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LA R.C. PER I DANNI DA ANOMALIE STRADALI

LA R.C. PER I DANNI DA ANOMALIE STRADALI. Avv. Marco Bona Studio legale Ambrosio e Commodo (TO) Prof. ac Università degli Studi Piemonte Orientale. OGGETTO DEL CONVEGNO.

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LA R.C. PER I DANNI DA ANOMALIE STRADALI

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  1. LA R.C. PER I DANNI DA ANOMALIE STRADALI Avv. Marco Bona Studio legale Ambrosio e Commodo (TO) Prof. ac Università degli Studi Piemonte Orientale

  2. OGGETTO DEL CONVEGNO eventi di danno, che sul piano causale abbiano trovato la loro origine in particolari caratteristiche ovvero, sempre in senso lato, in specifiche contingenze presentate o dalle stradepubbliche (o dagli accessori e pertinenze di queste) - intendendosi per queste le strade rientrati, per la loro destinazione, nel demanio stradale di cui agli artt. 822 e seguenti c.c. - oppure dalle stradeaperte al pubblico transito (entrambe accomunate dall’essere “intese a realizzare la libertà di circolazione garantita dall’art. 16 della Costituzione”)

  3. I CUSTODI DELLE STRADE la questione dell’individuazionedelsoggetto legittimato passivo

  4. I CUSTODI DELLE STRADE 1) occorre determinare con precisione quali siano i proprietari delle strade, il che, con riferimento a quelle pubbliche, richiede di procedere ad una disamina della disciplina del demanio stradale e delle varie classificazioni delle strade ivi rientranti oppure escluse, giacché a seconda della particolare tipologia di strada (pubblica, vicinale o privata) viene di norma a mutare il soggetto legittimato passivo nei cui confronti esperire l’azione risarcitoria

  5. I CUSTODI DELLE STRADE 2) è fondamentale chiarire su quali figure gravino i doveri di gestione, di manutenzione e di sicurezza delle strade pubbliche, giacché può anche accadere che gli enti proprietari trasferiscano o, comunque, affidino (anche solo temporaneamente) la custodia/gestione delle stesse (o di parti di esse) ad altri soggetti (altri enti territoriali,societàconcessionarie, società appaltatrici, ecc.). E’ del tutto evidente che la dissociazione, che può verificarsi tra, da un lato, amministrazioni proprietarie e, dall’altro lato, custodi/gestori/esercenti,può incidere sulla determinazione della legittimazione passiva

  6. I PROPRIETARI DELLE STRADE PUBBLICHE art. 2, comma 5, deldecreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 («Nuovo Codice della Strada»): “… le strade … si distinguono in strade «statali», «regionali», «provinciali», «comunali», secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate «strade militari», ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale”.

  7. I PROPRIETARI DELLE STRADE PUBBLICHE Strade Statali (SS) strade appartenenti al demanio stradale nazionale in quanto considerate di interesse nazionale; più nello specifico, in questa prima categoria rientrano sia le autostrade e sia le strade extraurbane (principali, secondarie o locali)che: “a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di Regione ovvero i capoluoghi di Provincia situati in Regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l’economia di vaste zone del territorio nazionale” (art. 2, comma 6, lett. A)

  8. I PROPRIETARI DELLE STRADE PUBBLICHE Strade Statali (SS) la gestionedelle strade statali è demandata, per legge e per convenzione di concessione, all’ANASS.p.A. (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade), ente a totale partecipazione statale fondato nel lontano 1946 in sostituzione della precedente A.A.S.S. (Azienda Autonoma delle Strade Statali), istituita nel 1928, e trasformato in società per azioni con decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178

  9. I PROPRIETARI DELLE STRADE PUBBLICHE Strade Statali (SS) - per effetto del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 («Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») ed in seguito all’individuazione/ridefinizione, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 461 («Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell’art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»), della rete autostradale e stradale nazionale ed all’emanazione del decreto d’attuazione (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2000) un cospicuo numero di strade statali (oppure a volte solo dei tratti), sono state trasferite dal demanio stradale nazionale ai demani regionali e successivamente dalle regioni agli altri enti locali, svincolando peraltro negli anni seguenti l’ANAS S.p.A. dalla loro gestione - regioni e province, una volta acquisite le strade cedute, hanno rispettivamente provveduto a modificare la numerazione delle stesse, a volte limitandosi semplicemente a sostituire l’acronimo “SS” con quelli “SR” (Strada Regionale) o “SP” (Strada Provinciale)

  10. I PROPRIETARI DELLE STRADE PUBBLICHE Strade Regionali (SR) il concetto di “strada regionale”, piuttosto singolarmente, è stato introdotto per la prima volta dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285; sono quelle considerate di interesse regionale o interregionale, e, più nello specifico, sono le strade extraurbane (principali, secondarie o locali)che “allacciano i capoluoghi di Provincia della stessa Regione tra loro o con il capoluogo di Regione ovvero allacciano i capoluoghi di Provincia o i Comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico” (art. 2, comma 6, lett. B); rientrano in questo novero diverse ex strade statali, declassificate negli ultimi anni

  11. I PROPRIETARI DELLE STRADE PUBBLICHE Strade Regionali (SR) nonostante la proprietà di queste strade appartenga al demanio delle singole regioni, tuttavia, per motivi organizzativi (le regioni sono normalmente prive di un servizio che curi la gestione e la manutenzione delle strade, solitamente di competenza dell’ANAS S.p.A., delle province o dei comuni), la gestione spetta in via definitiva alle province, alle quali sono anche delegate gran parte delle spese di manutenzione (perlomeno quelle ordinarie)

  12. I PROPRIETARI DELLE STRADE PUBBLICHE Strade Provinciali (SP) strade extraurbane (principali, secondarie o locali): “allacciano al capoluogo di Provincia capoluoghi dei singoli Comuni della rispettiva Provincia o più capoluoghi di Comuni tra loro”, ovvero “allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di Comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico” (art. 2, comma 6, lett. C)

  13. I PROPRIETARI DELLE STRADE PUBBLICHE Strada Comunali (SC) sia le strade extraurbane (principali, secondarie o locali), “quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale” (art. 2, comma 6, lett. D) e sia le strade urbane di scorrimento, le strade urbane di quartiere e le strade urbanelocali, nonché le relative pertinenze; il comma 7 precisa che queste ultime tre tipologie “sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”.

  14. I custodi delle strade pubbliche DUNQUE: non sempre si ha una perfetta coincidenza tra, da un lato, il demanio proprietario della strada (Stato, regione, provincia, comune) e, dall’altro lato, il gestore della stessa e, quindi, il soggetto destinatario dell’azione di responsabilità civile per i danni riconducibili eziologicamente a difetti di progettazione, costruzione, manutenzione o sicurezza delle strade

  15. I custodi delle strade pubbliche ad esempio: • di norma, la gestione e manutenzione delle strade statali è affidata all’ANASS.p.A. • la gestione e manutenzione delle strade regionali a sua volta è normalmente attribuita alle amministrazioni provinciali

  16. I custodi delle strade pubbliche CHI SONO ALLORA I CUSTODI/GESTORI? tre diverse categorie : • gli enti proprietari delle strade (Stato, regioni, province, comuni) • gli enti territoriali cui sono state attribuite dagli enti proprietari le funzioni relative alla gestione, manutenzione, pulizia e, più in generale, efficienza/sicurezza delle strade • le società concessionarie e le società subconcessionarie

  17. LEGITTIMAZIONE PASSIVA Quando rispondono questi soggetti?

  18. I custodi delle strade pubbliche La prima categoria di custodi/gestori: i proprietari delle strade pubbliche ed i doveri di sicurezza e prevenzione Suprema corte Cass., Sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651 nel caso delle strade e delle loro pertinenze “custodi sono anzitutto i proprietari”

  19. I custodi delle strade pubbliche Allegato F della legge 20 marzo 1865 n. 2248(«Per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia»), diverse disposizioni non abrogate dagli interventi successivi: art. 28:“E’ obbligatoria la conservazione in istato normale delle strade provinciali e comunali sistemate”; art. 30: “Le strade nazionali e tutti gli edifizi lungo le medesime per passaggio di corsi d’acqua naturali si costruiscono, si adattano e si conservano a spese dello Stato”; art. 36: “La costruzione e riparazione dei muri od altri simili sostegni lungo le strade nazionali, qualora servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se poi abbiano per oggetto la stabilità e conservazione della strada, sta a carico dello Stato. La spesa si divide in ragione d’interesse, quando l’opera abbia scopo promiscuo”; art. 37: “La costruzione, la sistemazione e la conservazione delle strade provinciali e delle opere che le corredano sono a carico delle provincie nelle quali sono aperte, ovvero di più provincie riunite in consorzio facoltativo od obbligatorio a norma di legge”; art. 39: “Alla costruzione, sistemazione e mantenimento delle strade comunali provvedono i rispettivi comuni od isolatamente, o per modo di consorzio con altri comuni, concorrendo insieme alla spesa secondo il grado d’interesse di ognuno”; art. 41: “La sistemazione e la manutenzione dei tronchi delle strade nazionali e provinciali che traversano l’abitato delle città o villaggi sono a carico dei rispettivi comuni, sotto la sorveglianza tecnica degli uffizi del genio civile o provinciali. Rispetto alla manutenzione, lo Stato o la provincia corrisponde ai comuni una indennità annua pari alla spesa di manutenzione di un tronco contiguo di strada di eguale lunghezza fuori dell’abitato e posta in condizione analoga”;

  20. I custodi delle strade pubbliche artt. 2, 3, 4 e 5 del R.D. 15 novembre 1923 n. 2506(«Disposizioni per la classificazione e manutenzione delle strade pubbliche»): i vari enti territoriali proprietari delle strade provvedono “alla manutenzione ordinaria e straordinaria” delle medesime

  21. I custodi delle strade pubbliche art. 14, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 («Nuovo codice della Strada»): “Gli enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo nonché delle attrezzature; impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e delle relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”

  22. I custodi delle strade pubbliche trasferimento - inaugurato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 461 («Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale …») - di una cospicua parte del demanio stradale nazionale alle regioni ed agli altri enti locali: per quanto concerne il demanio stradale nazionale all’art. 98, comma 3, lettere d)ed e)del decreto legislativo n. 112/1998 si è previsto che “in materia di strade e autostrade costituenti la rete nazionale” sono mantenute in capo allo Stato le funzioni relative “alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione” ed “al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all’esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell’applicazione delle tariffe, e alla stipula delle relative convenzioni” Per quanto riguarda le regioni, le province ed i comuni l’art. 99 («Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali») del decreto legislativo n. 112/1998 ha disciplinato, quale conseguenza del trasferimento di parte del demanio stradale nazionale, il conferimento a questi enti territoriali – quali nuovi proprietari - dei compiti di manutenzione, gestione e vigilanza delle strade cedute dallo Stato. In particolare, il comma 1 prevede che “sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, … le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite”. A sua volta il comma 3 stabilisce che “sono, in particolare, trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria. Sono attribuite alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali”

  23. I custodi delle strade pubbliche Ministero dei lavori pubblici, circolare prot. 3699 del 8 giugno 2001 oggetto «Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade» ed indirizzata “agli enti proprietari e gestori di strade”: “è necessaria una verifica preventiva della sicurezza stradale, riconoscendo e valutando le condizioni di rischio potenziale per la circolazione stradale con particolare attenzione al punto di vista dell’utente della strada”

  24. I custodi delle strade pubbliche La seconda categoria di legittimati passivi: gli enti locali diversi dagli enti proprietari gli enti territoriali non proprietari

  25. I custodi delle strade pubbliche la gestione e la manutenzione dellestrade regionali sono generalmente affidate dalle regioni - in applicazione del resto dei poteri conferiti a queste dall’art. 117 Cost. e, più nello specifico, dalla legge 15 marzo 1997 n. 59 («Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa») - alle province, ciò in concreto sulla base di leggi regionali che prevedono per l’appunto il trasferimento alle amministrazioni provinciali delle funzioni relative alle strade demaniali regionali in materia di manutenzione (generalmente sia ordinaria e sia straordinaria), vigilanza ed adempimento dei compiti specificati dall’art. 14 del decreto legislativo n. 285/2002

  26. I custodi delle strade pubbliche La terza categoria di custodi/gestori: società concessionarie e subconcessionarie comma 3 dell’art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285:l’ente proprietario non è, perlomeno in via diretta, qualificabile quale “esercente”, ossia è sostituito ex lege da altri soggetti nell’esercizio dei compiti di custodia (gestione, pulizia, manutenzione). Questa norma stabilisce expressis verbis quanto segue: “Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”.

  27. I custodi delle strade pubbliche siffatta dissociazione tra ente proprietario e custode/gestore/esercente effettivo per il tramite di concessioni è per certo la norma per le strade statali (generalmente gestite dall’ANAS S.p.A) e per le autostrade, la cui manutenzione è riposta nelle mani dell’ANAS S.p.A. stessa (concessionaria) e di altre società subconcessionarie di quest’ultima (in primis, Autostrade per l’Italia S.p.A.) o di subconcessionarie della subconcessionaria Autostrade per l’Italia S.p.A.

  28. I custodi delle strade pubbliche il diritto positivo, nel prevedere siffatto trasferimento (temporaneo) di compiti e funzioni di gestione e manutenzione in capo a società concessionarie ed alle subconcessionarie, non esclude però de plano la legittimazione passiva degli enti proprietari/concedenti, per certo ipotizzabile perlomeno con riferimento ai compiti di vigilanza, di controllo e di coordinamento loro spettanti, e dunque sul versante della culpa in vigilandoo della culpa in eligendo

  29. I custodi delle strade pubbliche per quanto concerne lo Stato e dunque il demanio stradale nazionale, si noti che all’art. 98, comma 3, lettere d)ed e)del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 si prevede espressamente che “in materia di strade e autostrade costituenti la rete nazionale” sono comunque mantenute in capo allo Stato le funzioni relative “alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione” e quelle relative “al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all’esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell’applicazione delle tariffe, e alla stipula delle relative convenzioni”

  30. I custodi delle strade pubbliche Che poi gli enti territoriali non siano da considerarsi liberati dalla sola circostanza di avere dato in concessione una strada può essere dedotto ad esempio dall’art. 9 del R.D. 15 novembre 1923 n. 2506 («Disposizioni per la classificazione e manutenzione delle strade pubbliche»): “Qualora le province ed i comuni, non provvedano a mantenere le strade di loro competenza … in condizioni di regolare manutenzione, il ministro dei lavori pubblici, previa la constatazione dell’inadempienza da parte degli enti stessi, potrà con suo decreto disporre che, a cura del prefetto della provincia, sia delegato presso l’amministrazione provinciale o comunale uno speciale commissario con incarico di far eseguire i lavori stradali …”. Infatti, è del tutto evidente che in ultima battuta, se un concessionario non adempie ai suoi doveri, siffatta inadempienza si risolve in una mancanza imputabile direttamente agli enti territoriali.

  31. QUALI REGOLE DI RC? Art. 2043 o art. 2051 c.c. o altro?

  32. APPLICAZIONE ART. 2051 C.C. 2 IMPOSTAZIONI NELLA “NUOVA” GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE: • applicazione generalizzata • applicazione “caso per caso”

  33. APPLICAZIONE ART. 2051 C.C. Cass., Sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651 applicabilità generalizzata dell’art. 2051 c.c. senza che, ai fini della configurabilità di questa fattispecie, rilevi la particolare estensione del bene demaniale, fattore eventualmente rilevante per la prova del caso fortuito (cfr. anche Cass., Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2308)

  34. APPLICAZIONE ART. 2051 C.C. Cass., Sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651 “la norma di cui all’art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi” rispetto a quelli previsti espressamente dall’art. 2051 c.c. (“la custodia e la derivazione del danno dalla cosa”), “nemmeno, in particolare, [gli] «indici», di fonte viceversa giurisprudenziale, della «notevole estensione del bene» e dell’«uso generale e diretto» della cosa da parte di terzi, che tantomeno possono pertanto considerarsi (diversamente da quanto affermato da Cass., 1° dicembre 2004, n. 22592 ) “tassativi” ai fini della configurabilità della responsabilità della P.A.”

  35. APPLICAZIONE ART. 2051 C.C. Cass., Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2308 “la disciplina di cui all’art. 2051 c.c., si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva od omessa manutenzione dell’autostrada da parte del concessionario, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad esso deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico il concessionario si liberi dando la prova del fortuito”

  36. APPLICAZIONE ART. 2051 C.C. 2° impostazione sentenze “gemelle” Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383 Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15384 inoltre: Cass., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 15779 Cass., Sez. III, 26 settembre 2006 n. 20823 Cass., Sez. III, 26 settembre 2006, n. 20827 Cass., Sez. III, 12 gennaio 2007, n. 493 Cass., Sez. III, 2 marzo 2007, n. 4962 Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5307 Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5308

  37. APPLICAZIONE ART. 2051 C.C. 2° impostazione sentenze “gemelle” “poiché la custodia è una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, certamente tale potere di fatto non può essere a priori escluso in relazione alla natura demaniale del bene, ma neppure può essere ritenuto in ogni caso sussistente anche quando vi è l’oggettiva impossibilità di tale potere di controllo del bene, che è il presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo”

  38. APPLICAZIONE ART. 2051 C.C. 2° impostazione sentenze “gemelle” “segnatamente per i beni del demanio stradale la possibilità in concreto della custodia, nei termini sopra detti, va esaminata non solo in relazione all’estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti” (tesi della rilevanza dell’estensione del bene ai fini della configurabilità del rapporto di custodia o della applicabilità dell’art. 2051 c.c. “caso per caso”)

  39. APPLICAZIONE ART. 2051 C.C. 2° impostazione Presunzioni: • per le autostrade, “per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza”, “l’apprezzamento relativo alla effettiva “possibilità” del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermativa, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c.” • per le strade urbane, “figura sintomatica della possibilità dell’effettivo controllo di una strada del demanio stradale comunale è che la stessa si trovi all’interno della perimetrazione del centro abitato (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies; come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 9; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 4)” e “la localizzazione della strada all’interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune, denotano la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale”

  40. APPLICAZIONE ART. 2051 C.C. 2° impostazione indici presuntivi della possibilità di un effettivo controllo: • destinazione della strada alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza; • particolare posizione/localizzazione della strada; • dotazioni, sistemi di assistenza e strumenti resi disponibili dal progresso tecnologico per garantire la sicurezza della viabilità; • presenza di enti e personale (ad esempio, vigili urbani) dedicati alla sicurezza della circolazione; • presenza di altre opere destinate al pubblico servizio che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte della P.A.; • esistenza di un cantiere precedentemente ai fatti di causa o in concomitanza con il sinistro; • chiamata in garanzia da parte della P.A. di una ditta appaltatrice per la manutenzione delle strade.

  41. APPLICAZIONE ART. 2051 C.C. Cass., Sez. III, 12 gennaio 2007, n. 493 caso di un sinistro occorso su una strada statale ad un ciclista che era caduto in una grossa buca non segnalata “la sentenza impugnata ha violato l’art. 2051 c.c. per avere escluso già in astratto l’applicabilità di tale norma nella fattispecie, senza valutare se l’estensione de demanio stradale era tale da impedirne di fatto l’attività di custodia”

  42. NATURA ART. 2051 C.C. 2 impostazioni: 1) interpretazione dell’art. 2051 c.c. quale disposizione delineante una responsabilità per colpa presunta (Cass. Sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651, seguita poi da Cass., Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2308) 2) interpretazione dell’art. 2051 c.c. quale norma costituente una responsabilità oggettiva, cioè “una responsabilità senza colpa” (Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383 e Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15384, seguite poi da Cass., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 15779, Cass., Sez. III, 26 settembre 2006, n. 20827, Cass., Sez. III, 2 marzo 2007, n. 4962, Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5307, Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5308, Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5309, Cass., Sez. III, 27 marzo 2007 n. 7403, Cass., Sez. III, 30 marzo 2007, n. 7934)

  43. PROVA PER IL DANNEGGIATO Cass., Sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651 la prova del nesso causale “va ... ritenuta assolta con la dimostrazione che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa ..., in ragione di un processo in atto o una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni ..., che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come«idoneità al nocumento»”

  44. PROVA PER IL DANNEGGIATO prova della sussistenza di una particolare condizione (ad esempio, una buca, un avvallamento, una macchia d’olio) che abbia conferito alla res (nella specie, la strada) idoneità alla causazione del nocumento concretamente subito dall’attore il nesso di causa potrà poi essere desunto in via presuntiva, secondo i consueti criteri della causalità giuridica e nello specifico secondo il criterio della probabilità logica

  45. PROVA PER IL DANNEGGIATO Cass. n. 15383/2006 e Cass. n. 15384/2006: “nella responsabilità oggettiva il giudizio è puramente tipologico e consiste nell’appurare se l’evento che si è verificato appartenga o meno alla serie di quelli che il criterio di imputazione ascrive ad una certa sfera del soggetto per il loro semplice accadere”

  46. PROVA PER IL CONVENUTO prova liberatoria del caso fortuito “il convenuto per liberarsi dovrà provare l’esistenzadi un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale”, ossia dovrà dimostrare “la efficienza determinante del caso fortuito nella produzione dell’evento”, definito come “un fattore che attiene a un elemento esterno imprevedibile e inevitabile che può essere costituito anche dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato”. Cfr. ex plurimis ancora da ultimo Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, 15384; Cass. civ., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383; Cass., Sez. III, 9 febbraio 2007, n. 2906; Cass., Sez. III, 9 febbraio 2007, n. 2906

  47. PROVA PER IL CONVENUTO prova del caso fortuito la responsabilità del sinistro rimane ex art. 2051 c.c. a carico del custode sianell’ipotesi di mancanza di una prova liberatoria specifica e certa circa l’assenza di un coinvolgimento causale suo oppure, secondo la prospettiva della tesi oggettiva, della res (cioè nel caso di incertezza della causa)e sia qualora la causa dell’incidente rimanga ignota (ossia la provenienza dell’evento dannoso resti sconosciuta)

  48. PROVA PER IL CONVENUTO prova del caso fortuito Cass., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 15779 signora caduta dal marciapiede a causa di una chiazza d’olio la corte d’appello, così come già il giudice di prime cure, aveva rigettato la domanda ritenendo di non dover fare applicazione dell’art. 2051 c.c.

  49. PROVA PER IL CONVENUTO prova del caso fortuito Cass., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 15779 I giudici di legittimità hanno cassato la sentenza impugnata: la corte d’appello “ha ritenuto in fatto: a) che vi era una chiazza d’olio; b) che era peraltro ignoto se essa fosse stata provocata da una perdita d’olio da parte di un mezzo comunale; c) che era del pari ignoto quando si fosse prodotta (se quello stesso giorno o nei giorni precedenti); d) che essa era visibile da parte di un pedone che avesse - come avrebbe dovuto - attentamente ispezionato la sede stradale al fine di evitare situazioni di pericolo obiettivamente prevedibili.

  50. PROVA PER IL CONVENUTO prova del caso fortuito Cass., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 15779 E sulla scorta di tali rilievi ha escluso che la chiazza costituisse un’insidia, in quanto priva del connotato della non visibilità. Avrebbe invece dovuto: a) effettuare l’apprezzamento relativo all’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. alla stregua dei criteri [di cui alle sentenze “gemelle”]; b) in caso affermativo, addossare gli effetti del difetto di prova sulle cause che avevano provocato la chiazza d’olio e sui tempi della sua persistenza sul convenuto e non sull’attrice danneggiata; c) stabilire se costituisca un affidamento soggettivo anomalo quello del pedone che, scendendo da un marciapiede in una via del centro abitato, confidi che non vi sia sul selciato una macchia d’olio tale da provocarne la caduta e che dunque non ispezioni a tale fine la strada”.

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