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Decreto Lavoro (d.l. n°76/2013). Vari sono i campi che vengono riformati dal legislatore . Individuiamo queste 5 macro-aree:. INCENTIVI CONTRATTI CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO POLITICHE ATTIVE RESPONSABILITA’. INCENTIVI.
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Vari sono i campi che vengono riformati dal legislatore .Individuiamo queste 5 macro-aree: • INCENTIVI • CONTRATTI • CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO • POLITICHE ATTIVE • RESPONSABILITA’
INCENTIVI Incentivo di 650 € max al mese concesso ai datori che assumono giovani lavoratori subordinati a tempo indeterminato (art. 1 d.l. 76/13)- Per poter fruire dell’incentivo i lavoratori da assumere devono avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni (condizione base) ed avere una delle seguente condizioni:1. privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi2. privi di un diploma di scuola media superiore o professionale3. vivano soli con una o più persone a carico ▼* le condizioni possono essere alternative tra loro, purché esista la condizione base; il decreto richiama i c.d. “lavoratori svantaggiati”, richiamando i principi e i requisiti indicati dal R. Ce 800/2008 (art. 40) di Salvo Misseri
INCENTIVI Chi ne può usufruire: La norma individua come beneficiari i “datori di lavoro”, quindi secondo questa espressione usata dal legislatore potenzialmente il beneficio dovrebbe spettare a tutti coloro che coprono il ruolo di datori di lavoro: arti e professioni, imprenditori agricoli, commerciali, società nelle varie forme, enti pubblici, enti di ogni tipo.
INCENTIVI PER USUFRUIRE DEL BENEFICIO: - Assunzioni con contratto a tempo indeterminato (art. 1 c.1); - Trasformazioni con contratto a tempo indeterminato (art.1 c.5) Queste devono essere effettuate dal 29/06/13 fino al 30/06/15 Dubbio interpretativo: sembra non essere facile identificare il giorno dal quale potranno decorrere le assunzioni agevolate: il c. 5 sembra fissare il giorno dopo, cioè il 29/06/13, ma poi rimanda anche ad una data prevista dal c. 10 il quale afferma: “l’incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di cui al co. 12 (il quale parla di risorse da destinare al finanziamento) ▼
INCENTIVI • Le nuove assunzioni per poter usufruire del beneficio dovranno costituire un incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti alla data di assunzione. • Nel caso di trasformazione di un contratto a tempo indeterminato , per avere l’incremento si dovrà effettuare un’ulteriore assunzione per la quale non dovranno essere rispettate le condizioni soggettive richieste per le assunzioni oggetto dell’incentivo. ▼* Nel calcolo della base occupazionale i part-time vanno riproporzionati in base alle ore di lavoro prestate, rientrano nel calcolo anche gli apprendisti,no contratti a termine, no contratti di inserimento 6
1. INCENTIVI IMPORTO DEL BENEFICIO: Pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda (imponibile previdenziale) fino ad un massimo di 650 € DURATA: periodo di 18 mesi (12 nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato) Questo sarà corrisposto tramite conguaglio nelle denuncie contributive mensili del periodo di riferimento
1. INCENTIVI PROCEDURA TELEMATICA INPS ♦ Entro 60 gg dall’entrata in vigore (28/06/13) l’Inps dovrà predisporre la procedura telematica per ricevere le domande del contributo. ♦ L’incentivo verrà riconosciuto in base all’ordine cronologico (riferito alla data di assunzione) e sino a capienza delle risorse stanziate. ♦Quindi l’Inps in riferimento ad ogni Regione verificherà i fondi disponibili, e non accetterà ulteriori richieste nel caso in cui questi siano esauriti.
1. INCENTIVI L’art. 7 C. 5 let. b d.l. 76/13 introduce un beneficio in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati fruitori dell’ASPI CONDIZIONI:- assunzione di un lavoratore, che usufruisce dell’Aspi, con un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; ▼ BENEFICIO: Per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato.
1. INCENTIVI In particolare: • La norma parla di “datore di lavoro”, dunque dovrebbero usufruire di questo beneficio tutti coloro i quali (nelle varie forme, esempio liberi professionisti) rientrano all’interno di questa categoria . • La norma non prevede limiti d’età o altre condizioni richieste al lavoratore • Si applica solo per i rapporti di lavoro a “tempo pieno” • Vengono esclusi i percettori della Mini-Aspi
NOTA BENE L’art 7 c.7 del d.l. 76/2013 ha ripristinato la disposizione indicata all’art. 4 let. a del D Lgs 181/2000 che prevedeva la conservazione dello status di disoccupazione nel caso in cui il reddito annuale risultava non superiore: • 8.000 € per lavoro subordinato • 4.800 € in caso di lavoro autonomo In precedenza la disposizione era stata abrogata dalla l. 92/12
2. CONTRATTI ♦APPRENDISTATO -Il decreto prevede l’impegno per la Conferenza Stato-Regioni di adottare entro il 30 settembre delle linee guida per disciplinare l’apprendistato professionalizzante per le assunzioni effettuate entro il 31 Dicembre 2015 Questa previsione è finalizzata a garantire una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta pubblica. Nel caso di imprese multi-localizzatela formazione potrà avvenire nel rispetto della disciplina della Regione ove l’impresa ha la sede legale (principio già affermato nel T.U.) Alla fine cambia ben poco, visto che il piano formativo individuale doveva essere redatto, che il libretto formativo del cittadino è un documento previsto già dalla legge.La norma non prevede cosa accadrà alla scadenza del termine del 30 settembre senza che siano state elaborate le linee guida, se resta aperta la possibilità di una tardiva Conferenza o se la competenza passa alle singole Regioni
2. CONTRATTI ♦ CONTRATTO A TERMINE -Viene soppressa la preventiva comunicazione nel caso di prosecuzione di fatto del contratto (previsione prevista dalla l.92/12), rimanendo fermi i termini di prosecuzione e le maggiorazioni retributive ( 20% per ogni giorno sino al 10°, 40% dall’11° al 30° per contratti superiori a 6 mesi sino al 50°) - Pause più brevi tra due contratti a termine: viene ripristinata la situazione anteriore alla Riforma Fornero. La legge dispone ora i seguenti intervalli:- 10 gg tra due contratti se il contratto a termine scaduto ha avuto una durata sino a 6 mesi;-20 gg se la durata del contratto è stata superiore a 6 mesi
2. CONTRATTI ♦ CONTRATTO A TERMINE La violazione degli intervalli comporta che il secondo contratto si considera a tempo indeterminato, salva la presenza di una clausola derogatoria da parte della contrattazione collettiva. Le pause intermedie non si applicano: -nei confronti dei lavoratori stagionali -in relazioni ai casi individuati dai contratti collettivi o aziendali, depositati presso la Dtl stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ▼ Rimane fermo il limite dei contratti a termine per mansioni equivalente per un massimo di 36 mesi
2. CONTRATTI ♦ CONTRATTO A TERMINE Contratto acasuale-possibilità di proroga del contratto acasuale sino alla durata max di 12 mesi Viene riscritto integralmente l’art. 1 c. 1bis del d.Lgs. 368/01. La causa non deve essere indicata in 2 ipotesi: - quella introdotta dalla Legge 92/12 (primo rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi)- in tutti i casi individuati dai contratti collettivi, anche aziendali (si apre un’ampia delega anche ai contratti di secondo livello)Ai contratti di prossimità viene riconosciuto maggior peso (la possibilità in alcuni istituti di derogare alla legge o alla contrattazione di I° livello) previo deposito presso la Dtl competente per territorio.
2. CONTRATTI ♦ Collaborazioni a progetto -Diviene tassativa l’elencazione degli elementi contenuti nel contratto (art.7 c.2 let. d D.l. 76/13). L’indicazione di questi non è più richiesta ai fini probatori, ma diventa elemento essenziale del contratto. • Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi “e” ripetitivi (le 2 caratteristiche devono essere presenti nella prestazione per questa non essere oggetto del contratto. • Convalida dimissioni anche per i collaboratori (Sez. 3)
2. CONTRATTI ♦ Lavoro intermittente -Viene previsto un limite dell’utilizzo del contratto a chiamata, il quale è ammesso per ciascun lavoratore per un periodo complessivo non superiore a 400 gg effettive di lavoro nell’arco di 3 anni solari. La sanzione nel caso di superamento del periodo è la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato - Nel caso di mancata segnalazione attraverso la comunicazione preventiva (Uni-intermittente e altre modalità) questa non comporta l’applicazione della sanzione amministrativa (da 400 a 2400 €) quando l’azienda ha posto gli adempimenti di carattere contributivo, evidenziando la volontà di non voler occultare la prestazione di lavoro.
2. CONTRATTI ♦ Lavoro accessorio Eliminazione dell’inciso “di natura meramente occasionale”; il contratto si qualifica solamente in base al valore economico delle prestazioni rese, le quali non possono essere superiori a 5000 € annuali con riferimento alla totalità dei committenti. Ricorda: • Se il committente è imprenditore commerciale o professionista il compenso non può essere superiore a 2000 € • Se il lavoratore è percettore di prestazioni integrative del salario o sostegno del reddito il compenso annuale è max di 3000 € senza incidere sulla misura della prestazione
3. CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO ♦ CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E AGLI ASSOCIATI Viene esteso l’obbligo di convalida delle dimissioni attraverso le modalità indicate dalla legge 92/12, cioè: • Presso la Dtl, o il Centro per l’Impiego o le sedi individuate dai contratti collettivi • Tramite sottoscrizione in calce sul modello UniLav Vanno convalidate presso la Dtl obbligatoriamente le dimissioni dei co.co.co. e degli associati in partecipazione genitori di bambini di età inferiore a 3 anni.
3. CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO Il decreto specifica i casi in cui la procedura di conciliazione inserita dalla l.92/12 non si applica: -licenziamento per superato periodo di comporto -licenziamento per cambio di appalto nel caso in cui i lavoratori vengano assunti dall’azienda che subentra nell’appalto in applicazione della clausola sociale -licenziamento nel caso di chiusura cantiere e la fine dei lavoro nel settore edile Altra novità riguarda dell’obbligatorietà del giudice di tenere conto, ai fini di prova, del comportamento delle parti che hanno tenuto in sede di conciliazione
FINE di Salvo Misseri