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Corso di formazione RRLLS. Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori: l’accesso ai luoghi di lavoro, la Consultazione, la Promozione, il Ruolo Propositivo e di Segnalazione. 20 ottobre 2009. T.p.a.l.l. Roberto Chiodo. Aspetti normativi attività R.L.S.
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Corso di formazioneRRLLS Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori: l’accesso ai luoghi di lavoro, la Consultazione, la Promozione, il Ruolo Propositivo e di Segnalazione 20 ottobre 2009 T.p.a.l.l. Roberto Chiodo
Aspetti normativi attività R.L.S. Il primo importante riferimento legislativo alla figura di un rappresentante dei lavora- tori per la materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro è contenuto nell’articolo n° 9 della Legge n° 300/70 meglio noto come “Statuto dei lavoratori”.
Aspetti normativi attività R.L.S. ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Aspetti normativi attività R.L.S. Il vecchio Decreto Legislativo n° 626/94 aveva introdotto il concetto di PARTECIPAZIONE dei lavoratori.
Aspetti normativi attività R.L.S. Partecipazione: l’insieme dei metodi, degli strumenti e delle risorse da utilizzare per favorire il coinvolgimento dei lavoratori al fine di accrescere la sicurezza del lavoro.
Aspetti normativi attività R.L.S. Il Capo V – Consultazione e partecipazione dei lavoratori del Decreto Legislativo n° 626/94 era dedicato specificamente alla partecipazione dei lavoratori.
Aspetti normativi attività R.L.S. Il T.U. (D.Lgs. N° 81/08) dedica alla consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori la Sezione VII, composta dagli articoli dal n° 47 al n° 52 del TITOLO 1 – Consultazione e partecipazione dei lavoratori.
Aspetti normativi attività R.L.S. Il Titolo I è composto da n° 6 articoli (dal n° 47 al n° 52). • Art. 47 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); • Art. 48 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST); • Art. 49 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
Aspetti normativi attività R.L.S. • Art. 50 attribuzioni del rappresen-tante dei lavoratori per la sicurez- za; • Art. 51 Organismi paritetici; • Art. 52 sostegno alla PMI, ai RR.LL.SS.TT. e alla pariteticità.
Aspetti normativi attività R.L.S. In tutte le aziende, o unità pro- duttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) (art. 47 c.2 D.Lgs. 81/08)
Aspetti normativi attività R.L.S. Aziende o u.p. con meno di 15 lavoratori: • RLS eletto tra i lavoratori o RLS territoriale o comparto produttivo (RLST). Aziende o u.p. con più di 15 lavoratori: • RLS eletto tra i lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. Se mancano le RR.SS.UU. eletto dai lavoratori.
Aspetti normativi attività R.L.S. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del Rappresentante per la Sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espleta- mento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione Collettiva.
Aspetti normativi attività R.L.S. La elezione deve avvenire in una giornata unica, su tutto il territorio nazionale, in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro
Aspetti normativi attività R.L.S. L’elezione avviene di norma in coin- cidenza con la giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Data individuata con D.M. Min. lavoro e Min. Salute di concerto con le OO.SS..
Aspetti normativi attività R.L.S. Relativamente al numero minimo dei rappre- Sentanti per la sicurezza, nulla è variato. • Aziende o U.P.fino a 200 dip.= almeno 1. • Aziende o U.P. tra 201 e 1000 dip. = almeno 3. • Aziende o U.P. oltre 1000 dip = almeno 6
Aspetti normativi attività R.L.S. Il decreto legislativo n° 81/08 dedica una attenzione particolare al RLST (rapp. dei lavoratori per la sicurezza territoriale). Le modalità di elezione sono demandate agli accordi collettivi o, in assenza, ad un decreto del Ministero del Lavoro (sentite tutte le categorie interessate).
Aspetti normativi attività R.L.S. L’esercizio delle sue funzioni è subordinato ad una formazione di almeno 64 ore iniziali, da fare entro 3 mesi dalla elezione, con un aggiornamento annuale minimo di 8 ore.
Aspetti normativi attività R.L.S. L’accesso ai luoghi di lavoro, da parte del R.L.S.T. può avvenire a seguito di preavviso le cui modalità e termini sono stabiliti in sede di accordo tra le parti sociali. Il preavviso non è necessario in caso di infortunio grave: in questo caso basta la segnalazione all’organi- smo paritetico.
Aspetti normativi attività R.L.S. Se l’azienda non permette l’accesso, il R.L.S.T. segnala il fatto all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo di vigilanza competente. L’incarico di R.L.S.T. è incompatibile con altre funzioni sindacali operative.
Aspetti normativi attività R.L.S. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, svolge una relazione annuale dell’attività svolta e la invia al Fondo di cui all’art. n° 52.
Aspetti normativi attività R.L.S. Altra figura delineata dal D.Lgs. 81/08 è quel- la di R.L.S. di sito produttivo. Per sito produttivo si intendono contesti pro- duttivi caratterizzati dalla presenza contempo- ranea di più aziende o cantieri. Il rappresentante di sito è nominato tra tutti i rappresentanti operanti nel sito produttivo.
Aspetti normativi attività R.L.S. Si intende per sito produttivo: • Porti; • Centri intermodali di trasporto; • Cantieri con almeno 30000 uomini/giorno. • Contesti complessi con almeno 500 addetti. • Impianti siderurgici.
Attribuzioni R.L.S. Il R.L.S. deve disporre: • Del tempo necessario allo svolgimento del suo incarico. • Di spazi e mezzi adeguati per l’esercizio della funzione. • Deve poter accedere ai dati INAIL o IPSEMA anche su dispositivi informatici.
Attribuzioni R.L.S. Il rappresentante dei lavoratori: • Accede ai luoghi di lavoro; • È consultato preventivamente per DVR, DVRI, nomine addetti alle emergenze, nomina RSPP, medico competente. • Riceve le informazioni dai servizi di vigilanza.
Attribuzioni R.L.S. • Riceve la formazione, durante l’orario di servizio, attinente al settore produttivo di interesse. • Tale formazione deve essere di almeno 32 ore con verifica di apprendimento. • Aggiornamento annuale di almeno 4 ore per aziende dai15 a 50 lavoratori o di 8 ore per aziende con più di 50 lavoratori.
Attribuzioni R.L.S. • Promuove eventuali misure di prevenzione. • Formula osservazioni in caso di visita delle autorità competenti. • Partecipa alla riunione periodica (almeno annuale). • Fa proposte per la prevenzione e la formazione dei lavoratori. • Avverte dei rischi individuati.
Attribuzioni R.L.S. • Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga non sufficiente o non idonee le misure approntate. Le modalità di svolgimento di queste funzioni sono demandate agli accordi nazionali e/o di categoria.
Attribuzioni R.L.S. • Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento della sua funzione. Il monte ore a disposizione e le modalità di fruizione sono stabilite in sede di contrattazione (nazionale o territoriale).
Attribuzioni R.L.S. • Ha diritto a ricevere copia del DVR o DUVRI. E’ tenuto al segreto professionale. • Non può subire pregiudizio dallo svolgimento della sua funzione. Per questo a lui si applicano le stesse tutele delle rappresentanze sindacali. • La funzione di RLS è incompatibile con quella di RSPP o ASPP.
Organismi Paritetici Art. 51 comma 1: a livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, quali sedi privilegiate per : • Promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. • Elaborazione e raccolta di buone prassi ai fini prevenzionistici.
Organismi Paritetici • Sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro. • Assistenza alle imprese per la attuazione degli adempimenti in materia. • Ogni altra funzione a loro delegata dalle Leggi o dalla contrattazione nazionale e/o integrativa.
Organismi Paritetici • Fatto salvo quanto disposto dalla contrattazione collettiva fungono da prima istanza nella risoluzione delle controversie in merito alla applicazione della legislazione in materia di SSL. • Se dotati di personale formato in materia, possono fornire consulenza alle imprese.
Organismi Paritetici • Trasmettono ai Comitati Regionali di Coordinamento una relazione (annuale) relativamente alla attività svolta. • Trasmettono alle aziende interessate i nominativi dei rappresentanti territoriali.
Partecipazione e Bilateralità L’evoluzione della partecipazione, da una prima fase di contrapposizione, di equilibrio di forze tra le parti, si è poi evoluta in controparte consultata preventivamente e in fase di verifica successiva. Ambito naturale di questa evoluzione è la contrat tazione aziendale (per comparto e/o per azienda).
Partecipazione e Bilateralità La crescita, in ordine di importanza,della partecipazione e la sua connotazione, quale “raffinato” strumento di contrattazione, ha condotto al superamento del paradigma della conflittualità (con le parti datoriali) per evol- versi in cooperazione con le ragioni d’impresa.
Partecipazione e Bilateralità Nascono gli Enti Bilaterali, da non confonde- re con gli Organismi Paritetici, riconosciuti nei Contratti Collettivi e deputati ad agire in alcune materie quali: relazioni sindacali, sicu- rezza, ambiente, igiene dei luoghi di lavoro, pari opportunità, assistenza e previdenza.
Partecipazione e Bilateralità Definizione L’Ente Bilaterale è un organismo creato di comune accordo tra le parti sociali che stipulano e rinnovano i contratti nazionali di lavoro
Partecipazione e Bilateralità Gli Enti Bilaterali sono articolati su 2 livelli: • Nazionale – compiti di promozione e coordinamento. • Regionale e provinciale – fabbisogni formativi, anagrafe RR.LL.SS., composizione delle controversie.
Fondo di sostegno della PMI L’articolo 52 del D. Lgs. N° 81/08 prevede la creazione, presso l’INAIL, di un fondo destinato a sostenere la PMI, i RLST e la pariteticità.
Fondo di sostegno della PMI E’ finanziato: • da un contributo di tutte le imprese in cui non è stato eletto (o designato) il RLS o RLST, nella misura di n° 2 ore lavorative/anno per ogni lavoratore occupato presso la azienda o unità produttiva.
Fondo di sostegno della PMI • Dai proventi delle sanzioni previste dal presente Decreto detratta la differenza di quanto riscosso in base dalla previgente normativa (626/94) nell’anno 2007, incrementato del 10%. • Da una quota parte dei proventi per le attività di consulenza svolte.
Fondo di sostegno della PMI • Da una parte dei finanziamenti previsti all’art.6 del D.Lgs. N° 81/08 (attività promozionali) solo per quanto attiene l’attività formativa a favore dei datori di lavoro delle PMI, piccoli imprenditori, lavoratori stagionali agricoli e lavoratori autonomi.
Fondo di sostegno della PMI Il fondo così costituito dovrà essere destinato: • Per almeno il 50% a sostegno dei RLST anche con riferimento alla formazione. • Finanziamento formazione dei datori di lavoro delle PMI, piccoli imprenditori, lavoratori stagionali agricoli e lavoratori autonomi.
Fondo di sostegno della PMI • Sostegno alle attività degli Organismi Paritetici.
Fondo di sostegno della PMI • Per l’attività di formazione per le P.M.I. il Fondo può essere incrementato con ulteriori entrate. • Le modalità di funzionamento del Fondo saranno emanate entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Decreto 81/08. • I RR.LL.SS.TT. fanno una relazione annuale dell’attività svolta e la inviano al fondo
Regolamento attività RR.LL.SS. La nostra azienda ha adottato un regolamento relativo alla elezione e alle attribuzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza della area COMPARTO.