentazione del paesaggio ed analisi delle specificità territoriali. • Valutazione degli impatti visivi dai punti di interesse con fotosimulazioni. • Scelta del tipo di sostegno al fine di minimizzare l’impatto visivo. • Scelta dell’aerogeneratore anche sulla base dell’altezza dello stesso. • Individuazione delle migliori soluzioni cromatiche possibili. • Dismissione totale a fine del ciclo di vita e ripristino della situazione ex ante.
LA QUESTIONE PAESAGGISTICA • Dunque l’EOLICO sembra far PERCEPIRE un IMPATTO sul PAESAGGIO e questo ci introduce alla Valutazione di Impatto Ambientale. • Alla luce della DIRETTIVA 85/337/ CEE (articolo 3) Possiamo dire che la procedura di VIA VALUTA PREVENTIVAMENTE gli EFFETTI DIRETTI ED INDIRETTI di un PROGETTO sull’ AMBIENTE e più specificatamente su: • UOMO, FLORA E FAUNA • MATRICI AMBIENTALI E PAESAGGIO • BENI MATERIALI E PATRIMONIO CULTURALE • INTERAZIONI TRA I PUNTI PRECEDENTI ps: per “,matrici ambientali” qui si intende suolo, acqua, aria e clima
LA QUESTIONE PAESAGGISTICA • C’è sicuramente da dire che il “paesaggio” nella nostra epoca ha assunto un VALORE che prima non aveva; e questo proprio in virtù del fatto che nel “tecnocene” il paesaggio è divenuto un “bene raro”. • Il valore del paesaggio ci fa rapportare all’ “estetica del paesaggio”. • Naturalmente l’estetica del paesaggio è per sua natura fondata sul ruolo di un “soggetto” che percepisce il paesaggio .
LA QUESTIONE PAESAGGISTICA • E’ quindi fondamentale entrare nella PSICOLOGIA PERCETTIVA dell’ individuo per apprezzare la BASE ANTROPOLOGICA COMUNE di percezione del paesaggio. • Naturalmente, un corretto processo valutativo di un elemento artificiale (parco eolico) in un contesto naturale è di tipo razionale ad esempio evitare di porlo in un contesto artistico, ma poi subentrano anche elementi puramente emotivi di cui bisogna tenere comunque conto.
LA QUESTIONE PAESAGGISTICA • Si tenga conto che poi il paesaggio ha una forte DIMENSIONE STORICA che si integra con il SENSO DI APPARTENENZA AD UNA TERRA di un POPOLO. • Parimenti occorre tenere conto di una “alienazione urbana” che, come detto, finisce per VALORIZZARE il “paesaggio” quanto mai declinato nella sua accezione “naturale”.
L’INTEGRAZIONE (POSSIBILE) TRA NATURALE ED ARTIFICIALE • La questione generale della integrazione di un parco eolico (“on – shore” e “off – shore”) si inserisce nella più generale trattazione della distinzione tra “NATURALE” ed “ARTIFICIALE”. • Infatti, la specie umana, si è evoluta nell’ ambiente per milioni di anni e quindi si è quasi perfettamente integrata con esso.E’ l’ evoluzione genetica. • L’ “evoluzione” culturale invece, o memetica, è di soli 10.000 anni e coincide oltretutto con la nascita dell’Agricoltura-
L’INTEGRAZIONE (POSSIBILE) TRA NATURALE ED ARTIFICIALE • Questo rapporto di tempi (indicativi), 1.000.000 (datazione primi ominidi) / 10.000 (periodo di sviluppo culturale) = 100, ci “dice” che l’evoluzione genetica è circa 100 volte più potente di quella memetica. • Ecco perché ci sono tante resistenze al cambiamento tecnologico. • Occorre dunque cercare di procedere sulla via di una integrazione tra “naturale” ed “artificiale” (vedi, ad esempio, G. Vatinno, Il Transumanesimo, Armando Editore, Roma 2010).
L’INTEGRAZIONE (POSSIBILE) TRA NATURALE ED ARTIFICIALE • Come fare però nel concreto questa INTEGRAZIONE? • L’elemento “nuovo”, cioè il manufatto tecnologico, è un portato “memetico” e dunque dovremo agire sul livello memetico e non genetico. • Quindi occorrerà un lavoro di INFORMAZIONE, SPIEGAZIONE, CONDIVISIONE del PROGETTO con la POPOLAZIONE.
IL DIALOGO PREVENTIVO • Per raggiungere questo cambiamento occorre un DIALOGO PREVENTIVO con la popolazione sul cui territorio si deve installare il manufatto tecnologico. • In alcuni studi (vedi ad esempio, Vatinno et al. “Sviluppo sostenibile e processi di partecipazione.Figure professionali per la gestione dei conflitti socio-ambientali”, ISFOL 2007). Vengono presentate delle vere e proprie “metodologie” per rapportarsi alla popolazione. • Queste metodologie individuano delle figure professionali di riferimento che possono condurre un’opera di informazione, mediazione e sorveglianza dei lavori. • Tale metodologia nasce più specificatamente per l’insediamento di infrastrutture strategiche (“Grandi Opere”), ma è anche utilizzabile per un campo eolico.
IL DIALOGO PREVENTIVO • Occorre spiegare alla popolazione, con chiarezza ed onestà, i VANTAGGI E GLI SVANTAGGI dell’insediamento. • Occorre, inoltre, SPIEGARE BENE l’ITER autorizzativo e le possibilità per la popolazione di interagire con il progetto non solo per via “politica” ma anche nei termini “amministrativi” previsti dalla LEGGE durante la procedura di VIA.
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI • Il ruolo della COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA (CEE) ISTITUITA CON IL “TRATTATO DI ROMA” DEL 25.3.1957 tra i SEI STATI FONDATORI (tra cui L’ ITALIA) è stato sicuramente PROPULSIVO per TRASFERIRE LA NORMATIVA AMBIENTALE EUROPEA; TUTTAVIA SI NOTI CHE NEL TRATTATO ISTITUTIVO NON SI FA RIFERIMENTO AI TEMI AMBIENTALI SE NON FORSE PER L’ ART. 36 SULLA PROTEZIONE DELLA SALUTE DI UOMINI, ANIMALI E CONSERVAZIONE DEI VEGETALI (oltre che dei BENI CULTURALI).
LE AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI • In linea puramente qualitativa possiamo dire che la VIA riguarda singoli PROGETTI, mentre la VAS riguarda PIANI e PROGRAMMI. • E’ interessante porsi il problema del rapporto tra “Sviluppo sostenibile”, inteso come equo patto intergenerazionale sullo sfruttamento delle risorse naturali e la VIA. • L’articolo 4 del DLGS 152/2006 al terzo comma stabilisce che la VIA E LA VAS devono “ASSICURARE CHE L’ATTIVITA’ ANTROPICA SIA COMPATIBILE CON LE CONDIZIONI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE” definito come uno “SVILUPPO CAPACE DI SOSTENERE I PROPRI BISOGNI SENZA COMPROMETTERE LA POSSIBILITA’ DELLE GENERAZIONI FUTURE DI SOSTENERE I PROPRI” (GRO HARLEM BRUNDTLAND)
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI • Alla luce della DIRETTIVA 85/337/ CEE (articolo 3) Possiamo dire che la procedura di VIA VALUTA PREVENTIVAMENTE gli EFFETTI DIRETTI ED INDIRETTI di un PROGETTO sull’ AMBIENTE e più specificatamente su: • UOMO, FLORA E FAUNA • MATRICI AMBIENTALI E PAESAGGIO • BENI MATERIALI E PATRIMONIO CULTURALE • INTERAZIONI TRA I PUNTI PRECEDENTI ps: per “,matrici ambientali” qui si intende suolo, acqua, aria e clima
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI • La DIRETTIVA 85/337/CEE contiene DUE ALLEGATI • L’ALLEGATO I E’ UN ELENCO DI TIPOLOGIE PROGETTUALI NECESSARIAMENTE SOGGETTE A VIA • L’ALLEGATO II CONTIENE UN ELENCO DI TIPOLOGIE CHE POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE A VIA A DISCREZIONALITA’ DELLO STATO MEMBRO. LA DIRETTIVA CHIEDE AGLI STATI DI INDIVIDUARE UNA PROCEDURA ALL’UOPO PER DECIDERE.
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI • Quindi da un punto di vista strettamente giuridico nella VIA il rapporto tra “autorità competente” e “proponente” è di tipo AUTORIZZATIVO mentre nella VAS il rapporto tra “autorità competente” ed “autorità” che propone il piano o programma è di tipo CONSULTIVO.
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI • Si noti che la VIA dal punto di vista puramente teorico è una PROCEDURA PREVENTIVA che però lascia aperta la possibilità di INTERVENIRE anche EX – POST, in una accezione più generale che sembra indicata dal DLGS 4/2008, cioè DOPO la realizzazione del PROGETTO quando sia accaduta una VARIAZIONE significativa OPPURE, quando ci siano cambiamenti di funzionamento oppure si debba DISMETTERE un’opera industriale. • Tipica, in questo senso, la vicende degli inceneritori con recupero energetico (Termovalorizzatori).
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI • Ma quali sono i PROGETTI che DEVONO necessariamente essere sottoposti alla procedura di VIA? • I PROGETTI sono quelli CONTENUTI negli ALLEGATI I E II della DIRETTIVA 85/337/CEE che sono recepiti negli ALLEGATI II e III (rispettivamente STATO e REGIONI) alla PARTE SECONDA del DLGS 152/2006 (art. 6 comma 6). • Sono ESCLUSI con Decreto Interministeriale (Difesa ed Ambiente) quei progetti che hanno rilevanza per la DIFESA nazionale ed ALTRE tipologia, come quelli conseguenti ad uno “STATO di EMERGENZA”. • Tuttavia, sempre il medesimo DLGS 152/2006 sembra dare alle REGIONI e alle PROVINCE AUTONOME un POTERE NORMATIVO per SOTTOPORRE A VIA ANCHE PROGETTI NON ESPLICITAMENTE CONTENUTI NEGLI ALLEGATI SUMMENZIONATI (COME, DEL RESTO, RIBADITO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA)
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI • Come detto, gli ALLEGATI II E III, PARTE SECONDA, del DLGS 152/2006 definiscono rispettivamente i PROGETTI di competenza STATALE e delle REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO. • A puro titolo esemplificativo riportiamo il caso di IMPIANTI DI PRODUZIONE ELETTRICA e di ELETTRODOTTI • Sono soggette a VIA STATALE “CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA TERMICA DI ALMENO 300 MW”. • Sono soggetti a VIA REGIONALE “IMPIANTI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, VAPORE ED ACQUA CALDA CON POTENZA TERMICA SUPERIORE A 150 MW”-
PROCEDURA DI VIA PER L’EOLICO • L’ Allegato II della direttiva Europea delega agli Stati membri la decisione se sottoporre o no a procedura di VIA le “piccole opere”. • A sua volta lo Stato italiano con l’Atto di indirizzo D.P.R. 12.4.1996 l’Italia ha DELEGATO le Regioni e le Provincie Autonome a disciplinare i contenuti e la procedura di VIA per le opere dell’Allegato II. Si possono avere due casi: opere da assoggettare a VIA regionale (Allegato A) ed opere da assoggettare a verifica di esclusione(allegato B). • Dopo il D.P.R. 12.4.1996 le Regioni e le Province autonome dovevano legiferare, ma non l’hanno fatto. • Solo la Puglia ha sancito che fino 60kW di potenza non è necessaria la VIA. La Regione Toscana, (L.R. n. 39 del 24 febbraio 2005), ha assoggettato l’installazione di impianti eolici di potenza da 5 kW a 50 kW a Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.). • La Regione Campania, (Delibera di Giunta n° 1955 del 30 novembre 2006), ha sancito che per impianti eolici di potenza fino a 1 MW si richieda al Comune interessato il titolo abilitativo ai fini urbanistici e si trasmettano alla Regione una relazione tecnica dell’intervento e data di inizio esercizio. • Si noti che ddl sviluppo 1441 –ter 2008 ha assegnato allo Stato la competenza della procedura di Via per l’eolico offshore.
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI • Seguendo il DLGS 152/2006 SI EVINCE CHE LE FASI DELLA VIA SONO: • 1) VERIFICA DI ASSOGGETTTABILITA’ (“SCREENING”) • 2) DEFINIZIONE CONTENUTI STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (S.I.A.) • 3) PRESENTAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO • 4) SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI • 5) VALUTAZIONE DELLA S.I.A. E DELLE CONSULTAZIONI • 6) DECISIONE • 7) INFORMAZIONE SULLA DECISIONE • 8) MONITORAGGIO
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI • Si noti come il DLGS 152/2006 (ART. 5LETT. B) indichi la VIA come “PROCESSO” e NON come “PROCEDIMENTO”. • CIO’ SIGNIFICA CHE LA VIA NON E’ UN UNICO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, MA SI CONFIGURI COME UNA “ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA COMPLESSA”. • In effetti, gli 8 punti precedenti si possono inquadrare in 3 FASI: • I) SCREENING E DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL S.I.A.; PROGETTO PRELIMINARE E STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE. • 2) PROCEDIMENTO VIA VERO E PROPRIO: PRESENTAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO E INFORMAZIONE SULLA DECISIONE • 3) MONITORAGGIO CHE PUO’ ESITARE CON DECISIONI SANZIONATORIE O CORRETTIVE).
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALISCREENING • Come detto, SOLO i PROGETTI di cui all’ ALLEGATO 1 della DIRETTIVA 85/33/CEE DEVONO essere NECESSARIAMENTE eseguire la VIA mentre quello dell’ALLEGATO II sono a DISCREZIONE dello STATO membro. Quindi è necessaria per tale Tipologia una fase di SCREENING O ASSOGGETTABILITA’. • Dal momento della PUBBLICAZIONE ci sono 45 giorni per ricevere eventuali OSSERVAZIONI; entro altri 45 gg e quindi 90 gg dalla pubblicazione l’AUTORITA’ COMPETENTE DEVE TERMINARE LA PROCEDURA DI SCREENING.
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALISCREENING • Si NOTI che i TEMPI PER IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO AVVERSO DECORRONO SOSTANZIALMENTE DALLA PUBBLICAZIONE DA PARTE DELL’AUTORITA’ COMPETENTE SULLA G.U. • SI NOTI ANCHE CHE SE LA DOCUMENTAZIONE DEL PROPONENTE E’ FORMALMENTE INCOMPLETA O ESSENZIALMENTE LACUNOSA L’AUTORITA’ COMPETENTE PUO’ ASSOGGETTARE IL PROGETTO AL PROCESSO DI VIA SENZA RICHIEDERE ALTRE INTEGRAZIONI (PRINCIPIO DI CAUTELA) .
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALISCREENING • IN CASI PARTICOLARI SI PUO’ PROCEDERE AD UNA INTEGRAZIONE PROCEDURALE DEL PROCESSO DI VIA NELLA VAS ( ART. 10, COMMA 4 DLGS 152/2006) DUNQUE DOPO 90 GG DALLA PUBBLICAZIONE UN PROGETTO PUO’: • ESSERE ASSOGGETATO A VIA • NON ESSERE ASSOGGETTATO A VIA CON PRESCRIZIONI • NON ESSERE ASSOGGETTATO A VIA SENZA PRESCRIZIONI • ESSERE “SOSPESO” CON RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL PROPONENTE PER INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE.
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALISCOPING • La seconda fase della VIA, sempre però a DISCREZIONE DEL PROPONENTE, è quella in cui il proponente presenta all’Autorità competente il PROGETTO DEFINITIVO correlato di S.I.A. (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE). • Lo S.I.A. permette al PROPONENTE di aprire una FASE DI CONSULTAZIONE con l’AUTORITA’ AMBIENTALE e le AMMINISTRAZIONI LOCALI per definire al meglio lo studio stesso. Il PROPONENTE DEVE PRODURRE: • UN PROGETTO PRELIMINARE • LO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE • Una relazione illustrativa preparatoria del S.I.A: • Un elenco di tutti gli ATTI DI ASSENSO necessari per il PROGETTO. • Di fatto, secondo l’art. 21, comma 2, DLGS 152/2006 che SOSTITUISCE l’art. 14-bis, comma 3, della LEGGE 241/1990 la FASE DI SCOPING SOSTITUISCE ED INTEGRA LA CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE.
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALILA PROC. DI “VIA” FASE CENTRALE • La “FASE CENTRALE” del PROCESSO DI VIA è disciplinata dal DLGS 152/2006 (art. da 22 a 28). • Il primo passo è la PUBBLICITA’ A MEZZO STAMPA da parte del PROPONENTE. • All’ ISTANZA sono collegati IL PROGETTO DEFINITIVO, lo STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE, LA SINTESI NON TECNICA e COPIA dell’AVVISO a mezzo STAMPA. • Inoltre, occorre DARE NOTIZIA ( SENZA PERO’ IL PROGETTO DEFINITIVO E LA SIA) DEL PROGETTO sul sito WEB dell’AUTORITA’ COMPETENTE.
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALILA PROC. DI “VIA” FASE CENTRALE • SEGUE poi la VERIFICA FORMALE DI COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE ENTRO 30 GG (termine, tuttavia, NON PERENTORIO) dalla PRESENTAZIONE della DOMANDA (EX ART. 23 COMMA 4 DLGS 152/2006) con possibile RESTITUZIONE in caso di macroscopica INCOMPLETEZZA (art. 23, comma 4, DLGS 152/2006), senza precludere la procedura stessa.
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALILA PROC. DI “VIA” FASE CENTRALE • Gli ONERI ISTRUTTORI (CHE RIGUARDANO ANCHE IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO), CHE SI CONFIGURANO COME UNA “TASSA” SONO A CARICO DEI PROPONENTI E SONO DETERMINATI DA UN DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO.
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALILA PROC. DI “VIA” FASE CENTRALE • L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA, “CONSULTAZIONE”, SI INTENDE COME L’INSIEME DELLE FORME DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI E DEL PUBBLICO. • LA CONSULTAZIONE E’ PREVISTA (PARTE DECONDA DEL DLGS 152/2006) IN 3 FORME: • 1) SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE • 2)CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO • 3)CONSULTAZIONI TRANSFRONTALIERE
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALILA PROC. DI “VIA” FASE CENTRALE • Il PROPONENTE invia dunque l’ISTANZA completa di ALLEGATI a TUTTI i SOGGETTI COMPETENTI INTERESSATI e le AMMINISTRAZIONI rendono le proprie DETERMINAZIONI entro 60 gg dalla presentazione della ISTANZA DI VIA OVVERO NELLA “CONFERENZA DEI SERVIZI” (qualora l’ Autorità competente l’abbia indetta; la sua durata, salvo deroghe, è 90 gg) (ART. 25, COMMA 3, DLGS 152/2006).
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALILA PROC. DI “VIA” FASE CENTRALE • Gli ELABORATI possono essere MODIFICATI (entro 30 gg) dal PROPONENTE per TENERE CONTO DELLE OSSERVAZIONI E DEI RILIEVI EMERSI DALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA. • Il tempo per tali modifiche è di 60 GG rinnovabili di altri 60 GG. • Inoltre, l’AUTORITA’ può richiedere una INTEGRAZIONE documentale da esperire in 60 GG più altri 60 a richiesta del proponente.
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALILA PROC. DI “VIA” FASE CENTRALE • Il procedimento deve essere CONCLUSO con provvedimento motivato 150 giorni dopo la presentazione(al netto di SOSPENSIONI ed INTERRUZIONI); l’ Autorità competente può prolungare di 60 gg (ART. 26, COMMA 1, DLGS 152/2006). • In ogni caso, trascorsi 330 giorni dalla presentazione del progetto, interviene il CONSIGLIO DEI MINISTRI.
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALILA PROC. DI “VIA” FASE CENTRALE • Il Processo di VIA si CONCLUDE con un “PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE”. • A SEGUITO DEL DLGS 4/2008 tale PROVVEDIMENTO E’ “OBBLIGATORIO E VINCOLANTE” e quindi tale atto NON RAPPRESENTA UN “PARERE” ma un ATTO DI NATURA AUTORIZZATIVA E QUINDI IMPUGNABILE. • IL PROVVEDIMENTO DI VIA E’ PUBBLICATO DAL PROPONENTE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLO STATO ITALIANO O SUL BOLLETTINO REGIONALE (STRANAMENTE, NON E’ FISSATO UN LIMITE TEMPORALE). • L’OPERA DEVE ESSERE REALIZZATA IN 5 ANNI ALTRIMENTI VA REITERATO IL PROVVEDIMENTO.
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI – PROC. DI VIA -IL MONITORAGGIO • L’ attività di MONITORAGGIO è una delle novità previste dal DLGS 152/2006 che NON E’ RICHIESTA DALLA DIRETTIVA 85/337/CEE. • La sua introduzione è DOVUTA AL FATTO CHE LA VIA PUO’ SOSTITUIRE IN ALCUNI CASI L’AIA E/O ALTRE AUTORIZZAZIONI CHE PREVEDEVANO IL MONITORAGGIO STESSO. • DUNQUE HA DUE FUNZIONI: 1) IMPEDIRE VIOLAZIONI 2) VERIFICARE LA CONGRUITA’ DELLE PRESCRIZIONI.
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI LA “VIA SPECIALE” • COME ABBIAMO VISTO I DLGS 152/2006 E DLGS 4/2008 DISCIPLINANO LA PROCEDURA DI VIA ORDINARIA. • L’ART.1 DELLA LEGGE 21/12/2001, N. 443, DETTA “LEGGE OBIETTIVO” O “LEGGE LUNARDI” PREVEDE CHE IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI INDIVIDUI “LE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE E GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI…”. • INOLTRE, TALE LEGGE, DELEGA IL GOVERNO AD EMANARE DECRETI LEGISLATIVI ATTI A RENDERE PIU’ CELERELE INFRASTRUTTURE E GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI INDIVIDUATI DAL DISPOSTO ART. 2 DELLA DIRETTIVA 85/337/CEE. E’ STATO EMANATO QUINDI IL DLGS 20 AGOSTO 2002, N. 190 CHE DISCIPLINA LA PROCEDURA DI VIA PER LE COSIDDETTE “GRANDI OPERE”.Il DLGS 20 AGOSTO 2002 E’ POI CONFLUITO NEL DLGS 12/4/2006, N, 163 NOTO COME “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI…”.
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI VIA- VAS • LA FONDAMENTALE DIFFERENZA TRA VIA E VAS E CHE LA PRIMA SI RIFERISCE A “PROGETTI” MENTRE LA SECONDA A “PIANI” E “PROGRAMMI” SULL’AMBIENTE. • E’ DISCIPLINATA DAL DLGS 4/2008 CHE INCIDE SULLA PARTE SECONDA DEL DLGS 152/2006. • LA VAS E’ ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO.
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - LA VAS • LE FASI DELLA VAS SONO MOLTO SIMILI A QUELLE DELLA VIA. • ALLA FINE DEL “PROCESSO” SI ADOTTA UN PROVVEDIMENTO DI VERIFICA CHE PUO’ ESSERE: • 1) ASSOGGETTAMENTO A VAS • 2) NON ASSOGGETTAMENTO A VAS SENZ A PRESCRIZIONI • 3) NON ASSOGGETTAMENTO A VAS CON PRESCRIZIONI. • SEGUE PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA.
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI – L’APPARATO SANZIONATORIO • NEL CASO DELLA VIA ANTERIORMENTE AL DLGS 4/2008 SI STABILIVA CHE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI SENZA VIA FOSSERO NULLI MENTRE OGGI IL LEGISLATORE OPTA SOLO PER L’ “ANNULLABILITA’”. • IN OGNI CASO IL DLGS 152/2006 NON PREVEDE CHE LA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA IN MANCANZA DIVIA SIA UN REATO O UN ILLECITO AMMINISTRATIVO. • PER LA VAS NON ESISTE UN APPARATO SANZIONATORIO.
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALIVAS • SEBBENE LA VAS VENGA CONSIDERATA “DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO” (ART. 117 DELLA COSTITUZIONE) LA CONSULTA (SENTENZA N. 398 DEL 1 DICEMBRE 2006) HA RICONOSCIUTO LA LEGGITIMITA’ COSTITUZIONALE DEL POTERE LEGISLATIVO REGIONALE IN TALE MATERIA. • I “PIANI” E I “PROGRAMMI” SONO DEFINITI (DLGS 152/2006) “ATTI E PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE” PROPOSTI DAL PUBBLICO O DAL PRIVATO.
CONCLUSIONI • L’EOLICO HA UNA GRANDE POTENZIALITA’ DI SVILUPPO, ANCHE IN ITALIA; 16.200 MW e 27.2 TWh al 2020 (dati ANEV). • LE SUE PROBLEMATICHE MAGGIORI RIGUARDANO IL PRESUNTO IMPATTO AMBIENTALE DECLINATO IN FORMA PAESAGGISTICA. • L’EOLICO E’ INCENTIVATO CON IL MECCANISMO DEI “CERTIFICATI VERDI”. • OCCORRE DIALOGARE CON LA POPOLAZIONE E PRESENTARE PROGETTI CHE POSSANO SUPERARE LA PROCEDURA DI VIA. • SE QUESTO SARA’ FATTO L’EOLICO SARA’ SEMPRE PIU’ UNA DELLE COMPONENTI DETERMINANTI DELLA “GREEN ECONOMY” ANCHE IN ITALIA.