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Costi della Sicurezza in cantiere. Premessa. Punti fissi per il calcolo dei costi della sicurezza. Elenco tassativo delle voci di costo sicurezza di cui all’art. 7 c. 1 DPR 222/03. Valido spartiacque che separa ciò che è costo di sicurezza inerente il PSC e ciò che invece non va considerato.
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Costi della Sicurezza in cantiere Premessa Geom. Daniele Debernardi
Punti fissi per il calcolo dei costi della sicurezza Elenco tassativo delle voci di costo sicurezza di cui all’art. 7 c. 1 DPR 222/03. Valido spartiacque che separa ciò che è costo di sicurezza inerente il PSC e ciò che invece non va considerato. Specificità del cantiere, su cui il coordinatore esercita un’attività di progettazione, che assume la valenza di un’azione amministrativa di discrezionalità tecnica – INGERENZA nelle scelte esecutive dell’impresa – riconoscimento dei “costi contrattuali”. Esclusione dei “costi generali” – ambito applicativo D.Lgs 626/94 – salvo il caso in cui il PSC li preveda. Geom. Daniele Debernardi
I Punti critici Coinvolgimento da parte dei progettisti normato esclusivamente dall’art. 1 c.1 del DPR 222/03. Mancanza di nuovi prezzari con voci adeguate all’evoluzione normativa in tema di sicurezza. Geom. Daniele Debernardi
Inquadramento normativo Geom. Daniele Debernardi
Nel corso di una lunga evoluzione normativa, il concetto di costo della sicurezza ha assunto diverse configurazioni e si è prestato a molteplici interpretazioni. Si è passati da un regime in cui le incombenze concernenti la sicurezza era a carico della sola impresa (art. 18 c. 8 L.55/90) al diverso sistema nel quale i costi sono stati esclusi dal ribasso d’asta. Geom. Daniele Debernardi
La sicurezza dei lavoratori è materia di rilevanza sociale e trova fondamento nella Costituzione (art. 32 e art. 41, comma 2) e nel diritto comunitario. La sicurezza è un significativo fattore di garanzia del diritto alla salute e costituisce bene inderogabile. Geom. Daniele Debernardi
Coerentemente a tali principi nei lavori pubblici, la Legge 415/98, che ha modificato la Legge 109/94 e per tutte le tipologie di lavori il D.lgs 528/99, che ha modificato il D.Lgs 494/96 Geom. Daniele Debernardi
hanno introdotto nella normativa nazionale la regola secondo cui il costo delle misure di sicurezza, degli apprestamenti, dei dispositivi di protezione collettiva e individuale, previsti nei piani, deve essere determinato nel dettaglio, è sottratto alla competizione del mercato e va riconosciuto integralmente agli appaltatori, mediante esclusione dallo sconto o ribasso d’asta. Geom. Daniele Debernardi
In tutti i lavori pertanto i costi vanno : quantificati in fase progettuale, evidenziati nei bandi di gara (oo.pp.) ed esclusi dal ribasso. I costi sono elementi essenziali dei PSC.(art. 12 D.Lgs 494/96 e art. 41 DPR 554/99) – Sono documenti contrattuali e parte integrante del progetto esecutivo. Geom. Daniele Debernardi
Si evidenzia che l’art. 31 della L.109/94, i cui contenuti sono stati integralmente riprodotti nell’art. 131 del D.Lgs 163/06 (Nuovo codice degli appalti), prevede che vadano “evidenziati nei bandi di gara” per l’esclusione dal ribasso. (compresi i costi derivanti dal POS e dal PSS anche se tali documenti vengono redatti dopo l’aggiudicazione dell’impresa). Geom. Daniele Debernardi
Cosa si intende per costi della sicurezza In ambito tecnico e giuridico sono state elaborate interpretazioni non univoche su cosa debba essere inteso per “costo della sicurezza”. Dall’esame della normativa vigente emerge quanto segue: l’art. 34 c.2 lett.b) del DPR 554/99 dispone che la composizione del prezzo unitario di ogni lavorazione comprenda una aliquota “percentuale per le spese relative alla sicurezza” Geom. Daniele Debernardi
(Nei prezzari ufficiali la spesa per eseguire in sicurezza ogni singola lavorazione è inclusa nel prezzo della lavorazione medesima) L’art. 5 del capitolato Generale sui LL.PP. D.M. 145/00 elenca le voci comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’appaltatore. Tra queste le lett.a), c), e i) che sono riferibili in senso lato alla sicurezza. (illuminazione, opere provvisionali,adeguamento al D.Lgs 626/94 spese da corrispondere all’appaltatore col prezzo contrattuale, mediante le spese generali e, quindi, soggette a ribasso.) Un contributo sulle distinzioni delineate dalle normative sopra citate l’ha fornito l’Autorità sui LL.PP. Con le Det. 37/00 e 2/01. Geom. Daniele Debernardi
Con la Determinazione n. 37/2000 del 26 luglio 2000, l’Autorità ha ribadito che, anche in attesa del regolamento (metodo interlocutorio), le stazioni appaltanti sono tenute ad evidenziare nei bandi di gara la stima degli oneri della sicurezza e ad effettuare correttamente tale valutazione e cioè in modo non elusivo e/o riduttivo. Concetto già evidenziato con Determinazione n. 12 del 15 dicembre 1999 l’Autorità. (Obbligo per le stazioni appaltanti, anche in mancanza del regolamento governativo in materia di sicurezza di cui all’art. 31 della Legge 109/94 e s.m.i., di evidenziare nei bandi di gara gli oneri relativi ai piani non soggetti a ribassi d’asta. La determinazione di tali oneri va fatta dall’amministrazione ”tenendo conto delle specifiche esigenze di cantiere e in ogni caso essere fissati in maniera adeguata e tale da non implicare elusione delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza” Geom. Daniele Debernardi
“Ne consegue la illegittimità dei bandi che non contengono la predetta indicazione o che prevedano oneri in misura inadeguata e pertanto comportanti un’applicazione elusiva alle prescrizioni normative”. Geom. Daniele Debernardi
L’Autorità aveva indicato come SCS (spese complessive della sicurezza) la somma dei SRPi costi diretti (misure e procedure di sicurezza obbligatorie per ogni singola lavorazione compresi nei prezzi unitari degli elenchi) e dei SSS costi speciali (misure della sicurezza relative allo specifico cantiere e non comprese nei costi diretti) Per la stima dei costi diretti l’Autorità aveva previsto che dai prezzi unitari relativi alle varie lavorazioni venisse scorporata una quota afferente ala sicurezza, in misura percentuale variabile da determinarsi analiticamente. Per i costi speciali computo metrico. Geom. Daniele Debernardi
Innovazione del DPR 222/03 Attuazione del Regolamento previsto dall’art. 31 della L.109/94. Ambito di applicazione: lavori privati e lavori pubblici. Art. 7 Stima dei costi Il comma 1 elenca i costi della sicurezza che vanno stimati quando vige l’obbligo di redigere il PSC. In sede applicativa l’elenco, le cui voci sono relative al singolo cantiere, deve considerarsi tassativa. Geom. Daniele Debernardi
Il comma 3 elimina la prassi praticata in passato di stimare i costi della sicurezza mediante l’applicazione di percentuali sull’importo complessivo dei lavori. Il Coordinatore deve calcolare i costi mediante un accurato computo metrico estimativo basato sulle propri scelte progettuali. Il metodo di calcolo dei costi della sicurezza si ricava dalla interpretazione critica dell’art. 7 del DPR 222/03. Al riguardo un contributo è stato fornito dalla Conferenza delle Regioni in conformità con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Geom. Daniele Debernardi
Le Linee Guida di ITACA e la Det. 4/2006 dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici. Secondo l’Autorità: da una lettura combinata tra gli artt. 12 c.1 del D.Lgs 494796 e 7 c. 1 del DPR 222/03 si evince che non tutti i costi della sicurezza devono essere stimati nel PSC, ma solo quelli elencati nel citato art. 7 in base all’art. 7 c. 4 sono esclusi dal ribasso in sede di gara solo i costi della sicurezza preventivamente stimati dal PSC Geom. Daniele Debernardi
le spese necessarie all’assolvimento degli obblighi del D.Lgs 626/94 rientrano tra le spese generali ( art. 5 del D.M. 145/00 – Parere Unità Operativa di Coordinamento Ministero Infrastrutture) Geom. Daniele Debernardi
Il documento di ITACA innanzitutto evidenzia come la legislazione, evolvendosi, non abbia prodotto una definizione omogenea del termine “costi della sicurezza” Il D.Lgs 494/94 li chiama costi e poi spese. La L. 109/04 introduce il termine oneri. Il DPR 222/03 li definisce infine costi della sicurezza. Geom. Daniele Debernardi
Il documento ITACA e la Det. 04/06 sostanzialmente operano una distinzione tra i costi della sicurezza a cui l’impresa è vincolata contrattualmente, in quanto previsti dal PSC per lo specifico cantiere e i costi che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere ai sensi del Titolo IV del D.lgs. 626/94 (costi della sicurezza ex lege). Geom. Daniele Debernardi
Le motivazioni di natura giuridica e tecnica. Motivazioni giuridiche Il PSC è documento contrattuale (art. 131 c.3 D.Lgs 163/06 – art. 12 c. 2 D.lgs 494/96) Attraverso il PSC il Committente indica all’impresa come deve procedere per garantire la sicurezza, soprattutto ove vi sono sovrapposizioni od interferenze Per tale ingerenza del Committente nelle scelte esecutive dell’impresa, vi è il riconoscimento alla medesima dei costi necessari alle indicazioni del PSC Geom. Daniele Debernardi
Avviene il contrario di ciò che normalmente accade nei contratti d’appalto All’impresa vengono riconosciuti solo i costi derivanti dal PSC, cioè dal contratto, ma non quelli generali della salute e sicurezza (DPI, formazione, sorveglianza, ecc..), comunque obbligatori per il datore di lavoro. (DPI regolamentati dal Titolo IV del D.Lgs 626/94 – il DPR 222/03 non ne riconosce i costi) Geom. Daniele Debernardi
Però se la specifica lavorazione è interferente con altre lavorazioni, il DPI può risultare non più sufficiente (si veda l’art. 7 c. 1 lett. b) del DPR 222/03) Motivazioni tecniche Suddivisione dei piani in PSC e POS PSC = procedure “pianificate” dal committente, che devono essere rimborsate alle imprese; le imprese hanno l’obbligo di adeguarsi ed adempiere Geom. Daniele Debernardi
POS= complementare e di dettaglio del PSC (concreta attuazione esecutiva del PSC) i cui costi sono già riconosciuti dallo stesso PSC (art. 131 c.2 – Det 4/06) POS= equiparato al Doc. di Valut. Rischi (art. 4 D.Lgs 626/94). Scelte (DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc..) obbligatorie per legge, indipendenti dal “contratto” con la committenza, per le quali non va riconosciuto alcun costo. Geom. Daniele Debernardi
Il metodo di stima dei costi della sicurezza Per la stima dei costi contrattuali, il progettista della sicurezza dovrà procedere mediante computo metrico – “..stima..analitica per voci singole, a corpo o a misura..”(art. 7 c 3 DPR 222/03). Occorre tener conto della specificità del cantiere, attraverso una progettazione di qualità del PSC. Esporre solo i costi delle voci presenti, evitando le voci non presenti indicate a costo zero. Geom. Daniele Debernardi
Secondo il documento ITACA per la stima dei costi degli apprestamenti, un metodo può essere quello del “nolo” per il periodo di utilizzo nel cantiere, salvo l’uso di elenchi o listini ufficiali. Secondo ITACA inoltre: i DPI devono essere inseriti nei costi solo se il Coordinatore richieda il loro utilizzo in presenza di lavoratori tra loro interferenti; altrimenti sono a carico del datore di lavoro Le normali attrezzature di cantiere (betoniere o centrali di betonaggio, macchinari, piegaferri, impianti in genere ecc..) non rientrano tra i costi della sicurezza. Geom. Daniele Debernardi
I costi della sicurezza in dettaglio Al pari di quanto avviene per i computi metrici, una stima dei costi della sicurezza può essere (ad esempio) organizzata come riportato nella seguente tabella: Geom. Daniele Debernardi
Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6 Colonna 7 Voce Tipologia Codice Descrizione dell’apprestamento, misura o procedura Riferimento alla fase od alle fasi nel quale viene utilizzato/a Riferimento ad eventuale elaborato grafico Unità di misura Quantità Costo unitario (a misura) Costo a corpo Costo totale Geom. Daniele Debernardi
Il documento di ITACA propone esempi indicativi di computi metrici per i costi della sicurezza con riferimento ad ogni singolo comma dell’art. 7 del DPR 222/03 da computare nel PSC a seconda della tipologia e caratteristiche del cantiere. La stima deve tenere conto di tutta la durata del cantiere. Geom. Daniele Debernardi
Art. 7 c. 1 lett a) Apprestamenti previsti nel PSC. Tali apprestamenti rientrano nella stima dei costi della sicurezza se e solo se previsti nel PSC. Il ponteggio previsto nel PSC ad esempio deve essere stimato nella sua interezza come costo della sicurezza. Non è possibile scorporare la parte del costo da attribuire alla produzione da quella da attribuire alla sicurezza. Geom. Daniele Debernardi
Gli elementi di cantiere come: refettori, locali di ricovero e dormitori vanno previsti in relazione alle caratteristiche del cantiere, e non in forma automatica. (cantiere urbano o per infrastrutture hanno esigenze differenti) La quantificazione deve seguire le procedure ordinarie del computo metrico. (esempio n° 1) Geom. Daniele Debernardi
Art. 7 c. 1 lett b) Le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti. L’art. 40 c.1 del D.Lgs 626/94 definisce i DPI. I DPI vanno computati come costi della sicurezza, se e solo se, il Coordinatore in fase di progettazione li prevede in caso di lavorazioni interferenti tra loro. Geom. Daniele Debernardi
Se non vi è interferenza tra le lavorazioni i DPI sono afferenti alla sicurezza dell’impresa (D.Lgs 626/94). Specifici apprestamenti, a protezione di lavorazioni interferenti, progettate nel PSC, verranno stimate nel computo, preferibilmente con il valore di nolo per uso mensile. (esempio n° 2) In questa fase è evidente la diretta correlazione con la programmazione del PSC. Geom. Daniele Debernardi
Art. 7 c. 1 lett c) Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi. I suddetti impianti sono da intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere.(esempio n° 3) Geom. Daniele Debernardi
Art. 7 c. 1 lett d) I mezzi e servizi di protezione collettiva. I suddetti mezzi e servizi sono quelli previsti nell’Allegato I c. 4 del Regolamento. Le attrezzature per il primo soccorso non comprendono la cassetta del p.s. che è di competenza delle imprese. I mezzi estinguenti, se computati come protezione collettiva, non devono poi essere computati come impianti antincendio. Geom. Daniele Debernardi
Sono computati come voce separata solo se servono da supporto dell’impianto antincendio, ove questo non può operare all’interno del cantiere. (esempio n°4) Geom. Daniele Debernardi
Art. 7 c. 1 lett e) Le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza. L’art. 1 c. 1 lett. b) del DPR 222/03 definisce cosa si intende per procedure. Sono procedure standard, generali, per l’esecuzione in sicurezza delle fasi lavorative. Non sono un costo della sicurezza da computare. Le procedure da computare come costo della sicurezza, sono: Geom. Daniele Debernardi
quelle non riconducibili a modalità standard o relative al rischio intrinseco della lavorazione quelle previste dal PSC per specifici motivi derivanti da interferenze qualora riguardassero elementi come passerelle, andatoie, coperture, parapetti, impalcati, ecc., questi devono essere inseriti nel PSC come apprestamenti (lett a). (esempio n° 5) Geom. Daniele Debernardi
Art. 7 c. 1 lett f) Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Attraverso il cronoprogrammail PSC prescrive lo sfasamento temporale delle lavorazioni. Il PSC è ricevuto dalle imprese prima della formulazione delle offerte. Pertanto lo sfasamento temporale non è considerato costo della sicurezza. Geom. Daniele Debernardi
Lo sfasamento spaziale è costo della sicurezza qualora, per essere realizzato, richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento. In caso di sfasamento spaziale tramite apprestamenti, questi vanno inseriti ai sensi della lett. a). (esempio n° 6) Geom. Daniele Debernardi
Art. 7 c. 1 lett g) Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Il PSC può prevedere l’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture. In questo caso vanno computati solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere o presenza di personale a sovrintendere l’uso comune. (esempio n° 7) Geom. Daniele Debernardi
Per ognuna delle voci, è opportuno ricordare che la stima dei costi deve considerare e comprendere: la posa in opera, la permanenza (manutenzione e ammortamento) e successivo smontaggio e verificare: assenza di voci che non abbiano attinenza con il cantiere congruità economica. (Appendice II Doc. ITACA) Geom. Daniele Debernardi
Evidenziazione degli oneri Spese generali – Prezzari regionali. Con riguardo agli appalti pubblici, l’art. 131 del D.Lgs 163/06 pone l’obbligo alle stazioni appaltanti di “evidenziare” tutti gli oneri della sicurezza nei bandi di gara. Secondo l’Autorità tale norma significa: Stima dei costi contrattuali (art. 7 c. 1) Evidenziare il valore complessivo nel bando Escludere i costi dal ribasso delle offerte. Geom. Daniele Debernardi
Verificare che il ribasso offerto deve lasciare inalterata la sicurezza ex lege. (non sono ad esempio assoggettabili al principio del ribasso le spese previste dal D.Lgs 626/94 – es. DPI) La non ribassabilità di qualsivoglia costo della sicurezza riguarda anche i costi assimilabili alle spese generali. L’utilizzo dei prezzari regionali (ove esistono) posso risultare un utile strumento per la corretta stima dei costi (anche per i PSS). Geom. Daniele Debernardi
L’individuazione e stima dei costi è, e rimane, adempimento di competenza esclusiva della S.A./Committente. Con riguardo alla congruità delle offerte, non sono ammesse giustificazioni sui costi della sicurezza. (art. 86 e 87 DLgs 163/06- entrambe gli articoli sono stati modificati dalla L.296/2006 Finanziaria – riproposto meccanismo Legge Salvi 327/00) Geom. Daniele Debernardi