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Presentation Transcript


  1. Aspetti Fiscalidella Previdenza ComplementareRegime di Contributi e Prestazionitra Presente e Futuro ProssimoDiapositive per gli Incontri del 14, 18 e 20 dicembre 2006 Schio-Thiene, Vicenza e Bassano del GrappaNota: nei lucidi le norme riferite al “futuro prossimo” sono quelle in vigore dal 01/01/07

  2. Fonti normative principaliil Presente1.DLgs. n.124 / 1993: * in vigore il 28.4.1993 * “fondi chiusi o negoziali” per singole categorie; e “fondi aperti” per l’adesione individuale;2.L. n. 335 / 1995“Riforma Dini”;3.DLgs. n. 47/2000 “Riforma della disciplina fiscale della Previdenza complementare”: - attuale regime fiscale, - limiti per la deducibilità dei contributi; - tassazione delle prestazioni; - tassazione dei fondi pensione e della Rivalutazione del TFR;

  3. Fonti normative principaliil Presente4.DPR n. 917 / 1986– TUIR * art. 10, c.1, e-bis) deducibilità dei contributi; * art. 51,c.2,h) applicazione nel lavoro dip.te;* artt.17,c.1,a) - 19 Tassazione del TFR * artt.17,c.1,a-bis) - 20 Tass. Prestazioni in Capitale* art.52 Tassaz. delle Prestazioni in Rendita * art.105 Deduc.à per l’Impresa 3% Tfr trasferito5.DLgs n. 47 / 2000 * art.11, cc. 1- 4-bis Tass.della Rivalutazione TFR( DPR n. 600 / 1973 e succ. modificazioni: Art.23 - Ritenuta sul reddito di Lavoro dipendente;Art.24 - Ritenuta sui redditi assimilati a quelli lav. dip.te )

  4. Fonti normative principaliil PresenteLa Prassi dell’Amministrazione finanziariaChiarimenti dell’Agenzia delle entrate, 2 circolari principali:> Circolare n.29/E, 20 marzo 2001;> Circolare n.78/E , 6 agosto 2001.

  5. Fonti normative principaliIl Futuro prossimoDLgs 5.12.2005, n.252Disciplina della Previdenza Complementare (“Testo unico della P.C. o Riforma Maroni”)* riscrive e riunisce le norme sulla materiain particolare* riforma la deducibilità dei contributi * riforma la tassazione delle prestazioni* obbliga il lavoratore alla scelta sul Tfr.

  6. Fonti normative principaliIl Futuro prossimoAccordo Governo-Confindustria 23.10.2006Per leImprese fino 49 dipendenti, il Tfr non trasf.to a fondo negoziale, resta in azienda. DL 13.11.2006, n.279Misure urgenti in materia di P.C.* immediata operatività delle delibere COVIP;* adeguamento dello Statuto dei Fondi entro 31.12.2006;* 1.1 - 30.06.2007 versamento del Tfr maturando e dei contributi, per scelta esplicita o per scelta tacita.Ddl Finanziaria 2007 (Senato) art.unico cc.388–402*recepisce e modifica il 279; e modifica il 252;* anticipa al 1.1.07 l’effetto del 252 (art.8, c.7).

  7. La deduzione dei contributi nel lavoro dipend.te OGGIIscritti a “Nuovi Fondi”Contributo (Datore+Lav.re) <= 12% Reddito <= € 5164,57 <= 2 x quota TFR al F.P.per il neo-occupato post 28.4.’93 : tutto il TFR annuo …“Vecchi iscritti” a “Vecchi Fondi” Contributo (Datore +Lav.re) <= 12% Reddito <= € 5164,57

  8. La deduzione dei contributi nel lavoro dipend.te OGGI… in presenza di altri redditi(730-Unico PF)La verifica delle condizioni di deducibilità va condotta sul reddito di lavoro dipendente, separatamente rispetto agli altri redditi. Rispetto a questi, si applicano le sole 2 prime condizioni:<= 12% Reddito<= € 5164,57… per dedurre l’eccedenza non dedotta dal datore per effetto del 3° limite: <= 2 x quota TFR al Fondo Pensione

  9. La deduzione dei contributi OGGIVersamenti a favore del familiare a caricoper primo “deduce” il familiare a carico( “…entro il limite assoluto di € 5164,57 …”; C.re 29/E),poi, l’eccedenza rispetto al suo reddito viene usufruita dal contribuente “…nei limiti percentuali ed assoluti a lui propri…” (<= € 5164,57 e <= 12% Reddito); per il dipendente non opera a tal fine il 3° limite (<= 2 x quota TFR al Fondo P.) LA REGOLA RESTA INVARIATA NELLA SOSTANZA ANCHE NEL DLGS N.252: v.ART.8, COMMA 5

  10. La deduzione dei contributi OGGILa compensazione fiscale per il datore di lavoroArt.105, comma 3, TUIRE' deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari.

  11. Le Prestazioni dei Fondi: la TassazioneOGGI a) PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITATassazione progressivacon Scomputo Redd.già tassati (v. C.re 29E, par.4.2.2) : reddito assimilato al redd. lav. dipendente (art.52 Tuir)b)PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE* maturazione del diritto: massimo 50% montante, salvo il caso dell’importo annuo della prestazione < 50% assegno sociale;* riscatto* anticipazione* premorienzaTassazione separata ~ (simile al) Tfr, e Riliquidazione dell’Ufficio Entrate, con Scomputo Redditigià tassatiSECapitale <1/3 Maturato (SEMPRE, in caso di: Morte; Cessazione lav. involontaria; Rendita< 50% assegno sociale)(art.20Tuir, art.10 DLgs 124) In a) e b), deduzione dall’imponibile dei contributi non dedotti

  12. Le Prestazioni dei Fondi: la TassazioneOGGIIl Riscatto totalea Tass. Separata con scomputo dei redditi già tassati, sempre al netto dei contributi non dedotti* iscritto al fondo da almeno otto anni,* perspese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche, * per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli, documentato con rogito, o per gli interventi di recupero sulla prima casa documentati come previsto;* per cessazione involontaria rapporto lavoro

  13. Le Prestazioni dei Fondi: la TassazioneOGGI Riscatto totalea Tassazione OrdinariaIn tutti i casi diversi dai precedenti, seppur con deduzione dall’imponibile dei contributi non dedotti “… la tassazione ordinaria rappresenta il regime che necessariamente è stato riservato alle somme conseguite in via definitiva prima del completamento del piano previdenziale. Esse infatti esprimono una forma di realizzo di tipo finanziario degli importi versati per i quali il contribuente ha fruito della deduzione che non risponde a una finalità pervidenziale” . (Circolare n.29/E, par. 4.3.3)

  14. Le Prestazioni dei Fondi: la TassazioneOGGILe AnticipazioniTassaz. Separata SENZA scomputo dei redditi già tassati, sempre al netto dei contributi non dedotti (Art.20, c.3 Tuir, e C.re n.29/E, par. 4.3.3)* iscritto ai fondi(v. C.re 29/E, par.4) da almeno otto anni,* perspese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche, * per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli, documentato con rogito, o per gli interventi di recupero sulla prima casa documentati come previsto;* per spese dei periodi di congedo per formazione

  15. I Contributi ai fondiIl Futuro prossimoLimite unico di deducibilità Contributi <= € 5164,57… maggiorato per neo-occupati dopo l’entrata in vigore della Riforma (art.8, c.6, DLgs n.252)

  16. I Contributi ai fondiIl Futuro prossimoIl Limite di deducibilità maggiorato per i neo-occupati dopo l’entrata in vigore della Riforma (art.8, c.6, DLgs n.252)“ Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui ”.

  17. Le Prestazioni dei Fondi: la TassazioneIl Futuro prossimoI Rendimenti, presso il Fondo pensione(art.17, DLgs 252)Il Fondo è tassato GIA’ OGGI* sul risultato netto maturato, con imposta sostitutiva con aliquota dell’ 11%;* su alcuni proventi finanziari, con ritenuta a titolo d’imposta (12,50 %; 27 %; cfr. Circolare 29/E, cap.3.2)LA FINANZIARIA 2007 PREVEDE LA DELEGA PER LA RIFORMA DELLA TASSAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE CON UNIFICAZIONE DELL’ALIQUOTA DI RITENUTA AL 20 %

  18. Le Prestazioni dei Fondi: la TassazioneIlFuturo prossimoArt.11, DLgs 252* requisiti per le prestazioni nel regime obbligatorio; * con almeno 5 anni di partecipazione;* caso di inoccupazione > 48 mesi e anticipo richiesta di max. 5 anni rispetto ai requisitidel regime obbligatorio (vedi Statuto del singolo Fondo);a) PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA ;b)PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE almassimo 50% montante, salvo il caso di conversione del 70% montante che genera una rendita annua < 50% assegno sociale(tutto in Capitale)a) o b) saranno possibili anche in caso di Morte

  19. Le Prestazioni dei Fondi: la TassazioneIl Futuro ProssimoImponibile :Rendita o Capitale, al netto dei Redditi già tassati e dei proventi finanziari tassati alla fonte;Ritenuta d’imposta :15% - 0,30% x numero anni iscrizione oltre il 15° (al max. – 6% = 9% aliq. minima)15 + 6 : 0,30 = 35 anni

  20. Le Prestazioni dei Fondi: la TassazioneIl Futuro ProssimoLe Anticipazioni(art.11, commi 7 e 8, DLgs n.252)1) Imponibile: sono i versamenti dedotti;2) Condizioni per la richiesta, e Ritenuta d’imposta differenziata:a) sempre, fino al 75% Montante:spese sanitarie di gravissime patologie 15% - 0,30% x numero anniiscrizione oltre il 15° (al max. – 6% = 9% aliq. min.)b) dopo 8 anni e fino 75% Mon.te: acquisto o recupero 1.a casa 23 %c)dopo 8 anni e fino 30% Mont.te: per altre esigenze 23 %

  21. Le Prestazioni dei Fondi: la TassazioneIl Futuro ProssimoLe Anticipazioni3) La ReintegrazioneLe anticipazioni possono essere reintegrate anche oltre il limite annuo dei versamenti deducibili di €5.146,57; per le somme eccedenti è riconosciuto un credito d’imposta in proporzione all’importo reintegrato (art.11, comma 8, DLgs n.252)

  22. Le Prestazioni dei Fondi: la TassazioneIl Futuro ProssimoIl Riscatto(art.14 DLgs 252)* totale (2 casi)* parziale di max. 50% del maturato (2 casi)* per morteRitenuta d’imposta15% - 0,30% x numero anni iscrizione oltre il 15° (al max. – 6% = 9% aliq. min.)* altri casi di riscatto Ritenuta d’imposta 23 %

  23. La deduzione dei contributi Il Futuro ProssimoLa compensazione fiscale per il datore di lavoroArt.10 DLgs. n.252 E' deducibile un importo * pari al 4 per cento* pari al 6 per cento per aziende fino a 49 “addetti” (dipendenti) …… delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, in particolare.

  24. Regime TransitorioArt.23, Dlgs n.252 IlFuturo Prossimo1) iscritti all’entrata in vig. d. DLgs n.252: norme previgenti per le prestazioni maturate a tale data;2) Dip.ti “vecchi iscritti” a “vecchi fondi”: * nuove regole di contribuzione per sé e per persone a carico;* per le prestazioni maturate al 31.12.06: vecchio regime;* per le prestazioni si può optare per il nuovo regime fiscale sul maturato dal 1°.1.07

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