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LA DISTRIBUZIONE IN EUROPA Le modalità della circolazione di merci e servizi all’interno della Comunità Europea hanno ricevuto sin dagli albori della storia delle Comunità una acuta attenzione da parte delle Autorità delle medesime, nel quadro di un intervento totale sul diritto dell’impresa, che ha seguito principalmente le tre direttive seguenti :
LE FORME DEL COMMERCIO Le Autorità Europee hanno riconosciuto molto presto il ruolo essenziale dei contratti di distribuzione, e li hanno disciplinati in via diretta, mediante la forma legislativa più “forte” a loro disposizione, il Regolamento, “legge” direttamente applicabile, ed eguale per tutti sull’intero territorio dell’odierna Unione : si trattava, e si tratta ancor oggi, del Regolamento n. 19/65/CE Al contrario, la disciplina giuridica sugli agenti di commercio rimane attribuita alle legislazioni nazionali, anche se sono state uniformate alcune regole poste a protezione degli agenti in forza della Direttiva n. 86/653/CE, i cui principi sono stati inseriti nei Codici o nella legislazione speciale di tutti i Paesi Membri.
LA DEFINIZIONE DI DISTRIBUZIONE • L’art. 1.1 del citato Regolamento n. 19/65 descrive i contratti di distribuzione con queste parole : • « categorie di accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e … nei quali l'una s'impegna nei confronti dell'altra a fornire determinati prodotti soltanto ad essa, ai fini della rivendita all'interno di una parte determinata del territorio del mercato comune » • [Ma esistono anche definizioni alternative basate su speciali modalità della concessione dell’esclusiva]
GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DISTRIBUZIONE • L’obbligazione di consegna di “forniture” di prodotti – od in alternativa, l’obbligazione di acquistarli • in ogni caso, al fine di rivenderli in un territorio determinato, all’interno dell’Unione oppure 3. l'acquisto di diritti di proprietà industriale, compreso il know-how, con limitazioni imposte all’acquirente(lettera [b] dell’articolo citato)
LA RATIO DELLE NORME EUROPEE Se ci sono esclusive, ossia restrizioni contrattuali alla circolazione dei beni, ci sono limiti alla concorrenza, ed in particolare gli acquirenti finali dei beni non trarrebbero beneficio dall’ampia circolazione di beni e servizi, primo obiettivo delle Comunità Europee Nei primi tempi del nuovo regime, quindi, ogni accordo doveva essere autorizzato dalla Direzione Generale 4 della Commissione Europea, e ciò causò un ingorgo totale, e l’assenza in fatto di controlli. Il Regolamento 19/65 ha introdotto il grande principio della esenzione dalla autorizzazione per categorie, ed ha quindi fornito le definizioni dellecategorie dei contratti di distribuzione
L’ EVOLUZIONE DEL DIRITTO DELLA DISTRIBUZIONE Fondandosi sul principio di tutela della concorrenza, il diritto europeo della distribuzione si é evoluto seguendo le prassi mercantili, e tra il 1983 ed il 1988 ha introdotto norme specifiche per tre categorie di contratti : • Il Regolamento n. 1983/1983/CE sugli accordi di distribuzione in esclusiva • Il Regolamento n. 1984/1983/CEsugli accordi di acquisto in esclusiva (in specie di birra e di benzina) • Il Regolamento n. 4087/1988/CE sugli accordi di franchising
LA DISCIPLINA VIGENTE Al momento di scadenza dell’efficacia dei tre Regolamenti suddetti, l’Unione Europea é tornata alla disciplina unitaria della distribuzione, con il Regolamento n. 2790/99/CE ora sostituito, con poche varianti, dal Regolamento n. 330/2010 (UE). Il primo di essi prendeva avvio da una nuova definizione di questa forma dell’attività commerciale, descrivendola come « categorie di accordi verticali e pratiche concordate »
LA DEFINIZIONE DI “ACCORDI VERTICALI” L’art. 1(a) del Regolamento 330/2010 dice: “per "accordi verticali" si intendono gli accordi o le pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell’accordo o della pratica concordata, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi;”
LE CONDIZIONI DI VALIDITA’ SENZA ESENZIONEDI UN CONTRATTO D’ESCLUSIVA • Essere a due livelli diversi della catena di produzione o distribuzione (art. 1(a), cit.; con un’eccezione, art. 2.4) • Né la quota di mercato del fornitore né quella dell’acquirente [novità introdotta nel 2010] devono superare il 30% del mercato rilevante (artt. 3 e 7) • Il contratto non deve limitare la capacità dell’acquirente di determinare il prezzo di vendita (art. 4.a, con eccezioni) • Il contratto non deve impedire del tutto la rivendita al di fuori del territorio da parte dei clienti dell’acquirente (art. 4.b)
LE CLAUSOLE PROIBITE • E’ vietato inserire nel contratto clausole di non concorrenza di durata illimitata, o di durata maggiore di cinque anni, o clausole di rinnovo tacito del rapporto di pari effetto (art.5.1(a) – ma vi é un’eccezione quando il concedente é anche proprietario dei locali in cui si svolge l’attività d’impresa dell’acquirente : art. 5.2) 2. Sono limitate le possibilità di restringere la libertà di commercio dell’acquirente dopo la fine del contratto di distribuzione (art. 5.3 – ma permane la protezione del know-how, ibidem, sub [c])
LA “DISAPPLICAZIONE” DEL REGOLAMENTO E DELLE ESENZIONI La Commissione Europea “conformemente all’articolo 1 bis del regolamento n. 19/65/CEE, può dichiarare mediante regolamento che, nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprano più del 50% di un mercato rilevante, il presente regolamento non si applica agli accordi verticali contenenti specifiche restrizioni relative a tale mercato.”
LE FORME SPECIALI DI DISTRIBUZIONE • Gli accordi tra associazioni di imprenditori (artt. 2.2 e 8) • Gli accordi con trasferimento di know-how (art.2.3) • La rivendita di componenti (art. 4.b.[iv] : é proibito restringerne la vendita agli utilizzatori finali) • La distribuzione selettiva, che esclude i distributori “non agréés” (art. 1.e, 4.b.[iii] et 5.1.c : ammessa, purché non sia limitata la vendita agli utilizzatori finali) • La distribuzione di automobili ed i servizi di assistenza ai clienti (Regolamento n. 1475/95/CE) • La distribuzione via Internet, e le “linee guida” che accompagnano il Regolamento n. 330/2010
UNA RIFLESSIONE POSITIVA SUL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE Il contratto di distribuzione resta un formidabile strumento di incoraggiamento per i produttori a fabbricare beni ed a farli circolare nel mondo, e per i buoni commercianti ad operare per costruire l’immagine del prodotto nel loro mercato, fruendo di una protezione, pur limitata, contro coloro che non investono, e cercano di approfittare del lavoro e degli investimenti altrui. I limiti esistenti sul mercato dell’Unione Europea, come d’altro canto in quello statunitense, ed applicabili ad ogni rapporto di distribuzione che interessi il territorio dell’Unione, non si pongono, o non si dovrebbero porre in conflitto con questi obiettivi
LE CLAUSOLE USUALI NEI CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE(SENZA RILEVANZA CONCORRENZIALE) - I • La cooperazione in materia tecnologica • La cooperazione nel marketing : fiere e comunicazione d’impresa • Le relazioni del distributore sulle condizioni dello specifico mercato • Le previsioni sugli acquisti e gli ordini « revolving »
LE CLAUSOLE USUALI NEI CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE(SENZA RILEVANZA CONCORRENZIALE) - II 5. Come esitare i beni a magazzino al termine della durata contrattuale 6. Gli eventuali diritti (o pretese !) del distributore al termine del rapporto 7. Il diritto applicabile, ed il foro competente, o l’arbitrato.