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PARTI ESCLUSIVE E CONDOMINIO

PARTI ESCLUSIVE E CONDOMINIO. ART.1122 C.C. “ CIASCUN CONDOMINO, NEL PIANO O PORZIONE DI PIANO DI SUA PROPRIETA’ NON PUO’ ESEGUIRE OPERE CHE RECHINO DANNO ALLE PARTI COMUNI

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PARTI ESCLUSIVE E CONDOMINIO

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  1. PARTI ESCLUSIVE E CONDOMINIO • ART.1122 C.C. “CIASCUN CONDOMINO, NEL PIANO O PORZIONE DI PIANO DI SUA PROPRIETA’ NON PUO’ ESEGUIRE OPERE CHE RECHINO DANNO ALLE PARTI COMUNI diritto del singolo nella sua proprietà esclusiva, si estende sino al punto d’incontro tra il diritto sulla parte esclusiva e il diritto sulle parti comuni degli altri partecipanti

  2. Il singolo condomino non puo’ sulle parti di proprietà esclusiva compiere opere che

  3. Mutamento destinazione dell’unità immobiliare ( ad es. sottotetto in mansarda abitabile, cantina in taverna ecc.) ART. 1122 C.C. “ CIASCUN CONDOMINO NEL PIANO O PORZIONE DI PIANO DI SUA PROPRIETA’, NON PUO’ ESEGUIRE OPERE CHE RECHINO DANNO ALLE PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO”

  4. ne consegue l’inammissibilità della trasformazione ove tale intervento sia vietato da una disposizione del regolamento contrattuale o da una convenzione adottata con il consenso della totalità e trascritta al fine dell’opponibilità al terzo ( avente causa)

  5. In mancanza di un divieto espresso riportato nel regolamento, la fattibilità o meno di un determinato intervento si riporta alla disposizione di cui all’art. 1122 c.c. (CASS. 17 APRILE 2001 N. 5612)

  6. APPLICABILITA’ IN AMBITO CONDOMINIALE DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 844 C.C. RELATIVO ALLE IMMISSIONI IL CRITERIO DELLA NORMALE TOLLERABILITA’ ( CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 23.07.1974 N. 247) • Il proprietario è tenuto a subire le immissioni di fumo e di calore, nonche’ le esalazioni i rumori ecc. provenienti dal fondo del vicino che non superino la normale tollerabilità, la cui valutazione non in astratto ma in concreto ed in relazione alla condizione dei luoghi è rimessa ai poteri determinativi del giudice, ove sorga controversia

  7. - Nel caso che le immissioni derivino dallo svolgimento di un’attività produttiva e che esse superino quella tollerabilità che sarebbe altrimenti decisiva ai sensi del comma 1 della stessa norma, spetterà al giudice di contemperare mediante opportuni provvedimenti gli interessi della produzione con quelli della proprietà

  8. Applicazionedelle norme sulle distanze legali • in ambito condominiale trovano applicazione anche le disposizioni sulle distanze legali ex art. 907 c.c. • Secondo l’orientamento della Giurisprudenza: “ le norme sulle distanze legali, rivolte a regolare i rapporti fra le proprietà contigue e separate, sono applicabili anche nei rapporti tra i condomini di un edificio condominiale, quando siano compatibili con l’applicazione delle norme particolari relative alle cose comuni ( ex art. 1102 c.c.)” ( Cass. 23.06.2006 n.14646, Cass. 11.11.2005 n. 228389

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