1 / 7

NUOVE FIGURE SOGGETTIVE E CONNESSI RISCHI SANZIONATORI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:

NUOVE FIGURE SOGGETTIVE E CONNESSI RISCHI SANZIONATORI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: GLI ESEMPI DEL “GESTORE” AI FINI AIA ED EMISSIONS TRADING 14 ottobre 2011. La “sbadataggine” del legislatore delegato: possibili conseguenze

tekli
Download Presentation

NUOVE FIGURE SOGGETTIVE E CONNESSI RISCHI SANZIONATORI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. NUOVE FIGURE SOGGETTIVE E CONNESSI RISCHI SANZIONATORI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: GLI ESEMPI DEL “GESTORE” AI FINI AIA ED EMISSIONS TRADING 14 ottobre 2011

  2. La “sbadataggine” del legislatore delegato: possibili conseguenze Il d. lgs. 121/2011 (art. 2, che ha inserito nel d. lgs. 231/2001 l’art. 25-undecies) ha “dimenticato” i reati in materia di AIA(art. 29-quattuordecies, d. lgs. 152/2006)

  3. « La sanzione prevista dall'articolo 29-quattuordecies, comma 1, non si applica ai gestori di impianti esistenti o di impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del d. lgs. 59/2005, i quali abbiano presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale nei termini stabiliti …, fino alla conclusione del relativo procedimento autorizzatorio » (Art. 35, co. 2-quinquies, D. lgs. 152/2006) • « per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del presente titolo, dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo » (Art. 29-quattuordecies, co. 10, D. lgs. 152/2006) • « Fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'articolo 29-quater, trovano applicazione le disposizioni relative alle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo previste dal presente decreto e dalle altre normative vigenti o le prescrizioni precedenti il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di attuazione » (Art. 35, co. 2-quater,D. lgs. 152/2006)

  4. irragionevolezza (art. 3, Cost.) • violazione legge-delega (art. 76, Cost.) • Art.19, L. 96/2010 (Legge comunitaria 2009): « Il Governo è delegato ad adottare … uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE … » (co. 1); « I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati … secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici … a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del d. lgs. 2331/2001, le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1 » (co. 2) • violazione direttiva 2008/99/CE • « Ai fini della presente direttiva s’intende per: a) “illecito” ciò che viola: i) gli atti legislativi adottati ai sensi del trattato CE ed elencati all’allegato A » (art. 2) • « Direttiva 2008/1/CE … sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento » (all. A)

  5. Attenzione (anche) alle sanzioni amministrative • ET: « Chiunque esercita un'attività presso un impianto regolata dal presente decreto senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euroaumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni indebitamente rilasciate » (art. 3, co. 1, lett. g, D.lgs. 216/2006) • AIA: « E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma 1 » (Art. 29-quattuordecies, co. 4, D. lgs. 152/2006) – N.B. la violazione è puramente formale (art. 29-decies, co. 1: « il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente »)

  6. Suggerimento per evitare inutili moltiplicazioni di soggetti responsabili: individuare in modo formale e preciso il “gestore”, tenendo conto delle (purtroppo, imprecise!) definizioni di legge: • gestore AIA=« qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso » (art. 5, co. 1, lett. r-bis, D. lgs. 152/2006) • gestoreET = «persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo » (art. 3, co. 1, lett. g, D.lgs. 216/2006

  7. Per concludere: un messaggio di speranza dalla CEDU… • le pretese relative a un’autorizzazione amministrativa per l’esercizio di un’attività sono «diritti di carattere civile» ex art. 6 (Benthem c. Olanda, 23.10.1995) • una autorità pubblica non può ingerirsi nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e del domicilio sancito dall’art. 8, «a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge» • ogni ingerenza avente riflessi sul patrimonio dovrà trovare la propria base giuridica in una norma di legge = protezione della proprietà ex art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 • il divieto generale di discriminazione ex art. 14 (applicabile anche ai suddetti diritti, cfr. James ed altri c. Regno Unito, 21.2.1986) presuppone che qualsiasi “trattamento differenziato”, per essere legittimo, assicuri comunque una ragionevole proporzione tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito (Petrovic c. Austria, 27.3.1998) • N.B. un elemento da considerare per valutare l’ampiezza della discrezionalità della PA nel bilanciamento fra interessi contrapposti (pubblico e privato) è l’esistenza di uno standard comune tra i Paesi aderenti alla CEDU (Rasmussen c. Danimarca, 28.11.1984) = in materia di AIA, lo standard è rappresentato dalle norme UE in materia di IPPC + Bref BAT

More Related