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DIPARTIMENTO GARANZIE E CONTENZIOSO Dott.ssa Emilia VISCO Capri 17.10.2002. Struttura del Dipartimento. Direttore. Unità di Supporto. Ufficio sanzioni. y. y. Ufficio Garanzie. Ufficio Contenzioso. Audiovisivo. Ufficio Garanzie. t. Editoria e.
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DIPARTIMENTO GARANZIE E CONTENZIOSO Dott.ssa Emilia VISCO Capri 17.10.2002
Struttura del Dipartimento Direttore Unità di Supporto Ufficio sanzioni y y Ufficio Garanzie Ufficio Contenzioso Audiovisivo Ufficio Garanzie t Editoria e nelle TLC Multimedialità
Ufficio Contenzioso nelle Telecomunicazioni • Risoluzione delle controversie tra gestori; • Risoluzione delle controversie tra gestori e utenti; • Tenuta del ruolo del contenzioso; • Attività sanzionatoria e tenuta del relativo ruolo.
CONTENZIOSO NELLE TLC: Fonti Normative (1 di 2) Legge 14 novembre 1995 n. 481, art. 2, co. 24, lett. b: Istituzione Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Legge 31 luglio 1997 n. 249, articolo 1, co. 6, lett. a, nn. 9 e 14 e comma 11: Competenze dell’Autorità in materia di controversie tra operatori di telefonia e tra operatori ed utenti. Previsione di procedure di conciliazione obbligatorie. D.P.R. 19 settembre 1997 n. 318, art. 18: prevede procedure di conciliazione e definizione delle controversie, nonché potere di intervento in materia di interconnessione. D.P.R. 11 gennaio 2001 n. 77: Regolamento attuazione direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni
CONTENZIOSO NELLE TLC: Fonti Normative (2 di 2) Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE del 4 aprile 2001:Principi applicabili agli organi giurisdizionali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo; Delibera n. 148/01/CONS: Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni. Delibera n.182/02/CONS: Regolamento di procedura relativo alle controversie fra organismi di telecomunicazioni ed utenti.
PROCEDIMENTI SANZIONATORI Fonti Normative Legge 24 novembre 1981 n. 689: Modifiche al sistema penale Capo I, Sanzioni amministrative; Legge 14 novembre 1995 n. 481, art.2 comma 20 lett. c): Sanzioni per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità; Legge 31 luglio 1997 n. 249, art. 1 commi 30, 31 e 32: Sanzioni per inottemperanza a richieste di informazioni e documenti ovvero ad ordini e diffide dell’Autorità; Legge 24 aprile 1998 n. 128, art. 25: Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al DPR 318/97; Delibera 425/01/CONS:Regolamento procedure sanzionatorie.
Ufficio Sanzioni Audiovisivo, Editoria e Multimedialità • Attività sanzionatoria in materia di : • pubblicità; • trasmissioni televisive; • tutela di minori; • inosservanza agli ordini dell’Autorità; • Tenuta del ruolo delle sanzioni; • Pareri in materia di pubblicità ingannevole.
AUDIOVISIVO: Fonti Normative (1 di 3) Leggi e Decreti Legge 6 agosto 1990, n. 223: legge sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato; Legge 30 aprile 1998, n. 122 articolo 3:è prevista la disciplina sulle modalità di inserimento dei break pubblicitari all’interno della programmazione cd ordinaria; Decreto Ministeriale 9 dicembre 1993, n.581: disciplina sulle sponsorizzazioni e telepromozioni; Decreto Ministeriale 30 novembre 1991 n.425:disciplina concernente la pubblicità televisiva dei prodotti del tabacco e delle bevande alcooliche ed alla tutela dei minorenni.
AUDIOVISIVO: Fonti Normative (2 di 3) Legge 6 agosto 1990, n. 223 Art .1: Rispetto pluralismo obiettività completezza ed imparzialità dell’informazione. Art .8: Disposizioni in materia di Pubblicità: Le competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in materia di pubblicità, attengono in via pressoché esclusiva ai profili quantitativi degli affollamenti pubblicitari (orari e giornalieri) delle emittenti televisive nonché alle modalità di inserimento di break pubblicitari nella programmazione cd ordinaria; Art. 15: Disposizioni relative agli obblighi dei concessionari: Divieto di trasmettere programmi che possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori; Divieto di trasmettere film vietati ai minori di anni 14 prima delle ore 22,30 e dopo le 7,00; Art. 20 e 21 Disposizioni relative agli obblighi di programmazione dei concessionari: Obbligo tenuta di un Registro dei Programmi e di conservazione delle registrazioni delle trasmissioni per tre mesi.
AUDIOVISIVO: Fonti Normative (3 di 3) Delibere dell’Autorità Delibera n. 538/01/CSP:Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite; Delibera n.127/00/CONS:Regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi; Delibera n.9/99/CONS: Regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee; Delibera n.78/98/CONS:Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri.
VERBALE DI ACCERTAMENTO CONTESTAZIONE PROCEDIMENTO CON DIFFIDA Legge 223/90 SVOLGIMENTO ISTRUTTORIA ARCHIVIAZIONE DIFFIDA NUOVE VERIFICHE ARCHIVIAZIONE INGIUNZIONE
VERBALE DI ACCERTAMENTO CONTESTAZIONE PROCEDIMENTO SENZA DIFFIDA Legge 689/81 OBLAZIONE SVOLGIMENTO ISTRUTTORIA ARCHIVIAZIONE INGIUNZIONE
TUTELA DEI MINORI (1 DI 2) Art.15, comma 10, L.223/90 Divieto di trasmettere programmi che possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori; Art.15, comma 11, L.223/90Divieto di trasmettere film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto; Art.15, comma 13, L.223/90Divieto di trasmettere film vietati ai minori di anni 14 prima delle ore 22,30 e dopo le 7,00.
TUTELA DEI MINORI (2 DI 2) Art. 3, comma 5, L. 122/98: divieto di effettuare interruzioni pubblicitarie nei notiziari, nelle rubriche di attualità, nei documentari, nei programmi religiosi e nei programmi per bambini di durata programmata inferiore a 30 minuti; Art. 3, comma 4, legge 203/95: divieto di trasmettere opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengono immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori nella cosiddetta fascia protetta compresa tra le 7.00 e le 23.00.
ASPETTI CRITICI DEL SISTEMA SANZIONATORIO DIVERSIFICAZIONE DELLE BASI NORMATIVE, DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE E DELLE SANZIONI; DISOMOGENEITA’ PER TEMPI E MODALITA’ DEI PROCEDIMENTI; INADEGUATEZZA DI ALCUNE SANZIONI; MANCANZA DI TEMPESTIVITA’ ED EFFETTIVITA’ DELL’INTERVENTO SANZIONATORIO.
Ufficio Garanzie • Valutazione reclami, segnalazioni e denuncie nel settore Tlc; • Garanzia degli utenti e dei consumatori; • Tenuta del ruolo delle rettifiche; • Informazione e comunicazione politica; • Tutela dei minori; • Tutele delle minoranze e del pluralismo.
PAR CONDICIO: Fonti Normative • Par Condicio elettorale: • Legge n° 28/00; • Regolamento AGCOM per ciascuna Competizione (RadioTV privata + stampa); • Regolamento Commissione Parlamentare Vigilanza per ciascuna competizione (RadioTV pubblica). • Par condicio non elettorale: • Legge n° 28/00; • Regolamento AGCOM delibera n° 200/00/CSP (RadioTV privata + stampa); • Regolamento Commissione Parlamentare di Vigilanza delibera 21 giugno 2000 (RadioTV pubblica).
FASI DEL PROCEDIMENTO (1 DI 3) • A) INIZIATIVA PROCEDIMENTALE • ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO D’UFFICIO O SU ISTANZA DI PARTE; • LEGITTIMAZIONE PER TITOLO ED INTERESSE DEI SOGGETTI ALL’ISTANZA DI PARTE; • VINCOLI DI AMMISSIONE ALL’ISTANZA PER MODALITA’ E TERMINE (10 gg.). • B) FASE ISTRUTTORIA(DA CHIUDERE ENTRO 48 ORE). • CONTESTAZIONE TRAMITE RICHIESTA DI CONTRODEDUZIONI; • ACCERTAMENTO DIRETTO AGCOM PER STAMPA E RADIO-TV PUBBLICA E PRIVATE NAZIONALI; • ACCERTAMENTO AGCOM PER RADIO - TV PRIVATE LOCALI SULLA BASE DI ISTRUTTORIA SOMMARIA DEI CORERAT/CORECOM ED ATTIVITA’ DI ISPETTORATI TERRITORIALI MINCOM E GdF.
FASI DEL PROCEDIMENTO (2 DI 3) • C) FASE DECISORIA • IN VIA PRELIMINARE PROVVEDIMENTI MERAMENTE DECLARATORI: • INCOMPETENZA (IL FATTO NON E’ CONTEMPLATO DALLA LEGGE); • IMPROCEDIBILITA’ (MANCATO INVIO DELLA DENUNCIA AI DESTINATARI E MANCATA ALLEGAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA); • INAMMISSIBILITA’(DENUNCIA NON CIRCOSTANZIATA). • NEL MERITO PROVVEDIMENTI DISPOSITIVI: • ARCHIVIAZIONI; • PROVVEDIMENTI DI RISPRISTINO PER TIPO DI VIOLAZIONE; • PROVVEDIMENTI D’URGENZA CAUTELARI.
FASI DEL PROCEDIMENTO (3 DI 3) • D) EVENTUALE IMPUGNATIVA PROVVEDIMENTO • TAR LAZIO ENTRO 30 gg DALLA NOTIFICA; • E) FASE ESECUTIVA: • OTTEMPERANZA AI PROVVEDIMENTI ORDINATORI DI RIPRISTINO; • INOTTEMPERANZA A PROVVEDIMENTI DI RIPRISTINO ED AVVIO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO: • CONTESTAZIONE con eventuale OBLAZIONE; • INGIUNZIONE PAGAMENTO; • PAGAMENTO O ESECUZIONE DEL TITOLO O RICORSO GIURISDIZIONALE.
ESERCITAZIONE SU PAR CONDICIO. ELEZIONI POLITICHE 2001:IL CASO “RAGGIO VERDE”
PAR CONDICIO 2001 “RAGGIO VERDE” (1 di 2) ESPOSTI contro RAI per la trasmissione “RAGGIO VERDE” per faziosità conduzione e squilibrio presenze soggetti politici nelle trasmissione del 6/4/01 20/4, 4/5 e 11/5 2001 presentati da esponenti della Casa delle Libertà; Delibere 303/01/CSP 357/01/CSP, 378/01/CSP e 425/01/CSP alla RAI per ripristino di parità di accesso, completezza e imparzialità dell’informazione a favore esponenti della CdL; INOTTEMPERANZA RAI e trasmissione atti da CSP a CONSIGLIO (Del. 433/01/CSP);
IL CASO “RAGGIO VERDE” (2 di 2) Avvio procedimento SANZIONATORIO ex Art. 1 comma 31 Legge 249/97; CONTESTAZIONE alla RAI inottemperanza con possibilità oblazione (Del. 238/01/CONS); INGIUNZIONE (Del. 339/01/CONS); RICORSO RAI al TAR Lazio per annullamento Delibere Autorità.