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Diritto tributario internazionale. Prof. Avv. Sebastiano Maurizio Messina Università degli Studi di Verona. Le fonti del diritto tributario internazionale. Ai sensi dell’ 38 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia: consuetudini internazionali principi generali del diritto
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Diritto tributario internazionale Prof. Avv. Sebastiano Maurizio Messina Università degli Studi di Verona diritto tributario internazionale
Le fonti del diritto tributario internazionale Ai sensi dell’ 38 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia: consuetudini internazionali principi generali del diritto convenzioni internazionali diritto tributario internazionale
Le tappe dell’integrazione europea 18 aprile 1951 Trattato di Parigi: istituzione della CECA (obiettivo: creazione di un mercato comune del carbone e dell’acciaio; durata 50 anni) 25 marzo 1957 Trattato di Roma istitutivo della CEE (durata illimitata) Obiettivi della Ce: instaurazione di un mercato comune generale, fondato sulla creazione di un’unione doganale (abolizione dei dazi fra gli Stati membri e istituzione di una tariffa doganale comune) liberalizzazione della circolazione delle persone (fisiche e giuridiche) dei servizi e dei capitali adozione di politiche comuni in alcuni settori (agricoltura, trasporti e concorrenza) diritto tributario internazionale
continua Trattato di Roma: istituzione (anche) della CEEA (comunità europea dell’energia atomica) 1986Atto unico europeo: Cooperazione politica europea, modifiche ai trattati istitutivi delle Comunità europee 1992 Trattato di Maastricht: Unione europea (UE), Comunità europea (CE), Unione economica e monetaria 1997 Trattato di Amsterdam: Modifiche al trattato UE e ai trattati istitutivi delle Comunità europee 2001 Trattato di Nizza: Modifiche al trattato UE e ai trattati istitutivi delle Comunità europee diritto tributario internazionale
LA COSTITUZIONE EUROPEA Progetto: Il 18 giugno 2004 il Consiglio europeo approva il progetto di Costituzione europea Effetto / Qualificazione: atto guiridicamente vincolante per tutti gli Stati membri, salva la necessità di esperire le procedure di recepimento nei vari ordinamenti nazionali Novità: unicità dell’Unione europea quale conseguenza della soppressione di altre istituzioni fra le varie comunità ampliamento delle competenze e della sfera di azione ridefinizione del sistema delle fonti normative inserimento nella Costituzione dei principi sui diritti dell’uomo contenuti nella Carta di Nizza diritto tributario internazionale
LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA Istituzioni politiche Consiglio europeocapi di Stato o di governo Consiglio rappresentanti dei governi a livello ministeriale Parlamento europeorappresentanti dei popoli eletti a suffragio universale diretto Commissionemembri nominati dai governi Istituzioni giudiziarie Corte di giustizia e giudici e avvocati generali Tribunale di primo grado nominati dai governi Corte dei contimembri nominati dal Consiglio Istituzioni monetarie Banca centrale europeamembri nominati dai governi e governatori centrali diritto tributario internazionale
UNIONE EUROPEA • CONSIGLIO • composto dai rappresentanti dei vari Governi • organo con natura esecutiva • titolare principale del potere normativo di carattere primario • delibera all’unanimità • COMMISSIONE • presidente scelto dai Governi degli Stati ed approvato dal Parl.nto europeo • 25 membri nominati dai Governi in consultazione con il presidente designato della stessa ed accettati • durata 5 anni • redige proposte di leggi • rilevanti poteri di tipo amministrativo, es. vigi-lare sul rispetto degli obblighi comunitari da parte degli Stati e sull’utilizzo dei finanziamenti erogati dall’UE • PARLAMENTO • composto dai … • Approva il bilancio • Funzione di controllo di natura politica sull’operato della Commissione (sebbene senza strumenti cogenti) diritto tributario internazionale
«Triangolo decisionale» dell’UE Commissione PE Decisioni Consiglio Regolamenti Direttive Corte di Giustizia diritto tributario internazionale
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA E TRIBUNALE DI PRIMO GRADO Il diritto comunitario è direttamente applicabile nei tribunali di tutti gli Stati membri dell'UE. In questo contesto, il ruolo della Corte di giustizia unitamente al Tribunale di primo grado, è quello di fornire protezione giuridica al sistema giuridico comunitario. Obiettivo principale: garantire che il diritto dell'UE venga rispettato conformemente all'interpretazione ed all'applicazione di entrambi i trattati e di tutte le attività comunitarie. diritto tributario internazionale
Funzioni e responsabilità della CGE Obiettivo principale: rafforzare la protezione giuridica degli individui e garantire un'interpretazione uniforme del diritto comunitario. In tal senso esercita un enorme influsso sullo sviluppo della legislazione comunitaria Responsabilità e competenze: intervenire nei conflitti tra Stati membri; intervenire nei conflitti tra l'UE e gli Stati membri; intervenire nei conflitti tra le istituzioni; intervenire nei conflitti tra i cittadini e l'UE; emettere pareri su accordi internazionali. I suoi interventi possono avere le seguenti forme: Ricorsi: per inadempienza; d'annullamento; in carenza; azioni di risarcimento; appelli; procedura pregiudiziale diritto tributario internazionale
RUOLO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA garantire l’osservanza del diritto comunitario nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati istitutivi e delle fonti derivate: si pronunciano, in via pregiudiziale, sulla validità degli atti compiuti dalle Istituzioni comunitarie e dalla BCE interpretano il diritto comunitario (primario e derivato) le sentenze hanno efficacia inter partes (vincolano il giudice nazionale remittente a conformarsi, nella decisione del caso concreto e quanto alle questioni di diritto, alla soluzione giuridica prospettata dalla Corte) se la statuizione ha ad oggetto una norma comunitaria direttamente applicabile, anche la sentenza della CGE avrà efficacia diretta diritto tributario internazionale
Fonti del “diritto comunitario” • POST COSTITUZIONE • LIVELLO PRIMARIO • legge europea (regolamento) • legge quadro europea (direttiva) LIVELLO SECONDARIO regolamento europeo (atto non legislativo di portata generale volto all’attuazione degli atti legislativi e di talune disposizioni della Costituzione) • ANTE COSTITUZIONE ATTI DI NORMAZIONE PRIMARIA • disposizioni dei Trattati istitutivi (principi fondamentali e disposizioni che regolano il funzionamento delle istituzioni comunitarie ATTI DI (NORMAZIONE) SECONDARIA • Regolamento e Direttiva • Parere • Decisione • Raccomandazione diritto tributario internazionale
DIRITTO PRIMARIO È composto dai trattati e altri accordi con uno status simile. Il diritto primario viene generato dai negoziati diretti tra i governi degli Stati membri, accordi previsti sotto forma di trattati e, quindi, soggetti alla ratifica dei parlamenti nazionali. I trattati istitutive delle Comunità europee sono stati modificati varie volte con i testi seguenti: l'Atto unico europeo (1987), il trattato dell'Unione europea chiamato il trattato di Maastricht (1992), il trattato di Amsterdam (1997) che è entrato in vigore il 1° maggio 1999. Nei Trattati si definiscono le funzioni e le responsabilità delle istituzioni e degli organismi dell'UE che partecipano ai processi decisionali, nonché le procedure legislative, esecutive e giuridiche che caratterizzano il diritto comunitario e la sua applicazione. diritto tributario internazionale
ART. 249 (EX 189) DEL TRATTATO CEparagrafo 1 Per l’assolvimento dei loro compiti il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni, formulano raccomandazioni e pareri diritto tributario internazionale
Regolamento Hanno (quasi) sempre carattere normativo Ai sensi dell’art. 249, comma 2, del Trattato UE: • hanno portata generale • sono obbligatori in tutti i loro elementi • sono immediatamente e direttamente applicabili sia rispetto agli Stati sia rispetto ai singoli cittadini (efficacia verticale e orizzontale) • regolamenti di esecuzione (per la loro attuazione da parte dell’Ue o degli Stati membri) • portata territoriale “in ciascuno degli Stati membri”: è applicabile in tutti gli Stati ma può contenere disposizioni da applicare solo in uno o in alcuni Stati membri diritto tributario internazionale
Portata generale Connotato principale che lo distingue dagli altri atti, specie dalle decisioni (anche esse obbligatorie) Secondo la giurisprudenza della CGE al fine dell’individuazione del suddetto requisito: • non riveste importanza nè la forma in cui l’atto è stato emanato né la sua denominazione ma bisogna usare criteri oggettivi, ovvero oggetto e contenuto (C - 8/55) • Rileva il suo contenuto, dovendosi accertare se le disposizioni incidono individualmente e direttamente sulla situazione dei destinatari (C – 59/64). In conclusione: mentre la decisione è obbligatoria solo per i destinatari in essa indicati, il regolamento è applicabile ad una o più categorie di destinatari determinate astrattamente e nel loro complesso diritto tributario internazionale
Obbligatorietà e applicabilità diretta Connotato “è obbligatorio in tutti i suoi elementi” che distingue il R. dalla direttiva Va inteso nel senso della idoneità a prendere direttamente in considerazione e a disciplinare i rapporti ai quali si riferisce ovvero le sue norme devono essere osservate da tutti Secondo la CGE i R. impediscono agli Stati membri di emettere atti legislativi (nazionali) in quelle materie, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie Questione: gli Stati membri possono adottare una legge nazionale con lo stesso contenuto del R. ? L’orientamento prevalente ritiene che si abbia una trasformazione automatica del regolamento in diritto interno senza bisogno di un apposito atto normativo e che non possono essere emanati leggi su quella materia, in quanto si “sminuirebbe la competenza della Corte a pronunciarsi su qualsiasi questione di interpretazione del diritto comunitario” (Causa Simmenthal) diritto tributario internazionale
Attribuzione immediata di diritti e obblighi ai privati Questa caratteristica discende dal requisito dell’immediata applicabilità, nel senso che non è necessario un apposito atto statale che li renda efficacia negli ordinamenti statali Sorge l’obbligo per i giudici nazionali di dare ai diritti stessi la stessa tutela giurisdizionale prevista per l’ipotesi di diritti derivanti dall’oridnamento interno diritto tributario internazionale
Direttiva Ai sensi dell’art. 249, comma 3, del Trattato UE: • vincolano solo gli Stati e solo in relazione al risultato da conseguire • gli Stati devono, entro il termine ivi indicato, emanare un provvedimento (legge) di attuazione • efficacia immediata e diretta solo verso gli Stati? diritto tributario internazionale
Direttiva self-executing La CGE ha stabilito la possibilità di applicare direttamente nell’ordinamento statale v/o i cittadini (efficacia verticale)una direttiva quando la stessa risulta: 1. chiara 2. incondizionata (l’obbligo non è soggetto ad alcuna condizione né subordinato all’interno di un atto della CE o del singolo Stato) 3. sufficientemente precisa (obbligo non equivoco) diritto tributario internazionale
continua La Cge ha poi specificato che le direttive esecutive possono essere fatte valere davanti ai giudici nazionali sia se lo Stato non ha dato attuazione alla direttiva sia se l’ha eseguita in modo inadeguato Secondo la Corte Costituzionale le norme comunitarie direttamente applicabili prevalgono su quelle interne anche se non sono state espressamente abrogate diritto tributario internazionale
Decisioni • È obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designayi • portata individuale (e non generale) cioè è riferibile ai soli destinatari (sia Stati membri o singoli individui) • Quando sono rivolte ai singoli individui sono atti amministrativi e quindi immediatamente applicabili • obbligatorietà in tutti gli elementi • In caso di intempestiva o mancata applicazione, efficacia diretta (se chiare e precise) diritto tributario internazionale
Raccomandazioni e pareri • non sono vincolanti • La r. ha lo scopo di ottenere che il destinatario tenga un determinato comportamento, giudicato più rispondente agli interessi comuni • Il p. tende a fissare e rendere noto il punto di vista dell’istituzione che lo emette • influenzano i giudici nazionali nell’interpretazione sia degli atti comunitari vincolanti sia delle norme nazionali • Effetto della liceità (dei comportamenti conformi a quelli raccomandati) diritto tributario internazionale
Rapporti tra ordinamento nazionale e diritto comunitario • Tesi monista • Tesi dualista • Posizione della CGE • Posizione della Corte costituzionale diritto tributario internazionale
Soluzione condivisa dalla maggioranza principio della prevalenza delle norme comunitarie direttamente applicabili sul diritto nazionale (precedente e successivo) anche di fonte costituzionale il principio della prevalenza vale non solo per gli Stati ma anche per tutti i loro organi (Enti territoriali e Amministrazione) disapplicazione delle norme interne (contrarie) e l’applicazione di quelle comunitarie diritto tributario internazionale
Esiste a livello europeo un vero e proprio ordinamento fiscale? No Esso presupporrebbe l’esercizio di una potestà impositiva da parte dell’Unione Esistono unicamente un insieme di regole europee di carattere fiscale, volte ad indirizzare la fiscalità interna degli Stati DIRITTO TRIBUTARIO COMUNITARIO diritto tributario internazionale
Politica fiscale comunitaria come “politica negativa”: Obiettivo prevenire le misure che possano ostacolare le libertà fondamentali di circolazione all’interno dell’UE diritto tributario internazionale
orientamento in materia fiscale Divieto di discriminazione e libertà di stabilimento: La sussistenza di disposizioni discriminatorie costituisce un deterrente alla libera circolazione di servizi, persone, capitali e merci diritto tributario internazionale