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IL PROCESSO TRIBUTARIO. GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IL PROCESSO TRIBUTARIO. presidente della sezione (scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti). procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale. esamina preliminarmente il ricorso – art.27.
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IL PROCESSO TRIBUTARIO GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
IL PROCESSO TRIBUTARIO presidente della sezione (scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti) procedimentodinanzi alla commissione tributaria provinciale esamina preliminarmente il ricorso – art.27 fissa la trattazione della controversia – art.30 decreta inammissibilità (se manifesta) sospensione nomina il relatore interruzione estinzione
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimentodinanzi alla commissione tributaria provinciale decreta Inammissibilità – se manifesta • Art.18, c.1 – contenuto del ricorso • Art.18, c.4 – sottoscrizione del ricorso • Art.21, c.1 – termine per la proposizione del ricorso • Art.22, c.1 – costituzione in giudizio del ricorrente L’inammissibilità è comunque rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Se non rilevata in sede di esame preliminare, potrà essere rilevata dalla Commissione, o anche in sede di gravame
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimentodinanzi alla commissione tributaria provinciale decreta Sospensione – art.39 (difficilmente rilevabile in sede di esame preliminare) presentazione di querela di falso (su documenti rilevanti ai fini della decisione) decisione in via pregiudiziale di una questione sullo stato o la capacità delle persone (con rilevanza pregiudiziale sulla controversia tributaria)
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimentodinanzi alla commissione tributaria provinciale decreta Interruzione – art.40 per il venir meno, morte o altre cause, o per la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimentodinanzi alla commissione tributaria provinciale decreta Estinzione del processo - artt.44-45-46 rinuncia al ricorso inattività delle parti(riassunzione, integrazione, ripresa) cessazione della materia del contendere rimborso delle spese alle altre parti (salvo diverso accordo) Liquidazione con ordinanza con efficacia esecutiva accettata dalle parti costituite con interesse alla prosecuzione spese a carico delle parti che le hanno anticipate (*)
IL PROCESSO TRIBUTARIO Orientamenti giurisprudenziali in materia di spese del giudizio per i casi di cui all’art.46 • Corte Costituzionale, sentenza n. 274 del 12 luglio 2005 • Illegittimità costituzionale dell’art.46, c.3 “nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge” • Il il processo tributario è in linea generale ispirato - non diversamente da quello civile o amministrativo - al principio di responsabilità per le spese del giudizio, come dimostrano l'art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, secondo cui la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese, salvo il potere di compensazione della commissione tributaria (a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile), e l'art. 44 del medesimo decreto legislativo, secondo cui, in caso di rinuncia al ricorso, il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. • La compensazione ope legis delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, rendendo inoperante quel principio, si traduce, dunque, in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento (il ritiro dell'atto, nel caso dell'amministrazione, o l'acquiescenza alla pretesa tributaria, nel caso del contribuente) di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni, e, corrispondentemente, in un del pari ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina del processo tributario, dell'assistenza tecnica di un difensore e, quindi, costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista abilitato alla difesa in giudizio.
IL PROCESSO TRIBUTARIO segue Orientamenti giurisprudenziali in materia di spese del giudizio per i casi di cui all’art.46 • L'intrinseca irragionevolezza della norma, in quanto riferita all'ipotesi di ritiro dell'atto impugnato, che ricorre nel giudizio a quo , emerge del resto con particolare evidenza anche nel confronto con la disciplina prevista per l'ipotesi di annullamento o riforma dell'atto, in via di autotutela, nel corso del processo amministrativo, avente analoga natura impugnatoria. L'art. 23, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), dispone infatti, in tal caso, che "il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese", anche, ovviamente, dichiarandone la compensazione qualora ne ricorrano i presupposti. • L'art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992 risulta in definitiva lesivo, sotto l'aspetto considerato, del principio di ragionevolezza, riconducibile all'art. 3 della Costituzione, e ne va di conseguenza dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui si riferisce alle ipotesi - cui esclusivamente ha riguardo l'ordinanza di rimessione - di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, dovendo, pertanto, in tali ipotesi la commissione tributaria pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992.
IL PROCESSO TRIBUTARIO segue Orientamenti giurisprudenziali in materia di spese del giudizio per i casi di cui all’art.46 • . • Nelle ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge (condoni, conciliazione giudiziale, ecc.), il giudice dovrà pronunciarsi sulle spese, ponendole a carico della parte virtualmente soccombente ovvero compensandole, e quindi lasciandole, in tutto o in parte, in capo a chi le ha anticipate, ove ritenga che sussistano "giusti motivi”
IL PROCESSO TRIBUTARIO decreto presidenziale procedimentodinanzi alla commissione tributaria provinciale Reclamo – art.28 Procedura sostanzialmente identica alla proposizione del ricorso e costituzione in giudizio, con termini a metà notifica alle parti costituite deposito termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria
IL PROCESSO TRIBUTARIO decreto presidenziale procedimentodinanzi alla commissione tributaria provinciale Reclamo – Decisione della Commissione – art.28, c.4-5 camera di consiglio sentenza ordinanza (non impugnabile) inammissibilità estinzione prosecuzione del processo
IL PROCESSO TRIBUTARIO fissazione della trattazione della controversia procedimentodinanzi alla commissione tributaria provinciale Comunicazione – art.31 30 gg liberi prima dell’udienza parti costituite(al procuratore domiciliatario, se nominato) deposito di documenti - 20 gg liberi - • istanza per pubblica udienza • art.33, c.1 • 10 gg liberi – deposito di brevi repliche - 5 gg liberi - deposito di memorie illustrative - 10 gg liberi - discussione in pubblica udienza camera di consiglio
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimentodinanzi alla commissione tributaria provinciale Attività processuali delle parti anteriori alla trattazione Computo dei termini Giorni “liberi”: Non si computa nè il dies a quo, nè il dies ad quem. Nel computo non opera la proroga per i giorni festivi di cui all’art.155 c.p.c., c.3., per non ridurre il periodo di tempo che si vuole assicurare come libero. Se il termine scade in giorno festivo, la scadenza è anticipata al primo giorno precedente non festivo.
IL PROCESSO TRIBUTARIO Trattazione della controversia procedimentodinanzi alla commissione tributaria provinciale Pubblica udienza- art.34 Camera di consiglio – art.33 • Istanza autonoma di trattazione: • Notifica alle parti costituite • Deposito in Commissione Relatore: espone fatti e questioni Segretario: redige processo verbale • Istanza di trattazione proposta unitamente al primo scritto difensivo: • ricorso introduttivo (ricorrente) • controdeduzioni (resistente) • Corte Cost., sent.23.4.88, n.141 • C.M.21.10.1998, N.242/E
IL PROCESSO TRIBUTARIO segue Discussione in pubblica udienza – art.34 procedimentodinanzi alla commissione tributaria provinciale relatore espone al collegio i fatti redazione di processo verbale da parte del segretario (il p.v.fa fede fino a querela) discussione tra parti costituite decisione in segreto nella camera di consiglio rinvio della discussione a udienza fissa (a istanza di parte) sentenza
IL PROCESSO TRIBUTARIO Sentenza – art.36 procedimentodinanzi alla commissione tributaria provinciale Provvedimento giurisdizionale Elementi costitutivi: la data della deliberazione e la sottoscrizione del presidente e dell'estensore l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori la concisa esposizione dello svolgimento del processo il dispositivo le richieste delle parti la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto
IL PROCESSO TRIBUTARIO Sentenza – art.37 procedimentodinanzi alla commissione tributaria provinciale PUBBLICAZIONE deposito del testo integrale originale nella segreteria della commissione Entro 30 gg dalla deliberazione COMUNICAZIONE dispositivo Entro 10 gg dalla pubblicazione pubblicità legale richiesta copie autentiche comunicato alle parti costituite notifica
IL PROCESSO TRIBUTARIO VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi di cui all’art.36) • Omessa sottoscrizione • Nullità insanabile, rilevabile anche dopo il decorso dei termini di impugnazione (rimessione della causa alla CTP) • Composizione del Collegio • Mancata indicazione di uno o più giudici: no nullità se rilevabili dal contesto della sentenza • Diversità dal verbale d’udienza: presunzione di delibera da parte del collegio indicato nel verbale d’udienza - errore materiale emendabile • Prova di diversa composizione del collegio che ha deliberato rispetto al collegio che ha assistito alla trattazione: nullità insanabile (violazione principio di immodificabilità del collegio giudicante – art.276 c.p.c.)
IL PROCESSO TRIBUTARIO segue VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi) • Omessa, errata, o incompleta indicazione di una delle parti • No nullità se rilevabile dal contesto della sentenza • Nullità solo se è indice di irregolare costituzione del contraddittorio • Omessa indicazione nome del difensore dall’epigrafe: no nullità • Omessa o difettosa esposizione dei fatti processuali • La difettosa esposizione non ha effetti invalidanti se non determina il mancato raggiungimento dello scopo della sentenza • L’assenza totale costituisce motivo di nullità solo se impedisce di verificare l’osservanza delle forme indispensabili a garantire il regolare esercizio della giurisdizione • Contrasto della narrativa dello svolgimento processuale con il verbale di udienza: prevale il verbale che fa fede fino a querela di falso
IL PROCESSO TRIBUTARIO segue VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi) • Omissione o inesatta indicazione delle richieste delle parti • Non costituisce di per sé motivo di nullità • Può individuare vizio di motivazione se se ne rileva il mancato esame delle richieste, non superabile dal fatto che il collegio ha fondato la sentenza su altri elementi • Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (motivazione: giustificazione logico-giuridica delle argomentazioni seguite per giungere alla pronuncia) • Omessa motivazione • Mancanza assoluta: nullità della sentenza (violazione dell’obbligo di cui all’art.111 c.p.c. di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - sentenza non in grado di raggiungere il suo scopo)
IL PROCESSO TRIBUTARIO segue VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi) • Insufficiente motivazione • Oggettiva deficienza nel percorso logico giuridico seguito dal giudice • No affermazioni apodittiche o generiche • Motivazione per relationem: • ammesso il riferimento a consulenze tecniche se le conclusioni del CTU contengono esplicita confutazione delle tesi di parte • (sentenza di appello) no acritico recepimento della sentenza di I grado • ammesso il richiamo alla giurisprudenza di Cassazione su questioni univocamente espresse, se accompagnato dalla valutazione della fattispecie concreta • Contraddittoria motivazione • Le ragioni addotte a fondamento della decisione risultano sostanzialmente contrastanti in modo da elidersi a vicenda e non consentono l’individuazione della ratio decidendi
IL PROCESSO TRIBUTARIO segue VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi) • Dispositivo • Può essere integrato dalla motivazione, se contiene enunciazioni di carattere precettivo • Se contrasta con la motivazione: nullità della sentenza - non è ammessa l’interpretazione, né la valutazione secondo criteri di prevalenza • Omissione data della deliberazione • Atto interno: errore materiale emendabile
IL PROCESSO TRIBUTARIO Termini di impugnazione della sentenza della CTP – art.51, c.1 • Termine breve: 60 giorni dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte (art.38, c.2) • Notificazione ex art.137 ss. c.p.c. (ufficiale giudiziario) a tutte le parti (anche non costituite) • Deposito originale (o copia autentica) alla CTP entro 30 gg • Termine lungo (art.38, c.3) : art.327, c.1, c.p.c.: 1 anno e 46 giorni (incluso il periodo di sospensione feriale) dalla pubblicazione della sentenza presso la CTP • Sovrapposizione (tardiva notificazione): prevale il termine lungo • Rimessione in termini (art.38, c.3) La pare non costituita non decade dal diritto a proporre impugnazione se dimostra: • La nullità della notificazione del ricorso • e, la prova della mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità
IL PROCESSO TRIBUTARIO Appello – art.53, c.1 procedimentodinanzi alla commissione tributaria regionale contenere, a pena d’inammissibilità, l'indicazione precisa: a) della commissione tributaria cui è diretto (art.4, c.2); b) dell'appellante; c) delle altre parti nei cui confronti è proposto; d) degli estremi della sentenza impugnata; e) dell'esposizione sommaria dei fatti; f) dell'oggetto della domanda; g) dei motivi specifici. deve essere autorizzato dalla D.R.E. per l’appello principale proposto dagli uffici periferici – art.52, c.2 essere sottoscritto (sia nell'originale che nelle copie) dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico
Orientamenti giurisprudenziali • Inammissibilità dell’Appello in assenza di autorizzazione della DRE: • Cass.n.9716/2004 • Cass.Sez. Unite n.21709/2004 • Onere della prova dell’avvenuta autorizzazione della DRE: • Cass.n.12702/2004: • Inammissibilità dell’autorizzazione tardiva • Onere della prova dell’intervenuta autorizzazione in capo all’Ufficio • Provvedimento da produrre negli atti di causa entro l’udienza di discussione • Ius superveniens: • Cass., Sez. unite, 14.1.2005, n.604: • La norma di cui all’art.52, c.2, è divenuta inoperante a seguito dell’istituzione delle Agenzie fiscali (art.57 del D.Lgs.300/99 e DM 28.12.2003), con l’attribuzione a esse della gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del ministero delle Finanze, e con il trasferimento alle medesime dei relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia. A seguito della soppressione di tutti gli uffici e organi ministeriali ai quali fa riferimento l'articolo 52 comma 2, del Dlgs 546/1992, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie di impugnare in Appello le sentenze delle commissioni tributarie provinciali ad esse sfavorevoli.
IL PROCESSO TRIBUTARIO Appello – art.53, c.2 procedimentodinanzi alla commissione tributaria regionale Notifica (ex art.20, c.1 e 2) Deposito (ex art.22, c.1,2 e 3) a tutte le parti del giudizio di I grado segreteria C.T.R. – costituzione in giudizio controdeduzioni / appello incidentale Trasmissione fascicolo segreteria C.T.P. (*)
Novità legislative e orientamenti giurisprudenziali • (*) Dal 3.12.2005 (art.3-bis D.L.203/2005, conv. con modif.nella L.248 del 2.12.2005) l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare l’appello anche presso la Commissione Tributaria Provinciale (a meno che l’appello sia stato notificato alle parti a mezzo di ufficiale giudiziario) • Commissione tributaria regionale Lazio, sez. IV, 02-08-2006, n. 69 : inammissibilità di appello non depositato presso la CTP • Termini: • La disposizione non prevede termini. Si ritiene, in generale, che il deposito presso la CTP della copia dell’appello notificato debba precedere la costituzione in giudizio dell’appellante e che, in tale ultima sede, l’appellante debba allegare al fascicolo di parte depositato in CTR anche la ricevuta di avvenuto deposito rilasciata dalla CTP.
IL PROCESSO TRIBUTARIO • APPELLO INCIDENTALE • Giudizio di I grado: soccombenza ripartita - entrambe le parti hanno interesse all’impugnazione • Qualifica che dipende dalla successione cronologica: A.I. è l’impugnazione successiva alla prima (Appello principale) • Deve essere proposto nell’atto di controdeduzioni per costituzione in giudizio dell’appellato – Non deve essere notificato alla controparte • Termine: 60 gg dalla notificazione dell’Appello principale, a pena di inammissibilità procedimentodinanzi alla commissione tributaria regionale
IL PROCESSO TRIBUTARIO Segue APPELLO INCIDENTALE • APPELLO INCIDENTALE TEMPESTIVO • Impugnazione entro i termini per la proposizione dell’impugnazione in via autonoma a norma dell’art.51 (breve o lungo) • Se l’Appello principale viene dichiarato inammissibile, mantiene autonoma vitalità • APPELLO INCIDENTALE TARDIVO (art.334 c.p.c. – Cass.11349/2001) • Impugnazione oltre la scadenza dei termini per la proposizione dell’impugnazione in via autonoma a norma dell’art.51 (breve o lungo) • Può riguardare qualsiasi capo della pronuncia di I grado (Cass. Sez.Unite n. 4640/1989) • Se l’Appello principale viene dichiarato inammissibile, perde efficacia
IL PROCESSO TRIBUTARIO Appello - disciplina delle preclusioni (questioni - eccezioni - prove) procedimentodinanzi alla commissione tributaria regionale questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della C.T.P. - art.56 se non sono specificamente riproposte in appello (no richiamo generico alla difese svolte in I grado) s'intendono rinunciate (giudicato interno) – art.346 c.p.c. L’appellato totalmente vittorioso nel giudizio di I grado deve riproporre nelle controdeduzioni le domande non accolte, o assorbite.
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimentodinanzi alla commissione tributaria regionale Segue Appello - disciplina delle preclusioni (questioni - eccezioni - prove) Domande ed eccezioni nuove – art.57 “nuove”: diverse o ulteriori rispetto a quelle proposte in I grado • inammissibili d’ufficio : non è ammesso l’ampliamento del “thema decidendum” • Cass.10864/2005: non costituisce domanda nuova la richiesta di applicazione di norme di legge diverse e ulteriori rispetto a quelle invocate in I grado • ammissibile la sola domanda relativa agli interessi maturati dopo la sentenza impugnata (art.57, c.1): deroga operante solo se gli interessi sono stati chiesti già in I grado (Cass. 1955/1966)
IL PROCESSO TRIBUTARIO Segue Appello - disciplina delle preclusioni (questioni - eccezioni - prove) procedimentodinanzi alla commissione tributaria regionale eccezioni nuove – art.57, c.2 inammissibili se non siano rilevabili anche d'ufficio
IL PROCESSO TRIBUTARIO Segue Appello - disciplina delle preclusioni (questioni - eccezioni - prove) procedimentodinanzi alla commissione tributaria regionale prove nuove – art.58, c.1 inammissibili: 1) salvo che il giudice non le ritenga necessarie ai fini della decisione; 2) salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
IL PROCESSO TRIBUTARIO Segue Appello - disciplina delle preclusioni (questioni - eccezioni - prove) procedimentodinanzi alla commissione tributaria regionale Documenti nuovi – art.58, c.2 • Le parti hanno facoltà di produrre nuovi documenti • Cass. 20086/2005: • eccezione rispetto al processo civile (nuovi documenti ammessi solo in caso di impossibilità dell’interessato di produrli in prima istanza per causa a lui non imputabile – art.345 c.p.c.)
IL PROCESSO TRIBUTARIO pagamento del tributo in pendenza del processo – art.68 procedimentodinanzi alla commissione tributaria regionale sentenza C.T.P. che respinge il ricorso che accoglie parzialmente il ricorso due terzi ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi tributo con i relativi interessi al netto di quanto già corrisposto
IL PROCESSO TRIBUTARIO pagamento del tributo in pendenza del processo procedimentodinanzi alla commissione tributaria regionale sentenza C.T.R. che respinge (totalmente o parzialmente) l’appello che accoglie l’appello rimborso eccedenza residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale
IL PROCESSO TRIBUTARIO sentenza (passata in giudicato) Esecuzione della sentenza giudizio di ottemperanza – art.70 esecuzione forzata ex C.P.C. – art.69 messa in mora Ottenimento copia della sentenza passata in giudicato munita di formula esecutiva decorsi trenta giorni, ricorso alla C.T. che ha emesso la sentenza Azione civile di esecuzione forzata Contraddittorio – Trattazione in Camera di Consiglio - Sentenza Provvedimenti per l’ottemperanza Nomina commissario ad acta