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Appunto sulla città metropolitana (articolo 18, Legge 135 del 14 agosto 2012). Gianni Saonara - TonioloLetture 7 - Mirano, settembre 2012. Città metropolitana: lo strano caso normativo. Premessa
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Appunto sulla città metropolitana (articolo 18, Legge 135 del 14 agosto 2012) Gianni Saonara - TonioloLetture 7 - Mirano, settembre 2012
Città metropolitana: lo strano caso normativo. • Premessa • 2. - Aree metropolitane e città metropolitane dalla legge n. 142/1990 alla legge n. 265/1999 • 3. - Lentezze e complessità della fase attuativa delle aree metropolitane • 4. - Aree metropolitane e città metropolitane nel T.U.E.L. del 2000 • 5. - La «costituzionalizzazione» delle città metropolitane e le conseguenti norme di attuazione (legge n. 131/2003) • 6. - La Città metropolitana nello schema di riforma del T.U.E.L. • 7. - Il disegno di legge delega del 19 gennaio 2007 e le città metropolitane • 8. - Conclusioni: oltre le configurazioni amministrative ed istituzionali • Autore: Stefano Piazza • N. 21/22 2008.
L’accelerazione: articolo 18 Legge 135/2012. • “A garanzia dell’efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell’incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. • Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse. • Alla città metropolitana sono attribuite: a) le funzioni fondamentali delle province; • b) le seguenti funzioni fondamentali: 1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; 2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; 3) mobilità e viabilità; 4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale”.
Il contesto operativo: Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012/ articolo 18 Legge 135/2012 - Criteri riordino delle Province.
Un dato forse non valutato con attenzione: studio Bocconi / UPI 6.12.2011.
Il contesto operativo: articolo 17 Legge 135/2012. • “Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, tutte le province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono oggetto di riordino sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. (…) • Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della deliberazione di cui al comma 2, nel rispetto della continuità territoriale della provincia, approva una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione e la invia alla regione medesima entro il giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino o, comunque, anche in mancanza della trasmissione, trascorsi novantadue giorni dalla citata data di pubblicazione, ciascuna regione trasmette al Governo, ai fini di cui al comma 4, una proposta di riordino delle province ubicate nel proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi di cui primo periodo. Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2. Resta fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato comma 2, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriale e di popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al medesimo comma 2”.
La specificità del caso Veneto : il CAL è nello Statuto, ma non vi è la legge regionale attuativa. Ruolo della Conferenza permanente. • 1. “Il Consiglio delle autonomie locali è organo di rappresentanza degli enti locali, di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione. 2. La legge regionale disciplina la composizione del Consiglio, secondo criteri di rappresentanza territoriale, e ne stabilisce la durata, assicurandone la piena autonomia regolamentare, organizzativa, finanziaria e funzionale. Il numero dei membri non può comunque essere superiore a trenta”. ( articolo 16 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1) • L’articolo 1 dello Statuto è così strutturato: • 1. “Il Veneto è Regione autonoma, secondo il presente Statuto, in armonia con la Costituzione della Repubblica e con i principi dell’ordinamento dell’Unione europea. 2. Il Veneto è costituito dal popolo veneto e dai territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. 3. Venezia, città metropolitana, è il capoluogo del Veneto. 4. La Regione è rappresentata dalla bandiera, dal gonfalone e dallo stemma stabiliti con legge regionale. 5. Il Veneto, consapevole della storia comune, mantiene i legami con i veneti nel mondo, favorendo la continuità di rapporto e di pensiero e valorizzando gli scambi e i legami con i paesi nei quali vivono”. • Un parere sul riordino sarà espresso dalla Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, istituita con Legge Regionale 3 giugno 1997 , n.20.
La proposta di legge 294/2012 discussa in Consiglio regionale Veneto - Norme in materia di funzioni provinciali ( 2 agosto 2012). Utile lettura comparata con articolo 17 della legge 135/2012. • 1. I comuni esercitano tutte le funzioni amministrative già attribuite con legge regionale alle province, ad eccezione di quelle espressamente conferite dalla presente legge alle province ed alla Regione. • 2. Il conferimento di funzioni comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite. • Le funzioni amministrative conferite attengono, in particolare, ai seguenti ambiti: • a) sviluppo economico e attività produttive e in dettaglio artigianato, industria e agevolazioni alle imprese, turismo, energia, commercio, fiere e sostegno all'internazionalizzazione, miniere e risorse geotermiche, carburanti, vigilanza sulle camere di commercio industria artigianato e agricoltura; • b) territorio, ambiente e infrastrutture e in dettaglio urbanistica, beni ambientali, edilizia residenziale pubblica, protezione della natura e dell'ambiente e tutela dagli inquinamenti, risorse idriche e difesa del suolo, lavori pubblici, viabilità, trasporti, protezione civile; • c) servizi alla persona e alla comunità e in dettaglio tutela della salute, servizi sociali e integrazione socio-sanitaria, formazione professionale e istruzione scolastica, beni e attività culturali, spettacolo, sport; • d) polizia amministrativa regionale e locale; • e) trasporto pubblico locale; • f) occupazione e mercato del lavoro. • Le province esercitano le seguenti funzioni: • a) attività di coordinamento in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 2; • b) pianificazione territoriale di coordinamento; • c) tutela e valorizzazione dell'ambiente; • d) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato; • e) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado Funzioni Regionali • Sono trasferite alla Regione le seguenti funzioni: • a) programmazione e organizzazione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego; • b) programmazione e organizzazione dei servizi scolastici relativi all'istruzione di secondo grado; • c) programmazione, organizzazione e gestione delle attività di formazione professionale; • d) costruzione, classificazione e gestione delle strade e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; • e) programmazione dei trasporti e dei servizi di trasporto pubblico locale; • f) gestione integrata degli interventi di difesa del suolo; • g) attività prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale.
Dal contesto normativo alla “logica” tecnica/ politica/operativa.
Le specificità di Venezia “area e città metropolitana”: passaggi locali. • Legge speciale per Venezia ( 171/1973). • Legge Regionale 49 /1974 DELIMITAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMPRENSORIO E NORME PER LA FORMAZIONE E L'ADOZIONE DEL PIANO COMPRENSORIALE RELATIVO AL TERRITORIO di VENEZIA E DEL SUO ENTROTERRA • Legge 142/1990. • Legge Regionale 36/1993 DELIMITAZIONE DELL'AREA METROPOLITANA di VENEZIA. • PALAV – Piano di area Laguna e Area Veneziana (1995). • Protocollo di intesa tra Sindaco di Venezia e Sindaco di Padova per la costituzione della Città metropolitana centro veneta ( 30 settembre 2000 – con adesione di 53 comuni, tra i quali Treviso). • Piano Strategico per Venezia ( Delibera del Consiglio Comunale 3/2006). • Protocollo d’intesa tra i Sindaci di Padova e Venezia del 2 maggio 2007. • (Relazione di Bruno Dente - Politecnico di Milano - Commissione di lavoro RECS ANCI sulle città metropolitane febbraio 2010)
Utile rivedere la definizione di Venezia “città metropolitana” nel Piano strategico comunale 2006.
Utile rivedere la documentazione a sostegno del Protocollo PD/VE 2007.
Il Protocollo veniva inserito nell’itinerario del nuovo PTRC della Regione : dalla presentazione a Roncade 26 febbraio 2008.
Nel 2008 si avviano due percorsi di “pensiero metropolitano” (1) :
Nel 2008 si avviano due percorsi di “pensiero metropolitano” (2) : • Il Passante • Il Territorio • Il valore del Passante • Pianificazione Passante • P.U.M. Venezia Muoversi locale Pensare Globale • Fotografia della Metropoli del Passante • Trasformazioni • Polarità • Questioni aperte
Nel gennaio 2009 ANCI presenta il 1° Rapporto strutturato sulle città metropolitane italiane:
Utile soffermarsi su questi indicatori: previsioni demografiche 2020.
Utile anche rammentare questa specificità: investimenti R&S.
Nel 2009 il Ministero Sviluppo Economico presenta un’indagine sul costo di cittadinanza nelle città metropolitane.
Il 17 febbraio 2009 la Giunta Regionale del Veneto adotta il nuovo PTRC: tra le schede figura anche quella relativa alle città, “motore del futuro”.
Il 9 luglio 2010 la Fondazione Nordest concludeva le sue considerazioni sul rapporto annuale con questa proiezione:
Nello studio OECD Venice Italy ( 2009/2010) si rammenta (1):
Ma l’area metropolitana è anche spazio di evidenti discussioni:
Lo snodo è quindi nella “governance” territoriale: Rapporto Statistico Regione Veneto 2010/ ANCI ricerca 2010.
L’auspicio nel Libro Bianco sul Governo delle Città ( CSS 2011).
L’indicazione “Top - Down” dell’ articolo 18 Legge 135/2012.
Nell’agenda della Città Metropolitana : Quaderno 9/2012 .Osservatorio metropolitano Fondazione Venezia 2000.
Due esempi di possibile articolazione della discussione. 1:mobilità. Fonti: Autostrade ( 2000) e ricerca ISFORT ( maggio 2011).
Due esempi di possibile articolazione della discussione. 2: indicatori e percorsi del benessere equo e sostenibile.
E nel contesto di una riflessione mondiale sul ruolo delle città: WUF 2012.