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VIDEOCONFERENZA DEL 10 NOVEMBRE 2009. ULTIME NOVITA’ ED AGGIORNAMENTI SU. TREMONTI – TER E COMPENSAZIONI DEI CREDITI IVA. Ernesto Gatto. TREMONTI - TER. PER LE IMPRESE E’ ESCLUSO DALLA TASSAZIONE AI FINI IRES/IRPEF (MA NON IRAP).
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VIDEOCONFERENZA DEL 10 NOVEMBRE 2009 ULTIME NOVITA’ ED AGGIORNAMENTI SU TREMONTI – TER E COMPENSAZIONI DEI CREDITI IVA Ernesto Gatto
TREMONTI - TER PER LE IMPRESE E’ ESCLUSO DALLA TASSAZIONE AI FINI IRES/IRPEF (MA NON IRAP) IL 50% DEL VALORE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI ED ATTREZZATURE NUOVI I BENI DEVONO ESSERE COMPRESI NELLA DIVISIONE 28 DELLA TABELLA ATECO 2007 L’INVESTIMENTO DEVE ESSERE PERFEZIONATO NEL PERIODO: 01/07/2009 – 30/06/2010 2
TREMONTI - TER L’AGEVOLAZIONE SPETTA SIA IN CASO DI ACQUISTO DIRETTO DA TERZI CHE MEDIANTE COSTRUZIONE DEL BENE IN ECONOMIA ANCHE I CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO GARANTISCONO L’AGEVOLAZIONE AGEVOLAZIONE CHE E’ INVECE ESCLUSA PER I CONTRATTI DI LEASING OPERATIVO 3
TREMONTI - TER RESTANO ESCLUSI DALLA AGEVOLAZIONE I SEGUENTI SOGGETTI PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI AGRICOLTORI CON SOLI REDDITI FONDIARI ENTI NON COMMERCIALI SONO INVECE INCLUSE LE SOCIETA’ AGRICOLE ECCETTO LE ATTIVITA’ COMMERCIALI CHE SONO INVECE AGEVOLATE 4
TREMONTI - TER POSSONO GODERE DELLA DETASSAZIONE TREMONTI–TER I SEGUENTI SOGGETTI CONTRIBUENTI MINIMI (ART.1, COMMI DA 96 A 117 DELLA LEGGE 244/2007) NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (ART.13 LEGGE 388/2000) 5
TREMONTI - TER IN PARTICOLARE PER I CONTRIBUENTI MINIMI IL CRITERIO E’ IL SEGUENTE LA DETASSAZIONE TREMONTI-TER AVVIENE NELL’ESERCIZIO DI CONSEGNA DEL BENE LA DEDUZIONE DEL COSTO AVVIENE NELL’ESERCIZIO DI PAGAMENTO DEL BENE 6
TREMONTI - TER MENTRE INVECE PER I SOGGETTI IN NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE LA DETASSAZIONE TREMONTI-TER AVVIENE NELL’ESERCIZIO DI CONSEGNA DEL BENE LA DEDUZIONE DEGLI AMMORTAMENTI AVVIENE DALL’ESERCIZIO IN CUI IL BENE ENTRA IN FUNZIONE 7
TREMONTI - TER LA TREMONTI – TER SI APPLICA ANCHE ALLE IMPRESE CHE INIZIANO L’ATTIVITA’ DOPO IL 1^ LUGLIO 2009 8
TREMONTI - TER IL MOMENTO IN CUI IL RISPARMIO FISCALE SARA’ EFFETTIVAMENTE PERCEPITO NON SI POTRA’ MAI TENER CONTO DELL’AGEVOLAZIONE IN SEDE DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI PER CHI INVESTE NEL 2^ SEMESTRE 2009 PER CHI INVESTE NEL 1^ SEMESTRE 2010 A GIUGNO 2010 IN SEDE DI VERSAMENTO A SALDO 2009 A GIUGNO 2011 IN SEDE DI VERSAMENTO A SALDO 2010 9
TREMONTI - TER RESTANO ESCLUSI DALL’AGEVOLAZIONE I SEGUENTI BENI IMMOBILI AUTOVEICOLI COMPUTER 10
TREMONTI - TER SONO COMUNQUE AGEVOLATI I COMPONENTI O PARTI INDISPENSABILI PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMPLESSI COME AD ESEMPIO COMPUTER E SOTWARE CHE SERVONO A FAR FUNZIONARE I MACCHINARI E LE APPARECCHIATURE 11
TREMONTI - TER COSTITUISCE CAUSA DI REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE LA CESSIONE, O DESTINAZIONE A FINALITA’ DIVERSE, DEI BENI PRIMA DEL 2^ PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO ALL’ACQUISTO (2011 PER GLI ACQUISTI 2009 – 2012 PER GLI ACQUISTI 2010) 12
TREMONTI - TER SE SCATTA LA REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE PER LA CESSIONE RAVVICINATA DEL BENE SI OPERA UNA VARIAZIONE IN AUMENTO DEL REDDITO NELL’ESERCIZIO DI CESSIONE DEL BENE LA VARIAZIONE SARA’ PARI AL MINORE VALORE TRA IL 50% DEL COSTO DI ACQUISTO E IL CORRISPETTIVO DI VENDITA 13
TREMONTI - TER NON COSTITUISCONO CAUSE DI REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE FURTO DEL BENE ROTTAMAZIONE DEL BENE SALE & LEASE BACK OPERAZIONI STRAORDINARIE 14
TREMONTI - TER LA TREMONTI-TER NON E’ CUMULABILE CON LA DETRAZIONE IRPEF/IRES DEL 55% SUGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MENTRE E’ INVECE COMULABILE CON IL CREDITO D’IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE (LEGGE 296/2006) 15
TREMONTI - TER L’AMMORTAMENTO SARA’ OVVIAMENTE CONTABILIZZATO SULL’INTERO COSTO DI ACQUISTO DEL BENE IL COSTO DEL BENE AI FINI DELLA DETASSAZIONE VA’ ASSUNTO AL NETTO DI EVENTUALI CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI 16
TREMONTI - TER E’ CONSENTITO IL CUMULO DELLA TREMONTI-TER CON IL BONUS RICAPITALIZZAZIONE SOCIETARIE AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE FINALIZZATO ALL’INVESTIMENTO IN MACCHINARI O ATTREZZATURE CHE PUO’ PORTARE SINO ALLA DETASSAZIONE DEL 65% DELL’INVESTIMENTO (50% + 15%) 17
TREMONTI - TER L’INVESTIMENTO SI RITIENE REALIZZATO: BENI MOBILI: AL MOMENTO DELLA CONSEGNA O SPEDIZIONE BENI IMMOBILI: AL MOMENTO DELLA STIPULA DELL’ATTO BENI COMPLESSI: AL MOMENTO DELLA ACCETTAZIONE S.A.L. 18
TREMONTI - TER L’ENTRATA IN FUNZIONE DEI BENI NON COSTITUISCE CONDIZIONE PER LA FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 19
TREMONTI - TER IL REQUISITO DELLA NOVITA’ SUSSISTE ANCHE SE IL BENE NON E’ COMPRATO DAL PRODUTTORE PURCHE’ IL VENDITORE ATTESTI CHE IL BENE NON E’ STATO MAI UTILIZZATO E CHE NON SONO STATE MAI DEDOTTE QUOTE DI AMMORTAMENTO 20
TREMONTI - TER IN PRESENZA DI BENI COMPLESSI REALIZZATI IN ECONOMIA IL COSTO DI EVENTUALI PARTI USATE NON DETERMINA LA PERDITA DELL’AGEVOLAZIONE PURCHE’ IL COSTO DI TALI PARTI NON SIA PREVALENTE RISPETTO AL COSTO COMPLESSIVO 21
TREMONTI - TER A DIFFERENZA CHE NEL PASSATO NON BISOGNERA’ TENER CONTO DI: • DISINVESTIMENTI DI BENI NELLO STESSO PERIODO • MEDIA INVESTIMENTI DEL QUINQUENNIO PRECEDENTE 22
TREMONTI - TER PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE IL MACCHINARIO DEVE RIENTRARE NELLA TABELLA 28 ATECO 2007 INDIPENDENTEMENTE DALL’ATTIVITA’ D’IMPRESA SVOLTA DAL CONTRIBUENTE RICHIEDENTE SONO AGEVOLATI ANCHE GLI ACQUISTI DA IMPRESE ESTERE 23
TREMONTI - TER EFFETTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIATO DA TERZI SULLA DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI DILAZIONI DA FORNITORI DILAZIONI DA BANCHE NON OPERA IL LIMITE POSTO AL 30% DEL ROL RETTIFICATO ATTENZIONE (SPA - SRL) AL LIMITE POSTO AL 30% DEL ROL RETTIFICATO 24
TREMONTI - TER LA DETASSAZIONE POTRA’ PORTARE L’IMPRESA A DICHIARARE UNA PERDITA DI ESERCIZIO LE IMPRESE MINORI POTRANNO DEDURRE LA PERDITA DAL REDDITO COMPLESSIVO LE IMPRESE ORDINARIE POTRANNO RIPORTARE LA PERDITA SINO AL 5^ ESERCIZIO SUCCESSIVO LE PERDITE DEI PRIMI 3 PERIODI D’IMPOSTA SONO RIPORTABILI SENZA ALCUN LIMITE DI TEMPO 25
TREMONTI - TER LEGAMI CON ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE STUDI DI SETTORE SOCIETA’ DI COMODO SI DOVRA’ TENER CONTO DEL VALORE DEI BENI STRUMENTALI ACQUISTATI CON LA TREMONTI-TER LE SOCIETA’ DI COMODO MANTENGONO IL DIRITTO A FRUIRE DELLA TREMONTI-TER 26
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA DAL 2010 LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO ANNUALE/TRIM. PER IMPORTI COMPLESSIVI ANNUI OLTRE € 10.000 PUO’ ESSERE EFFETTUATA DAL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE O ISTANZA PER QUESTO MOTIVO LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA PUO’ ESSERE TRASMESSA IN FORMA AUTONOMA 27
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA RESTANO INVARIATE LE MODALITA’ DI COMPENSAZIONE DEGLI ALTRI CREDITI (IRPEF, IRES, IRAP, INPS, ETC..) CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA E’ ESONERATO DALLA PERIODICA ANNUALE NULLA CAMBIA PER LE ISTANZE DI RIMBORSO IVA ANNUALI O TRIMESTRALI 28
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA CIO’ SIGNIFICA CHE DAL 01/02/2010 SI POTRA’ PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA 2009 E CHE DAL 16/03/2010 IL CONTRIBUENTE POTRA’ COMPENSARE IL CREDITO CHE DOVESSE SUPERARE € 10.000 29
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA DAL 2010 LE MODALITA’ DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA SARANNO LE SEGUENTI : 1 2 DAL 16/03/2010 PER IMPORTI TRA € 10.000 - € 15.000 SOLO SE E’ STATA TRASMESSA NEL MESE PRECEDENTE LA DICHIARAZIONE IVA DAL 01/01/2010 COMPENSAZIONE LIBERA SINO A € 10.000 3 DAL 16/03/2010 PER IMPORTI > € 15.000 SOLO SE LA DICHIARAZIONE IVA 2009 CONTIENE IL VISTO DI CONFORMITA’ 30
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA IN PRESENZA DI CREDITO IVA RICHIESTO IN COMPENSAZIONE CON ISTANZA INFRANNUALE LA COMPENSAZIONE DI DETTO CREDITO POTRA’ ESSERE EFFETTUATA SOLO DAL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE QUALUNQUE SIA L’IMPORTO DEL CREDITO 31
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA SE IL CONTRIBUENTE INTENDE UTILIZZARE ANNUALMENTE IN COMPENSAZIONE > € 15.000 LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA DOVRA CONTENERE IL VISTO DI CONFORMITA’ DI CUI ALL’ART. 35, 1^ COMMA – LETTERA “A” DEL D. LGS. 241/97 32
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA IL VISTO DI CONFORMITA’ PUO’ ESSERE APPOSTO DA : • DOTTORI/RAGIONIERI COMMERCIALISTI ; • CONSULENTI DEL LAVORO ; • RESPONSABILI ASSISTENZA FISCALE DEI CAF ; • PERITI/ESPERTI TRIBUTARI ISCRITTI NEI RUOLI CAMERALI ALLA DATA DEL 30/09/1993 ; • SOGGETTO INCARICATO DEL CONTROLLO CONTABILE 33
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA IL PROFESSIONISTA NON E’ COSTRETTO AD APPORRE IL VISTO DI CONFORMITA’ PUO’ ESSERE RICHIESTO UN ONORARIO PER L’APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA’ 34
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA ADEMPIMENTI PRELIMINARI RISPETTO AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’ COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLA D.R.E. STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONALE AVERE TENUTO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE LE SCRITTURE CONTABILI DEL CONTRIBUENTE 35
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA NATURA DEI CONTROLLI AI FINI DEL VISTO DI CONFORMITA’ : VERIFICA REGOLARE TENUTA E CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI AI FINI IVA VERIFICA CORRISPONDENZA DATI DICHIARAZIONE CON RISULTANZE DELLE SCRITTURE CONTABILI VERIFICA CORRISPONDENZA RISULTANZE SCRITTURE CONTABILI CON RELATIVA DOCUMENTAZIONE TALE VERIFICA NON COMPORTA VALUTAZIONI DI MERITO MA SOLO RISCONTRI FORMALI 36
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA NATURA DELLE SANZIONI APPLICABILI PER IL RILASCIO DEL VISTO INFEDELE : SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 258 A € 2.582 IN CASO DI RIPETUTE O GRAVI VIOLAZIONI PUO’ ESSERE SOSPESA SINO A 3 ANNI LA FACOLTA’ DI RILASCIO DEL VISTO IN CASO DI RIPETUTE VIOLAZIONI COMMESSE DOPO LA SOSPENSIONE TALE FACOLTA’ PUO’ ESSERE DEFINITIVAMENTE INIBITA SI CONSIDERA VIOLAZIONE PARTICOLARMENTE GRAVE IL MANCATO PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA 37
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA COINVOLGIMENTO DEGLI ORDINI DI APPARTENENZA : LE SANZIONI SONO IRROGATE DALLA D.R.E. COMPETENTE SECONDO IL DOMICILIO FISCALE DEL TRASGRESSORE I PROVVEDIMENTI SONO TRASMESSI AGLI ORDINI DI APPARTENENZA PER L’EVENTUALE ADOZIONE DI ULTERIORI SANZIONI DISCIPLINARI 38
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA ATTENZIONE I CONTRIBUENTI CHE INTENDANO EFFETTUARE LA COMPENSAZIONE DI CREDITI IVA > € 10.000 DEVONO UTILIZZARE I SERVIZI TELEMATICI FORNITI DALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER LA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE O DELLA ISTANZA INFRANNUALE PER LA TRASMISSIONE DEL MOD. F24 (VIETATA LA PRESENTAZIONE CARTACEA IN BANCA) 39
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA DOPO LA STRETTA OPERATA DAL D.L. 185/2008 CHE HA INASPRITO LE SANZIONI (DAL 100% AL 200% DELL’IMPORTO INDEBITAMENTE COMPENSATO) DA LUGLIO 2009 VIENE ABROGATA LA FACOLTA’ DI RIDURRE LA SUDDETTA SANZIONE AD ¼ DEL MINIMO IN CASO DI MANCATA IMPUGNAZIONE DELL’ATTO 40