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DIRITTO SINDACALE. Lezione 1 a.a. 2007-2008 Piera Campanella. Il diritto sindacale: una partizione del diritto del lavoro. Partizioni del diritto del lavoro Rapporto individuale di lavoro (diritto del lavoro in senso stretto) Diritto sindacale Previdenza sociale. IL DIRITTO SINDACALE.
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DIRITTO SINDACALE Lezione 1 a.a. 2007-2008 Piera Campanella
Il diritto sindacale: una partizione del diritto del lavoro Partizioni del diritto del lavoro Rapporto individuale di lavoro (diritto del lavoro in senso stretto) Diritto sindacale Previdenza sociale IL DIRITTO SINDACALE
IL DIRITTO SINDACALE COME PARTIZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO Il diritto del lavoro è venuto acquisendo una propria autonomia dal diritto privato come disciplina del lavoro subordinato. Il lavoro subordinato prodotto del modello di produzione capitalistico fondato sulla grande fabbrica industriale meccanizzata Dipendenza tecnica e socio-economica: necessità di un complesso di regole posto a tutela del lavoro dipendente
IL RAPPORTO TRA DIRITTO SINDACALE E DIRITTO DEL LAVORO La nascita del diritto sindacale è strettamente legata alla storia del movimento operaio Il complesso di regole che costituisce oggi il diritto del lavoro è frutto delle rivendicazioni condotte dai lavoratori collettivamente organizzati e, pertanto, ha tra le sue FONTI peculiari il contratto collettivo Il diritto sindacale consiste nell’insieme delle norme, statuali o contrattuali, che disciplinano l’organizzazione collettiva ed autonoma (sindacati) dei gruppi professionali (lavoratori e datori di lavoro) e gli strumenti della loro azione (attività sindacale, contrattazione e contratto collettivo, partecipazione, conflitto collettivo), trovando sul piano delle FONTI un nesso diretto con il rapporto individuale di lavoro subordinato
I CARATTERI DEL DIRITTO SINDACALE Il diritto sindacale come fenomeno moderno Il diritto sindacale come fenomeno collettivo Il diritto sindacale come ordinamento (con una sua logica propria ed una sua autonomia dall’ordinamento statuale)
LE FONTI DEL DIRITTO SINDACALE • Le fonti internazionali: le convenzioni e le raccomandazioni dell’OIL • Le fonti comunitarie: i regolamenti; le direttive e la loro efficacia; la Corte di Giustizia; il contratto collettivo europeo • La fonte legislativa: l’inattuazione del disegno del Costituente; lo Statuto dei lavoratori • Il contratto collettivo • La giurisprudenza
LO SVILUPPO DEL DIRITTO SINDACALE IN ITALIA 1864: Abolizione delle corporazioni (di arti e mestieri) nel Regno d’Italia (già lo Statuto albertino nel 1848). Seconda metà del 1800: Nel nord Italia primi grossi nuclei industriali ed agglomerati urbani, con persone che vivono in stato di miseria e lavorano in condizioni penose. Società di mutuo soccorso (L. n. 3818/1886), leghe di resistenza, Camere del Lavoro (1891): prime forme di organizzazione collettiva degli operai (questi si dotano anche di propri partiti: partito operaio italiano -1885- partito dei lavoratori italiani -1892- poi partito socialista italiano-1895-). Dal sindacato di mestiere all’organizzazione per ramo d’industria: 1901 nasce la FIOM Le lotte sindacali e la stipula di “concordati di tariffa”. L. n. 3657/1886: legge sul lavoro dei fanciulli
I COLLEGI DEI PROBIVIRI L. n. 25 del 1893 Istituzione dei collegi dei probiviri, Organismo volontario di conciliazione e arbitrato delle controversie individuali di modico valore nel settore industriale (e solo più tardi di controversie collettive: L. n. 1672/1918), composto non da giudici togati, ma da laici (rappresentanti delle parti interessate) con funzioni arbitrali
L’ORIGINE EXTRALEGISLATIVA DEL DIRITTO SINDACALE L’istituzione dei collegi dei probiviri: primo riconoscimento indiretto del conflitto industriale da parte statuale. Processo di graduale affermazione, nell’Italia liberale, di un diritto sindacale in dialogo con il diritto dello stato, ma autonomo dal diritto civile. Oggetto delle controversie sottoposte ai collegi: salari, danni per licenziamento, scioglimento del contratto di lavoro La creazione di un nuovo diritto industriale: i probiviri cercarono regole applicabili al singolo caso concreto, estraendole dalle pratiche locali e dalle consuetudini, in primis da quello che chiamarono concordato di tariffa o contratto collettivo Gli orientamenti in tema di sciopero e di contratto collettivo: quali effetti sul rapporto di lavoro? L’inadeguatezza degli ordinari strumenti civilistici.
I “CONCORDATI DI TARIFFA” Contratti stipulati “tra gruppi di operai e industriali su determinate norme” perché entrassero a far parte dei singoli contratti di lavoro e funzionassero “come fonte del loro regolamento” (E. Redenti, 1906). Furono chiamati “di tariffa” perché in origine si limitavano a regolare collettivamente il prezzo – la tariffa appunto – del lavoro.
LA DIFFUSIONE DEI “CONCORDATI DI TARIFFA” Agli inizi del Novecento esisteva ormai una fitta rete di contratti collettivi, contenenti importanti conquiste in materia di minimi di salario, orario, limiti e maggiorazioni per lo straordinario, cottimo, potere disciplinare del datore di lavoro. Via via che le organizzazioni sindacali si strutturavano su base associativa d’industria, che gli stessi datori si organizzavano in sindacati, la contrattazione collettiva acquisiva forme più mature con passaggio a contratti di livello nazionale per ciascuna categoria produttiva.
IL PROBLEMA DELL’EFFICACIA DEI “CONCORDATI DI TARIFFA” I probiviri, partendo dalla funzione economico-sociale del contratto collettivo, di “parificare la misura delle mercedi e le ore di lavoro”, così regolando la concorrenza tra industriali, da una parte, e lavoratori, dall’altra, affermarono: L’efficacia “ultra partes” del contratto collettivo L’inderogabilità del contratto collettivo
DIRITTO SINDACALE E DIRITTO CIVILE Inadeguatezza degli strumenti civilistici alla comprensione del fenomeno sindacale. DIRITTO CIVILE Dimensione individuale Uguaglianza formale Diritto statuale dei privati DIRITTO SINDACALE Dimensione collettiva Diseguaglianza sostanziale Diritto autonomo dei sindacati
UNA LEGGE SUI CONCORDATI DI TARIFFA? Critiche dei giuristi e dei giudici ordinari nei confronti delle decisioni dei probiviri. In forza dei principi civilistici, non era possibile giungere ad affermare l’efficacia ultra partes del concordato di tariffa oltre i limiti della rappresentanza negoziale, né era possibile affermare l’inderogabilità del contratto collettivo nei termini di “efficacia reale”. Per tutto questo occorreva una LEGGE.
IL CONCORDATO DI TARIFFA NEL DIRITTO PRECORPORATIVO 1902: istituzione Consiglio superiore del lavoro con una rappresentanza delle federazioni dei lavoratori Discussione in seno al Consiglio su riconoscimento giuridico delle associazioni sindacali e disciplina legislativa del contratto collettivo. Sulle proposte illiberali (prefiguranti uno stretto controllo poliziesco sui sindacati a cui solo era consentito stipulare concordati di tariffe) prevalsero quelle liberali di G. Messina
LA PROPOSTA DI UNA LEGGE SUI CONCORDATI DI TARIFFA Proposta di una legge tendente a contemperare l’esigenza di una disciplina legislativa del fenomeno sindacale e il riconoscimento dell’autonomia di regolamentazione delle parti. Volontarietà della registrazione all’Ufficio del lavoro Requisiti per la registrazione: statuto con regole su nomina dirigenti; vincolo di 1/5 dei fondi per l’adempimento delle obbligazioni negoziali; approvazione a maggioranza dei concordati Efficacia generale e inderogabile dei concordati stipulati da associazioni registrate Efficacia generale e inderogabile dei concordati stipulati da associazioni registrate condizionata all’approvazione di 2/3 di lavoratori e di 2/3 di industriali che occupavano 2/3 di operai