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L’UTILIZZO DELLE ISTITUZIONI UE NEL FISCAL COMPACT. Università di Pavia. ≠ TRATTATI DI SCHENGEN E DI PRÜM I POTERI DI COMMISSIONE E CONSIGLIO NEGLI ARTT. 3 PAR. 2, 5 E 6 DEL FISCAL COMPACT I POTERI DELLA COMMISSIONE NELL’ART. 7 DEL FISCAL COMPACT
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L’UTILIZZO DELLE ISTITUZIONI UE NEL FISCAL COMPACT Università di Pavia ≠ TRATTATI DI SCHENGEN E DI PRÜM I POTERI DI COMMISSIONE E CONSIGLIO NEGLI ARTT. 3 PAR. 2, 5 E 6 DEL FISCAL COMPACT I POTERI DELLA COMMISSIONE NELL’ART. 7 DEL FISCAL COMPACT I POTERI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELL’ART. 8 DEL FISCAL COMPACT OPINIONI DIVERGENTI SULLA LEGITTIMITÀ DELL’UTILIZZO DELLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE.
ARTT. 3, PAR. 2, 5 E 6 DEL FISCAL COMPACT Università di Pavia ART. 3, PAR. 2: AFFIDATO ALLA COMMISSIONE IL COMPITO DI ELABORARE PRINCIPI COMUNI PER I MECCANISMI NAZIONALI AUTOMATICI DI CORREZIONE DI BILANCIO. (~ 121 TFUE) ART. 5: ATTRIBUITO A CONSIGLIO E COMMISSIONE IL COMPITO DI APPROVARE E MONITORARE I PROGRAMMI DI PARTENARIATO ECONOMICO E DI BILANCIO CHE GLI STATI SOGGETTI A PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI DEVONO PREDISPORRE. (~ 121 TFUE) ART. 6: OBBLIGA LE PARTI CONTRAENTI A COMUNICARE EX ANTE I RISPETTIVI PIANI DI EMISSIONE DEL DEBITO A CONSIGLIO E COMMISSIONE. (~ 121 PAR. 6 + 136 TFUE) ART. 7: MAGGIORANZA QUALIFICATA INVERSA. DISPOSIZIONI COMPATIBILI CON L’ART. 13 TUE
ART. 8 FISCAL COMPACT Università di Pavia RICHIAMA ESPRESSAMENTE L’ART. 273 TFUE (LA CORTE DI GIUSTIZIA È COMPETENTE A CONOSCERE DI QUALSIASI CONTROVERSIA TRA STATI MEMBRI IN CONNESSIONE CON L’OGGETTO DEI TRATTATI, QUANDO TALE CONTROVERSIA LE VENGA SOTTOPOSTA IN VIRTÙ DI UN COMPROMESSO) PROBLEMA RELATIVO A QUELLA PARTE DELL’ART. 8 NELLA QUALE SI AFFERMA CHE, SU IMPULSO DELLA COMMISSIONE, GLI STATI MEMBRI ADIRANNO LA CORTE DI GIUSTIZIA. IN REALTÀ NON ATTRIBUISCE ALLA COMMISSIONE UN NUOVO POTERE DI INTRODURRE UN RICORSO.
LA SENTENZA PRINGLE (c-370/12) Università di Pavia PRIMA QUESTIONE: LA REVISIONE DELL’ART. 136 TRAMITE LA DECISIONE 2011/99 RIGUARDA SOLO LE DISPOSIZIONI DELLA PARTE TERZA DEL TRATTATO? ED È VERO CHE NON ATTRIBUISCE NUOVE COMPETENZE ALL’UNIONE? - GLI OBIETTIVI DEL MES NON TOCCANO LA POLITICA MONETARIA (CHE È ENUNCIATA TRA LE COMPETENZE ESCLUSIVE DELL’UNIONE ALL’ART. 3, PAR. 1, LETT. C) TFUE, DISPOSIZIONE CONTENUTA NELLA PARTE I DEL TRATTATO). - LA MODIFICA DELL’ART. 136 NON ATTRIBUISCE NUOVE COMPETENZE ALL’UNIONE, DAL MOMENTO CHE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ È COSTITUITO DAGLI STATI MEMBRI
LA SENTENZA PRINGLE (2) Università di Pavia IL MES È COMPATIBILE CON LE NORME DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA? - IL MES NON INCIDE SULLA POLITICA MONETARIA: NON HA L’OBIETTIVO DI MANTENERE LA STABILITÀ DEI PREZZI, MA DI SODDISFARE ESIGENZE DI FINANZIAMENTO DEGLI STATI. L’EVENTUALE EFFETTO SULLA STABILITÀ DEI PREZZI È SOLO EVENTUALE. - IL MES NON INCIDE SULLA COMPETENZA DELL’UNIONE AD ACCORDARE, SULLA BASE DELL’ART. 122.2, UN’ASSSITENZA FINANZIARIA A UNO STATO IN CRISI. - LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEL MES È SUBORDINATA A UNA STRETTA CONDIZIONALITÀ, ED È DUNQUE COMPATIBILE CON LA NO BAIL-OUT CLAUSE (ART. 125 TFUE)
LA SENTENZA PRINGLE (3) Università di Pavia È LEGITTIMO L’UTILIZZO DELLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE DA PARTE DEL MES? (LA QUESTIONE RIGUARDA ANCHE IL FISCAL COMPACT) - NEI SETTORI CHE NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELL’UNIONE GLI STATI MMEBRI HANNO IL DIRITTO DI AFFIDARE ALLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE, AL DI FUORI DELL’AMBITO DELL’UNIONE, COMPITI CHE NON SNATURINO LE LORO ATTRIBUZIONI - LE FUNZIONI AFFIDATE ALLA COMMISSIONE E ALLA BCE DAL MES NON SNATURANO I COMPITI DI TALI ISTITUZIONI