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IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma. LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE E DEGLI AMMINISTRATORI PER OMESSA ADOZIONE DEL MODELLO 231 O PER L’ADOZIONE DI UN MODELLO INIDONEO.
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IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE E DEGLI AMMINISTRATORI PER OMESSA ADOZIONE DEL MODELLO 231 O PER L’ADOZIONE DI UN MODELLO INIDONEO “IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI”
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE E DEGLI AMMINISTRATORI Art. 5. D.Lgs. 231/01 1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) dai soggetti cd. apicali b) da persone sottoposte all’altrui direzione o vigilanza 2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. “IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI”
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE E DEGLI AMMINISTRATORI Art. 6 D.Lgs. 231/01 1. Se il reato è stato commesso dai cd soggetti apicali, l'ente non risponde se prova che: l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; Affidamento della vigilanza e dell’osservanza del Modello all’ODV e idonea vigilanza da parte dello stesso; Elusione fraudolenta “IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI”
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma LA RESPONSABILITÀDELL’ENTE E DEGLI AMMINISTRATORI Art. 7 D.Lgs. 231/01 1. Se il reato è stato commesso da soggetti sottoposti all’altrui direzione l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. 2. Viene esclusa l'inosservanza se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. “IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI”
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE E DEGLI AMMINISTRATORI L’art. 2392 c.c. prevede che gli amministratori debbano adempiere ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. “IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI”
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE E DEGLI AMMINISTRATORI La responsabilità (ex art. 2392 c.c.) sussiste anche nel caso in cui l’azione dell’amministratore sia stata orientata al perseguimento di un (illegittimo) interesse della persona giuridica amministrata. In questo caso, ex D.Lgs. 231/01, alla responsabilità dell’amministratore, si aggiunge quella dell’ente amministrato e non è esclusa la possibilità, per la società, di agire nei confronti di chi male abbia gestito, compiendo atti illeciti, “IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI”
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma LA RESPONSABILITÀDELL’ENTE E DEGLI AMMINISTRATORI Art. 2381 c.c.: Gli organi delegati: curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa Il consiglio di amministrazione: sulla base delle informazioni ricevute valutal’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; Art. 2403 c.c.: il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento “IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI”
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma LA RESPONSABILITÀDELL’ENTE E DEGLI AMMINISTRATORI L’amministratore che non abbia adottato il Modello, ove la sua condotta negligente abbia causato la condanna della società per responsabilità amministrativa, risponde, oltre che per l’illecito eventualmente commesso quale soggetto in posizione apicale, anche nei confronti della società per i danni derivanti alla stessa dalla mancata predisposizione del modello. Massima non ufficiale (Tribunale Milano Sez. VIII Civ., 13.02.2008, n. 1774) “IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI”
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma LA RESPONSABILITÀDELL’ENTE E DEGLI AMMINISTRATORI La sentenza del Tribunale di Milano ha evidenziato i collegamenti sistematici tra adeguatezza organizzativa (articoli 2381 e 2403 del codice civile) della società e la mancata adozione di misure idonee a prevenire la commissione dei reati–presupposto (D.lgs. 231/2001). Nel caso di specie la mancata predisposizione del Modello Organizzativo è stato posto a fondamento di mala gestio. “IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI”
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma LA RESPONSABILITÀDELL’ENTE E DEGLI AMMINISTRATORI L’adozione del Modello: un onere o obbligo in capo all’ente? Apparente contrasto tra l’onere di adozione di un Modello Organizzativo (articolo 6 e 7 del D.lgs. 231/2001) ed i doveri inerenti l’adeguatezza organizzativa, posti dagli articoli 2381 e 2403 c.c.. “IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI”
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE E DEGLI AMMINISTRATORI L’adozione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati , ed il precetto normativo codicistico (artt. 2381, 2392, 2403 c.c.) sono espressione dello medesimo principio di “adeguatezza dell’assetto organizzativo”. Appare opportuno considerare che le norme, da un punto di vista strettamente lessicale, utilizzano un linguaggio generico, lasciando dunque al giudice la valutazione dell’adeguatezza/idoneità del modello. “IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI”
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma LA RESPONSABILITÀDELL’ENTE E DEGLI AMMINISTRATORI Tale principio si traduce: • sul versante del diritto societario, nella necessità di prescrizioni impartite dall’organo gestorio in tema di adeguatezza organizzativa delle società; • in ambito D.Lgs. 231/01, nell’adozione di misure idonee a prevenire il compimento di reati-presupposto e tese a scongiurare l’insorgenza della responsabilità da reato dell'ente. I modelli organizzativi, pertanto, nell’interpretazione più rigorosa, vengono ascritti sistematicamente a quelle norme del diritto societario (ed in particolare al terzo ed al quinto comma dell'art. 2381 c.c. ed all'art. 2403 c.c.) che sanciscono il principio di adeguatezza nel governo societario. “IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI”
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma LA RESPONSABILITÀDELL’ENTE E DEGLI AMMINISTRATORI Principi desumibili dal combinato disposto delle norme esaminate Azione amministrativa conforme alla legge ed allo statuto Cura, valutazione e vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo Predisposizione di processi adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa Proposta o adozione del Modello 231- Inidoneità del medesimo Valutazione se adottare o meno il Modello organizzativo 231 Tracciabilità documentale del processo valutativo che ha condotto alla decisione dell’organo gestorio “IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI”