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Cuneo 5 Novembre 2009. I fringe benefit da erogarsi in occasione delle festività La gestione dell’auto aziendale in uso promiscuo: concessione, revoca e aspetti fiscali, contributivi e retributivi Lucro cessante e danno emergente: nozione e aspetti fiscali e contributivi
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Cuneo5 Novembre 2009 • I fringe benefit da erogarsi in occasione delle festività • La gestione dell’auto aziendale in uso promiscuo: concessione, revoca e aspetti fiscali, contributivi e retributivi • Lucro cessante e danno emergente: nozione e aspetti fiscali e contributivi • Le novità del CUD 2010 • Adempimenti amministrativi derivanti dalle modifiche al T.U. sicurezza • UniEmens e denuncia fiscale mensile Gabriele Bonati
Erogazioni liberali Dal 29.5.2008 le erogazioni liberali in occasione di festività e ricorrenza concorrono interamente a formare reddito imponibile (art. 2, D.L. 93/2008)
Valori esclusi dalla base imponibile Non concorre a formare il reddito imponibile il valore dei beni ceduti e di servizi prestati al dipendente se complessivamente di importo non superiore nel periodo d' imposta a € 258,23 (se il valore supera il limite, lo stesso concorre a formare il reddito per intero) (art. 51, c. 3, TUIR). Detta previsione ha carattere generale (Circ. Min Fin. 326/E/1997) e per la verifica del superamento del limite si deve tenere conto anche del valore dei beni e servizi percepiti dal dipendente in altri rapporti di lavoro del medesimo periodo d'imposta.
Erogazioni liberali sotto forma di benefit Valori (fringe benefit) esenti – Non essendoci più, dal 29.5.2008, il beneficio previsto per le erogazioni liberali, al datore di lavoro rimane solo lo strumento del fringe benefit. Conseguentemente, se il datore di lavoro riconosce, anche in occasione delle festività beni e/o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi (erogazioni in natura e non in denaro), anche erogati da terzi, il cui valore non superi, nel periodo d’imposta, unitamente ad altri fringe benefit, € 258,23, può applicare l’esenzione impositiva (fiscale e contributiva). Così come confermato dalla circolare A.E. n. 59 del 22.10.2008. Non è necessario il requisito della generalità dei dipendenti
Beni e servizi ceduti ai dipendenti Beni e servizi alla generalità dei dipendenti – A norma dell’art. 51, comma 2, lettera f), del DPR 917/1986 (TUIR), non concorrono a formare reddito gli oneri sostenuti per l’utilizzazione delle opere e dei servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (art. 100, comma 1, del medesimo TUIR), da parte dei dipendenti e dei familiari (di cui all’art. 12 del medesimo TUIR).
Beni e servizi ceduti ai dipendenti Beni e servizi alla generalità dei dipendenti – Detta disposizione, secondo il Ministero delle finanze (circ. 238/E, 22.12.2000), va intesa nel senso che le opere e i servizi messi a disposizione dei dipendenti e dei relativi familiari devono riguardare strutture di proprietà dell’azienda, ovvero strutture esterne, anche non di proprietà (A.E. ris. N. 34/2004), purché i dipendenti risultino estranei al rapporto che intercorre tra l’azienda e il prestatore del servizio (conseguentemente i dipendenti devono utilizzare o godere del servizio e non pagarlo richiedendone il rimborso).
Beni e servizi ceduti ai dipendenti Beni e servizi alla generalità dei dipendenti – Con la medesima risoluzione (N. 34/2004) l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che per poter escludere i servizi in questione dal reddito di lavoro dipendente occorre che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: Deve trattarsi di opere e servizi messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti; Le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto; La spesa deve essere sostenuta volontariamente e non in adempimento di un vincolo contrattuale.
Somme erogate alla generalità di dipendenti: asili nido, colonie e borse studio Non rappresentano reddito le somme erogate alla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti (sia direttamente sia in forma di rimborso dell’onere sostenuto) per frequenza di asili nido e di colonie climatiche per i familiari a carico (art. 12 TUIR), nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari (lettera f bis aggiunta dall' art. 13 del d. Lgs. 505/1999, in vigore dal 1° gennaio 2000). Il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme in argomento per le predette finalità (circ. Min. Fin. 238/E. 22-12-2000).
La gestione dell’auto aziendale in uso promiscuo: concessione, revoca e aspetti fiscali, contributivi e retributivi
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione • Per l’assegnazione dell’autovettura aziendale a un dipendente in uso promiscuo, occorre verificare che: • in primo luogo vi sia una necessità di servizio, vale a dire che l’auto deve rappresentare uno degli strumenti di lavoro; • in secondo luogo, l’azienda potrà decidere e quindi concedere l’utilizzo dell’auto stessa anche per uso personale, vale a dire anche fuori dall’attività lavorativa
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione L’assegnazione dell’auto in uso promiscuo rappresenta quindi per il dipendente, durante il periodo di utilizzo privato, una parte della sua retribuzione non in denaro (fringe benefit) e, conseguentemente, dovrà essere valorizzata al fine dell’individuazione dell’ammontare che deve concorrere alla determinazione delle basi imponibili fiscale (IRPEF) e contributiva (previdenziale, assistenziale e assicurativa).
Veicoli concessi al dipendente ad uso promiscuo(valore convenzionale ai fini fiscali e contributivi A norma dell’art. 51, c. 4, lettera a), del DPR 917/1986 (TUIR), per individuare il valore che concorre a formare reddito imponibile fiscale e contributivo (norma armonizzata), sempre che per i predetti fini non siano previsti basi imponibili convenzionali, si assume, in via convenzionale, il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle annualmente elaborate dall’ACI.
Veicoli concessi al dipendente ad uso promiscuo(valore convenzionale ai fini fiscali e contributivi) • Il valore convenzionale deve essere ragguagliato al periodo dell’anno (in giorni di calendario) durante il quale al dipendente viene concesso l’uso promiscuo dell’auto • Il valore convenzionale è ridotto dell’eventuale quota trattenuta al dipendete a titolo di concorso spese (detta quota deve essere fatturata al dipendente e quindi soggetta ad IVA; l’ammontare da utilizzare per ridurre il fringe benefit è quello al lordo di IVA)
veicoli concessi al dipendente ad uso promiscuo(valore convenzionale – anno 2009) • Autovettura Mercedes E 220 CDI 170 CV berlina mod. 2006 (in produzione) • Reddito imponibile convenzionale: 15.000 x 0,6793 x 30% = € 3.056,76
veicoli concessi al dipendente ad uso promiscuo (valore convenzionale) Così i calcolo per il fringe benefit 2009 • Il dipendente utilizza l’auto per tutto l’anno 2009 e non gli verrà effettuata alcuna trattenuta: Il reddito imponibile annuo (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 3.056,76 (€ 8,37 giornaliere - € 254,73 mensili); • Il dipendente utilizza l’auto per tutto l’anno 2009 e il datore di lavoro gli effettuerà una trattenuta mensile di 100,00 (comprensiva di IVA 20%): Il reddito imponibile annuo (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 1.856,76 (3.056,76 – 1.200,00); il reddito mensile giornaliero sarà di € 5,09 mentre quello mensile sarà di € 154,73;
veicoli concessi al dipendente ad uso promiscuo (valore convenzionale) Così i calcolo per il fringe benefit 2009 Il dipendente utilizza l’auto per tutto l’anno 2009 e il datore di lavoro gli effettua una trattenuta mensile il cui valore (compreso IVA) risulta pari al fringe benefit: Non ci sarà reddito imponibile Il dipendente utilizza l’auto solo per i primi due mesi del 2009, pari a 60 giorni e il datore gli effettuerà una trattenuta mensile di € 150,00 (compresa di IVA 20%): Il reddito imponibile (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a 0 (zero), in quanto il valore del fringe benefit si attesterà a € 202,48 (3.056,76/365 x 60 – 300,00), valore inferiore al limite di esenzione previsto dall’art. 51, c. 3, DPR 917/86 fissato in € 258,23, sempre che al dipendente non vengano corrisposti. Nel 2009, altri fringe benefit (anche corrisposti da altri datori di lavoro) i cui valori facciano superare detto limite, in tale ipotesi nel reddito imponibile entrerà anche l’intero valore di cui sopra (€ 202,48).
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione • Le modalità di assegnazione - L’assegnazione dell’auto al dipendete (per servizio o in uso promiscuo o come puro fringe benefit) viene normalmente effettuata in forma scritta (consigliabile), utilizzando le prescritte formule contrattuali (concessione, uso, comodato, assegnazione, ecc). • La lettera di assegnazione potrà/dovrà contenere, per una corretta gestione del benefit, anche le seguenti clausole: • L’eventuale importo di partecipazione alla spesa da parte del lavoratore (che dovrà essere oggetto di fatturazione, con IVA), valore che andrà a ridurre l’ammontare del fringe benefit che concorre alla formazione delle basi imponibili fiscale e contributiva; • Le condizioni che possono determinare la revoca dell’auto e le modalità di gestione della restituzione.
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione • Problematiche retributive - La revoca dell’auto potrebbe generare alcuni problemi di carattere gestionale e retributivo, conseguentemente l’evento merita alcune considerazioni, in particolare: • Revocare l’uso dell’auto assegnata per motivi esclusivamente di lavoro/servizio non dovrebbe rappresenta un grosso problema, in quanto la revoca è normalmente esercitata tutte le volte in cui vengono meno le condizioni lavorative che ne avevano determinato la concessione, condizioni che si ritiene siano state anche esplicitate nella lettera di assegnazione (trattasi di organizzazione del lavoro, il cui potere è riservato al datore di lavoro);
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione • Revocare l’auto assegnata sia per lavoro/servizio sia per uso privato (vale a dire in uso promiscuo), potrebbe generare un contenzioso legato al fatto che il lavatore possa sostenere di aver perso una parte di retribuzione (in quanto, fino a quel momento, percepita in natura); • Revocare l’auto assegnata senza che ci sia, anche parzialmente, la necessità lavorativa (come puro fringe benefit), si crea, per il lavoratore, un’effettiva riduzione di retribuzione che dovrà essere compensata in altro modo.
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione Esempio • Auto ad uso promiscuo, valore del Fringe benefit convenzionale € 2.800/anno (valore valido ai fini contributivi e fiscali) • Intervenendo la revoca dell’auto, per il dipendente si verifica: • un risparmio in termini di ritenute fiscali e contributive, in quanto si riducono i corrispondenti imponibili annui di € 2.800; • Una riduzione di retribuzione perché non ha più la possibilità di utilizzare l’auto per motivi privati, e quindi vi dovrà provvedere direttamente a sue spese. • Trovandosi in tale situazione, il dipendente potrebbe rivendicare detta retribuzione persa sotto altra forma (per esempio con un superminimo in busta paga), in applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dall’art. 2103 del Codice Civile
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione Il concetto di irriducibilità della retribuzione – L’art. 2103 del Codice Civile, stabilisce che Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Ogni patto contrario è nullo.
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione • Sull’irriducibilità della retribuzione, la giurisprudenza (Corte di Cassazione) è intervenuta, stabilendo i seguenti principi: • la garanzia dell'irriducibilità della retribuzione riguarda le indennità corrisposte in considerazione delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore (sent. 3050/2006), e non si estende alle indennità erogate in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa, le quali possono essere soppresse allorché vengono meno le specifiche situazioni che le abbiano generate; • In caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi", la garanzia della irriducibilità della retribuzione (Sentenza N. 6763/2002) si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni.
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione • Nello specifico (sentenza n. 8704 del 1997) La Cassazione, che già aveva evidenziato i predetti principi, ha precisato che qualora, in relazione alle particolari mansioni affidategli, il lavoratore sia stato autorizzato all'uso di una vettura aziendale anche fuori dell'orario di lavoro, la legittima attribuzione di diverse mansioni prive delle particolarità che la giustificavano, rende legittima la revoca di tale autorizzazione.
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione La maturazione del TFR - Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione (si veda la sentenza 11644/2004) si computano nel TFR (se non diversamente stabilito dalla contrattazione collettiva) tutte le prestazioni in natura erogate a titolo non occasionale e in particolare (sentenza n. 16129/2002) si computa nel TFR il controvalore in denaro dell’autovettura concessa al lavoratore contrattualmente dal datore di lavoro.
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione Si ricorda che dal 2007 il TFR maturando che rimane in azienda per scelta del lavoratore deve essere versato (aziende con almeno 50 addetti), dal datore di lavoro, al fondo tesoreria INPS istituito dalla legge finanziaria 2007. Le quote di TFR da versare assumono (secondo quanto stabilito dal D.M. 30-1-2007 e dall’INPS circ. 70/2007) la natura di contribuzione obbligatoria alla quale si applica, ai fini dell’accertamento e la riscossione, la normativa relativa alla contribuzione previdenziale/assistenziale. L’eventuale esclusione di retribuzione (compresa quindi la retribuzione in natura – fringe benefit) dalla base imponibile del TFR può determinare, dal 2007, anche il mancato versamento contributivo all’INPS, con le relative conseguenze sanzionatorie (si ricorda altresì che la retribuzione utile al calcolo del TFR viene denunciata mensilmente all’INPS attraverso la procedura EMENS – ovvero UniEmens).
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione Conclusioni -Se l’auto viene concessa al dipendente in uso promiscuo in funzione dell’assolvimento di una particolare situazione lavorativa, il venir meno di tale situazione legittima il datore di lavoro a revocare l’utilizzo dell’auto e, conseguentemente, anche per quella parte considerata retribuzione (fringe benefit). Tale retribuzione, come precisato in giurisprudenza, non rappresenta un emolumento legato alle qualità professionali intrinseche alle mansioni ricoperte del lavoratore e quindi la revoca non viola l’art. 2103 del codice civile. In ogni caso si ricorda che il problema non va sottovalutato ma deve essere correttamente gestito fin dal momento dell’assegnazione del benefit.
Lucro cessante e danno emergente: definizione e aspetti fiscali e contributivi
Lucro cessante e danno emergente Ai fini della problematica relativa all’assoggettabilità a tassazione delle somme percepite a titolo di risarcimento del danno, occorre analizzare la disciplina legislativa in materia ed esaminare il concetto stesso di danno, nella sua duplice accezione del danno emergente e del lucro cessante, in particolare occorre partire dal: Codice Civile (artt. 1223, 2043 e 2056) che definisce e disciplina il risarcimento del danno in via generale e avendo riguardo prettamente ai rapporti tra soggetti di diritto privato; TUIR (DPR n. 917/1986) che regola la materia in tre punti fondamentali: Art. 6, comma 2, con il quale si specifica che le indennità conseguite a titolo di risarcimento del danno consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stesa natura di quelli sostituiti o perduti; Art. 17, comma 1, lett. a), per cui le somme percepite a titolo di risarcimento del danno sono assoggettate a tassazione separata (articolo dichiarato legittimo dalla Corte Costituzionale – sentenza n. 292/2005); Art. 51, comma 1, con il quale si definisce il concetto di reddito di lavoro dipendente.
Lucro cessante e danno emergente Definizioni Danno emergente: perdita economica subita dal creditore che si concretizza in una diminuzione del suo patrimonio; Lucro cessante: mancato guadagno che il creditore avrebbe potuto realizzare se non si fosse verificato il fatto dannoso. Secondo la dottrina civilistica, la differenza tra i due danni risarcibili appare netta: il danno emergente è un interesse attuale relativo ad un bene facente parte del patrimonio del danneggiato al momento del verificarsi dell’inadempimento (vi rientrano, ad esempio, le somme erogate al fine di risarcire un danno alla salute ovvero alla professionalità conseguente al licenziamento illegittimo, le somme erogate a copertura delle spese sanitarie eventualmente sostenute e/o da sostenere, ecc.) mentre il lucro cessante è l’interesse relativo ad un bene non ancora spettante al danneggiato (es. mensilità arretrate e indennità sostitutiva della reintegra in ipotesi di licenziamento illegittimo).
Lucro cessante e danno emergente L’evoluzione giurisprudenziale – Tutte le indennità percepite in sostituzione di una perdita di reddito sono da considerarsi lucro cessante e sono imponibili ai fini IRPEF. Viceversa, tutte le indennità percepite a titolo di risarcimento, il cui ammontare è, comunque, svincolato dal reddito del creditore (danno emergente) non sono tassabili. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, ad esempio, con la sentenza n. 65/2002, attraverso l’esame dell’art. 48, comma 1, del DPR n. 597/73 (oggi art. 51 del TUIR), è giunta alla conclusione che dal concetto di reddito di lavoro dipendente (costituito da tutti i compensi e gli emolumenti percepiti in dipendenza della prestazione lavorativa) devono essere escluse le somme aventi natura di semplice reintegrazione patrimoniale. Devono, pertanto, essere esclusi, oltre ai rimborsi spese veri e propri, tutte le indennità aventi funzione risarcitoria, considerando che, sotto il profilo fiscale, ha natura risarcitoria (quindi non tassabile) solo il rimborso della diminuzione patrimoniale effettivamente subita (il c.d. danno emergente), e non anche il lucro cessante.
Lucro cessante e danno emergente L’evoluzione giurisprudenziale Commissione tributaria provinciale di Savona, Sez. IV, sentenza n. 219/2000 – “L’art. 6, DPR n. 917/86, distingue tra risarcimento di danno (emergente) riguardante una perdita patrimoniale, non costituente reddito tassabile, e quello riguardante il mancato guadagno (lucro cessante), invece tassabile ai fini IRPEF.
Lucro cessante e danno emergente L’Agenzia delle Entrate – L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 155/E del 2002 ha precisato che, in tema di risarcimento danni o indennizzi percepiti da un soggetto, laddove l’indennizzo vada a compensare in via integrativa o sostitutiva la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte, in quanto sostitutive del reddito, vanno assoggettate a tassazione e, così, ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente. Viceversa, laddove il risarcimento erogato voglia indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (il c.d. danno emergente) ed abbia, quindi, funzione di reintegrazione patrimoniale, tale somma non sarà soggetta a tassazione. In quest’ultimo caso, infatti, assume rilevanza il carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi: pertanto gli indennizzi non concorreranno alla formazione del reddito delle persone fisiche per mancanza del presupposto impositivo.
Lucro cessante e danno emergente Onere della prova – Il lucro cessante, concretantesi nell’accrescimento patrimoniale in concreto ed effettivo pregiudicato o impedito dall’inadempimento dell’obbligazione, presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità, e non di mera possibilità, il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta (Cass. n. 7647/1994 e n. 5014/2000). Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, verrà liquidato in via equitativa dal giudice (artt. 1226 e 2056 C.C.). Il danno emergente, concretantesi, invece, nella diminuzione patrimoniale patita per esborso diretto seguito da fatto illecito, richiede, per vero, una prova (prevalentemente documentale) più rigorosa.
Lucro cessante e danno emergente IRPEF – Mentre le somme e i valori percepiti a seguito di transazioni, diverse da quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro, allorquando non è rinvenibile alcuna delle condizioni richieste dall’art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR, sono soggetti a tassazione ordinaria, le somme ed i valori, comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, sono sempre assoggettati a tassazione separata anni precedenti (per le retribuzioni arretrate) ovvero a tassazione TFR (Ministero delle Finanze, circolare n. 326/E del 23.12.1997).
Lucro cessante e danno emergente Contributi – L’INPS, con la circ. 263/1997, ha precisato che sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi: [………..] B) Le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonchè quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso. dall'1/1/1998 rientrano nella esclusione, oltre le incentivazioni all'esodo, tutte quelle forme di erogazione prive di uno specifico titolo retributivo, corrisposte in sede di risoluzione di rapporto di lavoro - anche se non sottoposto a limitazioni sotto il profilo della libera recedibilità da parte del datore di lavoro - e la cui funzione desumibile dalla volontà contrattuale o dall'atteggiarsi delle parti sia riconducibile a quella di agevolare lo scioglimento del rapporto. L'esclusione non si estende, quindi, a premi o gratifiche contrattualmente previste rispetto alle quali la risoluzione del rapporto si pone solo come momento temporale dell'erogazione e non come fatto generatore di essa.
Lucro cessante e danno emergente Contributi – L’INPS, con la circ. 263/1997, ha precisato che sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi: C) I proventi e le indennità conseguite anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni. Tale voce è riferita ad indennità che non sono collegate ad una funzione remunerativa, sia pure considerata in una lata accezione, della prestazione lavorativa. Rientrano nell'esclusione: le indennità liquidate dal giudice a titolo di risarcimento danno in caso di reintegrazione nel posto di lavoro per illegittimo licenziamento (resta fermo peraltro l'obbligo del pagamento della contribuzione dal momento del licenziamento fino allo spirare dei termini contemplati dallo stesso ultimo comma (cfr. circ. 11/5/1992, n. 125, lett. A); le indennità fino ad un massimo di 14 mensilità corrisposte al lavoratore nei casi previsti dall'art. 8 della legge 15/7/1966, n. 604 - come riformulato dalla legge n. 108/1990 - in cui risulti accertato che non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo e non intervenga la riassunzione entro il termine di 3 giorni. Vi rientrano altresì le somme date per rivalutazione monetaria ed interessi ex articolo 429 del codice di procedura civile.
Lucro cessante e danno emergente Contributi (INPS, messaggio n. 7585 del 9.3.2006) La sottoscrizione di una transazione, ancorché novativa, non preclude una verificasulla reale natura delle somme erogate a tale titolo. Vale a dire che dette somme possono diventare imponibili ai fini contributivi qualora siano direttamente o indirettamente collegate da un’obbligazione causale al rapporto di lavoro, sia esso in corso, sia esso cessato. Conseguentemente, le somme in questione possono essere escluse dall’obbligazione contributiva se corrisposte in base ad un titolo autonomo e diverso rispetto al rapporto di lavoro.
Certificazione CUD 2010: novità Sul proprio sito internet, l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile la bozza della certificazione CUD/2010 per l’attestazione dei redditi 2009 (versione 29.10.2009). La nuova certificazione presenta alcune novità rispetto alla versione del 2009 derivanti: In parte dall’evoluzione normativa (nuove disposizioni e/o cessazioni di particolari adempimenti) In parte dalla revisione del contenuto di alcune informazioni, per renderle più chiare e utili sia per il datore di lavoro sia il lavoratore per l’eventuale successiva dichiarazione dei redditi.
Certificazione CUD 2010: novità In particolare, le principali novità, possono essere così sintetizzate: La certificazione non permette più (essendosi esaurita la validità della relativa normativa, fatte salve eventuali proroghe) la possibilità da parte del lavoratore di utilizzare la relativa scheda per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF per volontariato e ricerca;
Certificazione CUD 2010: novità In particolare, le principali novità, possono essere così sintetizzate: Nella parte A “dati generali” relativi al soggetto a cui si certificano i redditi, quest’anno viene richiesto di indicare (punto 9), la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 252/2005, (riforma della previdenza complementare) relativamente ai lavoratori di prima occupazione (vale a dire successivamente al 1°-1-2007).Tale informazione (diversa da quella che veniva richiesta nel 770) diventa utile per il lavoratore al fine di verificare la possibilità di non perdere la parte di deducibilità, dei contributi versati alla previdenza complementare, non goduta nel primo quinquennio di adesione al fondo (il credito potrà essere utilizzato nei venti anni successivi ai primi 5 anni di iscrizione al fondo entro il limite annuo di € 2.582,29).
Certificazione CUD 2010: novità L’informazione potrebbe altresì essere utile al sostituto d’imposta che ha assunto in corso d’anno un lavoratore che ha già intrattenuto precedenti rapporti di lavoro e che quindi può venire a conoscenza di tali informazioni. L’informazione è altresì collegata ai successivi punto 51. I lavoratori di prima occupazione devono intendersi quei soggetti che alla data del 1’.1.2007 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso qualsiasi ente di previdenza obbligatoria (A.E. circ. 70/2007).
Certificazione CUD 2010: novità In particolare, le principali novità, possono essere così sintetizzate: Nella parte B “dati fiscali”, si trovano le seguenti novità: sono stati istituiti (nella sezione altri dati) due nuovi punti (hanno sostituito le istruzioni dello scorso anno che prevedevano particolari indicazioni nelle annotazioni) relativi alle detrazioni d’imposta che possono aver generato un credito per il loro mancato utilizzo, credito rimborsato dal sostituto ma poi recuperato perché non dovuto, in particolare: il punto 34, nel quale occorre indicare l’ammontare del credito per famiglie numerose (detrazione d’imposta per 4 e più figli a carico, che non ha trovato capienza nell’imposta del lavoratore), precedentemente riconosciuto e recuperato in sede di conguaglio, in quanto non dovuto; il punto 40, nel quale occorre indicare l’ammontare del credito per canoni di locazione (detrazione d’imposta per canoni di locazione, art. 16 TUIR, richiesta dal lavoratore e che non ha trovato capienza nell’imposta del lavoratore stesso), precedentemente riconosciuto e recuperato in sede di conguaglio, in quanto non dovuto;
Certificazione CUD 2010: novità In particolare, le principali novità, possono essere così sintetizzate: Nella parte B “dati fiscali”, si trovano le seguenti novità: è stata inserita una nuova sezione denominata “comparto sicurezza” per indicare la riduzione dell’imposta e delle addizionali sul trattamento economico accessorio, prevista dall’art. 4, c. 3, del D.L. 185/2008 (L. 2/2009), a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di redditi di lavoro dipendente non superiori a € 35.000 (anno di riferimento 2008). Detta riduzione è stabilita, in via sperimentale, in un importo massimo di € 134. In tale sezione occorrerà indicare: nel punto 46 la detrazione fruita; nel punto 47 l’ammontare del trattamento economico accessorio erogato;
Certificazione CUD 2010: novità In particolare, le principali novità, possono essere così sintetizzate: Nella parte B “dati fiscali”, si trovano le seguenti novità/conferme: Viene confermato il punto (quest’anno il n. 51) nel quale indicare l’importo complessivo dei contributi versati nell’anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari. Tale punto è collegato al precedente punto 9. Tale punto deve essere sempre compilato, anche se il lavoratore di prima occupazione abbia indicato al punto 8 della parte A “Dati generali” un valore diverso da 3.
Certificazione CUD 2010: novità In particolare, le principali novità, possono essere così sintetizzate: Nella parte B “dati fiscali”, si trovano le seguenti novità/conferme: nel punto 61 (nuovo) deve essere indicato l’importo del bonus erogato dal sostituto d’imposta attribuito in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare, dall’art. 1 del D. L. 185/2008 , L. 2/2009 (l’importo è stato richiesto dal lavoratore con l’apposito modulo istituito dall’Agenzia delle entrate e successivamente trasmesso dai sostituti d’imposta, o dagli intermediari abilitati, all’Agenzia delle entrate stessa).