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Settore interessato dal regolamento Luoghi di lavoro sospetti di inquinamento di cui all’ articolo 66 pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri ; all’articolo 121
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Settore interessato dal regolamento Luoghi di lavoro sospetti di inquinamento di cui all’ articolo 66 pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri ; all’articolo 121 pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, con possibile presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose; e luoghi confinati di cui all‘allegato IV, punto 3 vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Datori di lavoro committenti/Datori di lavoro/lavoratori autonomi Obblighi generali e Obblighi particolari
Obblighi generali Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei requisiti previsti dal comma 1) dell’ art. 2 e, possiamo aggiungere, tale condizione vale per tutte le imprese che intervengano per l’esecuzione di tali specifici interventi (fai da te!)
Obblighi generali • Requisiti ex art.2, comma 1 • Obblighi valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria, misure di gestione delle emergenze • Obblighi per le imprese familiari e per i lavoratori autonomi di sottoporsi a sorveglianza sanitaria e di sottoporsi a corsi di formazione • Obbligo per ciascuna impresa di avere personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in "ambienti confinati“ • Obbligo di specifica informazione e formazione, verifica di apprendimento e aggiornamento per tutti i dipendenti compreso il ddl, se attivo, per consentire a tutte le maestranze la piena conoscenza di tutti i rischi propri dei lavori in ambienti confinati • Obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale (es. : maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc .), strumentazione e attrezzature di lavoro (es .: rilevatori di gasi, respiratori, etc .) e di aver svolto attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi • Obbligo di addestramento di tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro, relativamente ai rischi e alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza • g) Rispetto integrale degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e, h) di quelli contrattuali .
Obblighi generali Obbligo di adottare, durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o "confinati", ed efficacemente attuare una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività. Tali procedure potranno anche essere "buone prassi", quali definite dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del D .Lgs. n. 81/2008. Procedure corrispondenti alla definizione di legge e specificamente applicabili ai lavori in "ambienti confinati" sono in corso di approvazione da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro .
Obblighiparticolari Obblighi per i datori di lavoro committenti (appalti) il datore di lavoro committente deve informare puntualmente e dettagliatamente tutti i lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro della stessa ove impiegato nelle medesime attività, sulle caratteristiche dei luoghi in cui questi sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il richiamo ad una puntuale e dettagliata informazione viene ulteriormente rafforzato con la necessità di destinare un tempo sufficiente ed adeguato a tale attività, tempo che non può essere inferiore ad un giorno (tale attività dovrà essere formalizzata e sottoscritta dal datore di lavoro committente o da un suo rappresentante specificatamente incaricato).