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Seminario di diritto processuale civile

Seminario di diritto processuale civile. I MEZZI DI IMPUGNAZIONE. non accontentarsi di un unico grado di giudizio, che potrebbe essere viziato da errori. Conseguire lo scopo fondamentale del giudizio di cognizione, ossia la certezza.

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Seminario di diritto processuale civile

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  1. Seminario di diritto processuale civile I MEZZI DI IMPUGNAZIONE

  2. non accontentarsi di un unico grado di giudizio, che potrebbe essere viziato da errori Conseguire lo scopo fondamentale del giudizio di cognizione, ossia la certezza I mezzi di impugnazione contemperano due esigenze contrastanti:

  3. Tutti gli ordinamenti moderni adottano una soluzione di compromesso: • Definitività e non ripetibilità del giudizio dopo l’eventuale espletamento di una sola sua rinnovazione (doppio grado di giurisdizione) • Previsione di un altro eventuale giudizio di controllo sulla legalità delle prime due fasi

  4. Art. 323 c.p.c: mezzi di impugnazione “ I mezzi per impugnare le sentenze , oltre al REGOLAMENTO DI COMPETENZA (artt. 42 ss.) nei casi previsti dalla legge, sono: • l’APPELLO (artt.339 ss.) • il RICORSO PER CASSAZIONE (artt. 360 ss.) • la REVOCAZIONE (artt.395 ss.) • l’OPPOSIZIONE DI TERZO (artt. 404 ss.)”

  5. L’ART. 324 C.P.C. PREVEDE, PERTANTO, UNA SERIE LIMITATA DI MEZZI DI IMPUGNAZIONE ATTRAVERSO L’ESERCIZIO EFFETTIVO DELLA SERIE DI IMPUGNAZIONI O ATTRAVERSO L’IMPLICITA ACCETTAZIONE DELLA PRONUNCIA A SEGUITO DEL MANCATO ESERCIZIO DEL POTERE DI IMPUGNAZIONE (decorso dei termini) SI CONSEGUE L’INCONTROVERTIBILITA’DELLA PRONUNCIA STESSA

  6. L’incontrovertibilita’ della sentenza: se la sentenza non riguarda solo il rito “COSA GIUDICATA FORMALE”(formale = processuale) + “COSA GIUDICATA SOSTANZIALE”

  7. COSA GIUDICATA SOSTANZIALE IL GIUDICATO • COSA GIUDICATA FORMALE: SITUAZIONE IN FORZA DELLA QUALE NESSUN GIUDICE PUO’ PRONUNCIARSI SUL DIRITTO SUL QUALE E’ GIA’ INTERVENUTA UNA PRONUNCIA CHE ABBIA ESAURITO LA SERIE DEI POSSIBILI RIESAMI ( o MEZZI DI IMPUGNAZIONE ORDINARI) L’ACCERTAMENTO PASSATO IN GIUDICATO FA STATO AD OGNI EFFETTO TRA LE PARTI, I LORO EREDI E I LORO AVENTI CAUSA Art. 2909 c.c. Art. 324 c.p.c.

  8. ART. 324 C.P.C. COSA GIUDICATA FORMALE: “SI INTENDE PASSATA IN GIUDICATO LA SENTENZA CHE NON E’ PIU’ SOGGETTANE’ A REGOLAMENTO DI COMPETENZA, NE’ AD APPELLO, NE’ A RICORSO PER CASSAZIONE, NE’ A REVOCAZIONE PER I MOTIVI DI CUI AI NUMERI 4) E 5) DELL’ART.395” Sia che i diversi gradi di giudizio si siano effettivamente svolti, sia che le parti abbiano rinunciato ad essi

  9. “DEDOTTO” “DEDUCIBILE” IL GIUDICATO COPRE: e La sentenza passata in giudicato rende incontestabile, a seconda dei casi, l’esistenza (o il modo di essere) o l’inesistenza del diritto o dello status oggetto della decisione, impedendo che di essa possa tornare a discutersi, in un successivo processo, sulla base di fatti che erano stati già dedotti nel giudizio in cui è stata resa la sentenza, oppure che avrebbero potuto essere fatti valere già in quel giudizio

  10. ESTERNO giudicato formatosi in un processo diverso solo le sentenze di merito e le pronunce di rito della Cassazione su giurisdizione e competenza producono un giudicato esterno IL GIUDICATO • INTERNO: giudicato formatosi nello stesso processo tutte le sentenze producono il giudicato interno (anche le sentenze di rito sono vincolanti all’interno dello stesso processo)

  11. OGGETTO DEL GIUDICATO Tendenzialmente l’oggetto del giudicato coincide con l’oggetto della domanda e con l’oggetto del processo. La non coincidenza può essere secundum iuscontra ius errore del giudice per esempio nelle ipotesi di pluralità di domande tra loro alternative o condizionate (il giudice affronta e decide la seconda domanda a seconda dell’esito della prima) ai fini del giudicato rileva il quid decisum (cioè l’oggetto della sentenza) e non il quid disputatum (cioè l’oggetto della domanda) nel nostro ordinamento, a differenza del sistema formulare romano, non esiste alcuna preclusione da res in iudicium deducta

  12. Oggetto di impugnazione sono le sentenze Gli altri provvedimenti del giudice, in particolare le ordinanze, non sono autonomamente impugnabili, poiché refluiscono nella sentenza. Il giudice con la sentenza ha il potere di riesaminare le questioni risolte con ordinanza. Art. 177 c.p.c. : EFFETTI E REVOCA DELLE ORDINANZE “Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Salvo quanto disposto dal comma seguente, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.

  13. Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate: le ordinanze pronunciate sull’accordo delle parti in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l’accordo di tutte le parti le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge (es. ordinanza sulla ricusazione, art. 53 c.p.c.) le ordinanze per le quali la legge disponga uno speciale mezzo di reclamo Art. 177 c.p.c. 3° comma

  14. CONDIZIONI delle IMPUGNAZIONI contro le sentenze INTERESSE AD AGIRE = INTERESSE AD IMPUGNARE: SOCCOMBENZAche si sviluppa in una critica al provvedimento (motivi di impugnazione) POSSIBILITA’ GIURIDICA DI IMPUGNAZIONE: esistenza di un PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE: QUALITA’ DI PARTE NELLA PRECEDENTE FASE DEL PROCESSO (salva la situazione di chi è legittimato a proporre l’opposizione di terzo) se mancano questi requisiti, l’impugnazione è INAMMISSIBILE

  15. Principio di CONSUMAZIONE dell’impugnazione L’impugnazione dichiarata INAMMISSIBILE (per difetto delle condizioni dell’impugnazione, per decorrenza del termine, per inosservanza dell’ordine del giudice di integrazione del contraddittorio...) NON PUO’ ESSERE RIPROPOSTA, anche se non ancora decorso il termine previsto dalla legge

  16. TERMINE BREVE (art. 325 c.p.c.) TERMINE LUNGO (art. 327 c.p.c.) TERMINI per la proposizione delle impugnazioni Applicabile, solo per le impugnazioni ordinarie, quando non decorre il termine breve o quando quest’ultimo non sia ancora scaduto

  17. 30 GIORNI x proporre appello, revocazione e opposizione di terzo di cui all’art. 404, II comma cpc 60 GIORNI per proporre il ricorso per cassazione e per la revocazione delle sentenze della Cassazione – art. 391 bis TERMINI BREVI per le IMPUGNAZIONI (art. 325 c.p.c.) TERMINI PERENTORI

  18. Per le impugnazioni ordinarie il termine decorre dalla NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA* principio dell’UNITARIETA’ DEL TERMINE PER L’IMPUGNAZIONE: dal perfezionamento della notifica della sentenza il termine breve decorre sia per il notificante che per il notificato DECORRENZA dei TERMINI BREVI per le IMPUGNAZIONI (art. 326 c.p.c.) Art. 285: la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’art. 170 I (notifica al procuratore costituito) e III comma (notifica presso la residenza o domicilio eletto della parte costituita personalmente) * eccezione: regolamento di competenza; termine decorre dalla COMUNICAZIONE della sentenza

  19. Per le impugnazioni straordinarie (proponibili anche avverso sentenze passate in giudicato)di cui all’art. 395 n. 1), 2), 3), 6), 397 e 404 II comma cpc, il termine decorre da: - giorno in cui si è scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al n. 6) dell’art. 395 o il PM ha avuto conoscenza della sentenza DECORRENZA dei TERMINI BREVI per le IMPUGNAZIONI (art. 326 c.p.c.) il termine decorre, dunque, dalla scoperta del vizio occulto

  20. DECORRENZA dei TERMINI BREVI CONTRO gli EREDI della PARTE DEFUNTA (art. 328 c.p.c.) • Se durante la decorrenza del termine breve si verifica uno degli eventi interruttivi di cui all’art. 299 c.p.c. (morte, perdita della capacità di stare in giudizio – es. x fallimento- di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza) il termine stesso è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento della RINNOVAZIONE della NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA. La rinnovazione può essere effettuata agli EREDI collettivamente ed impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto. N.B. la Corte Cost. ha dichiarato l’art. 328 illegittimo nella parte in cui non prevede l’interruzione del termine anche per eventi che colpiscano il procuratore costituito (morte, radiazione o sospensione dall’albo)

  21. DECORRENZA del TERMINE LUNGO per le IMPUGNAZIONI ORDINARIE (art. 327 c.p.c.) • Indipendentemente dalla notificazione della sentenza , l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4) e 5) dell’art. 395 non possono proporsi decorso il termine di UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione – art. 164 - o della notificazione di essa – art. 160 – e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292

  22. DECORRENZA del TERMINE LUNGO CONTRO gli EREDI della PARTE DEFUNTA (art. 328 c.p.c., terzo comma) • Se uno degli eventi interruttivi di cui all’art. 299 cpc si verifica dopo i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, il termine lungo è prorogato per tutte le parti di altri 6 mesi dal giorno dell’evento

  23. Errores in procedendo: violazione delle norme che disciplinano l’attività delle parti e del giudice Errores in iudicando: inerenti il contenuto stesso della decisione, in relazione alle conclusioni cui essa è pervenuta vuoi quanto alla ricostruzione dei fatti, vuoi quanto all’individuazione e all’interpretazione delle norme giuridiche ad essi applicate I vizi della sentenza:

  24. I vizi della sentenza: • Errores in procedendo: INVALIDITA’ DERIVATA: conseguenza dell’invalidità di un atto pregresso, ai sensi dell’art. 159, 1° co. (es. sentenza pronunciata nonostante l’invalidità non sanata dell’atto introduttivo) o conseguenza della decisione in merito della causa nonostante l’assenza di un presupposto processuale (es. giurisdizione o competenza) PROPRIA:difetto di elementi formali (es. mancanza di motivazione) o extraformali (pronuncia di un giudice irregolarmente costituito) della decisione

  25. Errores in iudicando: I vizi della sentenza: INGIUSTIZIA Difformità della decisione rispetto alle conclusioni che avrebbero dovuto essere tratte da una corretta valutazione delle prove e/o dall’esatta applicazione delle norme sostanziali pertinenti alla fattispecie

  26. CLASSIFICAZIONI dei mezzi di impugnazione delle sentenze mezzi di impugnazione straordinari mezzi di gravame o impugnazioni sostitutive mezzi di impugnazione in senso stretto o impugnzioni rescindenti mezzi di impugnazione ordinari

  27. CLASSIFICAZIONI dei mezzi di impugnazione delle sentenze mezzi di impugnazione a critica vincolata (es. ricorso per cassazione) m. di i. innanzi a giudice diverso da quello che ha emanato il provvedimento impugnato (es. appello e ricorso per cassazione) m. di i. innanzi a stesso giudice che ha emanato il provvedimento impugnato (es. revocazione e opposizione di terzo) mezzi di impugnazione a critica libera (es. appello)

  28. MEZZI DI IMPUGNAZIONE ORDINARI IMPUGNAZIONI CHE IMPEDISCONO, FINCHÈ SONO PROPONIBILI, CHE LA SENTENZA PASSI IN GIUDICATO Si ricollegano a vizi che la parte legittimata ben può cogliere fin dal momento della pubblicazione della sentenza VIZI PALESI dies a quo CERTO

  29. ART. 324 C.P.C. COSA GIUDICATA FORMALE: “SI INTENDE PASSATA IN GIUDICATO LA SENTENZA CHE NON E’ PIU’ SOGGETTANE’ A REGOLAMENTO DI COMPETENZA, NE’ AD APPELLO, NE’ A RICORSO PER CASSAZIONE, NE’ A REVOCAZIONE PER I MOTIVI DI CUI AI NUMERI 4) E 5) DELL’ART.395” Sia che i diversi gradi di giudizio si siano effettivamente svolti, sia che le parti abbiano rinunciato ad essi (decorso dei termini o acquiescenza)

  30. MEZZI DI IMPUGNAZIONE STRAORDINARI IMPUGNAZIONI CHE NON INTERFERISCONO CON IL PASSIGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA e che, d’altra parte, sono esperibili anche contro una sentenza formalmente passata in giudicato Si ricollegano a vizi che potrebbero emergere in un momento successivo alla pubblicazione della sentenza (revocazione), oppure a soggetti che sono rimasti estranei al processo (opposizione di terzo) VIZI OCCULTI dies a quo INCERTO: la scoperta del vizio

  31. OPPOSIZIONE DI TERZO: - cd. ORDINARIA, art. 404 c.p.c., 1° COMMA - cd. REVOCATORIA, art. 404 c.p.c., 2° COMMA REVOCAZIONE cd. STRAORDINARIA di cui ai n. 1), 2), 3) e 6) dell’art. 395 e art. 397 c.p.c.: MEZZI DI IMPUGNAZIONE STRAORDINARI

  32. MEZZI DI IMPUGNAZIONE A CRITICA VINCOLATA • IMPUGNAZIONI AMMESSE SOLO PER VIZI PREDETERMINATI DALLA LEGGE Es.:RICORSO PER CASSAZIONE (v. art. 360), REVOCAZIONE (v. artt. 395 e 397) e OPPOSIZIONI DI TERZO cd. REVOCATORIA (v. art. 404, II comma)

  33. MEZZI DI IMPUGNAZIONE A CRITICA LIBERA • IMPUGNAZIONI AMMESSE PER QUALUNQUE TIPO DI VIZIO, NON PREDETERMINATO DALLA LEGGE Es.: APPELLO, OPPOSIZIONE DI TERZO ORDINARIA (salvo che si ricolleghi a vizi del contraddittorio)

  34. MEZZI DI GRAVAME o IMPUGNAZIONI SOSTITUTIVE • La parte soccombente ha il potere di provocare il riesame della pronuncia impugnata, che viene sostituita, anche se di contenuto identico, dalla sentenza del giudice dell’impugnazione Es.: APPELLO

  35. MEZZI DI IMPUGNAZIONE IN SENSO STRETTO o IMPUGNAZIONI RESCINDENTI • La parte soccombente ha il potere di investire il giudice non del potere di ridecidere, ma del potere di verificare l’esistenza di un vizio (fase rescindente) La sentenza impugnata sarà annullata solo in caso di accoglimento dell’impugnazione. Dopo l’annullamento, infatti, seguirà, innanzi allo stesso o altro giudice, la cd. fase rescissoria

  36. DECORSO DEI TERMINI Termine cd. breve (artt. 325 - 326) Termine cd. lungo (art. 327) ACQUIESCENZA (art. 329) PERDITA DEL POTERE DI IMPUGNARE N.B. l’opposizione di terzo ordinaria (art. 404, I comma) è l’unico mezzo di impugnazione non soggetto a termini

  37. Art. 329 c.p.c.: ACQUIESCENZA TOTALE O PARZIALE “Salvi i casi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell’art. 395, l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità. L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate”

  38. Prima categoria di acquiescenza: • art. 329 I comma: acquiescenza =manifestazione di volontà della parte di accettazione della sentenza e conseguente rinuncia al diritto di impugnare(salvi i casi in cui la parte soccombente venga successivamente a conoscenza di un motivo di revocazione straordinaria) Accettazione TACITA: atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge Accettazione ESPRESSA: dichiarazione unilaterale non recettizia

  39. INAMMISSIBILITA’ DI ACQUIESCENZA PREVENTIVA L’acquiescenza è possibile solo se: • la sentenza sia già stata pubblicata, e quindi sia già sorto il diritto ad impugnare • l’impugnazione non sia stata ancora proposta

  40. Seconda categoria di acquiescenza: • art. 329 II comma: ACQUIESCENZA TACITA QUALIFICATA Se una sentenza è costituita da più capi e solo alcuni di essi sono oggetto di impugnazione, i capi non impugnati passano in giudicato (SALVO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 336, I comma)

  41. Art. 331 cpc: INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Art. 332 cpc: NOTIFICAZIONE DELL’ IMPUGNAZIONE RELATIVA A CAUSE SCINDIBILI L’IMPUGNAZIONE nei PROCESSI CON PLURALITA’ di PARTI

  42. Art. 331 cpc “Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione. L’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato”

  43. Nelle ipotesi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 331, l’impugnazione tempestivamente proposta nei confronti di alcuna soltanto delle parti è idonea ad instaurare validamente il giudizio di impugnazione, evitando il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di tutte le parti A condizione che la successiva integrazione del contraddittorio avvenga nel termine fissato dal giudice

  44. CAUSA INSCINDIBILE • ipotesi di LITISCONSORZIO NECESSARIO cd. SOSTANZIALE ab origine, ex art. 102 • ipotesi di LITISCONSORZIO NECESSARIO cd. PROCESSUALE(es. intervento coatto di terzo disposto dal giudice ex art. 10, morte della parte nel corso del processo e subentro degli eredi) • ipotesi di SUCCESSIONE a TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO (salvo l’estromissione dell’alienante prima della pronuncia della sentenza)

  45. CAUSA INSCINDIBILE • ipotesi di LITISCONSORZIO cd. UNITARIO: cumulo di domande (tra parti diverse) connesse per identità dell’oggetto e del titolo, in quanto relative ad un rapporto giuridico sostanziale unico rispetto a più contitolari • ipotesi di INTERVENTO (volontario o coatto) di un terzo titolare di un rapporto giuridico dipendente da quello oggetto del giudizio (intervento adesivo dipendente)

  46. Art. 332 cpc “ Se la impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se necessario, l’udienza di comparizione. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma”

  47. Se al litisconsorzio corrisponde una pluralità di cause scindibili non è necessario che la sentenza venga impugnata nei confronti di tutte le parti, ma è sufficiente evitare che si abbiano più impugnazioni separate e dunque più giudizi d’impugnazione

  48. DIFFERENZE ART 332 rispetto all’art. 331 • il giudice non ordina l’integrazione del contraddittorio, ovvero di estendere il giudizio di impugnazione alle parti non coinvolte, ma ordina solo la notifica a queste ultime dell’impugnazione sorta di LITIS DENUNTIATIO LA PARTE CHE RICEVE LA NOTIFICA, QUALORA VOGLIA IMPUGNARE A PROPRIA VOLTA LA SENTENZA, DEVE FARLO NECESSARIAMENTE NELLE FORME DELL’IMPUGNAZIONE INCIDENTALE, CHE SI INSERISCE NELLO STESSO PROCESSO GIA’ AVVIATO DALLA PRIMA IMPUGNAZIONE

  49. la notifica è prevista solo nei confronti delle parti che potrebbero ancora concretamente impugnare, per le quali l’impugnazione non sia già preclusa o esclusa (es. per scadenza dei termini, acquiescenza, non soccombenza) • se l’ordine del giudice non viene rispettato la conseguenza non è l’inammissibilità dell’impugnazione ma solo la sospensione del processo d’impugnazione fino alla scadenza dei termini per tutte le parti soccombenti, ossia fino a quando sarà definitivamente esclusa la possibilità di altre impugnazioni

  50. Art. 335 cpc: RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI SEPARATE “Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio in un solo processo”

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