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D.Lgs. 22/97 e s.m.i. D.M. 5/02/1998 norma tecnica per le attività di recupero rifiuti DIRETTIVA CE 2000/532/2001 e s.m.i LEGGE 21/12/2001 n. 443 DIRETTIVA 9 APRILE 2002
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D.Lgs. 22/97 e s.m.i. • D.M. 5/02/1998 norma tecnica per le attività di recupero rifiuti • DIRETTIVA CE 2000/532/2001 e s.m.i • LEGGE 21/12/2001 n. 443 • DIRETTIVA 9 APRILE 2002 Quest’ultima dà indicazioni circa la transcodifica dei codici CER già in uso con la direttiva comunitaria, nonché quelli da ricomprendersi all’interno del decreto sul recupero
ART. 7 - Classificazione • Stabilisce la classificazione dei rifiuti dividendoli in: - rifiuti urbani; • rifiuti speciali non pericolosi • rifiuti speciali pericolosi con riferimento agli allegati A2 e D del decreto stesso, il primo contenente un elenco di tutti i rifiuti, il secondo solo quelli pericolosi
I rifiuti venivano classificati secondo la provenienza e non secondo le caratteristiche chimico fisiche degli stessi.
DIRETTIVA 2000/532/CE • L’introduzione della suddetta norma comunitaria ha stabilito che a partire dal 1 gennaio 2002 coloro i quali già operavano nella gestione dei rifiuti utilizzassero i nuovi codici così come da elenco allegato. Tale elenco contiene alcune importanti novità:
Vengono introdotti 470 codici inediti; • viene modificata la classificazione di alcuni rifiuti già precedentemente dichiarati speciali non pericolosi ora invece pericolosi; • la norma individua alcuni rifiuti in modo assoluto come speciali pericolosi, ma i più lo sono invece in virtù della concentrazione di certe specie chimiche nella composizione del rifiuto (i cosiddetti codici specchio)
Esempio: traversine dei trenicodice CER D.lgs. 22/97 [030199] npcodice CER 2002 [030104] prifiuto ora classificato pericoloso per definizione
Esempio del cosiddetto codice specchio:codice CER D.lgs. 22/97 => 200102 vetrosecondo la Decisione 2000/532/CE può essere transcodificato in:150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze150107 imballaggi in vetroè onere del produttore/detentore correttamente classificare il rifiuto tramite un’indagine analitica.
I soggetti che già effettuavano attività di gestione di rifiuti che, per effetto dell’introduzione della Decisione comunitaria, hanno acquisito la classificazione di rifiuti pericolosi, avevano tempo sino all’11/02/2002 per inviare istanza ex art. 28 del Decreto 22/97, in tal caso l’attività poteva essere proseguita fino ad emanazione del conseguente provvedimento (art. 1, comma 15 della Legge 21/12/2001, n. 443 (c.d. Legge Lunardi)
ART. 6 Definizioni Deposito temporaneo ovvero deposito effettuato presso il produttore che non necessita di autorizzazioni nell’ambito del decreto Ronchi, nel caso in cui rispettino le seguenti condizioni:
Nel caso di rifiuti speciali non pericolosi:il deposito non deve superare i 20 mcovveroil deposito deve essere movimentato ogni tre mesi
Nel caso di rifiuti speciali pericolosi:il deposito non deve superare i 10 mcovveroil deposito deve essere movimentato ogni due mesi
AUTORIZZAZIONI DA CONSEGUIRE NEL CASO NON SUSSISTANO LE CONDIZIONI RIPORTATE
Art. 12 - Registri di carico e scarico Unicamente per i rifiuti speciali pericolosi. Su di essi deve essere annotato l’avvio alla zona destinata al deposito, a cui farà seguito l’operazione di scarico una volta conferiti alla ditta incaricata della raccolta
ART. 15 - TRASPORTO RIFIUTI Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione. Tali formulari vanno conservati unitamente al registro di carico e scarico.
Attenzione: entro tre mesi dal conferimento del rifiuto, il produttore deve ricevere la quarta copia del formulario, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, solo in questo caso la responsabilità del detentore per il corretto smaltimento o recupero è esclusa (art. 10, comma 3, lett. b)
QUALI AUTORIZZAZIONI PER IL TRASPORTO DI RIFIUTI EFFETTUATO IN CONTO PROPRIO Solo nel caso di: trasporto di rifiuti pericolosi (salvo che non si ecceda la quantità di 30 Kg o litri al giorno);