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La casistica

La casistica. L’approccio della giurisprudenza. Alle origini delle incertezze. “Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento”

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Presentation Transcript


  1. Lacasistica L’approccio della giurisprudenza

  2. Alle origini delle incertezze “Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento” Cass., sez. lav., 03-04-2000, n. 4036

  3. L E Z I O N E P R E C E D E N T E La subordinazione L’approccio sistematico (la dottrina) • Nel pensiero sistematico, il contratto di lavoro è un concetto allo stesso tempo unico e unificante; il contratto di lavoro assume una funzione di unificazione dello « status» dei lavoratori subordinati,

  4. L E Z I O N E P R E C E D E N T E L’approccio casistico: la giurisprudenza • Nell’approccio casistico (la giurisprudenza) - non a caso diffuso in GB o nei paesi nordici - il contratto di lavoro è concepito come una « realtà » varia e difficilmente comprensibile: riflette la diversità degli «status » attribuibili a questi lavoratori.

  5. Il metodo “sussuntivo”, utilizzato dalla dottrina IL METODO “TIPOLOGICO o Casistico” Il metodo utilizzato dai giudici

  6. La rinuncia alle soluzioni definitorie “forti”, assolute e rigide Gli indici di subordinazione e il giudizio di approssimazione Il pragmatismo della giurisprudenza

  7. La sottoposizione alle direttive tecniche, al potere di controllo e al potere disciplinare dell’imprenditore Gli indici giurisprudenziali • Si può misurare il quantum di eterodeterminazione, oltre il quale sussiste subordinazione? • Secondo alcune sentenze l’elemento decisivo è la contestualitàdel controllo rispetto allo svolgimento della prestazione

  8. “Quando la distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato non risulti agevole alla luce di criteri univoci come l'esercizio di potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro (la cui esistenza è sicuro indice di subordinazione, mentre la relativa assenza non è sicuro indice di autonomia)….” Cass., sez. lav., 27-03-2000, n. 3674

  9. Gli altri indici giurisprudenziali • Il vincolo di orario • Le modalità della retribuzione • L’imputazione del rischio della prestazione • La concessione di periodi di riposo, senza incidenza nel trattamento retributivo • L’esclusività della dipendenza da un solo datore di lavoro

  10. …segue La “continuità” giuridica dell’obbligo “Se l’azienda non pretende la disponibilità del singolo collaboratore, che rimane libero di stabilire il se e il quando delle proprie prestazioni, non può parlarsi di quella continuità in senso tecnico che costituisce elemento indispensabile della subordinazione”

  11. La svalutazione del nomen iuris implica un annullamento della volontà individuale? O piuttosto solo lo spostamento nel tempo del momento in cui si verifica la effettiva volontà delle parti? La qualificazione del rapporto e la volontà delle parti Nella qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, anche a fronte di una manifestazione di volontà delle parti nel senso dell'autonomia, deve tenersi conto prevalentemente delle concrete modalità di svolgimento, le quali possono anche evidenziare che il rapporto lavorativo si è invece realizzato nelle forme proprie della subordinazione Cass., sez. lav., 23-02-2000, n. 2039

  12. La ponderazione degli indici Si può parlare di una gerarchia tra indici?

  13. L'insieme dei criteri che riguardano il vincolo della subordinazione inteso in sé e per sé: l'assoggettamento POTENZIALE al potere direttivo l'esistenza di un potere disciplinare, di controllo e di vigilanza Indice a peso specifico maggiore

  14. L'insieme delle modalità di svolgimento della prestazione considerati parametri esterni rispetto al contenuto della obbligazione la continuità l'inserimento nell’organizzazione predisposta da altri la monocommittenza Indici a peso specifico intermedio

  15. Indici residuali, generalmente evocati in funzione di supporto o conferma di una scelta qualificatoria già operata sulla base degli altri indici modalità retributive vincoli di orario imputazione del rischio Nomen iuris Indici a peso specifico minore

  16. Subordinazione • Modalità di esercizio • della prestazione • Altri criteri • sussidiari: • la forma della retribuzione • l’incidenza soggettiva • del rischio • il vincolo d’osservanza • dell’orario Intensità decrescente

  17. Una massima standard Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato occorre fare riferimento non già al nomen iuris utilizzato dalle parti nella stipula del contratto di lavoro, bensì al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro fin dal momento del suo instaurarsi e sino a quello del successivo suo svolgimento; in tale prospettiva, determinano la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'azienda datoriale e il suo assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, mentre costituiscono criteri sussidiari indiziari ai fini della prova della subordinazione - decisivi solo se valutati globalmente e non singolarmente - quelli della retribuzione predeterminata pagata a scadenze prestabilite, dell'inserimento della prestazione lavorativa offerta nell'ambito della organizzazione imprenditoriale, dell'assenza di una sia pur minima struttura imprenditoriale in capo al lavoratore. Cass., sez. lav., 19-05-2000, n. 6570

  18. La giurisprudenza in concreto Alcune massime ricorrenti

  19. …Sulla natura subordinata La suprema corte ha annullato la sentenza impugnata che, in relazione al rapporto con una società di intermediazione immobiliare di lavoratore addetto a contatti con i clienti, aveva ritenuto insussistente la subordinazione, senza prendere in considerazione le risultanze istruttorie secondo cui il direttore dell'agenzia impartiva specifiche disposizioni di lavoro, disponeva i turni delle ferie ed esercitava di fatto il potere disciplinare, né la presenza di una quota di retribuzione fissa, di un orario di lavoro e di una continuità della prestazione. Cass., sez. lav., 21-10-2000, n. 13925

  20. E sulla natura autonoma Non sono configurabili gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui le prestazioni necessarie ai fini del perseguimento dei fini aziendali siano organizzate in maniera tale da non richiedere l'esplicazione di un potere gerarchico, concretizzantesi in ordini e direttive e nell'esercizio del potere disciplinare (fattispecie relativa a prestazioni di guardia medica presso una clinica privata, con organizzazione del servizio autogestita dagli stessi medici incaricati, che predisponevano concordemente i turni, secondo le rispettive disponibilità, e avevano la possibilità di non presentarsi al lavoro, purché sostituiti da colleghi, senza necessità di comunicarlo al datore di lavoro). Cass., sez. lav., 18-11-2000, n. 14947

  21. Un esempio di dissidio giurisprudenziale:il caso dei pony express subordinata Ha natura subordinata la prestazione lavorativa resa, con l'impiego di mezzo proprio, da motociclisti addetti al ritiro e recapito di plichi (c.d. “pony express”), non rilevando, in contrario, né la breve durata del rapporto, né la possibilità di rifiutare l'esecuzione delle prestazioni lavorative richiamate e, peraltro, sussistendo un controllo sui prestatori, sia pure a distanza (mediante contatto radio). PRET - P. Milano, 07-10-1988 possibilità di rifiutare controllo

  22. …segue: i pony express Non ha natura subordinata • Non ha natura subordinata, in difetto dell'essenziale requisito della continuità, la prestazione lavorativa resa, con l'impiego di mezzi propri, da motociclisti addetti al ritiro ed al recapito di plichi (c.d. <pony express>), che non sono tenuti a presentarsi ogni giorno al lavoro e possono anche rifiutare le singole prestazioni loro richieste. Trib. Milano, 10 ottobre 1987 possono anche rifiutare

  23. Il “nomen iuris” legislativo Il caso: una “leggina” del 1993 IL PROBLEMA Può il legislatore attraverso l’assegnazione di un nomen iuris neutralizzare gli effetti di tutela del diritto del lavoro? La disponibilità legale del tipo

  24. La risposta della Corte Costituzionale (1994) “Non è consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato” oggettivamente

  25. Alcune valutazioni di sintesi • Forte eterogeneità delle pronunce giurisprudenziali soprattutto tra merito e legittimità. • La ponderazione e la gerarchia degli indici

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