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Nozioni di Diritto Amministrativo. Seminario curato dal Direttore dei SS.GG.AA. Dott. Fabrizio Costantini. Fonti del Diritto Amministrativo. Le fonti del diritto amministrativo certe sono sostanzialmente di due tipologie: I regolamenti; Gli statuti degli enti pubblici. I regolamenti.
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Nozioni di Diritto Amministrativo Seminario curato dal Direttore dei SS.GG.AA. Dott. Fabrizio Costantini Pescara, 27.09.2013
Fonti del Diritto Amministrativo Le fonti del diritto amministrativo certe sono sostanzialmente di due tipologie: I regolamenti; Gli statuti degli enti pubblici Pescara, 27.09.2013
I regolamenti • I regolamenti sono atti amministrativi che possono essere emanati da organi statali, dalle amministrazioni comunali, regionali e provinciali, dalle amministrazioni indipendenti, CC.II.AA e ordini professionali. • Essi sono: • Generali: ossia rivolti ad una pluralità di destinatari non individuabili a priori; • Astratti: ossia capaci di regolare una serie indefinita di casi; • Innovativi: ossia idonei a produrre delle modifiche e delle nuove statuizioni in seno all’ordinamento giuridico. • Non possono: • Derogare o contrastare la Costituzione e le leggi ordinarie; • Non possono regolare le materie riservate alla Costituzione; • Non possono mai derogare al principio di irretroattività della legge; • Non possono contenere sanzioni penali; • Non possono regolare istituti fondamentali dell’ordinamento; • Sono ordinati in maniera gerarchica. Pescara, 27.09.2013
Tipi di regolamento • Di esecuzione: contengono norme di dettaglio necessarie a meglio applicare una fonte legislativa; • Di attuazione e integrazione: sono quelli che integrano il contenuto di una legge o di un D.Lgs.; • Indipendenti: la legge 400/88 autorizza il Governo a legiferare su materie in cui essa non sia ancora intervenuta purché non si tratti di discipline soggette a riserva relativa o assoluta di legge; • Di organizzazione: disciplinano il funzionamento della P.A. secondo le disposizioni dettate dalla legge; • Delegati:emanati sulla base di autorizzazione legislativa in materie non coperte da riserva assoluta di legge; • Di riordino:sono utilizzati per fare il punto, con cadenza periodica, circa le disposizioni legislative vigenti, abrogate o che anno esaurito il loro potere normativo. Pescara, 27.09.2013
Gli Statuti Lo Statuto è un atto normativo che ha per oggetto l’organizzazione dell’ente e le linee principali delle sue attività. Possono essere: • Regionali: quelli delle regioni a statuto ordinario hanno forza di legge regionale rinforzata (è prevista una doppia approvazione ed eventualmente il referendum popolare) mentre quelli delle regioni a statuto speciale sono posti al pari delle leggi costituzionali; Pescara, 27.09.2013
Comunali, provinciali o delle città metropolitane; • Di altri enti pubblici: si tratta di statuti emessi da enti minori che sono di regola sottoposti ad approvazione preventiva e vincolante da parte dello Stato o delle Regioni. Pescara, 27.09.2013
Le situazioni giuridiche soggettive La situazione giuridica soggettiva è un sostanziale interesse facente capo ad un soggetto o ad un ente, riconosciuta dall’ordinamento giuridico. Da essa possono derivare vantaggi (diritto soggettivo, interesse legittimo, aspettativa, ecc…) oppure degli svantaggi (dovere, onere, soggezione, ecc…) Pescara, 27.09.2013
Diritto Soggettivo Esso consiste in una posizione soggettiva di vantaggio riconosciuta in capo ad un soggetto dall’ordinamento giuridico. La tutela del diritto soggettivo è affidata alla cognizione del G.O. e solo in casi tassativamente indicati dalla legge a quella del G.A. Pescara, 27.09.2013
Interesse Legittimo L’interesse legittimo è previsto dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione. Esistono diverse definizioni di esso: • L’i.l. è una posizione individuale tutelata qualora essa sia funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico; • L’i.l. consiste nell’interesse del singolo a ricorrere in giudizio affinché un atto amm.vo illegittimo a lui destinatato venga rimosso; • L’i.l. consiste nella pretesa a che la P.A. si astenga dal porre in essere atti illegittimi; • L’i.l. è la possibilità, riconosciuta al provato, di partecipare alla formazione di un provv.to amm.vo per tutelare un bene pertinente alla sua sfera di interesse. Pescara, 27.09.2013
segue • Quando si lamenta un cattivo del potere discrezionale della P.A. si configura la lesione di un interesse legittimo, quindi, la cognizione è riservata al G.A.; • Quando manca, in radice, il potere discrezionale della P.A. siamo di fronte alla lesione di un diritto soggettivo azionabile al cospetto del G.O. Pescara, 27.09.2013
Tipologia interessi legittimi • Pretensivi: pretesa a che la P.A. adotti un provvedimento o ponga in essere un dato comportamento; • Oppositivi: sono quelli diametralmente opposti ai pretensivi; Pescara, 27.09.2013
Interessi collettivi e diffusi • Diffusi: sono quelli che afferiscono a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e riguardano beni non fruibili in maniera differenziata; • Collettivi:sono quelli attinenti un ente esponenziale di un gruppo non occasionale (es.: ordini professionali). Essi fanno capo all’ente e non ai singoli partecipanti; è quest’ultimo che può lamentarne la lesione. Pescara, 27.09.2013
Interessi semplici e di fatto • Semplici: rappresentano la pretesa a che la P.A., nell’esercizio del suo potere discrezionale, si attenga a criteri di opportunità e convenienza. Possono essere fatti valere solo attraverso il ricorso gerarchico. • Di fatto: rappresentano la pretesa a che la P.A. osservi i doveri giuridici posti a suo carico e a vantaggio della collettività. Non godono di alcuna forma di tutela e non legittimano neanche l’accesso agli atti. (Es.: interesse alla buona manutenzione delle strade, alla corretta illuminazione, ecc…) Pescara, 27.09.2013
La competenza in diritto amministrativo La competenza consiste nei poteri riservati dalla legge alla P.A. per il perseguimento di fini di interesse pubblico. La competenza si distingue in: • Esterna: poteri e funzioni che l’organo può esercitare nei confronti dei terzi destinatari; • Interna: insieme dei compiti svolti dall’organo all’interno della P.A. cui appartiene con efficacia nei soli confronti di essa. Pescara, 27.09.2013
Tipi di competenza • Per materia: è quella riferita ai singoli compiti e in base alla quale vengono a crearsi settori particolari della P.A., ognuno, con attribuzioni particolari; • Per territorio: presuppone la competenza per materia e identifica l’ambito territoriale all’interno del quale un organo della P.A. può esercitare i suoi poteri; • Per grado: presuppone la competenza per materia e per territorio e riguarda singoli organi appartenenti alla medesima amm.ne. Deriva dalla c.d. organizzazione piramidale; • Per valore: è prevista talvolta dalla legge in relazione a determinati effetti. Pescara, 27.09.2013
Casi eccezionali di trasferimento di competenza La competenza amministrativa si fonda sul principio di inderogabilità della stessa poiché le sfere di attribuzione della P.A. sono fissate per legge. In casi eccezionali può essere attivato il trasferimento di competenza attraverso i meccanismi giuridici di cui alla prossima slide. Pescara, 27.09.2013
Segue • Delega dei poteri: opera nei soli casi consentiti dalla legge e realizza non il trasferimento della titolarità del potere ma solo l’esercizio dello stesso. Quando avviene da un organo ad un altro siamo in presenza di delega interorganica mentre, quando viene attivata da un soggetto ad un altro, abbiamo quella intersoggettiva; • Avocazione: si configura quale trasferimento dell’esercizio del potere da un organo inferiore ad un sovraordinato per ragioni di pubblico interesse; Pescara, 27.09.2013
Segue • Sostituzione: al pari dell’avocazione presuppone un passaggio dell’esercizio del potere da un organo ad un altro in presenza dell’inerzia di quest’ultimo. Anche la sostituzione può operare nei soli casi previsti dalla legge e presuppone un rapporto gerarchico tra gli organi coinvolti. Pescara, 27.09.2013
Difetto di competenza Il difetto di competenza ad emanare un atto o a compiere una data attività può essere di tre tipi: • Acompetenza: si ha quando l’atto o l’attività sono posti in essere da un soggetto non previsto quale organo della P.A.; • Incompetenza assoluta: si verifica quando l’atto viene adottato dalla P.A. in una materia riservata ad altro potere dello Stato, oppure quando promana da un soggetto nell’esercizio di un potere estraneo alle sue attribuzioni ovvero quando l’atto è relativo ad un oggetto che si trova nell’ambito territoriale di altro organo della P.A. L’atto che ne deriva è nullo ab origine. Pescara, 27.09.2013
Segue • Incompetenza relativa: essa si verifica quando un atto amministrativo viene emesso da un organo ma la competenza sussiste in capo ad altro organo ed entrambi appartengono alla medesima P.A. L’atto che ne deriva è illegittimo, ossia, inidoneo a produrre degli effetti giuridici. Pescara, 27.09.2013
Il funzionario di fatto Quando un atto promana da un soggetto (titolare dell’organo) la cui investitura manchi o sia viziata. Gli atti compiuti dal funzionario di fatto, decorsi i termini per l’impugnatura dell’atto di investitura, sono considerati validi in virtù dei principi: di conservazione degli atti, di affidamento dei terzi e di tutela della buona fede del destinatario dell’atto. Pescara, 27.09.2013
Il Procedimento amministrativo • L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA • IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Pescara, 27.09.2013
L’attività amministrativa • Per comodità di spiegazione si considera l’amministrazione come uno dei tre poteri dello Stato, per meglio dire la si identifica con il potere esecutivo, ossia un potere che esegue quanto gli altri (Parlamento e Consigli Regionali) hanno voluto in via generale ed astratta. • Si tratta,comunque, di un potere condizionato, in quanto troverebbe nella legge una forma di legittimazione in positivo (a fini di realizzazione dell’interesse pubblico) ed in negativo (non può uscire dai limiti che la legge ha imposto). Ciò differenzia l’agire dei soggetti di p.a. rispetto ai privati, per i quali ultimi vige solo il limite negativo (del rispetto dell’ordine pubblico e del buon costume), ma non un vincolo in positivo. Pescara, 27.09.2013
Spesso i due concetti vengono confusi o usati come sinonimi ma non è così. L’atto amministrativo è l’atto posto in essere da un’autorità amministrativa nell’esercizio di una funzione amministrativa. Il provvedimento amministrativo è l’atto amministrativo volto alla cura di un concreto interesse pubblico e diretto a produrre unilateralmente effetti giuridici nei rapporti con i destinatari (GAROFOLI-FERRARI). Atto Amministrativo e Provvedimento Amministrativo Pescara, 27.09.2013
Da ciò deriva che l’atto amministrativo è lo strumento di cui l’amministrazione si serve per formalizzare la propria volontà mentre, il provvedimento amministrativo è l’unico in grado di ledere la sfera giuridica del destinatario.Di conseguenza ciò che si impugna, eventualmente, è il provvedimento e non l’atto. Pescara, 27.09.2013
Elementi atto amministrativo • Essenziali: sono quelli necessari per dar vita ad un atto; • Accidentali: sono elementi eventuali dell’atto usati per ampliare o restringere il contenuto dell’atto; possono essere apposti solo negli atti discrezionali a condizione che non confliggano con le norme di legge e che non ne alterino il contenuto tipico; • Naturali: sono quelli previsti dalla legge per un determinato tipo di atto e chi considerano presenti anche se non vi appaiono espressamente. Pescara, 27.09.2013
Elementi essenziali Secondo Virga sono: • Agente, destinatario, forma, oggetto e volontà. Secondo Sandulli sono: • Soggetto, oggetto, forma, contenuto e finalità. Pescara, 27.09.2013
Definizioni • Agente o soggetto: chi pone in essere l’atto amministrativo; • Destinatario: soggetto ne cui confronti l’atto produce i suoi effetti; • Volontà: nessun atto può essere attribuito ad un agente senza che esso l’abbia consapevolmente voluto; • Oggetto: è il comportamento, il fatto o il bene cui afferisce l’atto; • Contenuto: ciò che l’atto dispone; • Finalità: ciò che l’atto persegue; • Forma: in genere si ritiene che essa sia libera. Pescara, 27.09.2013
Struttura formale atto amministrativo • Intestazione: indicazione dell’autorità da cui l’atto promana; • Preambolo: indicazione delle norme in base alle quali l’atto viene adottato e attestazione degli atti preparatori; • Motivazione: indicazione degli interessi coinvolti nel procedimento (parte descrittiva) e valutazione degli stessi con indicazione di quello o di quelli che si è deciso di privilegiare a discapito degli altri (parte valutativa); • Dispositivo: è la parte precettiva dell’atto; • Luogo, data e sottoscrizione. Pescara, 27.09.2013
La Motivazione La motivazione è un elemento di fondamentale importanza in quanto consente di comprendere i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche alla base dell’atto amministrativo. L’art. 3 della legge 241/1990 prevede l’obbligo di motivazione per tutti gli atti amministrativi ad eccezione di quelli normativi o a contenuto generale. La ratio sottesa all’obbligo di motivazione risiede negli artt. 97 e 113 della costituzione. Pescara, 27.09.2013