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FORMAZIONE TELEMATICA. Nuovi modelli di start up delle imprese. la nuova disciplina dei controlli. la società tra professionisti 29 novembre 2012. NICOLA ATLANTE Notaio in Roma, Commissione Studi d’Impresa, CNN. Le recenti modifiche di legge.
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FORMAZIONE TELEMATICA Nuovi modelli di start up delle imprese. la nuova disciplina dei controlli. la società tra professionisti 29 novembre 2012 NICOLA ATLANTE Notaio in Roma, Commissione Studi d’Impresa, CNN
Le recenti modifiche di legge - legge 12/11/2011 n.183 - art.14 (c.d. legge di stabilità per il 2012) aveva introdotto il sindaco unico nelle s.r.l., dando adito a dubbi interpretativi circa la possibilità che lo statuto continuasse a prevedere, in alternativa al sindaco unico e per volontà dei soci, il collegio sindacale. - D.L. 9/2/2012 n.5 convertito con L. 4/4/2012 n.35 (c.d. decreto di semplificazione) ha riscritto l’attuale art. 2477 c.c. (che oggi prevede in alternativa al sindaco unico, anche la possibilità di ricorrere statutariamente al collegio sindacale) oltre a ridisegnare il sistema dei controlli (controllo di gestione e revisione legale dei conti) nelle s.r.l.
Alcune questioni legate all'attuale tenore dell'art. 2477 c.c. soggetti che effettuano il controllo La legge oggi prevede: (i) l'organo di controllo o (ii) il revisore (2477 I c. c.c.) Organo di controllo (i) composizione --> se lo statuto non dispone diversamente è il sindaco unico. Lo statuto può disporre diversamente (ad es. puo’ prevedere oltre al sindaco unico anche un sindaco supplente - anche se il punto è discusso - oppure può prevedere il collegio sindacale) (ii) disciplina --> si applicano all’organo di controllo le disposizioni sul collegio sindacale previste per le Spa (2477 V c. c.c.) Conseguenza interpretativa: si tratta di un organo interno della società. Revisore (i) composizione: l’art. 2477 c.c. non specifica. Si ricava dalla disciplina delle Spa e dalla normativa speciale: lo statuto può prevede sia il revisore persona fisica sia la società di revisione (ii) disciplina: anche in questo caso l’art. 2477 c.c. non specifica. Anche qui si ricava dalla disciplina delle Spa e dalla normativa speciale. --> Conseguenza interpretativa: non si tratta di un organo interno alla società.
Spazi dell'autonomia statutaria circa i soggetti ai quali affidare il controllo Lo statuto: - può legittimamente prevedere sia l'organo di controllo (al quale spetterà il controllo sulla gestione ex art. 2403) sia il revisore (al quale spetterà la funzione di revisione ex D.Lgs. 39 del 2010); - può attribuire all'organo di controllo (monocratico o collegiale, come detto) sia il controllo sulla gestione sia la funzione di revisione (salvo il caso in cui tale funzione sia obbligatoriamente in capo al revisore: bilancio consolidato-ente di interesse pubblico); - può attribuire al revisore (persona fisica o società di revisione, come detto) sia la funzione di revisione sia il controllo sulla gestione (anche se la questione non è pacifica per quanto riguarda la possibilità di attribuire al revisore, oltre alla revisione legale dei conti, anche il controllo sulla gestione)
Il tipo di controllo E’ possibile che, pur in presenza di nomina obbligatoria ex art. 2477 II c. e III c. c.c., i soci scelgano un sistema di controlli qualitativamente (non solo soggettivamente) diverso? Lo statuto potrebbe legittimamente prevedere: (i) l'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) al quale spettino (in assenza della previsione statutaria di un revisore) sia il controllo della gestione che la funzione di revisione dei conti (con le precisazioni di cui sopra); (ii) il revisore (in assenza di organo di controllo) al quale spetti solo la funzione di revisione. In tal caso il controllo sulla gestione sarà effettuato dai soci avvalendosi degli strumenti che la legge pone a loro disposizione per il tipo S.r.l..
Questioni transitorie (a) sorte degli statuti già esistenti prima della novella, nel caso in cui i soci volessero nominare il sindaco unico. (I) statuti che operano un generico rinvio alla legge --> rimangono in vigore, senza alcuna necessità di modifica assembleare; (ii) statuti che riproducono pedissequamente il vecchio testo dell'art. 2477 c.c.. Due tesi: > si dovrebbe interpretare la pedissequa riproduzione delle norme di legge vigenti al tempo della redazione dello statuto come la volontà dei soci di applicare la legge vigente tempo per tempo. Accogliendo questo indirizzo, lo statuto rimarrebbe in vigore senza alcuna necessità di modifica assembleare; > si deve procedere a modifica assembleare dello statuto, non più in linea con la legge applicabile. (b) sorte dei collegi sindacali in carica al momento dell’entrata in vigore della novella. Rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.