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La compilazione di Giustiniano nella cultura giuridica medievale

La compilazione di Giustiniano nella cultura giuridica medievale. La compilazione giustinianea comprende frammenti di fonti giurisprudenziali e normative risalenti ad epoche differenti e corrispondenti a diverse forme di organizzazione. La compilazione giustinianea e ’ diritto vigente

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La compilazione di Giustiniano nella cultura giuridica medievale

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Presentation Transcript


  1. La compilazione di Giustiniano nella cultura giuridica medievale

  2. La compilazione giustinianea comprende frammenti di fonti giurisprudenziali e normative risalenti ad epoche differenti e corrispondenti a diverse forme di organizzazione La compilazione giustinianea e’ diritto vigente I frammenti contenuti nella compilazione giustinianea sono di sovente contradditori Le contraddizioni interne, attraverso l’interpretazione, la rendono polivalente

  3. Inoltre, ogni “caso”, ossia ogni negozio o istituzione che nella compilazione giustianea non erano previsti, trova e deve trovare nel corpus iuris una soluzione:è solo problema di interpretazione

  4. SCUOLA DEI GLOSSATORI • Metodo didattico • Metodo scientifico

  5. Metodo didattico I • Leggere il testo (lectura) • Fare esempi (ponere casum) • Esame dei passi paralleli del corpus iuris (solutio contrariorum e distinctio = conciliazione di passi contrastanti del corpus iuris: ogni norma è valida perché applicabile a casi differenti) • …………….

  6. Metodo didattico II ……………. • Principi o regole di carattere generale (notabilia, argumenta ad causas, generalia) • Coppie di principi in opposizione tra loro (brocarda) • ad es. in tema di ignoranza delle norme di diritto: ignorantia excusat -- ignorantia nocet vel non excusat) • Questo principio si può applicare anche agli statuti: nessuno straniero è tenuto a conoscere gli statuti di un’altra città, ma vi sono norme comuni a tutti gli statuti (ad es. il divieto di portare armi dopo il tramonto o in certe zone della città)

  7. Metodo didattico III ……………. • Quaestiones de facto, quaestiones sabbatinae, quaestiones disputatae • ad es.: • quaestiones in schola Bulgari disputatae=Stemma bulgaricum; • Quaestiones di Pillio: • ad es. in una controversia giudiziaria tra due citta’, il giuramento di calunnia deve essere prestato da tutti i membri della citta’ o soltanto dai consoli? Si afferma che basta il giuramento del defensor civitatis contro il principio secondo il quale quod omnes tangit ab omnibus comprobatur)

  8. Metodo scientifico nell’interpretazione estensiva o restrittiva o nel “travisamento” del diritto romanoLa legge è contenuta in un solo libroil libro è privo di contraddizioniogni caso deve essere disciplinato da quel libro

  9. Metodo scientifico I • La base della cultura dei dottori sta nelle arti liberali. La retorica e la dialettica sono fondate sulla Logica di Aristotele attraverso Cicerone e Boezio • Quando il caso concreto non è risolto dalle norme occorre ricorrere ai principi generali (luoghi comuni dialettici = Topica): • …………………………..

  10. Metodo scientifico II • ………………………….. • MODUS ARGUENDI (metodi di argomentazione) • Argomento a contrario • Analogia (argumentum a simili: elasticità della norma, oppure risalire dal caso alla ratio decidendi, il problema è stabilire quando si può dire che un caso è “simile”) • Argomento dal genere alla specie (argumentum a genere in specie) : ad esempio la frode è una forma speciale di dolo

  11. I metodi della ricerca e dell’insegnamento del diritto • La lectura • Quaestiones • Le quaestiones legitimae e de facto • Le distinctiones • I casus • Le dissensiones dominorum • Le Summae • Le regulae iuris e i brocarda

  12. Un esempio:Giustificare le consuetudini cittadine contrarie al diritto romano imperiale vigente Giovanni Bassiano allievo di Bulgaro (Cremona, Piacenza, Mantova, Bologna … 1180…) • consuetudo hominum modernorum (autonomia dei comuni cittadini e consuetudini locali) • Giudici e arbitri: Forse e’ il mondo intero a sbagliare?

  13. AZZONE (fine XII, inizio XIII secolo) Allievo di Giovanni Bassiano Docente a Bologna Summa codicis Lectura (cfr. Lettura a C. 8.52 (Consuetudinis)

  14. Accursio e la glossa magna o ordinaria al Corpus Iuris civilis(Bologna 1230-1250) 100.000 glosse al testo costituiscono l’apparato della conoscenza e dell’utilizzo delle fonti giustinianee e si diffondono in tutta l’Europaprima con la circolazione dei manoscritti, poi, dall’ultimo quarto del XV secolo, con la stampa

  15. Postaccursiani

  16. La trattatistica dei postaccussiarsiani (1250-1300) Metodo: raccolta di quaestiones su un unico tema Temi principali: • Statuti • Diritto penale • Processo • Notariato

  17. Il notariato nel XII Secolo • Fino all’XI secolo l’atto notarile non aveva efficacia probatoria: consisteva in un complesso di testimonianze convalidate dalle parti e dai testimoni e, in caso di contestazione, si soleva ricorrere al giudice per convalidarlo • Dal XII secolo è il notaio che conferisce efficacia probatoria all’atto e l’atto fa di per sé piena prova

  18. L’ars notaria(1255)di Rolandino Passeggeri(Bologna 1215-1300)alle origini del notariato moderno • Tra un passato di formulari erratici e contra ius e alieni • E un presente dibattuto tra exercitium dell’arte e scientia iuris

  19. L’ars notaria (1255) di Rolandino Passeggeri • L’attività del notaio, fondata sull’esperienza dei rapporti sociali e sulla scienza del diritto deve offrire: • Anchora di credibilità, efficacia e verità • Lucerna sulla via del diritto • Affidabilità sulla corrispondenza tra atto ela volontà di colui o coloro che si rivolgono al notaio (omnium hominum voluntates ) • Esempio di buoni costumi nei rapporti sociali

  20. Statuti(fonte normativa del particolarismo giuridico) • Di città (municipali), di comuni rurali, di pieve, di valle (particolarismo territoriale) • Corporativi (particolarismo personale)

  21. lex municipalis, idest consuetudo municipalis • Così secondo l’interpretazione di due Glossatori: • Piacentino (m. 1182 il primo che scrive sui Tres libri del Codice)* • Azzone (…1190- 1229/39)

  22. Il diritto delle autononomie cittadine dalla categoria della consuetudine a quella dello statuto • Statuto: creazione di una nuova fonte di diritto non prevista dal diritto romano giustinianeo • Fonti sostanziali degli statuti: • Giuramenti di consoli (successivamente podestà), giudici, notai …. • Consuetudini • Delibere delle assemblee

  23. Alberto da Gandinopratico e podestà • Il trattato De statutis: la giustificazione degli statuti, i modi della loro formazione, l’interpretazione degli statuti e le questioni statutarie • Il trattato De maleficiis: il diritto penale tra diritto processuale e diritto sostanziale

  24. Guillaume Durand • Lo speculum iudiciale • Come nuova scienza del processo romano-canonico e comune: il superamento dell’arbor actionum alle origini del diritto processuale civile moderno

  25. Come “giustificare” il potere normativo e giurisdizionale delle corporazioni

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