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VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma. I rischi per il patrimonio dell’ente e per i patrimoni personali degli amministratori: dalle sanzioni pecuniarie ed interdittive alla confisca.
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VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma I rischi per il patrimonio dell’ente e per i patrimoni personali degli amministratori: dalle sanzioni pecuniarie ed interdittive alla confisca. Avv. Claudio Coratella Name Partner Coratella – Studio Legale "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
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VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria (Art. 11) Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto: della gravità del fatto; del grado della responsabilità dell’ente dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - segue Il giudice determina l’importo della quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione. L’importo della quota è sempre pari ad € 103,00 nei casi di cui all’rt. 12, I comma. "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - segue Ai fini della determinazione dell'entità della sanzione,si deve tener conto del profitto raggiunto, dell'incremento e del consolidamento della posizione dell'ente, anche nei confronti dei concorrenti, della reiterazione dei comportamenti, dell'inesistenza di attività volte ad attenuare le conseguenze degli illeciti e dell'omessa adozione del modello organizzativo e gestionale atto a prevenire reati. (Trib. Pordenone, n. 308, 23 luglio 2010) "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria – segue Pluralità di illeciti – (Art. 21) In caso di una pluralità di reati commessi: con una unica azione od omissione nello svolgimento di una medesima attività prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzioneprevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. L'ammontare della sanzione non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito. "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Casi di riduzione della sanzione pecuniaria (Art. 12, I comma ) "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Casi di riduzione della sanzione pecuniaria (Art. 12) • Se concorrono entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
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VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Sanzioni interdittive (Art. 13 ) Le sanzioni interdittive si applicano, per i reati che espressamente lo prevedono, quando ricorre una delle seguenti condizioni: a) l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Profitto di rilevante entità Ai fini dell'applicazione delle misure interdittive il profitto di rilevante entità si intende inteso in senso ampio,comprensivo dell'utile netto dell'ente, ma anche dei vantaggi economici, anche non immediati, comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito. (Cass. Pen., Sez. VI, 23 giugno 2006, n. 32627) "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Profitto di rilevante entità - segue L’art. 13 d.lg. n. 231 del 2001 richiede, ai fini della configurabilità della violazione, la certezza e la rilevanza del profitto, ma non l'esatta quantificazione di esso, per cui la rilevante entità può essere legittimamente dedotta dalla natura e dal volume dell'attività di impresa, non occorrendo che i singoli introiti che l'ente ha conseguito dall'attività illecita posta in essere siano specificamente individuati, né che se ne conoscano gli importi liquidati. Può pertanto essere ritenuto di rilevante entità il profitto della società per il fatto della sua partecipazione a numerose gare con assegnazione di appalti pubblici avuto riguardo alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda. (Cass. pen., sez. VI, n. 44992 del 19 ottobre 2005; conforme: Cass. pen. n. 3615 del 20.01.06). "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Sanzioni interdittive - segue L’art. 25 Septies, comma 3, recita che “nel caso di condanna per il delitto [...] si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2”, formula ripresa da tutte le altre disposizioni del decreto che prevedono l'applicazione di misure interdittive. "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Sanzioni interdittive - segue L’art. 25 Septies, comma 3, recita che “nel caso di condanna per il delitto [...] si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2”, formula ripresa da tutte le altre disposizioni del decreto che prevedono l'applicazione di misure interdittive. "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
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VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Applicazione cautelare delle sanzioni interdittive Nel corso del procedimento, per poter applicare all’Ente una sanzione interdittiva di cui all'art. 9, II comma, a titolo di misura cautelare, dovranno essere verificati: i gravi indizi di responsabilità dell'ente; il concreto pericolo che vengano commessi reati della stessa indole di quello per cui si procede; il profitto di rilevante entità tratto dall'ente in conseguenza del delitto per il quale si procede oppure la reiterazione di reati. (Tribunale Milano, 27 aprile 2004) "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Applicazione cautelare delle sanzioni interdittive - segue In tema di responsabilità da reato degli enti, l'applicazione in via cautelare delle sanzioni interdittiveè subordinata, alternativamente e non congiuntamente, al conseguimento da parte dell'ente di un profitto di rilevante entità ovvero alla reiterazione nel tempo dell'illecito. (Cass. Pen., sez. II, n. 4703/2011) "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Applicazione cautelare delle sanzioni interdittive - segue Nel corso di un procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo ai sensi del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, non è applicabile nei confronti dell'ente una misura cautelare interdittiva più gravosa di quella richiesta dal p.m. (Trib. di Salerno, 28 marzo 2003) "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Applicazione cautelare delle sanzioni interdittive - segue Ai fini dell'applicazione della sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la p.a., di cui all'art. 9 d.lg. n. 231 del 2001 è irrilevante la circostanza che la persona giuridica chiamata a rispondere dell'illecito sia straniera, posto che efficacemente la misura può essere applicata proprio con riferimento alle potenzialità economiche esprimibili nel mercato italiano. (Tribunale Milano, 28 aprile 2004) "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Applicazione cautelare delle sanzioni interdittive - segue La nozione di “pubblica amministrazione” rilevante ai fini dell’applicazione della sanzione interdittiva, quindi, deve essere intesa in senso ampio e tale da ricomprendere l’insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all’ambito di attività considerato, nell’esercizio di una pubblica funzione. "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Applicazione cautelare delle sanzioni interdittive - segue le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), non possono essere applicate in via cautelare, così come non può essere disposto il commissariamento, ex art. 15: alle SIM, SGR e SICAV (ex art. 60Bis, comma 4 – D.Lgs T.U.F. ), alle BANCHE (ex art. 97-Bis, comma IV, D. Lgs 385/93 - T.U. Bancario-, introdotto dall'art. 8, D.L.gs 197/04), alle imprese di ASSICURAZIONE e riassicurazione (ex art. 266, D.Lgs.209/05 - Codice delle assicurazioni private). "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Criteri di scelta delle sanzioni interdittive (Art. 14 ) Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell’articolo 11, tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Criteri di scelta delle sanzioni interdittive - segue Il Giudice deve attenersi al principio della cd. frazionabilità delle sanzioni interdittive, secondo cui tali sanzioni devono adattarsi il più possibile alla specifica attività dell'ente che è stata causa dell'illecito, sia per neutralizzare il luogo in cui si è originato l'illecito, sia per applicare la sanzione valorizzandone l'adeguatezza e proporzionalità, in ossequio al criterio dell'extrema ratio. (Cass. pen., Sez. VI, n. 43108/2011) "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Criteri di scelta delle sanzioni interdittive - segue Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L’interdizione dall’esercizio di un’attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell’attività. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente. L’interdizione dall’esercizio dell’attività si applica soltanto quando l’irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata. "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Criteri di scelta delle sanzioni interdittive - segue In caso di pluralità di illeciti commessi dall’entecon una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave. (Art. 21, II comma) "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Articolo 16 - Sanzioni interdittive applicate in via definitiva Può essere disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività se l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività. 2. Il giudice può applicare all’ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività e non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17. "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Riparazione delle conseguenze del reato (Art. 17) Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Pubblicazione della sentenza di condanna (Art. 18 ) La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando viene applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell’articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell’ente. "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Articolo 19 Confisca 1. Nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. 2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Confisca - segue In tema di responsabilità da reato degli enti, la confisca del profitto del reato presupposto, in quanto sanzione principale ed autonoma, ha natura obbligatoria, anche nella forma per equivalente. (Cass. Pen., sez. VI, 10.01.2013, n. 19051) "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Confisca - segue La confisca per equivalente è idonea a superare ogni difficoltà relativa all’l'individuazione dei beni in cui si "incorpora" il profitto iniziale, nonché a ovviare ai limiti che incontra la confisca dei beni di scambio o di quelli che ne costituiscono il reimpiego. Ciò comporta che tale confisca può riguardare beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno alcun collegamento diretto con il singolo reato. (Cassazione penale, sez. I, 27 ottobre 2009, n. 42894) "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Confisca - segue La ratio della "confisca per equivalente" è quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredirne l'oggetto principale, ossia i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, stante la capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che è una vera e propria sanzione. "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Confisca - segue In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato dal reato. (Cass. pen, sez. II, 16 aprile 2009, n. 20506) "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Confisca - segue In tema di responsabilità degli enti, l'utilità economica ricavata dalla persona giuridica a seguito della consumazione di una truffa non può essere confiscata come profitto del reato, nemmeno per equivalente, quando la stessa sia stata già restituita al soggetto danneggiato. (Cass. Pen., sez. II, 16 novembre 2011, n. 45054) "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma In tema di reati commessi nell'interesse della persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni della persona fisica non richiede, per la sua legittimità, la preventiva escussione del patrimonio dell'ente. (Cass. Pen., sez. III, n. 7138) Confisca - segue "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Il sequestro preventivo di beni di cui è consentita la confisca ai sensi dell'art. 19 d.lg. n. 231 del 2001, non deve essere preceduto, a pena di nullità, dalla informazione sul diritto di difesa prevista dall'art. 369 bis c.p.p., in quanto si tratta di un atto "a sorpresa", diretto alla ricerca della prova, per il quale non è previsto il previo avviso al difensore.(Cass. Pen., sez. II, n. 23189 del 25 maggio 2005) Confisca - segue "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma In tema di reati commessi nell'interesse della persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni della persona fisica non richiede, per la sua legittimità, la preventiva escussione del patrimonio dell'ente. (Cass. Pen., sez. III, n. 7138) Confisca - segue "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma L'art. 322Ter c.p. disciplina l'istituto della confisca per equivalente prevedendo tre condizioni fondamentali:A) che sia accertato un profitto del reato;B) che tale profitto non sia rinvenibile nel patrimonio del condannato o indagato, C) che i beni che si vanno ad aggredire siano nella “disponibilità” del soggetto che si va a colpire con la misura ablativa. Confisca per equivalente "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Nozione di «disponibilità» Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (art. 322-ter cod. pen.) può essere applicato ai beni anche nella sola disponibilità dell'indagato per quest'ultima intendendosi, al pari della nozione civilistica del possesso, tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi. (Cass. Pen., 15210/12) "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Nozione di «disponibilità» La nozione penalistica di proprietà, ai fini dell'interpretazione della norma sulla confisca per equivalente, si identifica nella disponibilità, da parte dell'indagato, del bene, anche qualora questo sia formalmente intestato a terzi estranei. (Cass. Pen. n. 24530/13) "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma Responsabilità da organizzazione difettosa L'amministratore è responsabile nei confronti di dell’Ente per non aver adottato un adeguato modello organizzativo in violazione del suo dovere di curare l'assetto organizzativo dell'impresa (Trib. di Milano - Sezione Civile, 13.02.2008, n. 1774) "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
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