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ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI. Indicazioni per la corretta applicazione della normativa nazionale e comunitaria. CONCETTI INTRODUTTIVI. Etichettatura prodotti alimentari. 4. Termini e definizioni. ETICHETTATURA: insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commerci
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1. Competitivitŕ e innovazioneEtichettatura dei prodotti agroalimentari Palermo, 29 ottobre 2009
2. ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI Indicazioni per la corretta applicazione della normativa nazionale e comunitaria
3. CONCETTI INTRODUTTIVI
4. Etichettatura prodotti alimentari 4 Termini e definizioni ETICHETTATURA: insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su carrelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare (D. Lgs. 109/92).
INDICAZIONE: qualunque messaggio o rappresentazione in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche (Reg. Ce 1924/06).
PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO: forma o aspetto del prodotto, materiale utilizzato per il confezionamento, modalitŕ di disposizione in banchi vendita, ambiente nel quale il prodotto viene esposto (D.Lgs.109/92).
5. Etichettatura prodotti alimentari 5 Termini e definizioni ALIMENTO: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. (Reg. Ce. 178/02). Non sono compresi: mangimi, animali vivi, vegetali prima della raccolta, medicinali, cosmetici, tabacco, stupefacenti, residui e contaminanti.
INGREDIENTE: qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella preparazione o produzione degli alimenti e presente nel prodotto finito anche se modificata (D. Lgs. 109/92).
PRODOTTO ALIMENTARE PRECONFEZIONATO: unitŕ di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alla collettivitŕ, costituita da un prodotto alimentare e dal suo imballaggio (D.Lgs. 109/92).
CONSUMATORE FINALE: soggetto che non utilizza il prodotto nell’ambito di un’operazione o attivitŕ di impresa (D.Lgs. 109/92).
6. Etichettatura prodotti alimentari 6 Finalitŕ dell’etichettatura
fornire una corretta informazione sulle caratteristiche del prodotto;
non indurre in inganno il consumatore su caratteristiche e/o proprietŕ che il prodotto non possiede;
aiutare a valutare correttamente il rapporto tra la qualitŕ del prodotto e il prezzo di vendita;
garantire la correttezza delle operazioni commerciali nonché la libera circolazione dei prodotti alimentari sui mercati comunitari e internazionali;
promuovere commercialmente il prodotto.
7. Etichettatura prodotti alimentari 7 Normativa di riferimento
8. Etichettatura prodotti alimentari 8 Campo di applicazione PRODOTTI SFUSI: alimenti sui quali non č possibile apporre l’etichetta in quanto privi della confezione (frutta, ortaggi freschi, ecc.) o che vengono venduti previo frazionamento anche se in origine preconfezionati.
PRODOTTI PREINCARTATI: alimenti confezionati sul luogo di vendita al momento della richiesta del cliente o antecedentemente ma ai fini della vendita immediata nello stesso locale dove sono stati preparati.
PRODOTTI PRECONFEZIONATI (O PREIMBALLATI): alimenti confezionati in assenza dell’acquirente ed avvolti, totalmente o in parte, in un imballaggio che deve essere mantenuto integro fino al momento del consumo.
9. Etichettatura prodotti alimentari 9 Principi generali dell’etichettatura Chiarezza
Leggibilitŕ
Facilitŕ di lettura
Indelebilitŕ
Campo visivo
10. Etichettatura prodotti alimentari 10 Lingua dell’etichetta Occorre utilizzare la lingua ufficiale del Paese dove il prodotto č venduto. Altre lingue ufficiali possono essere riportate, ma in aggiunta e non in sostituzione
E’ consentito l’utilizzo di altre lingue solo se:
il termine č diventato di uso talmente corrente e generalizzato da non richiedere traduzioni (es.: Croissant);
le menzioni originali non hanno corrispondenti nei termini italiani (es. Brandy).
Nei casi in cui i prodotti alimentari siano destinati al mercato italiano ma non al consumatore finale (es. operatori della ristorazione, ristoranti, catene di catering, ecc.) non vi č l’obbligo di utilizzo della lingua italiana e le informazioni possono essere riportate anche solo nella lingua del Paese d’origine
11. INDICAZIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE
12. Etichettatura prodotti alimentari 12 Indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati (art. 3 D. Lgs. 109/92): Denominazione di vendita;
Elenco degli ingredienti;
Quantitŕ netta o quantitŕ nominale;
Termine minimo di conservazione o data di scadenza;
Nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella UE;
Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
Titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico > a 1,2% in volume;
Lotto di appartenenza del prodotto;
Modalitŕ di conservazione e/o utilizzazione, qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
Origine o provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto;
Quantitŕ di taluni ingredienti o categorie di ingredienti se č presente un ingrediente caratterizzante o evidenziato.
13. Etichettatura prodotti alimentari 13 Denominazione di vendita E’ l’indicazione piů importante in quanto rappresenta il nome del prodotto.
La denominazione di vendita puň essere
a) legale (comunitaria o nazionale) es. Olio di oliva, Pasta di grano duro, Cioccolato al latte
b) consuetudinaria es. Gelato, Torrone
c) descrittiva, eventualmente seguita da informazioni sull’utilizzazione o sulla natura del prodotto (es. Insalata russa )
La denominazione di vendita non puň essere sostituita da marchi di fabbrica o di commercio o da denominazioni di fantasia.
14. Etichettatura prodotti alimentari 14 Denominazioni commerciali Le denominazioni commerciali sono di regola facoltative e servono unicamente a qualificare o identificare il prodotto.
15. Etichettatura prodotti alimentari 15 Denominazioni protette Sono registrate (= protette) a livello comunitario e possono essere utilizzate dai produttori solo a determinate condizioni.
16. Etichettatura prodotti alimentari 16 Elencazione degli ingredienti
Le etichette devono riportare l’elenco di tutti gli ingredienti utilizzati per la realizzazione dell’alimento
Sono esentati da tale obbligo i seguenti prodotti:
vini, birra e distillati (quali grappa, rum, cognac, e via dicendo);
prodotti costituiti da un solo ingrediente;
ortofrutticoli freschi non sottoposti ad alcuna manipolazione;
acque che riportano l’eventuale aggiunta di un altro ingrediente nella denominazione di vendita;
aceti provenienti da una sola materia prima;
latte fermentato, creme di latte fermentato, formaggi e burro purché non contenenti prodotti di natura diversa dal latte, sale, enzimi, coltura di microrganismi necessari alla loro fabbricazione.
17. Etichettatura prodotti alimentari 17 Modalitŕ di indicazione degli ingredienti
Gli ingredienti devono essere indicati in ordine ponderale decrescente riferiti al momento della loro utilizzazione da parte del produttore (partendo dalla “ricetta” e non dall’alimento pronto)
L’elencazione degli ingredienti deve essere preceduta dalla parola “ingredienti.
Gli ingredienti devono essere menzionati con il loro nome effettivo (es. farina di grano duro, latte fresco pastorizzato) evitando termini impropri (es. cioccolato invece di cacao)
Le sostanze volatili non sono considerate ingredienti, e quindi non devono essere dichiarate nell’elenco
Gli ingredienti contenenti allergeni vanno sempre considerati
18. Etichettatura prodotti alimentari 18 Ingrediente evidenziato (QUID) Che cos’č: La Quantitative Ingredient Declaration sta a indicare la % di un ingrediente sul totale del prodotto finito, calcolata al momento della preparazione.
Il QUID č obbligatorio solo nei seguenti casi:
se l’ingrediente figura nella denominazione di vendita o caratterizza il prodotto (ad es. yogurt alla fragola, succo di arancia/aranciata, formaggio alle noci, bastoncini di merluzzo);
se l’ingrediente č messo in risalto con parole, immagini o rappresentazioni grafiche riportate sulla confezione;
se viene espressamente previsto dalla normativa (ad esempio nel caso della pasta all’uovo).
Modalitŕ di indicazione: La quantitŕ dell’ingrediente deve essere riportata in % e dopo il nome dell’ingrediente.
19. Etichettatura prodotti alimentari 19 Modalitŕ di indicazione di particolari tipologie di ingredienti Additivi
Tipologie di additivi ammessi dalla normativa nazionale e comunitaria
Sono considerati ingredienti:
20. Etichettatura prodotti alimentari 20 Modalitŕ di indicazione di particolari tipologie di ingredienti Additivi
Devono essere designati con il nome della categoria seguito:
dal codice CE (Antiossidante E 300) o
dal nome specifico (Antiossidante acido ascorbico).
In caso di piů tipologie di additivi appartenenti alla stessa categoria si puň riportare una sola volta il nome della stessa seguita dal numero CE (Addensanti: E 1422, E 410, E 440) o dal nome (Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio).
21. Etichettatura prodotti alimentari 21 Modalitŕ di indicazione di particolari tipologie di ingredienti Aromi
Modalitŕ di indicazione:
nome generico: aroma (i);
nome specifico: etilvanillina, essenza di limone;
descrizione dell’aroma: estratto di piante ed erbe alpine;
L’aggettivo “naturale” puň essere usato solo se la parte
aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti
Naturali o viene ottenuta esclusiv. con procedimenti naturali.
22. Etichettatura prodotti alimentari 22 Responsabile commerciale In etichetta deve obbligatoriamente figurare il nome (o la ragione sociale o il marchio depositato) e la sede di almeno uno dei tre operatori sotto indicati:
produttore;
confezionatore;
venditore (purché la sede sia all’interno di Paese comunitario).
Queste indicazioni non sono sostituibili da numeri o sigle (es. riferimenti al registro imprese della CCIAA).
23. Etichettatura prodotti alimentari 23 Sede dello stabilimento Indicazione non prescritta dalle norme UE ma consentita dalla UE ed obbligatoria solo per i prodotti confezionati in Italia e destinati al mercato nazionale, salvo i casi di esenzione.
Lo stabilimento dŕ indicare č quello dove sono avvenute le ultime operazioni (confezionamento) e non quello della produzione, se diverso.
La sede dello stabilimento va menzionata con l’indirizzo quando manca il nome e la sede del produttore/confezionatore ma figura solo quella del venditore.
Esenzioni:
a) Sede della ditta e sede dello stabilimento coincidono;
b) prodotti preconfezionati destinati ad altri Paesi.
24. Etichettatura prodotti alimentari 24 Quantitŕ netta e quantitŕ nominale
Sono esentati dall’obbligo di indicare il valore della quantitŕ:
i prodotti singoli venduti sfusi o preincartati;
i prodotti venduti a pezzo o a collo (es. la singola bottiglia d’acqua inserita nella confezione da 6; in questo caso l’indicazione della quantitŕ č obbligatoria sulla singola confezione ma non sull’imballaggio globale);
i prodotti la cui quantitŕ č inferiore a 5 g o 5 ml, salve le spezie e le piante aromatiche;
i prodotti dolciari la cui quantitŕ non supera i 30 g;
i prodotti soggetti a notevole calo di peso o di volume (ad esempio farine, legumi) perché devono essere pesati davanti al consumatore
25. Etichettatura prodotti alimentari 25 Modalitŕ di indicazione della quantitŕ I produttori possono scegliere due differenti modalitŕ:
Quantitŕ netta, ovvero la quantitŕ al netto della tara, dove per tara si intende tutto ciň che contiene e avvolge l’alimento o č unito ad esso.
Quantitŕ nominale, ovvero la quantitŕ media di un prodotto che si presume essere contenuta in un imballaggio confezionato a gamme unitarie costanti dove, per “gamma unitaria costante” si intende ”fabbricato secondo i valori di quantitŕ o capacitŕ stabiliti dalla legge”.
La quantitŕ netta non consente tolleranze.
Unitŕ di misura: volume per i liquidi (l o L, cl, ml); massa per gli altri prodotti (kg, g). Devono essere precedute dal valore.
.
26. Etichettatura prodotti alimentari 26 Prodotti immersi nel liquido di governo Gli alimenti confezionati in un liquido di governo devono
riportare in etichetta l’indicazione relativa alla quantitŕ totale
ed alla quantitŕ del prodotto sgocciolato.
Liquido di governo: liquido accessorio che non entra a far parte dell’alimento usato esclusivamente per facilitare la sua conservazione e per mantenere le caratteristiche organolettiche; tipologie di liquido di governo:
acqua, salamoia, soluzioni acquose di sale;
aceti, soluzioni acquose di acidi alimentari;
soluzioni acquose di zuccheri e/o altre sostanze edulcoranti;
succhi di frutta o di ortaggi utilizzati nelle conserve di frutta o di ortaggi.
27. Etichettatura prodotti alimentari 27 Termine minimo di conservazione ortofrutticoli freschi, che non hanno subito alcuna manipolazione;
vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini frizzanti, vini aromatizzati e le bevande ottenute da frutti diversi dall’uva, nonché dalle bevande dei codici NC 2206 0091 e NC 2206 0093 ottenute da uva o da mosto d’uva;
bevande con contenuto alcolico pari o maggiore al 10% in volume;
bevande analcoliche, i succhi e nettari di frutta, le bevande con aggiunta di alcool etilico (sidri, birre, altro) poste in recipienti individuali di capacitŕ superiore a 5 litri destinati alle collettivitŕ (es. mense, attivitŕ di ristorazione); prodotti della panetteria e della pasticceria consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;
aceti;
sale da cucina;
zuccheri allo stato solido;
prodotti di confetteria (caramelle, confetti, ecc.) composti quasi unicamente da zuccheri, aromi e coloranti;
gomme da masticare;
gelati monodose.
28. Etichettatura prodotti alimentari 28 Modalitŕ di indicazione del Tmc
29. Etichettatura prodotti alimentari 29 Data di scadenza Sostituisce il TMC sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana.
Si applica solo per i prodotti con durabilitŕ inferiore o pari a 30 giorni e rappresenta il termine ultimo per la commercializzazione del prodotto.
Modalitŕ di indicazione: “da consumarsi entro gg/mm”.
La data di scadenza puň sostituire il lotto
30. Etichettatura prodotti alimentari 30 Titolo alcolometrico volumico Indica la quantitŕ totale di alcool che un alimento contiene.
E’ un’indicazione obbligatoria solo per le bevande aventi un contenuto di alcool superiore a 1,2% vol.
Modalitŕ di indicazione: “…% vol.”; l’indicazione puň essere preceduta da termine “alcool” o “alc”.
L’indicazione del titolo alcolometrico volumico deve essere riportata nello stesso campo visivo della denominazione di vendita o della quantitŕ o, ove previsto, del Tmc.
31. Etichettatura prodotti alimentari 31 Il lotto Definizione: insieme di unitŕ di vendita prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.
Il lotto č determinato dal produttore, dal confezionatore o dal primo venditore UE ed č apposto sotto la sua responsabilitŕ.
Esclusioni:
prodotti etichettati con la data di scadenza o TMC con gg/mm;
prodotti agricoli destinati non al commercio ma alla manipolazione;
prodotti preincartati o venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale e per la loro vendita immediata;
prodotti confezionati in recipienti il cui lato piů grande abbia una superficie inferiore a 10 cm quadrati;
i gelati monodose (la dicitura del lotto deve essere tuttavia riportata sull’imballaggio globale).
32. Etichettatura prodotti alimentari 32 Altre diciture obbligatorie con modalitŕ libere (I) Istruzioni per l’uso (preparazione e consumo) – non disciplinate; scelta del produttore
Modalitŕ di conservazione (Conservare ad una temperatura non superiore a 4°C”; “tenere lontano da fonti di calore”; “tenere lontano dalla luce”).
Bollo sanitario (prodotti di origine animale)
33. Etichettatura prodotti alimentari 33 Altre diciture obbligatorie con modalitŕ libere (II) Origine e provenienza geografica
34. ETICHETTATURA DEI PRODOTTI SFUSI E PREINCARTATI
35. Etichettatura prodotti alimentari 35 Indicazioni obbligatorie Le indicazioni obbligatorie per questa categoria di prodotti sono:
denominazione di vendita;
elencazione degli ingredienti, salvo i casi in cui il prodotto ne č esente
alle quali vanno poi aggiunte:
per le paste fresche: la data di scadenza;
per i prodotti ortofrutticoli: la varietŕ, l’origine e il calibro/categoria;
per i prodotti della pesca: la tecnica di produzione (pescato/allevato) e la zona di origine;
per le bevande contenenti alcool in quantitŕ > a 1,2% vol: il titolo alcolometrico volumico;
per i prodotti particolarmente deperibili: le modalitŕ di conservazione.
36. ETICHETTA NUTRIZIONALE E CLAIMS
37. Etichettatura prodotti alimentari 37 Fonti normative D. Lgs. del 16 febbraio 1993 n. 77 “attuazione della Direttiva 90/496/CEE, relativa all’etichetta nutrizionale dei prodotti alimentari”
Reg. Ce. 1924/06 del 20 dicembre 2006 “relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari”.
38. Etichettatura prodotti alimentari 38 Etichetta nutrizionale: alcune indicazioni L’apposizione dell’etichetta nutrizionale č facoltativa, ma diventa obbligatoria quando un’informazione nutrizionale figura in etichetta o nella presentazione o nella pubblicitŕ dei prodotti alimentari.
39. CLAIMS
40. Etichettatura prodotti alimentari 40 Condizioni generali d’utilizzo dei claims non devono essere falsi, ambigui o fuorvianti;
non devono incoraggiare consumi eccessivi del cibo;
non devono far nascere o sfruttare timori nei consumatori;
devono essere comprensibili per il consumatore medio (ovvero “normalmente informato, ragionevolmente attento e cauto”);
devono essere formulati sulla base di prove scientificamente accettate, rese disponibili alle Autoritŕ competenti, se richieste, tenendo conto di tutti i dati scientifici disponibili e valutando gli elementi di prova
41. Etichettatura prodotti alimentari 41 Claim salutistici: condizioni d’uso Oltre alle condizioni generali i claims salutistici devono riportare:
una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
la quantitŕ dell’alimento e le modalitŕ di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato;
ove necessario, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare il consumo dell’alimento;
un’avvertenza per i prodotti che, se consumati in dosi eccessive, potrebbero avere controindicazioni.
42. Etichettatura prodotti alimentari 42 Autorizzazione per l’utilizzo di un claim Le domande di autorizzazione devono essere presentate all’EFSA che valuterŕ, sulla base del dossier presentato, la possibilitŕ o meno del suo utilizzo.
43. ALTRE TIPOLOGIE DI CLAIMS
44. Etichettatura prodotti alimentari 44 I Claims di natura commerciale EXTRA: puň essere utilizzato solo se il prodotto presenta caratteristiche qualitative superiori rispetto alla media dei prodotti analoghi (DPR 428/75 per i pomodori pelati; D. Lgs. 50/2004 per le conserve di frutta)
PURO: sta ad indicare l’esclusivo utilizzo di uno o piů ingredienti, e viene usato in luogo di “solamente” o “esclusivamente”;
FRESCO: č utilizzato per indicare quei prodotti lavorati da poco tempo e serve per distinguerli da quelli destinati alla medio-lunga conservazione; il suo uso č riservato a specifiche categorie di alimenti e sulla base di norme nazionali o comunitarie: paste alimentari (DPR 187/01), latte (L. 169/89), prodotti della pesca (Reg. Ce. 853/04), uova (Reg. Ce. 1907/90);
ALTA QUALITŔ: č attribuibile solo in riferimento alla produzione di latte fresco (L. 169/89) e di prosciutto cotto (DM 21/09/2005).
Tutti gli altri casi non espressamente previsti da specifica normativa, nazionale o
comunitaria, l’utilizzo di questi termine senza una reale motivazione č da ritenersi
vietato e quindi oggetto di possibile sanzione.
45. ETICHETTATURA DEGLI ALLERGENI
46. Etichettatura prodotti alimentari 46 Normativa di riferimento Direttiva 2003/89/CE e Direttiva 2007/68/CE le quali individuano le sostante ritenute allergeniche e istituiscono l’obbligo di menzionarle chiaramente in etichetta;
D. Lgs. n. 114 del 8 febbraio 2006 e il D. Lgs. n. 178 del 27 settembre 2007 a recepimento delle direttive
47. Etichettatura prodotti alimentari 47 Elenco degli allergeni cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati, inclusi i loro prodotti derivati) tranne: sciroppi di glucosio a base di grano incluso destrosio, maltodestrine a base di grano, sciroppi di glucosio a base d’orzo, cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;
crostacei e prodotti a base di crostacei;
uova e prodotti derivati di tutte le specie di animali ovipari;
pesce e prodotti a base di pesce tranne: gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi, gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino;
arachidi e prodotti a base di arachidi;
soia e prodotti a base di soia tranne: olio e grasso di soia raffinato, tocoferoli misti naturali (E 306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia, oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia, estratto di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia;
latte e prodotti derivati, incluso il lattosio, tranne: siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche, lattitolo;
frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiů, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland, inclusi i loro prodotti derivati tranne: frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;
sedano e prodotti a base di sedano;
senape e prodotti a base di senape;
semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10/mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2;
lupini e prodotti a base di lupini;
molluschi e prodotti a base di molluschi.
48. Etichettatura prodotti alimentari 48 Gli adempimenti a carico dell’operatore Gli operatori devono dichiarare sempre e comunque l’ingrediente allergenico contenuto nell’alimento
Modalitŕ operative:
49. Etichettatura prodotti alimentari 49 Prodotti senza glutine Reg. CE 41/09
D. Lgs. 111/1992 concernente i prodotti destinati ad una alimentazione particolare
Circolare Ministero Salute 06/03/08
Il contenuto in glutine non deve superare i 100 mg/Kg (“con contenuto di glutine molto basso”)
Il contenuto in glutine non deve superare i 20 mg/Kg (“senza glutine”)
I prodotti senza glutine o a basso contenuto di glutine devono essere notificati al Ministero della Salute(circolare 4075/08)
I prodotti autorizzati possono richiedere all’AIC
l’autorizzazione ad apporre il marchio gluten free