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IL PROGETTO DI LEGGE APREA. scuole come fondazioni e nuovo status giuridico degli insegnanti. LEGGE n. 953. PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato APREA
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IL PROGETTO DI LEGGE APREA scuole come fondazioni e nuovo status giuridico degli insegnanti
LEGGE n. 953 PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato APREA Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti Presentata il 12 maggio 2008
22 ARTICOLI CAPO I Governo delle Istituzioni scolastiche (art. 1-10) CAPO II Autonomia finanziaria delle Istituzioni scolastiche e libertà di scelta delle famiglie (art. 11) CAPO III Stato giuridico, modalità di formazione iniziale e reclutamento dei docenti (art. 12 – 22)
+ 7 PAGINE INTRODUTTIVE Delle quali: • ½ pagina all’Autonomia e alla libertà di scelta delle famiglie • 1 e ½ pagine al governo delle Istituzioni scolastiche • 5 pagine al nuovo stato giuridico dei docenti
CAPO I Governo delle Istituzioni scolastiche
IL SALTO DI QUALITÀ PAROLA CHIAVE: PRIVATIZZAZIONE
In principio era l’autonomia… • «La presente iniziativa legislativa rappresenta una legge generale di princıpi che rispetta, approfondisce e valorizza le norme sull’autonomia organizzativa […] di cui realizza veramente la lettera e lo spirito». (Introduzione, pag. 1)
ART. 2Trasformazione delle istituzioni scolastiche in fondazioni • 1. Ogni istituzione scolastica può […] costituirsi in fondazione, con la possibilità di avere partner che ne sostengano l’attività, che partecipino ai suoi organi di governo e che contribuiscano a raggiungere gli obiettivi strategici indicati nel piano dell’offerta formativa e a innalzare gli standard di competenza dei singoli studenti e di qualità complessiva dell’istituzione scolastica. • 2. I partner previsti dal comma 1 possono essere enti pubblici e privati, altre fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.
Cosa sono le fondazioni • un ente privato senza finalità di lucro, che ha a disposizione un patrimonio da destinare a determinati scopi. • può e deve ricavare degli utili dal proprio patrimonio e dalle attività ad esso connesse, ma deve spendere il ricavato nella realizzazione dei propri scopi.
Legge 6 agosto 2008, n. 133Art. 16Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università • c.2 Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università • c.3 Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
Introduzione pag. 3 «Attraverso la trasformazione in fondazioni si vuole anche favorire una maggiore libertà di educazione che poggia sulla natura sociale dell’educazione: un’opera da svolgere entro quella società civile e quegli enti pubblici e privati più vicini ai cittadini, che devono essere riconosciuti a pieno diritto come espressione dell’azione pubblica».
ART. 3Organi delle istituzioni scolastiche 1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono: • a) il dirigente scolastico; • b) il consiglio di amministrazione • c) il collegio dei docenti • d) gli organi di valutazione collegiale degli alunni • e) il nucleo di valutazione
ART. 5 Il Consiglio di Amministrazione Ha compiti di indirizzo generale dell’attività di istruzione scolastica. Esso, su proposta del dirigente scolastico: • a) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei suoi membri; • b) approva il piano dell’offerta formativa; • c) approva il programma annuale delle attività; • d) delibera il regolamento di istituto, che definisce i criteri per l’organizzazione e il funzionamento dell’istituzione scolastica […] • e) nomina i docenti esperti e i membri esterni del nucleo di valutazione
ART. 6 Composizione del CdA E’ composto da un numero non superiore a 11 membri, di cui: • Il dirigente (di diritto) • Il DSGA (senza diritto di voto) • Almeno un genitore • Almeno un docente • Uno studente (per secondarie di secondo grado) • Rappresentanti degli enti locali • Esperti esterni scelti in ambito educativo, tecnico o gestionale Tirando le somme…
Chi deciderà nelle nostre scuole? Rispetto all’attuale Consiglio di Istituto: • Sparisce completamente la rappresentanza ATA • Si ridimensiona fortemente la rappresentanza di docenti e genitori • Su 11 membri, solo 3 (un docente, un genitore e il Dirigente) provengono da chi realmente vive la scuola • Ben 8 membri provengono dall’esterno: politici, imprese, organizzazioni no profit, ecc. FINE DELLA GESTIONE COLLEGIALE DELLA SCUOLA LE SCUOLE SONO SOTTRATTE AI DOCENTI E AI GENITORI E CONSEGNATE AL MONDO DELLA POLITICA E DEGLI AFFARI, CIOE’ ALLE LOBBY
ART. 7Il collegio docenti • Elabora il POF • è articolato in dipartimenti disciplinari, presieduti da un docente coordinatore, ovvero in ulteriori forme organizzative, definite dal collegio stesso. • si riunisce seduta obbligatoria all’inizio dell’anno scolastico per approvare la propria organizzazione interna e l’elaborazione del piano dell’offerta formativa. • e di
ART. 10Nuclei di valutazione Sono composti da: • Docenti esperti nominati dal Cda • Non più di due membri esterni nominati dal Cda Valutano l’efficienza, l’efficacia e la qualità complessive del servizio scolastico
RIASSUMENDO IL CAPO I • La legge si pone sul solco tracciato dall’Autonomia • Scuole occupate da interessi privati • Fine dell’idea di gestione democratica della scuola • Eliminazione della componente ATA negli organi collegiali • Collegio docenti limitato a elaborazione POF e smembrato in commissioni • Si crea un organo per la valutazione
CAPO II Autonomia finanziaria delle Istituzioni scolastiche e libertà di scelta delle famiglie
IL RUOLO DELLA FAMIGLIA PAROLA CHIAVE: INDIVIDUALISMO
Introduzione pag. 3 «riallocare le risorse finanziarie destinate all’istruzione partendo dalla libertà di scelta delle famiglie, secondo il principio che le risorse governative seguono l’alunno […]. Principio affermato già dall’articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani».
Introduzione pag. 3 «Il fatto che lo Stato abbia fino ad oggi interpretato il diritto all’istruzione dei cittadini come una funzione propria e coincidente con un servizio esclusivamente statale ha certamente prodotto effetti positivi come la scolarizzazione di massa, ma…
... Ma è anche vero che questo impianto appare sempre più come una «gabbia» che limita le opportunità da offrire ai nostri giovani e la libertà di scelta in campo educativo. La sussidiarietà diventa la stella polare di questo cambiamento. E’ questo il senso del comma 2 dell’articolo 11 della presente proposta di legge, che prevede un’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche collegata alla liberta di scelta delle famiglie, che spostano i finanziamenti in base alle loro scelte».
ART. 11Decentralizzazione • c. 1 Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri […] sono individuati modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali […] alle regioni e agli enti locali • c. 2 All’atto del trasferimento disposto ai sensi del comma 1, ogni singola regione attribuisce le risorse finanziarie pubbliche disponibili alle istituzioni scolastiche accreditate, sulla base del criterio principale della «quota capitaria», individuata in base al numero effettivo degli alunni iscritti a ogni istituzione scolastica, tenendo conto del costo medio per alunno, […] alle caratteristiche qualitative delle proposte formative, […] nonché a criteri di equità e di eccellenza.
RIASSUMENDO IL CAPO II • Regionalizzazione del sistema di istruzione con conseguente frammentazione territoriale della scuola • Le famiglie, trasformate compiutamente in clienti, decideranno dove spendere la quota di stato sociale assegnata ai loro figli • Diversificazione delle scuole in base a confessioni religiose, capacità e autonomia di scelta delle famiglie, ecc. • Accentuazione della diversificazione dell’offerta formativa nelle singole scuole e dunque dell’operazione di marketing • Finanziamenti alle scuole cattoliche • Abolizione di fatto del dettato costituzionale
CAPO III Stato giuridico, modalità di formazione iniziale e reclutamento dei docenti
COSA DEVONO DIVENTAREI DOCENTI ITALIANI PAROLA CHIAVE: VALUTAZIONE
PERCHÉ MODIFICARE I DOCENTI «L’insegnante è considerato essenzialmente come dipendente pubblico, alla stregua di tutti gli altri impiegati dello Stato. […] Ad esso sono state assicurate – come agli altri impiegati pubblici – la contrattazione e tutte le libertà sindacali, accentuando la sua dipendenza piuttosto che la sua autonomia e responsabilità professionali. […] La contrattualizzazione del rapporto di lavoro ha ‘forzato’ i confini del campo riservato alla legge e ai princıpi generali della professione». (Introduzione, p. 4)
Art. 19 e Art. 22 • Viene istituito l’Associazionismo professionale; le associazioni sono consultate sulla didattica e valorizzate nelle loro funzioni propositive • è soppressa la rappresentanza sindacale unitaria dell’istituzione scolastica. • E’ istituita la rappresentanza regionale sindacale unitaria d’area, composta esclusivamente da rappresentanti sindacali dell’area dei docenti. • Le materie riservate alla contrattazione sono individuate secondo criteri di essenzialità: orario, retribuzione, mobilità
La privatizzazione ha bisogno di un nuovo tipo di insegnanti «Non può esistere una vera autonomia delle scuole senza un insegnante professionista, capace di vera responsabilità per i risultati».
Stato giuridico dei docentiIntroduzione, pag. 5 «Il concetto di stato giuridico include: • l’identificazione (in che cosa consiste) e la configurazione (identica o differenziata) della funzione docente • i contenuti e i limiti della libertà di insegnamento; • le procedure di reclutamento e la «carriera»; • le cause e le modalità di cessazione del rapporto di lavoro; • le relazioni con l’istituto scolastico, con gli organi collegiali, con il dirigente scolastico, con gli organi ministeriali e degli altri enti pubblici; • gli organismi rappresentativi della funzione docente; • le modalità e le procedure per la valutazione e il controllo dell’attività dei docenti».
Come si diventa docenti • Corsi di laurea magistrale, comprendenti anche attività didattiche di tirocinio al termine del quale sarà espresso un giudizio • Dopo un esame di Stato abilitante, l’aspirante docente viene iscritto ad un albo regionale • Un anno di formazione con relativo contratto di inserimento al lavoro che prevede l’assunzione di responsabilità di insegnamento e attività di formazione • L’anno di formazione si conclude con una discussione davanti alla commissione di valutazione; all’aspirante docente viene assegnato un punteggio • Si può ora partecipare ai concorsi d’istituto banditi almeno ogni tre anni su posti disponibili
LA CARRIERAArt. 17, c. 1 • Docente iniziale • Docente ordinario • Docente esperto «Cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata» «All’interno di ciascun livello […] aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva».
COSA FA IL DOCENTE ESPERTOArt. 17, c. 2 Attività di: • formazione • coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto • valutazione interna ed esterna • Collaborazione con il dirigente dell’istituzione scolastica.
DOCENTI ORDINARI E INIZIALIArt. 17, c. 4 Sono soggetti a una valutazione periodica in ordine a: • l’efficacia dell’azione didattica e formativa; • l’impegno professionale nella progettazione e nell’attuazione del piano dell’offerta formativa; • il contributo fornito all’attività complessiva dell’istituzione scolastica formativa; • i titoli professionali acquisiti in servizio • i docenti iniziali non possono svolgere “attività complesse” finanziate con il fondo d’istituto «Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel portfolio personale del docente».
La commissione di valutazioneArt. 17, c. 6 • E’ presieduta dal dirigente • Tre docenti esperti • Un rappresentante designato a livello regionale dall’organismo tecnico rappresentativo di cui all’articolo 20.
ART. 20Organismi tecnici rappresentativi • c. 1 Sono istituiti organismi tecnici rappresentativi della funzione docente, articolati in un organismo nazionale e in organismi regionali. • La loro composizione è poco comprensibile: al c. 2 si dice: «sono composti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza elettiva dei docenti interessati. Una parte minoritaria dei loro componenti è designata dalle associazioni professionali e dalle università
ART. 21Funzioni degli organismi tecnicirappresentativi • formula proposte sui criteri da seguire per la formazione iniziale, per l’abilitazione nonché per l’individuazione degli standard professionali dei docenti; • redige e aggiorna il codice deontologico; • esercita potestà disciplinari sugli iscritti negli albi regionali • formula proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e di formazione, nonché alle tecniche e alle procedure di reclutamento dei docenti.
I PASSAGGI DI LIVELLOArt. 17, c. 7 - 9 Ogni anno il Ministero determina i contingenti per docenti ordinari e esperti • Docente iniziale → docente ordinario per soli titoli tenendo conto del portfolio • Docente ordinario→ docente esperto mediante formazione e concorso
Introduzione pag. 5 «La carriera docente deve essere fondata essenzialmente su standard, valutazione, sviluppo, professionalità, specializzazione e responsabilità per i risultati».
RIASSUMENDO IL CAPO III • I docenti diventano giuridicamente “professionisti” • Spariscono le RSU di Istituto e moltissime materie ora sottoposte a contrattazione, saranno stabilite per legge • I docenti vengono distinti in 3 fasce stipendiali in base al merito certificabile tramite prove standard oggettive • Si creeranno interessi corporativi all’interno del corpo docente con lo spezzettamento in caste: sostituzione della collegialità con la competizione tra docenti • Viene istituito il portfolio del docente • Enorme potere nelle mani dei dirigenti • Si chiede ai docenti italiani, in cambio di aumenti, di piegare la didattica alla logica della valutazione • Si entra nel cuore stesso della scuola: nel processo di trasmissione ed acquisizione dei saperi • Su modello inglese e americano (fallimentari) si propone una cultura valutabile e certificabile • Tutto questo senza dimenticare che le scuole saranno a disposizione di interessi privati
Uno strumento decisivo per la trasformazione dei docenti italiani INVALSI Istituto Nazionale per la Valutazione di Sistema
Proposta preparata per l’INVALSI4 dicembre 2008 • «Il sistema di valutazione inglese ha mostrato come una quota significativa delle scuole che ottengono la valutazione più alta in un dato anno avevano ricevuto valutazioni basse in qualche anno precedente».
Proposta preparata per l’INVALSI4 dicembre 2008 «Nella predisposizione dei quesiti, qualora si scelga la soluzione basata su domande a risposta multipla, sarà necessario superare la tipica opposizione italiana a questo tipo di prova.[…] Prove standardizzate come quelle qui proposte sono state criticate in quanto inducono gli insegnanti a dedicare troppo tempo all’addestramento degli studenti in vista della prova: nel mondo anglosassone ci si riferisce a questo problema con il termine “teaching to the test”. Va però osservato che il problema esiste anche nel nostro attuale sistema di valutazione (pensiamo ad esempio a quanto tempo gli studenti dei licei dedicano a fare versioni di scarso interesse intrinseco)».
Son cose che si dicono… La Direttiva n. 74 Del 15 settembre 2008
Il Ministero chiede all’INVALSI di • formulare proposte al Ministro in merito alla definizione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, • avviare un piano di ricognizione delle metodiche adottate a livello internazionale per la valutazione degli insegnanti con particolare riferimento all’uso di detta valutazione a fini premiali di carriera e retribuzione; • Avviare analoga ricognizione per il personale amministrativo, tecnico, ausiliario.
E ancora… • Promuovere la cultura della valutazione con particolare riferimento alle azioni di formazione del personale dirigente e docente, per favorire la piena attuazione dell’autonomia didattica e organizzativa • Supportare la formazione in ogni scuola di una figura di riferimento per la valutazione nazionale e internazionale
Direttiva n. 74 15 settembre 2008 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI • seconda e quinta classe scuola primaria (anno 2008-2009) • prima e terza classe scuola secondaria di primo grado (anno 2009-2010) • seconda e quinta classe scuola secondaria di secondo grado (anno 2010-2011) Aree disciplinari oggetto di valutazione: italiano, matematica e, in seconda istanza, scienze. Sarà opportuno verificare anche la possibilità di predisporre strumenti di valutazione dell’apprendimento della lingua inglese • La somministrazione delle prove dovrà essere effettuata mediante rilevatori esterni
La resistenza individuale «Le prove standardizzate aggiuntive dovranno essere somministrate agli studenti da personale esterno, diverso dagli insegnanti di ciascuna scuola. È naturale, infatti, che gli insegnanti locali abbiano un incentivo ad aiutare i loro studenti o a lasciare che si aiutino gli uni con gli altri copiando, e questo evidentemente falserebbe i risultati della valutazione. L’analisi dei risultati della prova nazionale del 2008, nell’esame di Stato al termine del primo ciclo, ha purtroppo messo in luce che questo rischio è reale e va tenuto presente». (INVALSI - 4 dicembre 2008)
La resistenza collettiva «Da ben tre legislature il Parlamento pone all’ordine del giorno questa riforma senza riuscire a portarla a termine, nonostante i numerosi progetti di legge presentati da tutte le forze politiche». (Introduzione alla legge 953 pag 1)