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CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ENTI LOCALI

CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ENTI LOCALI. La Fiscalità attiva Le Fonti di Finanziamento La Tesoreria Comunale Relatore: BERTINO Luca. Torino, 10 aprile 2008. CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ENTI LOCALI. LA FISCALITA’ ATTIVA . . .

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  1. CORSO DI FORMAZIONEIN MATERIA DI ENTI LOCALI La Fiscalità attiva Le Fonti di Finanziamento La Tesoreria Comunale Relatore: BERTINO Luca Torino, 10 aprile 2008

  2. CORSO DI FORMAZIONEIN MATERIA DI ENTI LOCALI LA FISCALITA’ ATTIVA . . . … un groviglio di nuovi adempimenti …

  3. LA FISCALITA’ ATTIVA PAGAMENTI OLTRE 10.000 EURO Normativa: Nuovo art. 48-bis D.P.R. 602/73 (introdotto dall’art. 2, comma 9, D.L. 262/06 e modificato dall’art. 19 del D.L. 159/07) “… le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”

  4. LA FISCALITA’ ATTIVA PAGAMENTI OLTRE 10.000 EURO Regolamento approvato con D.M. 18.01.2008, N. 40 I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando … apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A Equitalia Servizi S.p.A. controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta Se Equitalia Servizi S.p.A. risponde alla richiesta comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta nel termine previsto (cinque giorni) il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti

  5. LA FISCALITA’ ATTIVA PAGAMENTI OLTRE 10.000 EURO Regolamento approvato con D.M. 18.01.2008, N. 40 Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento (contenente l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti), con la stessa comunicazione, Equitalia Servizi S.p.A. preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. (Pignoramento dei crediti verso terzi) Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione

  6. LA FISCALITA’ ATTIVA PAGAMENTI OLTRE 10.000 EURO Regolamento approvato con D.M. 18.01.2008, N. 40 Se durante la sospensione dei trenta giorni e prima della notifica dell'ordine di versamento intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario. Decorso il termine dei trenta giorni senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, l'ordine di versamento di somme per l'importo precedentemente comunicato, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

  7. LA FISCALITA’ ATTIVA PAGAMENTI OLTRE 10.000 EURO Regolamento approvato con D.M. 18.01.2008, N. 40 Il soggetto pubblico comunica ad Equitalia Servizi S.p.A. la documentazione contenente i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'operatore incaricato di procedere al servizio di verifica, nonché l'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni, al fine di consentire che quest'ultimo possa procedere alla propria registrazione. Le modalità per eseguire la procedura di registrazione sono rese disponibili sul portale www.acquistinretepa.it. In attesa di ricevere il nulla osta alla registrazione i versamenti restano sospesi? Sì in quanto l’art. 48-bis dice: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento . . . ” cioè il 29 marzo 2008

  8. LA FISCALITA’ ATTIVA PAGAMENTI OLTRE 10.000 EURO Regolamento approvato con D.M. 18.01.2008, N. 40 08/04/2008. Comunicato Acquistinretepa. A causa del grande afflusso di richieste di registrazione al servizio di verifica degli inadempimenti, la validazione delle registrazioni degli utenti avviene nel corso di alcuni giorni lavorativi. 23/09/2014 8

  9. LA FISCALITA’ ATTIVA PAGAMENTI OLTRE 10.000 EURO CIRCOLARI RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO N. 28 del 6 agosto 2007 N. 29 del 4 settembre 2007 QUESTIONI APERTE: Validità del “certificato”: venti giorni antecedenti l’emissione del mandato? Divieto di frazionamento dei pagamenti per eludere l’adempimento Pagamenti a carattere periodico e ricorrente

  10. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 - Detrazione Statale All’art. 8 del D. Lgs. 504/92 sono introdotti i seguenti commi: «2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

  11. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 - Detrazione Statale I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze: Risoluzione 1/DPF Risoluzione 5/DPF www.finanze.gov.it

  12. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 - Detrazione Statale Risoluzione 1/DPF: La detrazione aggiuntiva dell’1,33 per mille con un massimo di € 200,00 si deve aggiungere a quella che di fatto il comune riconosce di fatto al contribuente (sia che il comune l’abbia aumentata fino a 258,23 euro ai sensi dell’art. 8 comma 3 del d lgs. 504/92, che l’abbia stabilita in misura superiore o totale ai sensi dell’art. 58, comma 3, del d. lggs. 446/97). Lo stato rimborsa ai comuni esclusivamente la perdita effettiva di gettito rispetto alla situazione precedente (al 30 settembre – art. 1, comma 287, L. 244/2007) l’ulteriore detrazione si estende anche alle U.I. appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad a.p. dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli isitituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica l’estensione della detrazione spetta anche ai non assegnatari della casa coniugale in caso di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (vedere anche nuovo comma 3-bis del d. lgs. 504/97 introdotto dalla fin 2008)

  13. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 - Detrazione Statale Risoluzione 1/DPF: estensione della detrazione alle pertinenze: ammessa secondo le previsioni regolamentari del comune U.I. posseduta da persone che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata: non ammessa U.I. concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale: non ammessa versamento in acconto e saldo: entro il 16 giugno versamento del 50% calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente: deroga per il 2008 e quindi è applicabile la nuova detrazione fino dall’acconto salva la possibilità di versare a giugno in unica soluzione

  14. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 - Detrazione Statale Risoluzione 5/DPF: Estensione della detrazione aggiuntiva dello stato anche alle U.I. possedute dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata

  15. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 Allocazione in bilancio: Imposta Comunale sugli Immobili (gettito) TITOLO I Entrate Tributarie Categoria I Imposte Rimborso Detrazione statale ai Comuni TITOLO II Entrate da Trasferimenti correnti Categoria I Trasferimenti statali oppure … TITOLO III Entrate Extratributarie Categoria V Proventi diversi

  16. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 - Detrazione Statale Considerazioni conclusive: L’intervento dello Stato sulla principale entrata dei Comuni (ed anche sull’imposta più odiata dai cittadini) è fortemente impattante per le attività degli Uffici Tributi E’ quantomeno discutibile il fatto che le modalità di applicazione della nuova detrazione siano state fissate con risoluzioni ministeriali.

  17. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 - Detrazione Statale Modalità di rimborso ai Comuni della detrazione statale e modello di certificazione minor gettito: (D.M. Ministero Interno 15.02.2008) Certificazione mancato gettito entro il 30.04.2008 1° ACCONTO pari al 50% erogato entro il 16.06.2008 2° ACCONTO pari al 50% erogato entro il 16.12.2008 Certificazione a Consuntivo (modello da definire) CONGUAGLIO positivo o negativo entro il 31.05.2009

  18. LA FISCALITA’ ATTIVA

  19. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 - Detrazione Statale I NUOVI BOLLETTINI DI VERSAMENTO SU C.C.P. - D.M. 3.04.2008

  20. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 - Detrazione Statale D.M. 3.04.2008 Approvazione nuovi bollettini Un nuovo prodotto postale . . . …” Il contribuente può effettuare il versamento dell’imposta tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A.; in tal caso, riceve la conferma dell’avvenuta operazione con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico.” E IL NUOVO MODELLO F24 ? ASPETTIAMO . . .

  21. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 - Detrazione Statale PROBLEMI APERTI: Criteri di calcolo della previsione di riduzione del gettito Mancanza di una banca dati attendibile (dichiarazioni ici 2007 da presentare entro il 31.07.2008 o 31.10.2008) Scarsa attendibilità della banca dati dei versamenti (banca dati vecchia di due anni, bollettini compilati male, mancanza di dati riferiti ai casi particolari quali Cat. A/8) Rischio di Previsioni “gonfiate” da parte dei “……………” con conseguente insufficienza di risorse statali a copertura (non si devono dare dei cattivi consigli ma ... ognuno deve valutare con attenzione la propria situazione) Certificazione a consuntivo del minor gettito (mancanza di una banca dati definitiva – dichiarazioni ici 2008)

  22. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 ALTRE NOVITA’: COSTRUZIONE IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI Nuovo comma 2-bis, art. 6 D. Lgs. 504/96: “… La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall’anno di imposta 2009, un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili ….” (è una novità? e la potestà regolamentare riconosciuta ai comuni dai commi 52 e 59 del D. Lgs. 446/97?)

  23. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 ALTRE NOVITA’: AGEVOLAZIONI AL CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO Nuovo comma 3-bis, art. 6 D. Lgs. 504/96: “Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale” (in passato gli orientamenti sono stati di diverso tenore)

  24. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 ALTRE NOVITA’: AGEVOLAZIONI ALLOGGI IN AFFITTO Art. 2, comma 288, Legge 244/07: “L’articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell’aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all’esenzione dall’imposta” (rientrava già nella potestà regolamentare dei comuni)

  25. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 ALTRE NOVITA’: IMMOBILI SITI IN ZONE FRANCHE URBANE Art. 2, comma 562, Legge 244/07: “Il comma 341 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti: Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate: … omissis … c) esenzione dall’imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall’anno 2008 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;

  26. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 ALTRE NOVITA’: AUMENTO CONTRIBUTO IFEL Art. 1, comma 251, Legge 244/07: aumento del contributo spettante all’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – ex anci-cnc) dallo 0,6 per mille allo 0,8 (per compensare gli effetti negativi del minor gettito ici) Con nota del 13 marzo 2008 indirizzata a tutti i Sindaci l’IFEL ha comunicato che tale aumento è applicabile a partire dai versamenti che saranno effettuati dall’anno 2008 e non dal 2007 (la scadenza per il versamento del contributo 2007 è fissata al 30.04.2008)

  27. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 LE ALTRE NOVITA’ INTRODOTTE NEL 2007: CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE Art. 1, comma 173, lett. b) legge 296/06: abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica

  28. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 LE ALTRE NOVITA’ INTRODOTTE NEL 2007: TERMINE APPROVAZIONE ALIQUOTE E REGOLAMENTI Art. 1, comma 169, legge 296/06: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”

  29. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 LE ALTRE NOVITA’ INTRODOTTE NEL 2007: TERMINE APPROVAZIONE ALIQUOTE E REGOLAMENTI Questione dei principi di veridicità e attendibilità (art. 153 e 162 TUEL) delle previsioni di bilancio in caso di approvazione di tariffe e regolamenti dopo l’approvazione del bilancio (parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze nota n. 5602/2007/DPF/UFF) 23/09/2014 29

  30. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 LE ALTRE NOVITA’ INTRODOTTE NEL 2007: COMPETENZA A DELIBERARE LE ALIQUOTE ICI Art. 1, comma 156, legge 296/06: la competenza viene definitivamente attribuita al consiglio comunale (la parola “comune, viene sostituita con le parole “consiglio comunale”) E LE ALIQUOTE DEGLI ALTRI TRIBUTI COMUNALI … Art. 42 TUEL – ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI “ . . . 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: . . . f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;” Competenze residuali assegnate alla GIUNTA

  31. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 LE ALTRE NOVITA’ INTRODOTTE NEL 2007: SOPPRESSIONE OBBLIGO DICHIARAZIONE ICI Complesso di norme in parte abrogate e in parte rielaborate Soppressione della comunicazione dal 2007 Soppressione dell’obbligo di comunicazione in caso di successione (per le successioni aperte dal 18 ottobre 2001) (insufficienza di informazioni contenute nella dichiarazione di successione) Sperimentazione sistema MUI Modello Unico Informatico (D.L. 223/2006 decreto “Bersani”) Portale per i comuni www.agenziaterritorio.it

  32. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 LE ALTRE NOVITA’ INTRODOTTE NEL 2007: SOPPRESSIONE OBBLIGO DICHIARAZIONE ICI Obbligo permanenza dichiarazione ICI – art. 37, comma 53 D. L. 223/06: “Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico … QUINDI … La dichiarazione permane in caso di esenzioni, riduzioni, variazione valore aree edificabili, variazione valore condabile fabbricati D, nuova edificazione U.I., variazione P.R.G.C., variazione abitazione principale, acquisizione diritto di abitazione, variazione fabbricati rurali, ecc.

  33. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 CERTIFICAZIONE MAGGIOR GETTITO ICI: In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi da 33 a 38 e da 40 a 45 dell’art. 2 del D.L. 262/06 i Comuni devono certificare il maggior gettito dell’ICI 2007 derivante da: Variazione colturale dei terreni agricoli (elenchi pubblicati presso l’Agenzia del Territorio e presso i Comuni) Fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità Unità immobiliari del gruppo E che hanno mutato la loro destinazione Rivalutazione del 40% dei moltiplicatori applicati per i Fabbricati Cat. B (Collegi, ospizi, case di cura, scuole, uffici pubblici, caserme, musei)

  34. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 CERTIFICAZIONE MAGGIOR GETTITO ICI: D.M. 17.03.08 (www.finanze.gov.it) Modello di certificazione Comunicazione dei dati presunti da parte dell’Agenzia del Territorio al Ministero dell’Interno in data 29.02.2008 (basi imponibili e maggior gettito previsto). I dati vanno attentamente valutati perché si deve tener conto di questi per l’attestazione. Naturalmente il modello va compilato e trasmesso (entro il 3.06.2008) a firma di Responsabile del Servizio Finanziario e dell’Ufficio tributi e prima del termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni ICI.

  35. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 Un esempio

  36. LA FISCALITA’ ATTIVA ICI 2008 LE ALTRE NOVITA’ DEL 2007: Potestà disciplina importo minimo per il versamento dei tributi Potestà disciplina tasso di interesse Nuovi termini prescrizionali per l’emissione di avvisi di accertamento (cinque anni a regime)

  37. LA FISCALITA’ ATTIVA LE NUOVE OPPORTUNITA’ DEL CATASTO . . . NUOVO SISTER (termine per la stipula della nuova convenzione scaduto il 31.03.2008) PORTALE PER I COMUNI (fornitura dati catastali, planimetrie catastali, DOCFA, conservatoria) VISURE CATASTALI GRATUITE (nuovo servizio accessibile a tutti con i riferimenti catastali dell’U.I.) PROROGA TERMINE ACCATASTAMENTI (fabbricati ex rurali e non censiti)

  38. LA FISCALITA’ ATTIVA FABBRICATI EX RURALI FABBRICATI NON CENSITI Art. 36 D.L. 262/06 Entro sette mesi . . . dalla pubblicazione del comunicato del direttore dell’Agenzia del Territorio . . . Quindi Entro il 7.07.2008 per gran parte dei comuni della Provincia di Torino www.agenziaterritorio.it

  39. LA FISCALITA’ ATTIVA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Novità 2007 (art. 142-143-144 L. 296/06): Sblocco addizionali Variazione aliquota compartecipazione con regolamento Imposta dovuta nel comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale all’1.01 (e non più al 31.12) Acconto in 9 rate da marzo dell’anno in corso pari al 30% Saldo con conguaglio in 11 rate a partire da gennaio dell’anno successivo Efficacia della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it (applicabilità nuova aliquota se pubblicata entro il 31.12)

  40. LA FISCALITA’ ATTIVA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Novità 2007 (art. 142-143-144 L. 296/06): Introduzione di una soglia di esenzione (al di sotto non si paga nulla, al di sopra si paga su tutto il reddito) Applicazione sull’intera base imponibile (eliminazione deduzioni dal 2007) Versamento diretto ai comuni su apposito c.c.p. da parte dell’Agenzia delle Entrate (l’ICI derivante da F24 viene riversata direttamente sul conto di tesoreria mentre l’add. Irpef viene riversata sul conto corrente postale appositamente aperto anche se è totalmente gratuito!!!)

  41. LA FISCALITA’ ATTIVA TARSU E TIA 2° proroga del regime scelto dai Comuni nell’anno 2006 (art. 1, comma 166, L. 244/07) Adempimenti in materia di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati catastali delle dichiarazioni TIA e TARSU: Scadenza 30.04.2008 >>> Prorogata al 31.12.2008 Si veda il parere dell’ANCI che sostiene il non obbligo

  42. CORSO DI FORMAZIONEIN MATERIA DI ENTI LOCALI LE FONTI DI FINANZIAMENTO

  43. Le Fonti di Finanziamento Normativa di riferimento: Art. 119 della Costituzione (riforma Titolo V) “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. … omissis … I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

  44. Le Fonti di Finanziamento Normativa di riferimento: TUEL ART. 199 - 207 TITOLO IVInvestimenti (Titolo II Spesa) a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti (Titoli I-II-III Entrate); b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti (Avanzo economico o Avanzo di parte corrente); c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni (Titolo IV Entrata – Categorie I e V);

  45. Le Fonti di Finanziamento Normativa di riferimento: TUEL ART. 199 - 207 TITOLO IVInvestimenti (Titolo II Spesa) d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali (Titolo IV Entrata – Categorie II-III-IV); e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187; f) mutui passivi (Titolo V Entrata); g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

  46. Le Fonti di Finanziamento Definizione di investimento: Legge Finanziaria 2004 (n. 350/2003) art. 3, comma 18: a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

  47. Le Fonti di Finanziamento La programmazione degli investimenti: Linee Programmatiche (Programma di Mandato) art. 46 TUEL Piano generale di sviluppo (Controllo Strategico) e Controlli di Gestione (art. 147 e 197 TUEL) Programma Triennale Lavori Pubblici ed Elenco Annuale (art. 128 D. Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti) Bilancio di previsione e allegati (Bilancio Pluriennale ed RPP)

  48. Le Fonti di Finanziamento DISTINZIONE TRA: FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI GESTIONE DELLA LIQUIDITA’ (BOT, PRONTI CONTRO TERMINE) GESTIONE DEL DEBITO (RIMODULAZIONI E STRUMENTI DERIVATI)

  49. Le Fonti di Finanziamento LE REGOLE PER PROCEDERE ALL’INDEBITAMENTO: ART. 203-204 TUEL APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ANNO PRECEDENTE ENTE NON IN STATO DI DISSESTO O IN SITUAZIONI DEFICITARIE (ART. 249-266 TUEL) LIMITE DEGLI INTERESSI (l’ammontare degli interessi del nuovo debito sommato agli interessi dei prestiti precedentemente contratti non deve superare il 15% dei primi tre titoli dell’entrata desumibili dal consuntivo del penultimo anno antecedente) APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO O ESECUTIVO DELL’OPERA APROVAZIONE DI UN PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO PER SOSTENIBILITA’ PREVISIONE AGGIORNATA NEL BILANCIO PLURIENNALE E NELLA RPP ONERI DI AMMORTAMENTO DELEGAZIONE DI PAGAMENTO AL TESORIERE

  50. Le Fonti di Finanziamento FORME DI INDEBITAMENTO: MUTUI (Cassa DD.PP., Credito Sportivo) MUTUI Istituti di Credito Privati (ricorso al mercato con gara) Prestiti Obbligazionari (grandi capitali) Aperture di Credito (art. 205-bis TUEL): durata erogazione 3 anni, durata ammort. 5 anni, interessi solo sul capitale erogato Gare associate per contrazione di Mutui e accensioni di Presiti Obbligazionari (Provincia di Torino)

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