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La legge 241 nei suoi mutamenti storici

PERCORSO FORMATIVO NORMATIVA COMUNITARIA: IMPRESA IN UN GIORNO II MODULO: La ricaduta della Direttiva Servizi sugli Albi e Ruoli ed Elenchi camerali anche alla luce delle modifiche dell’art. 19 della L. 241/90 introdotte dalla L. 69/09 e successive norme.

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Presentation Transcript


  1. PERCORSO FORMATIVO NORMATIVA COMUNITARIA: IMPRESA IN UN GIORNO II MODULO:La ricaduta della Direttiva Servizi sugli Albi e Ruoli ed Elenchi camerali anche alla luce delle modifiche dell’art. 19 della L. 241/90 introdotte dalla L. 69/09 e successive norme La legge 241 nei suoi mutamenti storici Seminario 27 maggio 2010 Marco Maceroni – Direttore Divisione XXI Mi.S.E. C.M. Universitas Mercatorum - Roma

  2. La legge 241 nei suoi mutamenti storici Provvedimento espresso, silenzio assenso e DIA Le novità della legge 69 L’autotutela La nuova DIA e le iscrizioni abilitanti (la circolare ministeriale 3625/C) La nuova 241 e gli albi e ruoli camerali Piano dei lavori

  3. La legge sul procedimento amministrativo • La codificazione del diritto amministrativo • Il diritto al giusto procedimento • Il diritto all’esito del procedimento • Il diritto alla motivazione del provvedimento (negativo) • Le formule diverse dal provvedimento “tipico” La legge sul procedimento amministrativo MM

  4. La legge è oggetto di numerose rivisitazioni parziali e settoriali (CdS) • La prima riforma organica arriva solo con la legge 15/2005 • Seguita a ruota da altra riforma “semi”organica DL 35/05 convertito in Legge 80/05 • Le due norme riscrivono integralmente la disciplina del procedimento amministrativo in punti strategici La storia della legge MM

  5. La legge è oggetto di ulteriori interventi normativi • Leggi finanziarie • Leggi di settore (legge Bersani) • Fino all’ultimo integrale: legge 69/09 Gli ulteriori interventi MM

  6. Non sempre le modifiche seguono un filo comune chiaro ed evidente • Talora (il caso è lampante nel 2005) il Parlamento ed il Governo intervengono nel giro di due mesi sulla stessa materia perseguendo finalità completamente differenti • Talora il legislatore reinterviene più volte per affermare il medesimo concetto, senza alcuna sostanziale variazione (CdS telematica) Esiste un’organicità delle modifiche? MM

  7. Talora tuttavia sembra seguirsi un filo generale e gli interventi sulla 241 sono solo anticipatori di riforme più generali • DIA • Ex art. 19 dopo la legge 80 • Ex art. 38 DL 112/08 • Ex direttiva 123/06/CE (direttiva servizi) • Ex art. 19 dopo la legge 69/09 • Ex art. 85 del decreto legislativo 59/2010 Esiste un’organicità delle modifiche? MM

  8. La legge 241 nasce buon’ultima tra le leggi sul procedimento amministrativo dei grandi paesi UE di diritto comune • Germania ed Austria hanno addirittura una “super 241” che è la legge del diritto amministrativo • La 241 nasce perché in Italia il diritto amministrativo era sostanzialmente “prassi” nel senso deteriore del termine. La legge 241 tra italia e europa MM

  9. L’UE punta invece ad un rapporto di parità tra cittadino e p.a., ed invita a fissare i paletti di tale rapporto • Noi recepiamo l’invito della UE alla parità, come necessità di normare il procedimento. • Perciò la legge 241 appare come la disciplina dei rapporti tra p.a. e cittadino e come legge sui diritti del cittadino/impresa “utente” e non più suddito. La legge 241 tra italia e europa MM

  10. Questo è quello che l’UE, nel tentativo di ravvicinamento tra i paesi a diritto amministrativo e quelli di common law, richiedeva negli anni 80/90. • Ma oggi l’UE chiede ben altri avanzamenti. • Prima ancora però l’OCSE invitava l’Italia a rendere più snelli i rapporti “burocratici”, semplificando i procedimenti e liberalizzando determinate attività di impresa La legge 241 tra italia e europa MM

  11. Se spostiamo lo sguardo dalla legge 241 alla materia: procedimento amministrativo (amministrato dalle CCIAA – in specie registro delle imprese e albi e ruoli) gli interventi in tal senso sono numerosi: • Dalla legge 340/00 • Alle leggi di semplificazione (558, 247…) • Alla liberalizzazione (Commercio, Bersani I – soppressione Commissioni mediatori e ARC – REC…) • Alla liberalizzazione (Bersani II – pulizie e facchinaggio) • Alla liberalizzazione (Bersani III – albi e ruoli camerali) Semplificazioni e liberalizzazioni MM

  12. Tale è dunque l’ambito (almeno che ci interessa) alla vigilia della legge 69 (peraltro ampiamente anticipata dal progetto Nicolais della scorsa legislatura). Interviene però un elemento dirompente che impone da fuori una brusca sterzata La direttiva servizi (123/2006/CE) e il decreto 59 Torniamo alLa legge 241 tra italia e europa MM

  13. Il provvedimento espresso Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Questo era ed è l’incipit della legge 241. MM

  14. Il provvedimento espresso L’obbligo si configura come norma di principio: il legislatore ha inteso canonizzare l'efficacia dell'obbligo di provvedere, già esistente nell'ordinamento, con esclusione di ogni forma di insabbiamento di procedimenti, anche nelle fasi subprocedimentali, dando, così, applicazione generale a regole che sono attuazione, sia pure non esaustiva, del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione negli obiettivi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e tempestività dell'azione amministrativa, quali valori essenziali in un ordinamento democratico MM

  15. Il provvedimento espresso Il Consiglio di Stato Sez. V, Sent. n. 5499 del 22-10-2007 afferma che ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/90, la P.A. ha il dovere di pronunciarsi sull'istanza del privato, indipendentemente dalla pretesa sostanziale dedotta dal medesimo.

  16. Il provvedimento espresso La Cassazione Sez. I, sent. n. 7472 del 20-04-2004 ha affermato che in tema di immigrazione, la conclusione negativa della procedura di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, di cui al decreto legge 9 settembre 2002, n. 195 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222), non può ritenersi avverata "per facta concludentia", occorrendo che al richiedente sia comunicato, con atto scritto e ad esternazione formale, l'esito negativo della stessa; in difetto di tale comunicazione, la quale non conosce equipollenti, la procedura non può ritenersi conclusa e il prefetto non può riassumere l'esercizio del suo potere espulsivo nei confronti dello straniero privo del permesso di soggiorno. MM

  17. Il provvedimento espresso La mancata emanazione di un provvedimento espresso è sanzionata penalmente, ovviamente se si è in presenza di procedimento Il reato di rifiuto di atti di ufficio, di cui all'art. 328, comma 2, cod. pen., nel caso di mancata apertura di un procedimento amministrativo, non sussiste in presenza di qualsiasi domanda che prospetti la competenza dell'ufficio cui è rivolta, ma solo quando - in base alle fonti che disciplinano l'attività amministrativa - sussista un obbligo di procedimento derivante dall'idoneità della domanda. (Fattispecie in cui il Sindaco di un Comune, al quale erano state rivolte istanze e diffide volte ad ottenere la regimentazione di una strada interpoderale e a conoscere l'iter ed il responsabile del procedimento è stato assolto dal reato di cui all'art. 328, comma 2, cod. pen. citato, non sussistendo la competenza del Comune a provvedere sulla richiesta in questione). Cassazione Penale Sez. VI, sent. n. 11515 del 15-12-1997 MM

  18. Il provvedimento espresso Dunque nella struttura originaria il provvedimento espresso esplicita il cd. diritto al provvedimento (motivato) fondamento della intera “nuova” disciplina sul procedimento amministrativo, e rappresenta lo “standard”, il modello tipico dell’agire dell’amministrazione, che ad istanza deve rispondere con il provvedimento, che in quanto atto (scritto) è impugnabile. MM

  19. Il silenzio Se dunque la regola è il provvedimento, il silenzio della p.a. come va valutato? Silenzio rifiuto (inadempimento) Silenzio rigetto Silenzio accoglimento (assenso) MM

  20. Il silenzio Se dunque la regola è il provvedimento, il silenzio della p.a. come va valutato? Silenzio rifiuto (inadempimento) Silenzio rigetto Silenzio accoglimento (assenso) MM

  21. Il silenzio rifiuto La p.a. non si esprime pur avendone l’obbligo: è una situazione patologica di inerzia della p.a. Il silenzio è “impugnabile” La p.a. non perde il potere di pronunziarsi MM

  22. Il silenzio rigetto La p.a. non si esprime pur avendone l’obbligo, ma l’inerzia della p.a. è prevista dalla norma come esito “normale “ del procedimento Il silenzio è “impugnabile” La p.a. non perde il potere di pronunziarsi MM

  23. Il silenzio assenso La p.a. non si esprime pur avendone l’obbligo: è una situazione fisiologica di inerzia della p.a. La p.a. perde il potere di pronunziarsi perché il silenzio è (rectius: vale) provvedimento (ma può agire in autotutela). MM

  24. Il silenzio assenso • Trova applicazione tutta la disciplina (della 241) comunemente applicabile al provvedimento espresso • Ad es art. 18 • Ad es art. 10-bis • È impugnabile “l’autotutela della p.a.” e da parte dei controinteressati il silenzio MM

  25. Il silenzio assenso In sostanza l’elemento più importante è che il silenzio assenso è una modalità semplificata di conseguimento dell’autorizzazione, vale a dire un’altra faccia della medaglia rispetto al provvedimento espresso, del quale ha la natura e col quale condivide tutti i principi. MM

  26. Il silenzio assenso E il provvedimento espresso, che nella legge 241 originaria era la regola, dopo il 2005 diviene la eccezione, giacchè il sil-ass è la regola dell’agire amministrativo. MM

  27. La dichiarazione di inizio attività È l’istituto che più esce rivoluzionato dalle continue modifiche alla legge 241. Da denuncia a dichiarazione Da contestuale a preventivo Da preventivo a “anche” contestuale … a contestuale “ove non”… MM

  28. La dichiarazione di inizio attività art. 3 del dl 35/05 1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: «Art. 19. Dichiarazione di inizio attività. 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. MM

  29. La dichiarazione di inizio attività art. 3 del dl 35/05 2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato. 4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti. MM

  30. La dichiarazione di inizio attività art. 9 legge 69/09 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni 2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente MM

  31. La dichiarazione di inizio attività art. 9 legge 69/09 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato 4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti. 5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20 MM

  32. La natura della dia Sulla natura giuridica della d.i.a due sono le tesi che si contendono il campo. a) Tesi della natura di atto amministrativo abilitativo tacito. La d.i.a è considerata una fattispecie a formazione successiva, configurabile come un atto amministrativo tacito che si forma in presenza di alcuni presupposti formali e sostanziali e per effetto del decorso del termine assegnato all’amministrazione per esercitare il potere inibitorio. Argomentazioni: - dato letterale dell’art. 19 (prima della sua riscrittura da parte della L. n. 80/2005) nella parte in cui afferma che "l’atto di consenso si intende sostituitoda una denuncia di inizio attività" (l'espressione è intesa nel senso che la dichiarazione del privato è equiparata ad un atto amministrativo di consenso ed è fonte della legittimazione del soggetto a svolgere l’attività) (T.A.R Veneto, Sez. II, 20 giugno 2003, n. 3405; T.A.R. Veneto,10 settembre 2003,n. 4722; T.A.R. Lombardia, Brescia, 1 giugno 2001, n. 397); - innovazione introdotta dalla L. 80/2005: esercizio da parte della PA di poteri in autotutela (l'attribuzione alla PA del potere di intervenire in autotutela sembra qualificare la d.i.a. come atto amministrativo di primo grado sul quale sono destinati ad incidere i provvedimenti di revoca e annullamento, quali atti di secondo grado) (TAR Abruzzo Pescara 1 settembre 2005, n. 494; TAR Piemonte 19 aprile 2006, n. 1885) MM

  33. La natura della dia b) Tesi della natura di atto privato. La d.i.a è considerata un atto formalmente e soggettivamente non amministrativo, in quanto non proveniente da una PA. Si afferma che in tal caso non viene in rilievo l'esercizio di una potestà pubblicistica, né un provvedimento amministrativo in forma tacita (cd. silenzio-assenso). Gli unici provvedimenti rinvenibili nella fattispecie sono quelli, meramente eventuali, che la PA può emanare, nel termine di legge, per impedire la prosecuzione dell'attività o per imporre la rimozione degli effetti, ovvero quelli adottati in autotutela anche successivamente alla scadenza di tale termine. Secondo tale tesi, la legittimazione all’esercizio dell’attività non si fonda su un atto di consenso della PA, bensì direttamente nella legge. Argomentazioni: - ratio dell'istituto: introduzione di un regime di liberalizzazione di determinate attività presentanti un minor impatto sugli aspetti pubblicistici (quale per esempio, l'assetto del territorio), con la conseguenza che per l'esercizio delle stesse non è necessaria l'emanazione di un titolo provvedimentale di legittimazione. (Cons. Stato, Sez. IV 3916/2005; TAR Campania-Napoli Sez. III 27 gennaio 2006 n. 1131; T.A.R. Marche, 3 febbraio 2004, n. 58;Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2002, n. 4453) MM

  34. La natura della dia La DIA si configura come un atto di iniziativa privata e la legittimazione all’esercizio dell’attività non è fondata su un atto di consenso della P.A., ma trova la propria fonte direttamente nella legge. Secondo un altro orientamento, invece, la DIA costituirebbe una fattispecie complessa o a formazione successiva, che vede un atto amministrativo tacito formarsi in presenza di alcuni presupposti formali e sostanziali e per effetto del decorso del tempo assegnato all’amm.ne per l’esercizio del potere inibitorio. Aderire all’uno o all’altro indirizzo interpretativo comporta alcune rilevanti conseguenze in punto di tutela per il terzo danneggiato. Muta, in particolare, l’oggetto del giudizio: la giurisprudenza, alquanto divisa sul punto, ha individuato l’oggetto del giudizio di impugnazione ora direttamente nella DIA, ora nel comportamento inerte tenuto dall’amm.ne dopo la presentazione della dichiarazione, ora nel silenzio sulla richiesta di intervento in autotutela, ora nel silenzio sulla richiesta di esercizio del potere sanzionatorio. Consiglio di Stato, sentenza 3586 del 19 giugno 2006 MM

  35. La natura della dia Ma CdS 5 aprile 2007 n. 1550 La d.i.a. non è uno strumento di liberalizzazione dell’attività, come da molti sostenuto, ma rappresenta una semplificazione procedimentale, che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo a seguito del decorso di un termine (30 giorni) dalla presentazione della denuncia; la liberalizzazione di determinate attività economiche è cosa diversa e presuppone che non sia necessaria la formazione di un titolo abilitativo. MM

  36. DIA La p.a. è in una posizione di inerzia ex lege Trenta giorni Inizio attività CIA La p.a. opera i controlli (30 giorni) assegna eventualmente un termine perconformarsi Si consolida La P.a. inibisce autotutela La dia dopo la legge 80 (modello tradizionale) MM

  37. Possibili applicazioni: avanzata Il problema è come gestire la fase DIA e collegarla alla CIA, considerato che l’art. 19 non dice “entro 30 gg.”, ma “decorsi 30 gg.”, quindi anche dieci anni dopo. Una soluzione potrebbe essere la seguente, che parte dall’art. 19, ma applica l’intera 241. La CCIAA, accetta le dichiarazioni ex comma 1, protocollandole. Secondo il proprio modello organizzativo almeno una volta ogni 30 gg. fa un provvedimento espresso, per ognuna delle dichiarazioni presentate nei 30 gg. precedenti. Il provvedimento espresso lo inserisce in una sorta di albo-elenco non istituzionale, al quale si assocerà, mano mano che pervengono, le comunicazioni di cui al comma 2, che possono arrivare al 31° giorno, come al giorno xy. MM

  38. Possibili applicazioni: avanzata L’utilità del provvedimento espresso, che certo non è contemplato nel 1 comma, risiede in ciò, che in primo luogo si ha sempre l’autotutela, in secondo luogo si può gestire uno pseudo albo – elenco. C’è però soprattutto un valore aggiunto: il problema maggiore della compatibilità art. 19 – 558 è data dai regimi assolutamente differenti delle interdizioni. Con il provvedimento espresso sopra citato la CCIAA si toglie una volta per tutte il problema, salva sempre l’autotutela richiamata dalla legge e comunque principio inevitabile dell’azione amministrativa. In questo modo si supera anche quello che a mio avviso era il maggior scoglio d’applicazione della “nuova” disciplina dell’art. 19, e cioè il fatto che non solo non semplificava, ma ritardava l’avvio dell’attività almeno di trenta giorni. Torniamo momentaneamente alla prima fase. Se ad es. la CCIAA, prende come periodo di riferimento il mese civile, partendo dal 1 di ogni mese, avrà dichiarazioni presentate nell’arco del mese stesso. Anche considerando che si decida (ogni camera poi secondo le proprie dimensioni e organizzazione disporrà se la decisione avvenga in “camera di consiglio” o solo da parte del responsabile del procedimento) una volta al mese e cioè il trenta, ci saranno soggetti che vedranno “riconosciuti i propri requisiti” dopo 30 gg., ma anche chi se li vede riconosciuti dopo 1 giorno. Il provvedimento espresso, infatti, a nostro modo di vedere si sostituisce al termine dei 30 gg. del secondo comma, che diventa suppletivo, nel senso che scatta solo in assenza di un provvedimento, concretizzando una fattispecie atipica di silenzio assenso. La regola è quella dettata dal comma 1 dell’art. 2 (della 241), e non dal comma 3 . Inoltre la disciplina appare realmente semplificatoria (per le imprese) nel senso che risulterebbe bypassata (in quanto sostituita dal provvedimento) anche la normativa del 558 in tema di verifiche d’ufficio del possesso dei requisiti, con la doppia iscrizione provvisoria – definitiva. MM

  39. Possibili applicazioni: avanzataparere a cciaapz 7-nov-2008 “Ad avviso di questa Amministrazione, d'altra parte, ciò non impedisce che, al fine di garantire la continuità dell'attività svolta per il tramite del compendio oggetto di conferimento, codesta Camera di commercio, cui la normativa in riferimento rimette la titolarità del procedimento in parola, valuti, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, la possibilità di emettere prima dello scadere del termine di trenta giorni previsto dall'art. 19, c. 2, della legge n. 241, un provvedimento espresso con cui si constati il possesso dei requisiti dichiarati. Siffatta applicazione della norma, nell'ottica di una interpretazione evolutiva ed indirizzata ad un favor nei confronti della libertà di impresa e della concorrenza, appare in linea con i principi generali dell'attività amministrativa indicati nell'art. 1 della medesima legge n. 241, e particolarmente opportuna, in casi quali quello in esame, in cui risulta importante garantire la continuità dell'attività pur nella discontinuità dei soggetti che esercitano la stessa”. MM

  40. DIA La p.a. è in una posizione proattiva Entro trenta giorni (al massimo) Provvedimento CIA Atto dovuto La p.a. ha già operato i controlli Si consolidaLa P.a. inibisce autotutela La dia dopo la legge 80 (modello evoluto) MM

  41. Il nuovo articolo 19 I commi da 4 a 6 dell’articolo 9 della legge n. 69 del 2009 hanno introdotto rilevanti novità nella struttura della procedura nota come “dichiarazione di inizio attività” di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. MM

  42. Il nuovo articolo 19 comma 2 «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attivitàpuòessere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente».

  43. Il nuovo articolo 19 comma 3 «L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione,adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni».

  44. L’art. 19 e le iscrizioni abilitanti La Circolare 3625/C in modo chiaro e netto afferma che: Non sembrano sussistere dubbi sull’applicabilità dell’art. 19 novellato alle attività regolamentate sopra richiamate, sembrando pacifica la loro riconducibilità alla “prestazione di servizi” di cui alla direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (v., in particolare, articolo 2, “Campo di applicazione”, della direttiva). MM

  45. L’art. 19 e le iscrizioni abilitanti Circa poi la concreta articolazione della procedura “Dichiarazione inizio attività” relativamente alle ripetute attività regolamentate, a seguito delle evidenziate novità normative, sembra evidente che intendimento del legislatore fosse quello di rendere detta procedura più adattabile alle esigenze delle imprese, pur nella conferma del principio della contestualità della “comunicazione” rispetto al concreto avvio dell’attività. MM

  46. L’art. 19 e le iscrizioni abilitanti Così, se l’articolazione ordinaria resta quella che prevede la presentazione in via prioritaria della “dichiarazione” della volontà di intraprendere una determinata attività e di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, e la successiva presentazione della “comunicazione” di concreto e contestuale avvio dell’attività, per presentare la “comunicazione” l’impresa non è più tenuta ad attendere 30 giorni dalla presentazione della “dichiarazione”: potrà infatti presentare la “comunicazione” in un qualsiasi momento successivo alla “dichiarazione”. MM

  47. L’art. 19 e le iscrizioni abilitanti Ma la novità più rilevante consiste nella possibilità (c. 2, ultimo periodo) di iniziare l’attività contestualmentealla presentazione della “dichiarazione”. A tale riguardo, visto anche il tenore del primo periodo del comma 3, deve ritenersi che in tal caso l’impresa non sia tenuta a presentare una autonoma “comunicazione” di avvio attività, ma che l’intenzione di intraprendere l’attività contestualmente alla presentazione della “dichiarazione” possa essere manifestata nell’ambito della “dichiarazione” medesima. MM

  48. L’inibitoria Circa poi il termine per l’adozione da parte della CCIAA dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, il termine è di trenta giorni dalla presentazione della “comunicazione” ovvero della “dichiarazione”, nel caso in cui l’avvio dell’attività sia contestuale a quest’ultima.

  49. L’inibitoria Tale indicazione trova giustificazione, oltre che in ragioni di favore per le imprese, anche nella constatazione che le norme speciali regolanti tali procedimenti (v. artt. da 7 a 10 del D.P.R. n. 558/1999) sono strutturate sulla falsariga dell’articolo 19 cit. L’articolo 11, c. 1, del D.P.R. n. 558 cit. recita, infatti: «Alle procedure di cui agli articoli 7, 9 e 10 del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

  50. DIA La p.a. è in una posizione d’attesa Entro trenta giorni CIA La p.a. opera i controlli Si consolidaLa P.a. inibisce autotutela FLOW CHART RIASSUNTIVO MM

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