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L’etichettatura nel confezionamento del miele. Novafeltria 15 marzo 2014. Riferimenti legislativi. D.Lgs. 109/92 Etichettatura dei prodotti alimentari . Direttiva 2001/110/CE del 20/12/2001 concernente la produzione e commercializzazione del miele
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L’etichettatura nel confezionamento del miele Novafeltria 15 marzo 2014
Riferimenti legislativi • D.Lgs. 109/92 Etichettatura dei prodotti alimentari. • Direttiva 2001/110/CE del 20/12/2001 concernente la produzione e commercializzazione del miele • D. Lgs 179/04 del 21/05/2004 Attuazione direttiva 2001/110/CE • Circolare MIPAAF n.1 del 08/03/2005 Applicazione D.Lgs. 179/04 autorizza il Millefiori • Legge 81 dell’11/03/2006 all’art. 2 bis prevede indicazione in etichetta del paese o i paesi di origine in cui il miele è raccolto • Circolare MIPAAF n.3 del 12/07/2007 Applicazione D. Lgs 179/04 autorizza il miele di bosco e definisce la nomenclatura del miele di melata • Circolare MIPAAF n. 4 del 30/05/2012 Applicazione D. Lgs 179/04 autorizza la denominazione Miele italiano con indicazione di provenienza • Reg.to UE n. 1169/2011 del 25/10/2011 nuove regole per l’etichetta degli alimenti • Reg.to CE 834/2007 e 889/2008 Etichettatura prodotti Biologici
INDICAZIONI OBBLIGATORIE • La denominazione di vendita (miele, miscela di mieli, miele industriale) • La quantità nominale • Il nome o ragione sociale o marchio depositato e la sede del produttore o confezionatore o venditore • La sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (quando diverso dalla sede del responsabile di commercializzazione già indicato in etichetta) • L’ indicazione del termine preferenziale di consumo • Identificazione del lotto • Il Paese di origine (dove è stato raccolto)
DENOMINAZIONE DI VENDITA • La denominazione corretta è MIELE Si possono aggiungere specificazioni riguardanti l’origine floreale e l’origine regionale, territoriale o topografica (miele di castagno di Novafeltria); Le specificazioni di cui sopra non si possono aggiungere al miele per uso industriale o al miele filtrato NO aggiunta di aggettivi, quali puro, vergine, espettorante, balsamico ……..
DENOMINAZIONE DI VENDITA • Al miele commercializzato come tale NON può essere aggiunto nessun altro prodotto. In questo caso la denominazione di vendita sarà un nome di fantasia e/o “preparazione alimentare a base di miele e …………” (con relative %) • Qualora il miele sia ottenuto dalla miscelazione artificiosa di più mieli da parte dell’uomo, la denominazione da utilizzare è Miscela di mieli
Quantità Nominale • In etichetta va indicato il peso NETTO • E’ ammessa una tolleranza di errore del: 3% per confezioni fino a 250g 2% per confezioni fino a 1000g 1% per confezioni da 1000 a 5000g • Va indicato il simbolo “g” o “Kg” senza alcuna punteggiatura, oppure per esteso “grammi”, preceduto dal valore numerico e staccato dall’ultima cifra (300 g) • Non è fatto obbligo dell’uso della lettera “e”
ALTEZZA CARATTERI quantità nominale e altro • In linea di massima la normativa prescrive che le scritte in etichetta debbano essere leggibili, in particolare la disciplina metrologica (DPR 391/90) regolamenta le altezze minime in base al volume (peso) del prodotto. • Dimensione dei caratteri consigliate: Confezioni fino a 50 g altezza min. 2mm Confezioni fino tra 50 e 200 g altezza min. 3mm Confezioni fino tra 200 e 1000 g altezza min. 4 mm Confezioni oltre 1000 g altezza min. 6 mm
Sede , Nome o ragione Sociale • Va indicato il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella comunità europea • Va indicata la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento se diversa dal punto precedente • Per sede si intende la località ove è ubicata l’azienda
TMCTermine Minimo di Conservazione • E’ la data fino alla quale il prodotto mantiene le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione • Nel caso del miele esso va indicato con la dicitura “DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO “ o “…….. ENTRO LA FINE” • Il TMC si compone nell’ordine: dal giorno, mese e anno
NUMERO O DICITURA CHE IDENTIFICHI IL LOTTO • Va indicato rappresenta per il legislatore una tutela merceologica e sanitaria • Può essere omesso se il termine minimo di conservazione (TMC) figurano con la menzione almeno del giorno e del mese • Di norma il numero è preceduto da una”L” es.: L.1432/5
PAESE DI ORIGINE • Art. 2-bis. Lex 81/2006Etichettatura del miele • 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: • «f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto;». • E’ ammessa la menzione MIELE ITALIANO
Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie • La denominazione di vendita, la quantità, il tempo minimo di conservazione, devono figurare nello stesso campo visivo • Le indicazioni obbligatorie devono figurare sull’imballaggio o su etichetta appostavi o legata al medesimo, fascette, dispositivi di chiusura e devono essere menzionate in modo da essere facilmente visibili, leggibili e indelebili; esse non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate
Cosa non riportare in etichetta • Le norme generali sull’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari E’ VIETATO Riportare indicazioni che inducano in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto, che gli attribuiscono effetti o proprietà che non possiede, che suggeriscono particolari qualità quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche o che attribuiscano al prodotto alimentare proprietà atte a curare o guarire malattie o accennino a tali proprietà
Alcune novità introdotte dal Reg. UE 1169/2011 • L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione • il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui sopra • Tabella nutrizionale, per il miele però non sarà obbligatoria (vedi dia di seguito) dovrà riportare valore energetico, contenuto grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale
ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L’OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; 2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
ENTRATA IN VIGORE REG.TO UE 1169/2011 • Il Regolamento entra in vigore dal ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, ma occorre attendere il 13 dicembre 2014 per la sua obbligatorietà, ad eccezione dei requisiti della designazione delle carni macinate che decorrere dal 1° gennaio 2014 e, della dichiarazione nutrizionale che decorrere dal 13 dicembre 2016 salvo, quest’ultimo caso, di applicarlo prima del 13 dicembre 2014 su base volontaria rispettando le prescrizioni del Regolamento.