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AVV. KATIA DI CAGNO Resp. Settore psico-sociale UNCM Vice Presidente Camera Minorile di Bari

Infanzia abusata e figli in ostaggio. Le conflittualità più ricorrenti nelle separazioni/divorzi Foggia – 26.09.2009. A. AVV. KATIA DI CAGNO Resp. Settore psico-sociale UNCM Vice Presidente Camera Minorile di Bari. In presenza di figli, spesso, il conflitto

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AVV. KATIA DI CAGNO Resp. Settore psico-sociale UNCM Vice Presidente Camera Minorile di Bari

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  1. Infanzia abusata e figli in ostaggio. Le conflittualità più ricorrenti nelle separazioni/divorziFoggia – 26.09.2009 A AVV. KATIA DI CAGNO Resp. Settore psico-sociale UNCM Vice Presidente Camera Minorile di Bari

  2. In presenza di figli, spesso, il conflitto dal piano coniugale si sposta su un piano genitoriale scatenando conflittualità per lo più:

  3. Relative all’aspetto economico - problemi sulla corresponsione dell’assegno di mantenimento • Relative all’aspetto relazionale- conflitti sull’affidamento dei figli/potestà genitoriale -comportamenti con implicazioni penali

  4. Le conflittualità relative all’aspetto relazionale possono realizzarsi attraverso la messa in atto, da parte di un genitore, di comportamenti “mobbizzanti” e ripetuti a danno dell’altro genitore, tendenti ad escluderne o ad emarginarne il ruolo nei confronti dei figli.Più spesso colpiscono il genitore che non vive con i figli, generalmente il padre.

  5. Sindromi emergenti nella conflittualità legale da separazione genitoriale • La sindrome di Alienazione Genitoriale – PAS (R. A. Gardner) disturbo che insorge essenzialmente nel contesto di controversie per l'affidamento dei figli. La sua principale manifestazione è la campagna di denigrazione da parte del bambino nei confronti di un genitore, senza nessuna giustificazione. Essa deriva dalla sommatoria di due componenti: indottrinamento da parte di uno dei genitori che programma (lavaggio del cervello) e il contributo personale del minore alla denigrazione dell'altro genitore. (Può o meno sconfinare nel penale) Le tecnichedi programmazione prevedono l’uso di espressioni: • Denigratorie riferite all’altro genitore; • False accuse di trascuratezza; • False accuse di violenza o abuso anche sessuale; • Costruzione di una realtà virtuale familiare di terrore e vessazione; Tutto ciò genera nei figli profondi sentimenti di paura, diffidenza e odio verso il genitore alienato, quindi si alleano con il genitore “sofferente” e si mostrano contagiati da questa sofferenza, esprimendo in modo apparentemente autonomo astio, disprezzo e denigrazione contro il genitore alienato.

  6. La sindrome della Madre Malevola (I.D. Turkat) una serie di azioni malevoli (es. menzogne) e comportamenti dolosi messi in atto dalla ex moglie contro l’ex marito da cui ha divorziato o sta divorziando, per es. per punirlo, per allontanarlo o escluderlo dalla vita dei figli. Uno schema comportamentale anomalo sempre più frequente nei divorzi di genitori con figli. (Alta percentuale implica fattispecie penali) • La sindrome del Padre Interdetto (G.L. Rowles) Una serie di fattori di stress che possono investire i padri divorziati, associati a traumi da divorzio da perdita del ruolo paterno. Si manifesta attraverso sintomi di depressione e di stress post traumatico che investono gli ambiti di vita quotidiana (es. ripercussioni sul lavoro) (Raramente sfocia in comportamenti penali)

  7. Alcuni comportamenti che possono verificarsi in un contesto di conflittualità...

  8. Ostacoli alle frequentazioni es. - inventando scuse banali - mentendo sullo stato di salute del bambino - impegnando il bambino in attività ricreative nei giorni che devono passare con il padre... • Delegittimazione del ruolo paterno es. - denigrazione - parole di squalifica in presenza dei figli - soddisfazione ai desideri di figli che l’altro genitore disapprova senza interpellarlo...

  9. Riduzione del ruolo decisionale es. - mancate informazioni sull’andamento scolastico - mancate informazioni sulle attività ricreative... • Alienazione dei figli dal padre es. • intraprendendo un contenzioso eccessivo • false accuse

  10. Tali comportamenti possono sconfinare nel penale o rientrare in precise fattispecie di reato. Tuttavia quando si tratta di comportamenti di un genitore, ostativi al diritto alla libera relazione del figlio con l’altro genitore, interviene, su ricorso dell’interessato, il giudice civile ex art. 709 ter c.p.c. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull’affidamento condiviso)

  11. Conflitti sulla potestà o sulle modalità di affidamento • Previsto un articolo ad hoc art. 709 ter c.p.c. L’articolo è funzionale a garantire il corretto funzionamento delle modalità di affidamento stabilite in un atto già emesso ossia a consentirne l’esecuzione attraverso l’adozione di misure coercitive (esecuzione indiretta)

  12. L’art. 709 ter c.p.c. “Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento é competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 é competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

  13. 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.”

  14. Competenza e procedimento • L’art. 709 ter c.p.c. prevede due possibilità di proposizione della domanda: • A) giudizio in corso. • La presentazione del ricorso è possibile in qualsiasi momento dinanzi al G.I; • Si instaurerà un sub procedimento che si aprirà con la comparizione delle parti e si concluderà con la decisione del Giudice il quale: • Non potrà precludere alle parti una attività istruttoria • Potrà adottare provvedimenti inaudita altera parte ( in casi di comprovata violazione delle regole in pregiudizio dei figli) . N.B La norma è inserita nel libro IV sez. V del cpc ovvero tra i procedimenti d’urgenza

  15. Decisione del G.I. sub A) • Il Giudice deciderà con ordinanza, revocabile o modificabile successivamente dallo stesso G.I. di fronte a situazioni nuove o sopraggiunte; • I provvedimenti assunti dal G.I. sono impugnabili nei modi ordinari.

  16. Competenza e procedimento • B)Instaurazione di nuovo giudizio ex art. 710 cpc Il richiamo all’art. 710 cpc per la proponibilità della domanda di cui all’art. 709 ter fa pensare alla necessità della esistenza di una sentenza passata in giudicato o decreto di omologazione ed una modifica dei provvedimenti in vigore, con la conseguenza che la nuova normativa non potrebbe essere applicata: • in caso di mancanza di modifica; • Coppie di fatto: E’ un richiamo procedurale e non sostanziale. Quando non vi è giudizio in corso, la istanza si propone con Ricorso al Presidente del Tribunale che deciderà in C.C. con decreto reclamabile dinanzi alla Corte d’Appello.

  17. ART. 709 TER C.P.C. E COPPIE DI FATTO • Il problema sorge per le controversie sorte in relazione ai figli nati da genitori non coniugati, non potendosi applicare l’art. 710 c.p.c. dettato per le separazioni tra i coniugi, pur essendo chiara l’applicazione dell’art. 709 ter relativamente alle coppie di fatto, in quanto prevista dall’art. 4 n. 2 della L.54/06. • Anche in questo caso l’art. 710 cpc è richiamato solo per il procedimento ed il rito, con la competenza del Tribunale per i minorenni. • Detti provvedimenti assunti dal TM saranno impugnabili nei modi ordinari, art. 709 ter 3° c. dinanzi la Corte d’Appello sez. Minori.

  18. Comportamenti con implicazioni penali • Calunnia art. 368 c.p. • Mancato rispetto doloso dell’ordinanza del giudice art. 388 c.p. • Maltrattamenti art. 572 c.p. • Sottrazione di minore art. 573 c.p. • Percosse art. 581 c.p. • Lesioni art. 582 c.p. • Ingiurie art. 594 • Violenza privata art. 610 c.p. • Minacce art. 612 c.p. • Danneggiamento art. 635 c.p. • Appropriazione indebita art. 646 c.p.

  19. Tribunale di Catania, ordinanza 11 luglio 2006 Quando sussistano comportamenti posti in essere dalla madre volti ad impedire al padre di tenere con sé la prole, il giudice deve invitare il genitore inadempiente ad astenersi da tale condotta altamente pregiudizievole per il corretto sviluppo dei rapporti fra il padre e i minori, la quale potrà in prosieguo, ove perdurante, comportare l’adozione delle misure previste dall’art. 709-ter c.p.c.»

  20. Nei casi di affidamento esclusivo La giurisprudenza ha ribadito che il genitore affidatario ha l’obbligo di cooperare al fine della realizzazione del diritto di visita del coniuge non affidatario assumendo iniziative necessarie ed opportune affinché venga recuperata la figura dell’altro genitore. Entrambe i coniugi devono adoperarsi, pena la decadenza dalla potestà genitoriale, per consentire e facilitare al minore il recupero del rapporto con il padre. (Tribunale per i Minorenni di Catanzaro decreto 28 novembre 2006)

  21. ...nelle aule giudiziarie Non sempre, comunque, risulta agevole dimostrare che comportamenti di tal genere si siano realmente verificati

  22. Riepilogando…

  23. Violazioni o inadempienze in ordine alle statuizioni concernenti l’affidamento dei minori Tutela in sede civile:

  24. Art. 709ter c.p.c. • Soluzione controversie il giudice adotta provvedimenti opportuni (es. inibendo le condotte pregiudizievoli) Se la condotta pregiudizievole è reiterata • Violazione o inadempienze il giudice adotta anche congiuntamente i seguenti provvedimenti 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

  25. Tutela in sede penale:

  26. L’art. 388 c.p. “Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito. Qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.”

  27. Un segnale positivo di fronteggiamento autorevole • Procura di Milano (Corriere della sera 7.11.2008) Due genitori sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di aver sottoposto il proprio figlio ad un maltrattamento psicologico (sofferenza psicologica cagionata), dopo averlo coinvolto ripetutamente, durante la separazione, nella loro conflittualità.

  28. Continuando … • Secondo l’accusa i genitori sono colpevoli di aver compromesso “la credibilità di ciascun genitore”, poiché hanno proiettato sul figlio i propri reciproci sentimenti e in particolare la rabbia, in modo da inoculare nel bambino la convinzione che ciascuno dei suoi genitori odiasse l’altro. • Quindi nonostante la consapevolezza, progressivamente acquisita, delle problematiche psicologiche indotte nel figlio dai loro litigi, i genitori avrebbero ugualmente “attuato manipolazioni induttive e strumentalizzato il minore al fine di accattivarsene la disponibilità a favorire soluzioni di affidamento rispettivamente convenienti”.

  29. Altri provvedimenti…. • Tribunale di Bergamo (Ufficio GIP n. 3490/2004) che si è espressamente occupata della PAS, affrontando un caso di presunti abusi sessuali compiuti dal padre ai danni del figlio minore. In tale occasione il giudice ha ritenuto non attendibile il racconto del minore ascoltato in sede di incidente probatorio, in quanto contraddittorio, incoerente, illogico ma soprattutto in contrasto con quanto riportato “de relato” dal soggetto che aveva raccolto le prime dichiarazioni del bambino. • Lo stesso organo giudicante concludeva affermando espressamente che” altresì inficia l’attendibilità del racconto del minore l’accertata presenza di un acceso conflitto coniugale dei genitori relativo alla separazione…

  30. Continuando…. • ..e all’affidamento del figlio, specie ove riscontri la cosidetta Sindrome da alienazione genitoriale, stato psicologico tipico delle coppie che si separano con liti senza esclusioni di colpi pur di impedire all’altro la custodia del minore”

  31. Concludendo…..

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