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Che cosa è “diritto ” ?. Alla ricerca di una definizione. Una prima partizione. Il diritto in senso “oggettivo” (- il complesso di regole della condotta; - la scienza che studia il predetto sistema di regole) Il diritto in senso “soggettivo ”
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Che cosa è “diritto” ? Alla ricerca di una definizione
Una prima partizione • Il diritto in senso “oggettivo” (- il complesso di regole della condotta; - la scienza che studia il predetto sistema di regole) • Il diritto in senso “soggettivo” ( - le varie forme delle pretese dei soggetti; i diritti soggettivi)
Il diritto “in senso soggettivo” • Una definizione approssimativa: pretesa, contemplata da una norma del diritto oggettivo, che la riconosce e la tutela in favore di un soggetto nei confronti di altri soggetti e dei pubblici poteri
Il diritto, anzi i diritti del soggetto :una partizione fondamentale • Le libertà (i diritti di) (- prevalenza dell’aspetto “negativo”; - pretese al libero svolgersi di proprie facoltà, senza costrizioni (es.: libertà personale, libertà di circolazione)
Una partizione fondamentale : segue • Gli altri diritti (- prevalenza dell’aspetto “positivo”): - pretesa a determinati beni, servizi, prestazioni
Gli altri diritti : segue Alcune tipologie: a) I diritti sociali I diritti a prestazioni positive dello Stato e dei pubblici poteri (es.: diritto allo studio; il diritto all’assistenza sanitaria) b) I diritti politici I diritti alla partecipazione alla vita politica ed alla formazione delle decisioni pubbliche (es.: il diritto di voto)
- I diritti dei soggetti e le forme di stato : rinvio - Le altre “forme” delle pretese dei soggetti : le cd situazioni giuridiche soggettive (rinvio)
Il diritto in senso oggettivo • Un complesso di regole della condotta …la cui funzione è disciplinare la convivenza, favorire regolarità, rendere prevedibile e certo lo svolgersi delle relazioni umane e le soluzioni dei conflitti, sottrarre parzialmente l’uomo all’incertezza del futuro
Le regole della condotta • Le regole morali e/o religiose • le regole sociali • le regole giuridiche
I caratteri differenziali delle norme giuridiche • Esteriorità • Coercibilità e sanzione • Bilateralità o plurilateralità • Effettività • Generalità (nello spazio e nel tempo) ed astrattezza (impersonalità)
Dalla norma giuridica all’ordinamento giuridico • Le norme giuridiche sono soltanto quelle che lo stesso ordinamento giuridico riconosce come tali • L’ordinamento giuridico come “insieme di norme giuridiche” che organizzano una società o un corpo sociale in vista del perseguimento dei fini del medesimo corpo sociale
La pluralità degli ordinamenti giuridici • La pluralità degli insiemi di norme in cui siamo immersi (es.: cittadini italiani, cittadini europei, fedeli di una religione, appartenenti ad una società sportiva etc.) • La questione dei rapporti fra gli ordinamenti giuridici
Le possibili relazioni fra un ordinamento ed altro ordinamento separato • 1) l’ordinamento riconosce l’ordinamento separato come tale (altro da sé); • 2) l’ordinamento riconosce l’ordinamento diverso come soggetto di diritto ; • 3) l’ordinamento ignora il diverso ordinamento