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Le indicazioni geografiche fra competenze comunitarie ed interessi nazionali: il caso “Bud II”. Avv. Vito Rubino Facoltà di Giurisprudenza Università del Piemonte Orientale.
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Le indicazioni geografiche fra competenze comunitarie ed interessi nazionali: il caso “Bud II” Avv. Vito Rubino Facoltà di Giurisprudenza Università del Piemonte Orientale
Le indicazioni geografiche dei prodotti alimentari sono da sempre al centro di contenziosi fra gli Stati membri e fra la CE e gli Stati membri. La stessa normativa comunitaria adottata nel 1992 che ha creato le DOP - IGP si è resa necessaria per consentire la tutelabilità su scala comunitaria di denominazioni geografiche registrate a livello nazionale che per il principio di territorialità si scontravano spesso con tentativi di imitazione in altri Stati che costringevano i Consorzi di tutela a battaglie difficili e costose. (problema del principio di territorialità)
Il reg. 2081/92 CEE (oggi 510/06 CE) in quest’ottica ha 1) creato un sistema di riconoscimento “europeo” delle I.G. uguale per tutti gli Stati membri; 2) abbinato ai nomi riconosciuti una privativa “europea” 3) costruito un sistema di certificazione pubblica delle caratteristiche e dell’originalità dell’alimento che contribuisce a creare un valore aggiunto (“premium price”) utile alle popolazioni rurali produttrici della DOP - IGP
Come si inseriscono in questo contesto le denominazioni “locali”? 1) la sentenza Warsteiner (7 novembre 2000 in causa n. C-312/98) ha chiarito che l’ambito di applicazione del reg. 2081/92 CEE copre solo i prodotti per i quali esista un legale “agro-ambientale” fra le caratteristiche dell’alimento ed il luogo di origine (c.d. prodotti di “qualità”) 2) al di fuori di questi confini gli Stati membri restano liberi di disciplinare autonomamente le I.G. nel rispetto degli artt. 28- 30 TCE (attuali 34 - 36 TFUE)
Come si inseriscono in questo contesto le denominazioni “locali”? 3) tendenzialmente la Corte ha riconosciuto che la tutela delle indicazioni geografiche nazionali è riconducibile all’eccezione relativa alla proprietà intellettuale ed industriale che ai sensi dell’art. 30 TCE (36 TFUE) può giustificare eccezioni alla libera circolazione delle merci se proporzionate all’effettiva tutela del bene giuridico protetto (cfr. sentenza 18 novembre 2003 in causa n. C-216/01, Budejovicke Budvar, in Raccolta, 2003, I, p. 13617 ss)
Come si inseriscono in questo contesto le denominazioni “locali”? Quindi in linea di principio: > prodotti alimentari di “qualità” > riconoscimento comunitario > tutela estesa a tutto il territorio della U.E. > prodotti tradizionali generici (senza legami agro-ambientali) > non riconoscibili nella U.E. > tutelabili su scala nazionale purché in modo proporzionato (problema dell’identificazione delle misure “proporzionate”. Misure di etichettatura sufficienti?)
Novità portate dalla sentenza BUD II IL CASO: controversia fra la soc. Ceca Budĕjovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale (Birreria Bud di Budweis, Società nazionale) e la società Rudolf Ammersin GmbH controllata da altra società americana, per l’inibitoria all’utilizzo sul territorio austriaco del marchio “American BUD”.
Novità portate dalla sentenza BUD II IL FONDAMENTO GIURIDICO: La soc. Ceca chiedeva l’applicazione di un Accordo bilaterale fra i due Stati (pre-adesione) che li vincolava a proteggere i nomi geografici rispettivamente indicati come noti nella zona di origine (c.d. “estensione” del principio di territorialità). La Rudolf Ammersin contestava la legittimità di un simile accordo, ritenuto in contrasto con la disciplina sulla libera circolazione delle merci e con la successiva mancata richiesta di tutela del toponimo su base comunitaria all’atto di adesione siccome potenzialmente ascrivibile ai prodotti DOP - IGP.
Novità portate dalla sentenza BUD II LA DECISIONE DELLA CORTE: si articola in due distinte riflessioni. 1) COMPATIBILITA’ DELL’ACCORDO CON LA DISCIPLINA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Punto di partenza è l’ipotesi che la denominazione BUD non abbia le caratteristiche per poter essere inquadrata nell’ambito della disciplina delle DOP - IGP (mancanza del legame agro-ambientale). La CGE ritiene in questo caso che l’Accordo bilaterale sia un ostacolo alla libera circolazione delle merci ma possa essere giustificato ex art. 30 (ATT. 36 TFUE).
Novità portate dalla sentenza BUD II Infatti secondo la CGE le denominazioni locali possono essere tutelate ANCHE IN FORMA ASSOLUTA (cioè a prescindere dal rischio di confusione sul mercato) ed anche quando sono INDIRETTE (cioè non contengono in sé toponimi, ma sono identificate come tali) in quanto riconducibili alla materia della P.I. in cui il diritto da proteggere non tollera sfruttamenti da parte di terzi non autorizzati. Naturalmente si tratta di una protezione nazionale o, al più, bilaterale come nel caso di specie. >> nessuna società francese, tedesca, inglese etc. potrebbe pretendere di vendere in Italia la “Torta sbrisolona” fatta all’estero.
Novità portate dalla sentenza BUD II problema: PROPORZIONALITA’? Come declino l’indicazione “tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri”? >> solo nel senso di impedire che una denominazione volgarizzata possa godere di tutela assoluta contro la circolazione di prodotti stranieri (e.g. grissino torinese).
Novità portate dalla sentenza BUD II LA DECISIONE DELLA CORTE: si articola in due distinte riflessioni. 2) ESCLUSIONE DELLA TUTELABILITA’ DELLE DENOMINAZIONI GEOGRAFICHE QUALIFICATE Se la denominazione BUD indica un prodotto di qualità non può essere protetta perché lo Stato Ceco non l’ha registrata come DOP al momento dell’adesione, e, dunque, in forza dell’esclusiva applicazione del reg. 510/06 CE gli accordi o le norme su scala locale dovrebbero essere disapplicati.
Novità portate dalla sentenza BUD II Questa valutazione della CGE discende da: 1) esclusività della disciplina comune in materia di DOP - IGP; 2) individuazione delle I.G. come STRUMENTO DELLA PAC; 3) impossibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre norme competitive con questo sistema >> ergo >> le I.G. di prodotti di qualità NON POSSONO ESSERE TUTELATE A LIVELLO NAZIONALE CON NORME CHE LE COSTRUISCANO COME TALI.
Novità portate dalla sentenza BUD II SIGNIFICA CHE NON HO ALCUNA POSSIBILITA’ DI PROTEGGERLE? Secondo l’Avv. Generale COLOMER sì 129. Ritengo che il regolamento n. 510/2006 escluda qualsiasi tutela nazionale o bilaterale di indicazioni geografiche qualificate nel suo ambito di applicazione. Pertanto, una denominazione che ricada in detto ambito e non sia stata notificata alla Commissione non può essere tutelata da uno o più Stati membri in modo autonomo e rimane priva di tutela; tuttavia tale circostanza non discende unicamente, come pare suggerire la questione pregiudiziale, dalla mancata registrazione dell’indicazione, ma dal carattere esclusivo del sistema comunitario. > Conseguenza: paradosso. TUTELA ASSOLUTA generiche, NESSUNA TUTELA qualificate.
Novità portate dalla sentenza BUD II SIGNIFICA CHE NON HO ALCUNA POSSIBILITA’ DI PROTEGGERLE? Ogni denominazione qualificata è alla base anche una indicazione geografica semplice > tutela P.I. A SUPPORTO: DIR. 2000/13 CE ARTT. 2 – 18 (sent. Severi10 settembre 2009 in causa n. C-446/07 > diritto degli Stati m. di vietare l’uso improprio di indicazioni geografiche nel contesto della dir. 2000/13 CE anche con riferimento a prodotti che stanno per essere tutelati a livello comunitario) DISCIPLINA SULLA PUBBLICITA’
Novità portate dalla sentenza BUD II reg. 510/06 CE > politica agricola > mira a creare uno strumento dell’innalzamento del reddito delle popolazioni rurali. >> ergo >> non è possibile creare strumenti nazionali alternativi per valorizzare con certificazioni pubbliche di qualità (De.C.O. se impostate male) i prodotti locali favorendoli sul mercato; Reg. 510/06 CE > NON ARMONIZZA I SISTEMI DI CONTRASTO ALLE FRODI COMMERCIALI >> restano compito degli Stati membri.
Novità portate dalla sentenza BUD II controprova: il reg. 510/06 CE rispetta la disciplina generale in materia di etichettatura degli alimenti ove è VIETATO ingannare sull’origine del prodotto. Perché non dovrei poter contrastare le frodi sull’etichettatura di prodotto? >> cfr. sentenza Severi 10 settembre 2009 in causa n. C-446/07 > diritto degli Stati m. di vietare l’uso improprio di indicazioni geografiche nel contesto della dir. 2000/13 CE anche con riferimento a prodotti che stanno per essere tutelati a livello comunitario