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Il problema del degrado ambientale è diventato uno degli aspetti sociali più importanti dei quali occuparsi. Negli ultimi decenni l’espansione delle attività industriali, l’uso spesso eccessivo dei prodotti chimici e l’aumento dei rifiuti hanno acuito il deterioramento delle risorse naturali .
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Il problema del degrado ambientale è diventato uno degli aspetti sociali più importanti dei quali occuparsi. Negli ultimi decenni l’espansione delle attività industriali, l’uso spesso eccessivo dei prodotti chimici e l’aumento dei rifiuti hanno acuito il deterioramento delle risorse naturali
Oltre alla notevole crescita della quantità di rifiuti, si è assistito ad una loro diversificazione, in termini di composizione merceologica, in conseguenza allo sviluppo di nuovi materiali e tecniche di costruzione.
Solo in tempi più recenti, con l’aggravarsi generale della situazione, i beni naturali come l’aria, l’acqua e il suolo hanno cominciato ad essere considerati “risorse” e non più “contenitori inesauribili” per lo smaltimento dei residui e dei rifiuti dell’attività quotidiana.
Nasce l’esigenza di intervenire sull’attuale modello produttivo attraverso l’utilizzo di strategie operative atte a ridurre, se non ad eliminare del tutto, le componenti merceologiche responsabili dell’aumento quali – quantitavo dei RSU (rifiuti solidi urbani).
Diverse sono le ricerche mirate alla riduzione dei rifiuti: sia alla fonte (es. imballaggi) sia tramite la riprogettazione di alcune grandi tipologie di beni di maggior consumo (es. automobili, elettrodomestici, etc..) considerandoli come beni riutilizzabili e/o riciclabili o comunque come beni da cui poter estrarre materia prima o energia una volta divenuti rifiuti.
Vi è ormai uniformità di intenti, a livello internazionale, sulle priorità nelle politiche di intervento che mirano a conservare, preservare e non distruggere per sempre alcuni beni di cui abbiamo assolutamente bisogno. dal punto di vista operativo però il problema è stato totalmente trascurato o gestito con interventi sporadici e casuali; e questo ritardo nella percezione e soprattutto nella gestione del problema si sta scontando oggi in modo assai grave.
In Sicilia, dall’entrata in vigore del Decreto Ronchi del 1997 ad oggi, si è registrato un aumento del recupero piuttosto basso.
Questa scarsità di risultati acuisce il suo deleterio effetto in una regione in cui il recupero di alcune risorse potrebbe dare un contributo notevole allo sviluppo; si pensi ad esempio a valore che avrebbe una produzione efficiente di compost di qualità in una regione come la Sicilia a rischio di desertificazione, o ancora il recupero energetico che si avrebbe dalla termovalorizzazione dei rifiuti a valle della raccolta differenziata.
E’ necessario quindi pianificare la gestione e lo smaltimento dei rifiuti attraverso l’organizzazione della raccolta differenziata e del riciclaggio, attraverso l’individuazione della quantità e della composizione dei rifiuti, del loro più appropriato modo di smaltimento ed ancora attraverso l’individuazione degli impianti e dei siti idonei ad ospitarli.
La classificazione dei rifiuti Definizione della nozione di rifiuto, cosi come è data dall’art. 6 del decreto legislativo n.22 del 1997. La legge definisce “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate all’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi.
Le parole:"si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all' articolo 6, comma"1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si interpretano come segue: La classificazione dei rifiuti
La classificazione dei rifiuti "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
"abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni; La classificazione dei rifiuti
La classificazione dei rifiuti "abbia l' obbligo di disfarsi": l' obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell' elenco dei rifiuti pericolosi di cui all' allegato D del decreto legislativo n. 22.
Per gestire correttamente i rifiuti, secondo il dettato del D.L.vo n. 22 del 1997, è necessario che gli stessi vengano, anzitutto, classificati (art. 7), prendendo in considerazione, non solo il materiale di cui si compongono, ma anche la loro origine, distinguendo quelli di provenienza domestica dagli altri: i primi (quelli domestici) configurano i rifiuti urbani; gli altri (industriali, artigianali, di commercio, da servizi, ecc.), sono definiti dalla legge speciali. La classificazione dei rifiuti
Questa classificazione basata sul tipo di rifiuto e sulla sua provenienza, permette di suddividere i rifiuti in quattro classi: rifiuti urbani non pericolosi; rifiuti urbani pericolosi; rifiuti speciali non pericolosi; rifiuti speciali pericolosi. La classificazione dei rifiuti
La classificazione dei rifiuti Per completare le operazioni necessarie a classificare i rifiuti, in armonia con la normativa europea e con quella del decreto “Ronchi”, si deve, altresì, procedere alla loro codifica, verificando cioè se un materiale sia incluso nel Codice Europeo dei Rifiuti (CER)
Rifiuti Urbani La legge (art. 7, c. 2) classifica come urbani i seguenti rifiuti: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; La classificazione dei rifiuti
Rifiuti Urbani La legge (art. 7, c. 2) classifica come urbani i seguenti rifiuti: b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; La classificazione dei rifiuti
Rifiuti Urbani La legge (art. 7, c. 2) classifica come urbani i seguenti rifiuti: d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; La classificazione dei rifiuti
Rifiuti Urbani La legge (art. 7, c. 2) classifica come urbani i seguenti rifiuti: e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b) c) ed e). La classificazione dei rifiuti
Rifiuti Speciali Sono definiti “speciali” i seguenti rifiuti: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonchè i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; La classificazione dei rifiuti
Rifiuti Speciali Sono definiti “speciali” i seguenti rifiuti: c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; La classificazione dei rifiuti
La classificazione dei rifiuti Rifiuti Speciali Sono definiti “speciali” i seguenti rifiuti: g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
La classificazione dei rifiuti Rifiuti Speciali Sono definiti “speciali” i seguenti rifiuti: h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi o simili fuori uso e loro parti.
Rifiuti pericolosi Novità, invece, si rinvengono relativamente ai rifiuti “pericolosi”, definiti come quelli “ non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato “D” sulla base degli allegati G, H ed I “, (art. 7, comma 4). A seguito dell' entrata in vigore del nuovo CER, l' allegato D è stato abrogato; i rifiuti pericolosi sono individuati in quelli con il simbolo dell' asterisco “*”). La classificazione dei rifiuti
I rifiuti assimilati agli urbani Questi sono rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi non adibiti ad uso di civile abitazione, assimilabili ai rifiuti urbani per qualità e quantità. Allo stato attuale i rifiuti che per qualità sono assimilabili agli urbani, in attesa che venga emanata la specifica normativa statale prevista dall’art. 18 del D.Lgs. 22/97, sono quelli previsti dalla tabella 1.1.1 della delibera 27 luglio 1984 tutt’ora in vigore. La classificazione dei rifiuti
La competenza ad assimilare tali rifiuti è del Comune, che, come per i rifiuti urbani, provvede a raccoglierli ed a smaltirli in regime di privativa (art. 21, commi 1 e 2, lett. g). La classificazione dei rifiuti
Particolari categorie di rifiuti Il nuovo decreto disciplina in maniera specifica le modalità di gestione di talune categorie di rifiuti: i beni durevoli, i rifiuti sanitari, i veicoli a motore, gli oli usati ed i beni in polietilene La classificazione dei rifiuti
La classificazione dei rifiuti Beni durevoli Per tali rifiuti (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d’aria, computer, televisori) viene previsto l’obbligo per i cittadini di consegnarli ad un rivenditore autorizzato contestualmente all'acquisto di un bene equivalente, ovvero ai gestori del servizio pubblico.
Rifiuti sanitari La legge, in relazione alla pericolosità di gran parte dei rifiuti in questione, pone sin dall’inizio il problema della loro gestione, indicando quale responsabile il direttore sanitario della struttura pubblica o privata. La classificazione dei rifiuti
La classificazione dei rifiuti La classificazione dei rifiuti sanitari individua: i rifiuti sanitari non pericolosi; i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani; i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo; i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
Le modalità di smaltimento dei detti rifiuti: la legge dispone che gli stessi debbano essere avviati ad incenerimento, salvo che nella Regione non esistano impianti di tale tipo, ovvero gli stessi siano in numero insufficiente al fabbisogno. In tali ipotesi il Presidente della Regione, d’intesa con il Ministro della Sanità e con quello dell’ambiente, può autorizzare lo smaltimento in discarica controllata previa sterilizzazione. La classificazione dei rifiuti
Inoltre, tale decreto ministeriale, definisce le norme tecniche di raccolta, disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi, individua le frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli urbani (fornendo indicazioni metodologiche per il loro recupero) e le categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento. La classificazione dei rifiuti
La classificazione dei rifiuti L’articolo 2 della legge 16 novembre 2001, n. 405 ( Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”) comma 1bis, che converte, con modifiche, il Decreto -Legge 18 agosto 2001, n. 347, permette di trasformare e declassificare i rifiuti sanitari pericolosi, assimilandoli a quelli urbani, attraverso un processo di disinfezione “di una durata non inferiore a 72 ore” o dopo un “processo di sterilizzazione mediante autoclave dotata di sistemi di monitoraggio e controllo delle fasi di sterilizzazione.
Veicoli a motore Il nuovo decreto disciplina le modalità di conferimento dei veicoli fuori uso a centri di raccolta, autorizzati dalla Regione ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto stesso (autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio). La classificazione dei rifiuti
La classificazione dei rifiuti Oli esausti e polietilene Gli ultimi rifiuti ai quali la normativa riserva una disciplina particolare sono gli oli esausti ed i beni e i rifiuti in polietilene, la cui gestione è affidata dagli art. 47 e 48 a due consorzi obbligatori nazionali: il “Consorzio di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti” ed il “Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene”, che ne curano il recupero e lo smaltimento.