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LA BANCA CENTRALE EUROPEA. Università di Pavia. ART. 282.3 TFUE
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LA BANCA CENTRALE EUROPEA Università di Pavia ART. 282.3 TFUE LA BANCA CENTRALE EUROPEA HA PERSONALITA’ GIURIDICA. HA IL DIRITTO ESCLUSIVO DI AUTORIZZARE L’EMISSIONE DELL’EURO. E’ INDIPENDENTE NELL’ESERCIZIO DEI SUOI POTERI E NELLA GESTIONE DELLE SUE FINANZE. LE ISTITUZIONI, ORGANI E ORGANISMI DELL’UNIONE E I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RISPETTANO TALE INDIPENDENZA. CARATTERISTICHE PECULIARI DELLA BCE RISPETTO ALLE ALTRE ISTITUZIONI DELL’UNIONE: ORGANI PROPRI E POTERI NORMATIVI AUTONOMI
GLI ORGANI DELLA BCE Università di Pavia ART. 283 TFUE: IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA COMPRENDE I MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA NONCHE’ I GOVERNATORI DELLE BANCHE CENTRALI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA E’ L’EURO. IL COMITATO ESECUTIVO COMPRENDE IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE E QUATTRO ALTRI MEMBRI. IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE E GLI ALTRI MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO SONO NOMINATI, TRA PERSONE DI RICONOSCIUTA LEVATURA ED ESPERIENZA PROFESSIONALE NEL SETTORE MONETARIO O BANCARIO, DAL CONSIGLIO EUROPEO CHE DELIBERA A MAGGIORANZA QUALIFICATA, SU RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO E PREVIA CONSULTAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BCE.
I POTERI NORMATIVI DELLA BCE Università di Pavia ART. 132 TFUE LA BCE: - STABILISCE REGOLAMENTI - PRENDE DECISIONI - FORMULA RACCOMANDAZIONI O PARERI L’OBIETTIVO FONDAMENTALE DELLA STABILITA’ DEI PREZZI
LE COMPETENZE DELL’UE NEL TRATTATO DI LISBONA Università di Pavia IL TRATTATO DI LISBONA FA RIFERIMENTO ESPRESSO AL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE (ART. 5.1 TUE) ELENCA LE MATERIE CHE SONO RICONDUCIBILI AI VARI TIPI DI COMPETENZA (ESCLUSIVA, CONCORRENTE, DI COORDINAMENTO ECC..) (ARTT. 3, 4, 5 E 6 TUE)
LE COMPETENZE DELL’UNIONE: ART. 5 TUE Università di Pavia PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’
IL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE Università di Pavia ART. 5.1 TUE: IN VIRTÙ DEL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE, L’UNIONE AGISCE ESCLUSIVAMENTE NEI LIMITI DELLE COMPETENZE CHE LE SONO ATTRIBUITE DAGLI STATI MEMBRI NEI TRATTATI PER REALIZZARE GLI OBIETTIVI DA QUESTI STABILITI. QUALSIASI COMPETENZA NON ATTRIBUITA ALL’UNIONE NEI TRATTATI APPARTIENE AGLI STATI MEMBRI PERÒ: TENDENZA DELLA CORTE AD INTERPRETARE LE COMPETENZE DELL’UE IN MODO ESTENSIVO
LA PROCEDURA DI REVISIONE DEI TRATTATI Università di Pavia CON IL TRATTATO DI LISBONA: SI PREVEDE CHE LA PROCEDURA DI REVISIONE DEI TRATTATI POSSA PORTARE A UNA RIDUZIONE DELLE COMPETENZE DELL’UNIONE EUROPEA SI DISTINGUONO UNA PROCEDURA DI REVISIONE ORDINARIA (ART. 48, PARR. 2-5 TUE) E DUE PROCEDURE DI REVISIONE SEMPLIFICATE (ART. 48, PARR. 6 E 7 TUE)
LA PROCEDURA DI REVISIONE ORDINARIA Università di Pavia PROPOSTA DI UNO STATO, DEL PE O DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO TRASMISSIONE AL CONSIGLIO EUROPEO E NOTIFICAZIONE AI PARLAMENTI NAZIONALI. IL CONSIGLIO EUROPEO, SENTITO IL PE E LA COMMISSIONE, SE SI PRONUNCIA IN MODO FAVOREVOLE ALL’ESAME DELLE MODIFICHE, CONVOCA UNA CONVENZIONE LA CONVENZIONE ADOTTA UNA RACCOMANDAZIONE E LA TRASMETTE ALLA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA RATIFICA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI
LE PROCEDURE DI REVISIONE SEMPLIFICATE Università di Pavia MODIFICHE ALLE NORME DELLA PARTE III DEL TRATTATO. IMPOSSIBILITÀ DI ESTENDERE LE COMPETENZE DELL’UE PASSAGGIO DA UNANIMITÀ A MAGGIORANZA QUALIFICATA O DA PROCEDURA LEGISLATIVA SPECIALE A ORDINARIA DELIBERA ALL’UNANIMITÀ DEL CONSIGLIO EUROPEO + APPROVAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO ALL’UNANIMITÀ + TRASMISSIONE AI PARLAMENTI NAZIONALI
ADESIONE DI NUOVI STATI (ART. 49 TUE) Università di Pavia OGNI STATO EUROPEO CHE RISPETTI I VALORI DI CUI ALL’ART. 2 E SI IMPEGNI A PROMUOVERLI PUÒ DOMANDARE DI DIVENIRE MEMBRO DELL’UNIONE. IL PARLAMENTO EUROPEO E I PARLAMENTI NAZIONALI SONO INFORMATI DI TALE DOMANDA. LO STATO RICHIEDENTE TRASMETTE LA SUA DOMANDA AL CONSIGLIO CHE SI PRONUNCIA ALL’UNANIMITÀ, PREVIA CONSULTAZIONE DELLA COMMISSIONE E PREVIA APPROVAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, CHE SI PRONUNCIA A MAGGIORANZA DEI MEMBRI CHE LO COMPONGONO. SI TIENE CONTO DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ CONVENUTI DAL CONSIGLIO EUROPEO. LE CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE E GLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI …FORMANO L’OGGETTO DI UN ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI E LO STATO RICHIEDENTE. TALE ACCORDO È SOTTOPOSTO A RATIFICA DA TUTTI GLI STATI CONTRAENTI CONFORMEMENTE ALLE LORO RISPETTIVE NORME COSTITUZIONALI
ART. 352 TFUE Università di Pavia “SE UN’AZIONE DELL’UNIONE APPARE NECESSARIA, NEL QUADRO DELLE POLITICHE DEFINITE DAI TRATTATI, PER REALIZZARE UNO DEGLI OBIETTIVI DI CUI AI TRATTATI SENZA CHE QUESTI ULTIMI ABBIANO PREVISTO I POTERI DI AZIONE RICHIESTI A TAL FINE, IL CONSIGLIO, DELIBERANDO ALL’UNANIMITÀ SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE E PREVIA APPROVAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, ADOTTA LE DISPOSIZIONI APPROPRIATE ….”
LIMITI DI UTILIZZO DELL’ART. 352 TFUE Università di Pavia RISPETTO DELLA PROCEDURA INESISTENZA DI UN’ALTRA BASE GIURIDICA IMPOSSIBILITÀ DI ALTERARE L’IDENTITÀ DELL’UNIONE O DI PROVOCARE SALTI QUALITATIVI NELL’INTEGRAZIONE NECESSITÀ DELL’AZIONE RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ NO ARMONIZZAZIONE NEI CASI IN CUI I TRATTATI LA ESCLUDONO NO POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA