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La responsabilità per inadempimento del prestatore di servizi di ospitalità turistica. Cassazione Civile, Sez. III 03 dicembre 2009, n. 25396. Gasparotto Silvia, 739807 Maggi Veronica, 739956. Massima.
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La responsabilità per inadempimento del prestatore di servizi di ospitalità turistica Cassazione Civile, Sez. III 03 dicembre 2009, n. 25396 Gasparotto Silvia, 739807 Maggi Veronica, 739956
Massima L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico assumono, nell’ambito del rischio di impresa, un’obbligazione di risultato nei confronti dell’acquirente e, pertanto, la loro responsabilità sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli) e non è correlata ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllare in concreto le modalità operative nell’esecuzione della prestazione. L’obbligo di somministrare vitto e alloggio non esaurisce l’ambito della prestazione alberghiera, la quale implica necessariamente anche doveri accessori di salvaguardia dell’incolumità dei clienti in relazione alle caratteristiche proprie del contesto in cui il soggiorno ha luogo.
Soggiorno presso l’albergo I Soggetti La Signora U.R. Tour Operator Alpitour
I fatti • La signora U.R. acquista un viaggio organizzato dal tour operator Alpitour SpA • Durante il soggiorno la signora riporta lesioni personali al polpaccio a causa del morso di una piccola scimmia presente nell’albergo dove soggiornava. La scimmia era di proprietà dell’albergatore, il quale la teneva allo scopo di divertire i turisti
Ricostruzione del giudizio • La signora agisce giudizialmente nei confronti di Alpitour, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, per l’importo di Lire 24.163.000, ai sensi del D.Lgs. N. 111 del 1995, art. 14. • Alpitour resiste e chiama in causa le A G SpA, dalla quale chiede di essere garantita e che a sua volta resiste negando la responsabilità della propria assicurata.
Ricostruzione del giudizio1° Grado Con sentenza del 20 gennaio 2003 il Tribunale di Cuneo rigetta la domanda della signora U.R.
Ricostruzione del giudizioAppello La Corte d’appello di Torino respinge il gravame della soccombente e la condanna alle spese del grado con sentenza n. 1664 del 2004
Ricostruzione del giudizioAppello La Corte d’appello ritiene, infatti, che: • la diligenza richiesta a chi organizza il viaggio è quella del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.) e il servizio alberghiero era stato pienamente rispondente alle aspettative della cliente quanto al vitto e all’alloggio • L’evento dannoso non si è verificato nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte dall’organizzatore del viaggio, bensì va ricondotto alla condotta personale, quale soggetto privato, del gestore della struttura alberghiera. Da ciò deriva l’illecito extracontrattuale per non aver custodito l’animale (art. 2052 c.c.) • Il D.Lgs. N. 111 del 1995, art. 14 si riferisce al «mancato o inesatto adempimento» e non può essere inteso in senso così ampio ed indeterminato da porre a carico dell’organizzatore l’obbligo di controllare qualsiasi comportamento dei loro collaboratori locali.
Ricostruzione del giudizioCassazione La signora U.R. ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi, cui le società intimate resistono con distinti controricorsi. La sentenza viene infine cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione.
Ricostruzione del GiudizioTre motivi di ricorso della signora U.R. • Riconosce la violazione del D.Lgs. n. 111 del 1995, art 14 • Insufficienza e contraddittorietà della motivazione • La violazione e la falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 2052 c.c.
Motivo 1: D.Lgs. n. 111 del 1995, Art. 14 (Mancato o inesatto adempimento) 1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. 2. L'organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
Motivo 2: • La signora U. ritiene del tutto incomprensibile l’opinione della Corte territoriale, la quale sostenne che il fatto non fosse avvenuto nel corso delle prestazioni contrattualmente assunte. La scimmia era infatti utilizzata, per trattenere i clienti dall’albergatore, prestatore di servizi di cui Alpitour si era avvalsa. • Era perciò indifferente che l’evento dannoso fosse avvenuto all’ingresso dell’albergo o sulla spiaggia di pertinenza. • Era ugualmente indifferente che il fatto fosse riconducibile a responsabilità extracontrattuale dell’albergatore.
Motivo 3: • La signora U. ritiene inoltre che la Corte d’appello avrebbe dovuto solo accertare se ricorressero le ipotesi esimenti di cui al D.Lgs.n. 111 del 1995, art 17, comma 1, da provarsi dal tour operator, avendo l’attrice pienamente soddisfatto gli oneri probatori a suo carico.
D.Lgs. N. 111 del 1995 Art. 17, comma 1 (Esonero di responsabilità) 1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 15(Responsabilità per danni alla persona) e art 16 (Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona)quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
Codice di procedura civile Art. 112 Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
Codice Civile Art. 2052.Danno cagionato da animali. Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Ricostruzione del giudizioCorte di cassazione • La Corte di Cassazione stabilisce che il punto è solo quello di decidere se sia configurabile una responsabilità contrattuale dell’albergatore per le lesioni fisiche provocate al cliente da un animale selvatico che egli tenga in albergo e nelle aree di pertinenza. • Ove la risposta fosse positiva, la responsabilità dell’organizzatore del viaggio verso il consumatore discenderebbe direttamente dal citato art. 14, comma 2, salvo il suo diritto di rivalersi verso il prestatore di servizi.
Conclusione: La sentenza viene dunque cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, affinché decida nel rispetto degli enunciati principi diritto e liquidi anche le spese del giudizio di legittimità.